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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 156/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 156/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 20 maggio
2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CRISTOFORO COLOMBO 67, LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'Avv. – CF Parte_1
- dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- parte ricorrente - contro
– CF - elettivamente domiciliata in VIA OSLAVIA 28, CP_1 C.F._3
LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. ZAFFINA MARIA – CF – dalla quale C.F._4
è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come note di trattazione depositate per l'udienza del 20 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 10/02/2025, esponeva che: Parte_1
• in data 27/07/2024, il sig. contraeva matrimonio concordato nel Comune di RI Parte_1
(CZ) con la sig. , in regime di separazione dei beni;
CP_1
• dal matrimonio non sono nati figli;
• da diverso tempo il rapporto dei coniugi si era logorato irrimediabilmente, in quanto, è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
• I coniugi sono entrambi autosufficienti economicamente;
• L'immobile adibito a residenza familiare sita a Lamezia terme (CZ), in Vico Ponte n°9 è di proprietà della famiglia del sig. Parte_1
• a nulla sono valsi i tentativi di giungere ad una definizione amichevole della vicenda col deposito di un ricorso consensuale.
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa già adibita ad abitazione familiare sita a Lamezia terme (CZ), in Vico Ponte n°9, di proprietà del sig. rimarrà nella proprietà e disponibilità dello stesso;
Parte_1
3) la OR , al momento della sottoscrizione del presente atto, preleverà dalla casa CP_1 coniugale sita in Lamezia Terme, in Vico Ponte n°9, tutti i suoi effetti personali;
4) I coniugi sono entrambi autosufficienti economicamente e, pertanto, non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, avendo già provveduto a suddividere equamente i beni mobili tra loro.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda del ricorrente e assumeva di aver CP_1 raggiunto, nelle more, un accordo con controparte circa le condizioni di separazione.
Chiedeva, pertanto, la sostanziale trasformazione del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale.
Con decreto del 14 aprile 2025, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, oltre che nella sua qualità di Giudice Istruttore nella controversia in oggetto - rilevato che, con la comparsa di costituzione in atti, la parte resistente depositava in allegato anche l'accordo di trasformazione del rito, sottoscritto da entrambe le parti costituite, con contestuale richiesta di modifica delle condizioni di celebrazione dell'udienza, da udienza in presenza ad udienza cartolare – disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 20/05/2025, avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note separatamente depositate in cancelleria, in data 12 maggio 2025, entrambe le parti depositavano l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle stesse, che è del seguente tenore:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Nulla in punto di assegnazione dell'immobile in precedenza adibito a casa coniugale su cui nessuno dei due vanta diritti di proprietà;
3. Nulla in punto di reciproco mantenimento a cui entrambi formalizzano espressa rinuncia in quanto attualmente in possesso di adeguati e sufficienti redditi propri;
4. Il Sig. a titolo di riconoscimento e compartecipazione alle spese sopportate dalla Sig.ra per Pt_1 CP_1
l'organizzazione matrimoniale, offre alla medesima, che accetta, la restituzione dell'importo complessivo di euro 3.000,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anteriormente alla comparizione figurata dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
5. Alla data del presente accordo, la Sig.ra ha già prelevato dall'ex casa coniugale i propri effetti CP_1 personali, restituendo, altresì, la vettura intestata al coniuge ed in suo utilizzo in costanza di matrimonio;
6. Al di là di quanto qui convenuto, le Parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e di aver definito ogni altra pendenza;
Altresì, i coniugi, con la sottoscrizione dell'accordo, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale delle parti all'udienza presidenziale, chiedendo che la stessa si svolgesse nelle forme della trattazione cartolare.
Con ordinanza del 20 maggio 2025, il Presidente del Tribunale, nelle qualità sopra menzionate – vista la comparazione figurata delle parti, esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria ma entrambe in data 12 maggio 2025, con allegate le relative dichiarazioni a sostegno e preso altresì atto del parere favorevole tempestivamente emesso dal PM in sede sin dalla data del 13 marzo 2025 – nonché – rilevata l'impossibilità per le parti medesime di volersi conciliare - tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
RI (CZ) ed in data 27 luglio 2024, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di RI, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, atteso che le parti sono entrambe indipendenti economicamente e che dal matrimonio non sono nati figli.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 156 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da – CF Parte_1
- avverso – CF - con l'intervento del C.F._1 CP_1 C.F._3
in sede - interventore ex lege - preso atto della volontà delle parti di voler Controparte_2
rinunciare ad ogni questione di natura patrimoniale,
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1
- e – CF - che hanno contratto C.F._1 CP_1 C.F._3 matrimonio in RI (CZ) ed in data 27 luglio 2024, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di RI (atto n. 6, parte II, serie C, uff. GIZ, anno 2024), alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Nulla in punto di assegnazione dell'immobile in precedenza adibito a casa coniugale su cui nessuno dei due vanta diritti di proprietà;
3. Nulla in punto di reciproco mantenimento a cui entrambi formalizzano espressa rinuncia in quanto attualmente in possesso di adeguati e sufficienti redditi propri;
4. Il Sig. a titolo di riconoscimento e compartecipazione alle spese sopportate dalla Sig.ra Pt_1
per l'organizzazione matrimoniale, offre alla medesima, che accetta, la restituzione CP_1 dell'importo complessivo di euro 3.000,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anteriormente alla comparizione figurata dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
5. Alla data del presente accordo, la Sig.ra ha già prelevato dall'ex casa coniugale i propri CP_1 effetti personali, restituendo, altresì, la vettura intestata al coniuge ed in suo utilizzo in costanza di matrimonio;
6. Al di là di quanto qui convenuto, le Parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e di aver definito ogni altra pendenza;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (CZ) – atto n. 6, P. II, S. C, Uff. GIZ, anno 2024
- per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 .
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)