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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 18839/2021 r.g.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 18839/2021 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. ID Parte_1 C.F._1
CE0009297, Codice CUI , elettivamente domiciliato in Aversa, alla C.F._2 C.F._3 via Atellana n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ivana Nicolò (C.F. ), C.F._4 che lo rappresenta e lo difende RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 Controparte_2
di Caserta
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.7.2021, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 5.7.2021, notificato il 12.7.2021, emesso dal
Controparte_1 Controparte_3
, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era
[...] stata rigettata. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, in via gradata, il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. 251/2007, in subordine, il riconoscimento in suo favore del permesso pagina 1 di 11 di soggiorno per motivi umanitari ovvero il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 comma 3
Cost.
La , cui è stato regolarmente notificato il ricorso a cura della Controparte_2 cancelleria, non si è costituita in giudizio, deve, dunque, dichiararsi la contumacia.
Il PM non ha reso parere.
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla CP_2
nonché della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di
[...] procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 3.4.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione.
Ciò posto, giova ribadire che si tratta di una domanda reiterata di protezione internazionale, essendo stata la precedente richiesta di asilo promossa dal ricorrente già rigettata dall' Autorità amministrativa con provvedimento del 3.1.2019 (id. CE009297). A seguito del rigetto dell'istanza da parte della , il ricorrente Controparte_2 ha presentato, in data 16.6.2021, una domanda reiterata di protezione internazionale. La ha convocato il ricorrente per una nuova Controparte_3 audizione in data 24.6.2021, nel corso della quale il richiedente ha dichiarato: di essere cittadino ghanese, nato ad [...], nella regione di Ashanti e vissuto a Babile, nel nord del Ghana;
di aver frequentato la scuola per nove anni, fino al 2014 (cfr. CONTRADDIZIONE); di aver lavorato, nel proprio paese d'origine, come muratore per due anni (cfr. CONTRADDIZIONE); di essere orfano di entrambi i genitori e di avere un fratello che vive a Kumasi e una sorella che vive a Akumadan;
di non essere sposato né di avere figli (cfr. CONTRADDIZIONE); di non essere in contatto con i suoi familiari;
di professare la religione cristiano cattolica e di appartenere al gruppo etnico dagati. Quanto ai motivi di espatrio, ha dichiarato di essere fuggito per la sua omosessualità, perché il suo orientamento sessuale non è accettato in Ghana, ed è stato la causa per cui egli è stato espulso dalla scuola che frequentava, dopo essere stato picchiato;
ha aggiunto di aver inventato il motivo di espatrio dichiarato alla a seguito CP_2 della sua prima domanda di protezione internazionale. Rispetto al timore di fare rientro nel proprio Paese d'origine, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere ucciso a causa del suo orientamento sessuale. La Commissione territoriale esaminata la documentazione agli atti e le nuove dichiarazioni rese dal ricorrente, ha rigettato l'istanza reiterata di protezione internazionale, ritenendo non credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente in merito al suo orientamento sessuale, agli agenti di persecuzione, agli atti di persecuzione, al mancato ricorso alla protezione delle autorità statali. La Commissione Territoriale ha, dunque, escluso, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento pagina 2 di 11 dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio che il richiedente possa essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine (ai sensi dell'art. 14 lett. a e b del d.lgs. 251/2007) e stante l'assenza della possibilità del verificarsi di un danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c del d.lgs. 251/2007. L'autorità amministrativa ha, poi, escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 ed ha, infine, ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 3 e 3.1. del d.lgs. 25/2008. Così ricostruita la vicenda, giova preliminare dalla normativa sostanziale in punto di protezione internazionale.
A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le pagina 3 di 11 convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Il Collegio, al pari delle conclusioni cui è giunta la Controparte_3
, esclude che i fatti narrati possano integrare i presupposti per il riconoscimento
[...] della protezione internazionale, sia sotto forma di status di rifugiato, sia sotto forma di protezione sussidiaria ex lett. a) e b) d.lgs. 251/07 perché il narrato reso dal ricorrente pecca di credibilità.
Ed invero, il ricorrente ha reso innanzi alla Commissione Territoriale, in sede di seconda audizione, un racconto che risulta, nei suoi tratti essenziali, vago, generico e contradditorio, riferendo una vicenda che lo avrebbe costretto a lasciare il proprio Paese di origine inverosimile e comunque che non riflette un reale vissuto. pagina 4 di 11 In particolare, secondo questo Collegio, le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono vaghe e generiche in riferimento alla scoperta della sua omosessualità, a fronte della quale egli si è limitato a dichiarare di essere stato costretto da un ragazzo più grande ad un rapporto omosessuale e di avere avuto con lo stesso una relazione, non meglio specificata. Anche le vicende persecutorie descritte dal ricorrente risultano generiche e stereotipate: egli, in sede di seconda audizione, ha dichiarato di essere stato espulso dalla scuola perché colto appartato in un bagno con un altro ragazzo. Null'altro ha aggiunto in merito agli episodi che lo avrebbero indotto ad abbandonare il Paese. Secondo il racconto reso, egli si è direttamente determinato a fuggire, abbandonando il Paese senza appurare la natura dei rischi che avrebbe potuto correre rimanendo in Patria. È inverosimile che ancor prima di conoscere l'entità dei rischi che lo interessavano, egli si sia catapultato a lasciare la sua terra, la sua famiglia, intraprendendo un viaggio lungo e difficile fino all'Italia. Stupiscono, tra l'altro, le innumerevoli contraddizioni tra le dichiarazioni rese in sede di prima audizione e quelle rese in sede di reiterata domanda di protezione internazionale. Il ricorrente ha reso due racconti in nessun punto sovrapponibili e, oltre al motivo di espatrio e al timore di fare rientro nel proprio territorio di origine, rispetto ai quali egli ha espressamente riferito di aver mentito (cfr. pp.5-6- verbale di audizione), rilevano le incoerenze in punto di famiglia e vissuto personale (il ricorrente ha, dapprima, dichiarato di aver avuto una moglie e dei figli e, successivamente di non essere mai stato sposato e di non aver avuto figli;
nel modello
C3 in atti emerge che, al momento dell'arrivo in Italia, egli ha dichiarato di avere moglie e due figli maschi e una femmina).
Alla luce della scarsa credibilità dei fatti esposti, nel caso di specie non si rinvengono elementi sufficienti a far ritenere sussistente un timore fondato di atti persecutori in ipotesi di rientro nel Paese d'origine e, dunque, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né quelli per ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007, non riscontrandosi, anche nel ricorso, alcuna allegazione dalla quale possa dedursi la sussistenza di un rischio concreto di essere sottoposto a persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale ovvero il pericolo di subire, in caso di rientro in Patria, un danno grave di essere sottoposto a pena capitale ovvero ad un trattamento inumano e degradante.
Quanto poi, ai presupposti di cui all'art. 14, lettera c), d.lgs. 251/07 giova, invece, richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a sua volta menzionata dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle pagina 5 di 11 indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/2015). Nella fattispecie, il ricorrente è cittadino del Ghana, avendo dichiarato di avere la cittadinanza di tale Paese, circostanza questa non contestata dalla stessa p.a.
Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d'origine, dove non risulta in atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente. Secondo le fonti consultate, infatti, il paese di origine del ricorrente non
è caratterizzato da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (cfr. Amnesty
International, Ghana , 27.3.2023, su ecoi.net; Country Report on Human Rights Per_1
Practices – Ghana, 20.3.2023, USDOS, su ecoi.net; Note de monitoring de Per_1 protection, Janvier – Février 2023, Projet 21, 13.3.2023, su ecoi.net; Amnesty
International, Ghana 2021, 29.3.2022, su ecoi.net; Country Report on Human Rights
Practices 2021 – Ghana, 12.4.2022, USDOS, su ecoi.net; Country Report on Human
Rights Practices 2020 – Ghana, 31.3.2020, USDOS, su ecoi.net; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Brief update on recent developments (security, politics, economy) in selected countries, Briefing Notes 24 February 2020, su ecoi.net;
Freedom House, Freedom in the World 2019 - Ghana, 4.3.2020, su ecoi.net;
[...]
: Review of 2019 – Ghana, 8.4.2020, su ecoi.net). Controparte_4
Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata - che non risultano, al momento, caratterizzare il Ghana, stando alle fonti sopra citate, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.
Il ricorrente ha invocato, infine, la protezione umanitaria.
Tenuto conto che la si è pronunciata il 5.7.2021, si Controparte_3 applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173/2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso pagina 6 di 11 uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_2 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia pagina 7 di 11 dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua pagina 8 di 11 volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame, il ricorrente ha lasciato il Ghana nel 2015, giungendo in Italia nel
2017 (cfr. modello C3). Lo stesso, dunque, vive in Italia da otto anni ma, dalla documentazione prodotta in atti, non emerge alcuna forma di integrazione né sociale né economica né familiare. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione pagina 9 di 11 generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1,
n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda. 4.14.
Del resto, la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".”
(Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786).
Ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso in Italia non è da solo sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, e che la comunicazione obbligatoria Unilav depositata inerisce ad un unico e breve rapporto di lavoro che va dal 2.9.2022 al 31.12.2022 (cfr. atti depositati), pertanto non idonea a far emergere l'integrazione lavorativa del ricorrente, deve altresì considerarsi che il ricorrente proviene dal Ghana dove, dalle fonti consultate, non sussiste una situazione di violenza indiscriminata(https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_ghan
a.pdf; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/) e non si registrano fenomeni di violenza indiscriminata
(https://www.ecoi.net/en/document/2048688.html; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/; https://www.ecoi.net/en/document/2048119.html; https://www.state.gov/reports/2020- country-reports-on-human-rights-practices/ghana/). Né, infine, dalle fonti consultate può ricavarsi che la situazione socio-politica ed economica in Ghana si concretizza attualmente nella violazione dei diritti umani tale da far ritenere che un rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe, in questo momento, al rischio concreto di subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU (cfr. pagina 10 di 11 Rapporto EUUA del 8 marzo 2022 “Paese ben amministrato secondo gli standard regionali, il Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politi-che ed economiche in . Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale CP_4 dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petroli-fere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell (Ghana Country profile CP_4
BBC 2015, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790) In termini di sviluppo, è impressionante il suo record nel raggiungimento di alcuni
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria (Re-port of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, di natura sia oggettiva che soggettiva, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 11.4.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
pagina 11 di 11
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 18839/2021 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. ID Parte_1 C.F._1
CE0009297, Codice CUI , elettivamente domiciliato in Aversa, alla C.F._2 C.F._3 via Atellana n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ivana Nicolò (C.F. ), C.F._4 che lo rappresenta e lo difende RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 Controparte_2
di Caserta
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.7.2021, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 5.7.2021, notificato il 12.7.2021, emesso dal
Controparte_1 Controparte_3
, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era
[...] stata rigettata. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso, in via principale, il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, in via gradata, il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. 251/2007, in subordine, il riconoscimento in suo favore del permesso pagina 1 di 11 di soggiorno per motivi umanitari ovvero il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 comma 3
Cost.
La , cui è stato regolarmente notificato il ricorso a cura della Controparte_2 cancelleria, non si è costituita in giudizio, deve, dunque, dichiararsi la contumacia.
Il PM non ha reso parere.
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla CP_2
nonché della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di
[...] procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 3.4.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione.
Ciò posto, giova ribadire che si tratta di una domanda reiterata di protezione internazionale, essendo stata la precedente richiesta di asilo promossa dal ricorrente già rigettata dall' Autorità amministrativa con provvedimento del 3.1.2019 (id. CE009297). A seguito del rigetto dell'istanza da parte della , il ricorrente Controparte_2 ha presentato, in data 16.6.2021, una domanda reiterata di protezione internazionale. La ha convocato il ricorrente per una nuova Controparte_3 audizione in data 24.6.2021, nel corso della quale il richiedente ha dichiarato: di essere cittadino ghanese, nato ad [...], nella regione di Ashanti e vissuto a Babile, nel nord del Ghana;
di aver frequentato la scuola per nove anni, fino al 2014 (cfr. CONTRADDIZIONE); di aver lavorato, nel proprio paese d'origine, come muratore per due anni (cfr. CONTRADDIZIONE); di essere orfano di entrambi i genitori e di avere un fratello che vive a Kumasi e una sorella che vive a Akumadan;
di non essere sposato né di avere figli (cfr. CONTRADDIZIONE); di non essere in contatto con i suoi familiari;
di professare la religione cristiano cattolica e di appartenere al gruppo etnico dagati. Quanto ai motivi di espatrio, ha dichiarato di essere fuggito per la sua omosessualità, perché il suo orientamento sessuale non è accettato in Ghana, ed è stato la causa per cui egli è stato espulso dalla scuola che frequentava, dopo essere stato picchiato;
ha aggiunto di aver inventato il motivo di espatrio dichiarato alla a seguito CP_2 della sua prima domanda di protezione internazionale. Rispetto al timore di fare rientro nel proprio Paese d'origine, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere ucciso a causa del suo orientamento sessuale. La Commissione territoriale esaminata la documentazione agli atti e le nuove dichiarazioni rese dal ricorrente, ha rigettato l'istanza reiterata di protezione internazionale, ritenendo non credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente in merito al suo orientamento sessuale, agli agenti di persecuzione, agli atti di persecuzione, al mancato ricorso alla protezione delle autorità statali. La Commissione Territoriale ha, dunque, escluso, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento pagina 2 di 11 dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio che il richiedente possa essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine (ai sensi dell'art. 14 lett. a e b del d.lgs. 251/2007) e stante l'assenza della possibilità del verificarsi di un danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c del d.lgs. 251/2007. L'autorità amministrativa ha, poi, escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 ed ha, infine, ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 3 e 3.1. del d.lgs. 25/2008. Così ricostruita la vicenda, giova preliminare dalla normativa sostanziale in punto di protezione internazionale.
A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le pagina 3 di 11 convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Il Collegio, al pari delle conclusioni cui è giunta la Controparte_3
, esclude che i fatti narrati possano integrare i presupposti per il riconoscimento
[...] della protezione internazionale, sia sotto forma di status di rifugiato, sia sotto forma di protezione sussidiaria ex lett. a) e b) d.lgs. 251/07 perché il narrato reso dal ricorrente pecca di credibilità.
Ed invero, il ricorrente ha reso innanzi alla Commissione Territoriale, in sede di seconda audizione, un racconto che risulta, nei suoi tratti essenziali, vago, generico e contradditorio, riferendo una vicenda che lo avrebbe costretto a lasciare il proprio Paese di origine inverosimile e comunque che non riflette un reale vissuto. pagina 4 di 11 In particolare, secondo questo Collegio, le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono vaghe e generiche in riferimento alla scoperta della sua omosessualità, a fronte della quale egli si è limitato a dichiarare di essere stato costretto da un ragazzo più grande ad un rapporto omosessuale e di avere avuto con lo stesso una relazione, non meglio specificata. Anche le vicende persecutorie descritte dal ricorrente risultano generiche e stereotipate: egli, in sede di seconda audizione, ha dichiarato di essere stato espulso dalla scuola perché colto appartato in un bagno con un altro ragazzo. Null'altro ha aggiunto in merito agli episodi che lo avrebbero indotto ad abbandonare il Paese. Secondo il racconto reso, egli si è direttamente determinato a fuggire, abbandonando il Paese senza appurare la natura dei rischi che avrebbe potuto correre rimanendo in Patria. È inverosimile che ancor prima di conoscere l'entità dei rischi che lo interessavano, egli si sia catapultato a lasciare la sua terra, la sua famiglia, intraprendendo un viaggio lungo e difficile fino all'Italia. Stupiscono, tra l'altro, le innumerevoli contraddizioni tra le dichiarazioni rese in sede di prima audizione e quelle rese in sede di reiterata domanda di protezione internazionale. Il ricorrente ha reso due racconti in nessun punto sovrapponibili e, oltre al motivo di espatrio e al timore di fare rientro nel proprio territorio di origine, rispetto ai quali egli ha espressamente riferito di aver mentito (cfr. pp.5-6- verbale di audizione), rilevano le incoerenze in punto di famiglia e vissuto personale (il ricorrente ha, dapprima, dichiarato di aver avuto una moglie e dei figli e, successivamente di non essere mai stato sposato e di non aver avuto figli;
nel modello
C3 in atti emerge che, al momento dell'arrivo in Italia, egli ha dichiarato di avere moglie e due figli maschi e una femmina).
Alla luce della scarsa credibilità dei fatti esposti, nel caso di specie non si rinvengono elementi sufficienti a far ritenere sussistente un timore fondato di atti persecutori in ipotesi di rientro nel Paese d'origine e, dunque, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né quelli per ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007, non riscontrandosi, anche nel ricorso, alcuna allegazione dalla quale possa dedursi la sussistenza di un rischio concreto di essere sottoposto a persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale ovvero il pericolo di subire, in caso di rientro in Patria, un danno grave di essere sottoposto a pena capitale ovvero ad un trattamento inumano e degradante.
Quanto poi, ai presupposti di cui all'art. 14, lettera c), d.lgs. 251/07 giova, invece, richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a sua volta menzionata dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle pagina 5 di 11 indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/2015). Nella fattispecie, il ricorrente è cittadino del Ghana, avendo dichiarato di avere la cittadinanza di tale Paese, circostanza questa non contestata dalla stessa p.a.
Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d'origine, dove non risulta in atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente. Secondo le fonti consultate, infatti, il paese di origine del ricorrente non
è caratterizzato da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (cfr. Amnesty
International, Ghana , 27.3.2023, su ecoi.net; Country Report on Human Rights Per_1
Practices – Ghana, 20.3.2023, USDOS, su ecoi.net; Note de monitoring de Per_1 protection, Janvier – Février 2023, Projet 21, 13.3.2023, su ecoi.net; Amnesty
International, Ghana 2021, 29.3.2022, su ecoi.net; Country Report on Human Rights
Practices 2021 – Ghana, 12.4.2022, USDOS, su ecoi.net; Country Report on Human
Rights Practices 2020 – Ghana, 31.3.2020, USDOS, su ecoi.net; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Brief update on recent developments (security, politics, economy) in selected countries, Briefing Notes 24 February 2020, su ecoi.net;
Freedom House, Freedom in the World 2019 - Ghana, 4.3.2020, su ecoi.net;
[...]
: Review of 2019 – Ghana, 8.4.2020, su ecoi.net). Controparte_4
Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata - che non risultano, al momento, caratterizzare il Ghana, stando alle fonti sopra citate, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.
Il ricorrente ha invocato, infine, la protezione umanitaria.
Tenuto conto che la si è pronunciata il 5.7.2021, si Controparte_3 applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173/2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso pagina 6 di 11 uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_2 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia pagina 7 di 11 dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua pagina 8 di 11 volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame, il ricorrente ha lasciato il Ghana nel 2015, giungendo in Italia nel
2017 (cfr. modello C3). Lo stesso, dunque, vive in Italia da otto anni ma, dalla documentazione prodotta in atti, non emerge alcuna forma di integrazione né sociale né economica né familiare. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione pagina 9 di 11 generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1,
n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda. 4.14.
Del resto, la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".”
(Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786).
Ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso in Italia non è da solo sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, e che la comunicazione obbligatoria Unilav depositata inerisce ad un unico e breve rapporto di lavoro che va dal 2.9.2022 al 31.12.2022 (cfr. atti depositati), pertanto non idonea a far emergere l'integrazione lavorativa del ricorrente, deve altresì considerarsi che il ricorrente proviene dal Ghana dove, dalle fonti consultate, non sussiste una situazione di violenza indiscriminata(https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_ghan
a.pdf; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/) e non si registrano fenomeni di violenza indiscriminata
(https://www.ecoi.net/en/document/2048688.html; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/; https://www.ecoi.net/en/document/2048119.html; https://www.state.gov/reports/2020- country-reports-on-human-rights-practices/ghana/). Né, infine, dalle fonti consultate può ricavarsi che la situazione socio-politica ed economica in Ghana si concretizza attualmente nella violazione dei diritti umani tale da far ritenere che un rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe, in questo momento, al rischio concreto di subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU (cfr. pagina 10 di 11 Rapporto EUUA del 8 marzo 2022 “Paese ben amministrato secondo gli standard regionali, il Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politi-che ed economiche in . Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale CP_4 dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petroli-fere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell (Ghana Country profile CP_4
BBC 2015, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790) In termini di sviluppo, è impressionante il suo record nel raggiungimento di alcuni
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria (Re-port of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, di natura sia oggettiva che soggettiva, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 11.4.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
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