Articolo 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 18Articolo 23
Versione
16 settembre 2003
>
Versione
1 giugno 2012
>
Versione
24 dicembre 2021
Art. 19. (( (Limitazione o revoca dei diritti)
(art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003) ))

(( 1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, ne' revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformita' all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione. In conformita' al diritto dell'Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.
3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per se' un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.
4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti e' soggetta a consultazione delle parti interessate in conformita' dell'articolo 23.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente