Articolo 7 della Legge 5 aprile 1966, n. 210
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 aprile 1966
Art. 7.
Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale di Montreal 1967 In rapporto agli impegni da soddisfare.
Il Commissario generale e' tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli.
Entrata in vigore il 24 aprile 1966