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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1761/2024 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Penna Parte_1 C.F._1
(C.F. ) del Foro di Tivoli, giusta procura in atti;
C.F._2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesca Borin (C.F. CP_1 C.F._3
) del Foro di ON, giusta procura in atti;
C.F._4
e con
Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il
29.01.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 2094/2024 del Tribunale di ON, pubblicata in data
24.09.2024 e notificata in data 01.10.2024, emessa nel procedimento R.G. n. 1729/2024.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – spese di lite.
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“in riforma della sentenza n. 2094\2024 emessa dal Tribunale di ON:
-disporre la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1
per le motivazioni esposte; CP_1
- in caso di denegata conferma della sentenza impugnata, ridurre le spese di condanna nella misura inferiore a quella liquidata”;
per : Controparte_2
“1) Rigettarsi il ricorso in appello avversario in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato nel merito sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 2094/2024 del Tribunale di
ON pubblicata in data 24.09.2024.
2) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado”;
per la Procura Generale:
“Il P.G. con riferimento al presente procedimento – cui risulta allegata documentazione illeggibile – segnala che non può procedersi al riguardo a formulazione conclusioni”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.03.2024, conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di ON (a seguito di dichiarazione d'incompetenza territoriale rilevata dal previamente adito Tribunale di Tivoli) ai fini di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio.
Esponeva di avere contratto matrimonio concordatario con la in data 17.12.1978 e che da tale CP_1
Per_ unione erano nati i figli , ed , tutti maggiorenni ed indipendenti. Per_1 Per_2
Spiegava che si erano separati consensualmente in forza di decreto di omologa del 13.09.2004 emesso dal Tribunale di Tivoli, che aveva approvato l'accordo fra coniugi nel quale avevano dichiarato di essere entrambi autonomi.
2 Precisava altresì che avevano concordato che la casa coniugale, ubicata in Comune di Sant'Angelo
Romano (Roma), cointestata al 50%, sarebbe rimasta in godimento al marito, convivente con il figlio all'epoca della separazione ancora bisognoso dell'aiuto economico paterno. Per_2
Aggiungeva che la aveva in seguito promosso ricorso per la modifica delle condizioni di CP_1 separazione, chiedendo la revoca dell'assegnazione della causa coniugale, domanda che veniva accolta nella pronuncia emessa dal Tribunale di ON nel 2021.
Affermava che, nel lasso temporale successivo alla pronuncia di separazione, non era stata ricostruita la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che nulla ostava all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili.
Chiedeva - inoltre - al Giudice di escludere l'erogazione di un eventuale assegno divorzile in favore della moglie, non sussistendone i presupposti, nonché di revocare il contributo mensile da versare al figlio divenuto indipendente. Per_2
Insisteva - infine - affinché venisse disposto che entrambi i coniugi contribuissero nella misura della metà alle spese per la casa coniugale, asserendo che - nonostante avesse trasferito la propria residenza all'estero - fossero state tutte sostenute interamente da lui, senza alcun contributo da parte della moglie.
2. Si costituiva in data 31.05.2024 , soffermandosi sullo svolgimento della vita CP_1
coniugale, sottolineando che in pochi anni (1979-1984) erano nati i tre figli e che a causa del lavoro del marito - prima militare dell'aeronautica e poi autista - si era dovuta dedicare alla loro cura ed educazione in via pressoché esclusiva.
Asseriva che tale situazione aveva compromesso le sue aspirazioni professionali, procrastinando il suo inserimento in ambito lavorativo fino al raggiungimento di un certo grado di autonomia dei figli.
Affermava che, in corso di separazione, aveva trovato occupazione presso una casa di cura per anziani e che, nonostante l'esiguità della retribuzione, non aveva avanzato alcuna pretesa economica per non esacerbare la conflittualità con il coniuge.
Evidenziava di essersi trasferita in seguito a ON e di avere lavorato per alcuni anni, con orario part- time, come addetta alle pulizie, fino a che - nel febbraio 2024 - aveva iniziato a percepire la pensione di importo minimo (v. circa € 550,00 al mese) stante il limitato numero di anni contributivi.
Lamentava di vivere - ormai da tempo - in uno stato di indigenza, anche a causa del canone di locazione a suo carico dell'importo di € 350,00 al mese.
Rilevava che il marito - anch'egli pensionato - non solo aveva abitato nella ex casa coniugale in comproprietà fino all'anno 2016, ma ne aveva ancora il pieno godimento esclusivo e si dedicava anche alla produzione e vendita di olio, derivato dagli uliveti siti nel terreno limitrofo all'abitazione.
3 Chiariva di non avere neppure la possibilità di accedere all'abitazione, essendo priva delle chiavi d'ingresso, nonostante l'esperito tentativo di reintegra del possesso del bene nei confronti di in Spagna. Parte_1
Domandava - pertanto - un assegno divorzile per un importo pari ad € 400,00, o la diversa somma ritenuta conforme a giustizia, oltre a rivalutazione Istat.
Non si opponeva alla revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ed Per_2
insisteva per il rigetto della domanda relativa alla contribuzione per le spese afferenti alla casa coniugale.
In via istruttoria, chiedeva che venissero sentiti due testimoni, e su Testimone_1 Testimone_2
otto capitoli di prova, e che controparte producesse tutta la documentazione reddituale, economica, bancaria, patrimoniale prevista dall'art. 473 bis 12 c.p.c.
3. In sede di udienza di prima comparizione, tenutasi il 02.07.2024, il Giudice rilevava l'inammissibilità della domanda di contribuzione per le spese relative all'abitazione comune e l'irrilevanza dei capitoli formulati da parte resistente;
fatte precisare le conclusioni alle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Con Sentenza N° 2094/2024, pubblicata in data 24.09.2024, il Tribunale di ON pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra le parti e - ritenuti esistenti i requisiti per
l'assegno divorzile in capo a - poneva a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1 versarle una somma di € 350,00 (soggetta a rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese.
Provvedeva altresì alla revoca dell'assegno di mantenimento a favore di ed alla Parte_2 conferma dell'inammissibilità della domanda sulle spese afferenti alla casa coniugale.
Condannava - infine - parte ricorrente al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate per un importo pari a € 3.500,00, oltre accessori di legge.
5. ha proposto tempestivo Appello avverso tale decisione, formulando due Parte_1
motivi di doglianza.
Con il primo motivo, rubricato “erronea ed omessa valutazione dei documenti in atti”, l'appellante ha censurato l'erroneità della pronuncia di I Grado nella parte in cui aveva accertato i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie.
Richiamando la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/18, ha rilevato che non è riscontrabile né la natura compensativa-perequativa, né la componente assistenziale dell'assegno divorzile di è destinataria. CP_1
4 Nello specifico, controparte non ha dato riscontro probatorio delle occasioni lavorative concretamente perse in costanza di matrimonio a causa della dedizione alla famiglia, sicché l'immissione tardiva nel mondo del lavoro è stata unicamente il frutto di una libera scelta personale.
Per l'aspetto assistenziale, l'appellante ha osservato che la ricostruzione della situazione patrimoniale della - valutata idonea, dal Tribunale di ON, per vagliare lo stato di bisogno - non è CP_1
aggiornata, sia in riferimento al contratto di locazione che alla consistenza degli importi presenti nel conto corrente bancario.
Preso atto dell'inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'abitazione in comproprietà, sottolineava che tali costi avrebbero dovuto essere comunque considerati per la determinazione della capacità patrimoniale delle parti, quale elemento penalizzante per , e Parte_1
come un vantaggio - all'opposto - per la vista la mancata corresponsione pro quota degli CP_1
esborsi.
Con il secondo motivo, l'appellante ha evidenziato come il Tribunale abbia immotivatamente liquidato le spese di lite per l'importo di € 3.500,00, senza avere apprezzato le fasi effettivamente svolte nel giudizio di I grado e senza tenere conto dell'accoglimento della revoca dell'assegno di mantenimento del figlio.
6. In data 09.01.2025, si è costituita in II Grado , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello, contestandone la fondatezza, difendendo la correttezza nel merito della pronuncia di I
Grado.
7. La Procura Generale della Repubblica di Venezia si è espressa come in epigrafe.
8. Con memoria ex art. 473 bis 32 c.p.c. depositata il 30.01.2025, l'appellata ha sottolineato che il comportamento processuale avversario deve essere valutato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 18 c.p.c.
9. All'udienza tenutasi il 10.02.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi formulate e la causa è stata trattenuta in decisione.
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10. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
5 Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. (v. Cass.
n. 1892/2023).
In tale senso, l'atto d'appello di è immune da vizi. Parte_1
11. L'appello proposto è infondato e va respinto.
A. A seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/18 che ha delineato, per l'assegno divorzile, una composita funzione assistenziale - da un lato - e perequativa-compensativa
- dall'altro -, è necessario accertare con rigore le cause dell'eventuale sperequazione economica fra i coniugi secondo i criteri dettati dall'art. 5, c. 6, della L. n. 898/1970.
Occorre - dunque – mettere a confronto le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, per poter verificare se la persona richiedente l'assegno non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Come confermato anche da una recente pronuncia della Cassazione (v. Ordinanza 16703/2024), va altresì evidenziata l'importanza e l'incidenza, come parametri valutativi della sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'emolumento divorzile, delle potenzialità reddituali dei coniugi correlate alla loro qualificazione professionale ed alle disponibilità immobiliari, nonché della prognosi futura alla luce delle condizioni di salute, dell'età dell'avente diritto, della durata del matrimonio e dell'accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo, senza tralasciare le ragioni di questo squilibrio, considerando i ruoli endofamiliari.
Nell'odierna causa, il matrimonio è durato circa 26 anni (dal 1978 al 2004) e - seppur in un regime di solidarietà coniugale c.d. affievolito - tale vincolo si è proteso fino alla sentenza di divorzio emessa nel
2024; dall'unione sono nati tre figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autonomi.
Le tre gravidanze, che - come sottolineato dall'appellata - sono state ravvicinate nel tempo, hanno verosimilmente comportato un notevole impegno materno (essendo il marito “assorbito” dalla professione di militare dell'aeronautica e poi di autista); solo quando i figli hanno raggiunto un'età tale da non necessitare più di supervisione e cura materne a tempo pieno, ha iniziato a CP_1
lavorare trovando occupazioni non regolari o comunque dai redditi esigui;
la situazione è peggiorata quando la stessa è andata in pensione nel febbraio 2024, vendendo ancora più limitata la sua capacità economica.
6 Le difficoltà obiettive a rinvenire un'occupazione stabile ed a tempo pieno hanno precluso alla - CP_1
dal punto di vista previdenziale, a causa dei molti anni trascorsi come casalinga - di maturare adeguati requisiti pensionistici, così da percepire un importo mensile che non le consente di essere economicamente autonoma per il fatto di dovere sostenere anche gli oneri di locazione (v. € 350,00 al mese).
Pertanto, si giustifica l'attribuzione di un importo mirato a sanare - seppure parzialmente - il deficit derivato dalla fine del lungo legame coniugale, nel corso del quale l'appellata si è pacificamente dedicata alla famiglia ed ha consentito a di svolgere professioni - come quella Parte_1
di militare e poi di autista - con orari variabili e scarsa presenza come figura di riferimento per la prole e per le incombenze quotidiane.
Ne deriva che la componente compensativa-perequativa attribuita - oltre a quella oggettivamente assistenziale - dal Tribunale di ON all'assegno divorzile per deve essere confermata CP_1
da questa Corte.
D'altro canto, risulta eloquente - in proposito - la dichiarazione del medesimo resa Parte_1 all'udienza del 07.02.2024, a detta del quale la “non ha mai lavorato durante la separazione CP_1 anche perché avevamo tre figlia e si è occupata dei nostri figli”, ciò a conferma della ricostruzione fattuale delineata dalla stessa appellata, a conferma dei presupposti per l'erogazione dell'emolumento.
B. Per quel che concerne la misura dell'assegno divorzile in parola, non ha Parte_1
provveduto, sia ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., sia nel rispetto del più generale principio dell'onere della prova, a depositare tutta la documentazione utile alla prospettazione di un veritiero ed esaustivo quadro patrimoniale.
Invero, oltre alla carenza degli estratti conto e delle allegazioni relative a proprietà di beni mobili,
l'obbligato ha omesso di dichiarare la proprietà di un immobile sito in Spagna e non ha mai allegato - nei due gradi di giudizio - materiale probatorio a suffragio delle spese per la ex casa coniugale;
dunque, tale aspetto non può essere addotto come incidente in peius sulla sua situazione patrimoniale.
In relazione a tale cespite, lo stesso ha riferito in udienza di “badare agli ulivi” presenti Parte_1
nei possedimenti limitrofi e non ha smentito le affermazioni di , secondo cui egli trae CP_1
vantaggi economici anche dalla produzione di olio.
L'odierno appellante non ha neppure dedotto la sopravvenienza di “fatti nuovi” relativi all'ex coniuge che possa avere modificato (in termini nettamente positivi per la stessa) la sua condizione come delineata e correttamente valutata dal Giudice di prime cure, anche alla luce della produzione documentale (v. redditi ed esborsi) depositata dalla stessa con finalità integrativa in sede di gravame.
7 Nessun rilievo può essere attribuito alla posizione di “neutralità” assunta dalla in sede di CP_1
modifica delle condizioni di separazione nel 2021, in quanto - per il riconoscimento dell'assegno divorzile - è sufficiente verificare nell'attualità sia lo stato di bisogno in capo all'ex coniuge, rilevando l'odierna carenza di risorse sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita, sia la circostanza dell'impossibilità nel procurarsele, prescindendo - quindi - dal fatto che negli anni precedenti avesse goduto di mezzi idonei per un dignitoso ed autonomo sostentamento, valendo in materia il principio rebus sic stantibus.
Infine, a conferma del quantum statuito dal Giudice di prime cure, occorre evidenziare che, da un raffronto tra le dichiarazioni dei redditi più recenti prodotte dalle parti e relative all'anno d'imposta
2023, è emersa una ragguardevole disparità di risorse economiche, dato che il “rendimiento del trabajo” di , sottratti gli importi “deducibles”, corrisponde ad un “rendimiento neto Parte_1 reducido” di € 21.406,76, mentre quello percepito dalla è pari ad € 8.248,00. CP_1
Va rimarcato che l'appellante pare vivere in un'abitazione di proprietà, a differenza dell'appellata, che paga un canone di locazione che incide fortemente sulla esigua pensione.
Alla luce di tutti questi aspetti, all'esito della ponderata analisi dei criteri di cui all'art. 5 c.6 L. n.
898/1970, sembra pacifico che sia esistito ed a tutt'oggi persista un oggettivo e rilevante divario patrimoniale fra le odierne parti, unitamente a una situazione di indigenza in capo a , tale CP_1 da rilevare anche una componente di natura assistenziale nell'assegno divorzile erogato.
Tutto quanto esposto rende doverosa la conferma della decisione impugnata e dell'assegno divorzile di
€ 350,00 al mese, emolumento grazie al quale la beneficiaria può usufruire di un'entrata netta che, sommata alla pensione, le consente di fare fronte ai bisogni primari.
C. In relazione alla doglianza sulle spese di lite, si ritiene che l'importo liquidato in primo grado sia congruo e rientrante nei parametri previsti dal DM n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al grado di giudizio e della materia su cui verte la causa, tenuto conto - altresì - della riduzione posta in essere dal Tribunale per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno al figlio Per_2
D. In sede di memoria ex art. 473 bis 32 co. 2 c.p.c., parte appellata ha evidenziato come controparte abbia agito in violazione di quanto disposto dall'art. 473 bis 18 c.p.c., rilevando il mancato deposito ad opera di , in entrambi i gradi di giudizio, della documentazione attestante la propria Parte_1
capacità reddituale e patrimoniale.
La posizione assunta dall'appellante, sia in I Grado sia nel presente gravame, è stata - invero - caratterizzata da gravi lacune in punto di allegazione e prova.
8 In particolare, davanti il Tribunale di ON, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi in Parte_1 lingua spagnola e soltanto il giorno prima dell'udienza di comparizione, omettendo la produzione di documenti attestanti anche la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati, degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, ciò in violazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 473 bis 48 e 473 bis 12 c. 3 c.p.c.
Egli ha tardivamente dimesso un atto sostituivo di notorietà, il cui contenuto è risultato essere parziale, in quanto - da un confronto con le risultanze emergenti dai modelli reddituali - si è evinto che non è stata ivi riportata la titolarità per l'intero di un immobile ubicato nel Comune di Arona in Spagna.
Dalle dichiarazioni dei redditi si è potuto inoltre verificare che il reddito pensionistico affermato in sede di prima udienza non era rispondente al vero, essendo stato ribassato (non nette €
1.300,00/1.500,00 al mese, bensì perlomeno nette € 1.600,00 al mese).
Completamente prive di supporto documentale sono risultate le spese sostenute per la proprietà condivisa con la sita a Sant'Angelo Romano. CP_1
Il ricorso in Appello non è stato similmente accompagnato da riscontri documentali a sostegno delle pretese e delle argomentazioni formulate, in contrasto con quanto ordinato in sede di decreto di fissazione dell'udienza.
Infine, è necessario considerare che l'atto d'impugnazione - sebbene scevro da profili d'inammissibilità
- si fonda su generiche allegazioni, è contraddistinto da una mancanza non trascurabile di materiale probatorio, si pone immotivatamente in contrasto con le puntuali argomentazioni del Tribunale.
L'Appello è - quindi - caratterizzato da genericità, infondatezza e temerarietà, aspetti che meritano di essere stigmatizzati con la condanna dell'appellante soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, non richiedente l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ma solto l'avere agito pretestuosamente.
Si reputa di dover liquidare la somma equitativamente determinata in €. 1.000,00 quale sottomultiplo delle spese legali.
12. Le spese del presente Grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo a favore dello Stato (beneficiando del Gratuito Patrocinio) secondo i CP_1
parametri fra i minimi ed i medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
9 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la decisione impugnata.
2. CONDANNA l'appellante al versare, a favore dello Stato, delle spese del gravame di parte appellata che liquida nella misura di € 5.200,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3. CONDANNA altresì l'appellante a corrispondere all'appellata la somma di € 1.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
4. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 24.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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