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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 863/24 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi res.te in via Palermo Parte_1
n. 506, C.F. , titolare della ditta individuale C.F._1
UR (p.iva con sede in Augusta (SR) via Federico De P.IVA_1
Roberto n. 64 rapp.to e difeso, dall'Avv. Salvatore Privitera (C.F.
), in virtù di procura in atti;
C.F._2
- Appellante-
CONTRO nato a [...] il [...] C.F. , e CP_1 C.F._3
residente in Augusta via Panoramica, elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa Panagia n. 136/R, presso lo studio dell'avv. Silvia Milluzzo, (C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, CP_1 dinanzi il Tribunale di Siracusa, , titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
716/2020, emesso in data 18 maggio 2020, con cui era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 6.785,92, oltre interessi e spese del Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
monitorio, in favore dell'opposto per il mancato pagamento delle fatture n.
128, 129 e 131 dell'aprile 2019 emesse per la fornitura di prodotti di ricambio per automobile.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta;
nel merito, deduceva l'insussistenza del credito contestando, da un lato, le forniture riportate nelle fatture contestate, dall'altro, sostenendo di avere già saldato parte del materiale fatturato mediante assegni bancari consegnati all'odierna parte opposta.
Al riguardo, rilevava che tali assegni erano stati incassati non dall'odierno opposto, bensì da altra azienda, con cui non Parte_2
aveva mai intrattenuto rapporti commerciali.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando quanto eccepito dall'opponente Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, deduceva che il non aveva contestato la sussistenza di CP_1
rapporti commerciali con il sig. ; quindi, evidenziava che parte Parte_1
opponente era solito prelevare del materiale necessario per lo svolgimento della sua attività di meccanico, posticipando il pagamento dello stesso.
Contestava, pertanto, quanto eccepito dall'opponente in ordine all'avvenuto pagamento del materiale fatturato, negando di avere mai utilizzato assegni ricevuti dal per saldare un proprio debito nei confronti di CP_1 [...]
di Catania;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 1170/2024 pubbl. il 13/05/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva: “- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 716/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa il 18 maggio 2020;
- condanna , titolare della ditta individuale UR al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in CP_1
€. 118,50 per esborsi ed €. 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA come per legge, se dovuti.”
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 13/6/24, proponeva appello , deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, insistendo nell'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata ed” error in iudicando” in ordine alla valutazione dei presupposti sia fattuali che giuridici emersi nel corso del giudizio di primo grado, nonché l'errata valutazione degli elementi probatori offerti dalla parte opponente in sede di opposizione a Decreto ingiuntivo.
1.1) L'appello è fondato per le argomentazioni che seguono.
Riguardo all'onere della prova, la suprema Corte ha costantemente ritenuto che “il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento. Il pagamento - infatti - integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico” (Cass. 23174/2014 e 20288/2011; nello stesso senso, fra tante, Cass.19039/2019, 10584/2019, 25860/2016, 24837/2014,
21908/2013 e 21465/2012);
Ed ancora l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion
d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo ( ex plurimis Cass. 31837/22 Cass. 16605/2019,26275/2017, Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
25860/2016, 18471/2015 e 19527/2012).
Nel caso che ci occupa, l'odierno appellato non ha contestato il rapporto commerciale esistente con la UR, ma ha dedotto di avere pagato parte della merce indicata nelle fatture azionate tramite assegni bancari, intestati ad altra società, la Parte_2
A sua volta l'odierno appellante ha fornito prova del fatto che gli assegni indicati dal fossero stati consegnati a pagamento di merce, acquistata CP_1
e regolarmente fatturata dalla Parte_2
Secondo i sopra indicati arresti giurisprudenziali, era, pertanto, onere ( non assolto nel caso di specie) del provare l'avvenuto pagamento di CP_1
quanto ingiunto o di una parte di esso, e onere dell'appellante, controdedurre e provare un'imputazione diversa per i detti pagamenti.
Non vi è dubbio che i pagamenti effettuati dal in favore della CP_1 Parte_2
non possono essere ricondotti alla fornitura di merce di cui alle fatture
[...]
azionate con il D.I. opposto, atteso che gli assegni erano intestati ad altra società, diversa dalla UR, che a sua volta aveva emesso regolari fatture.
Per quanto attiene all'effettiva consegna della merce portata sulle fatture azionate, vi è da dire che entrambi i testi escussi hanno confermato che il era solito recarsi nel negozio di autoricambi ed acquistare merce, che CP_1
pagava in un secondo momento.
In particolare, il teste ha confermato che il ha Testimone_1 CP_1
prelevato dal negozio la merce indicata sulle fatture in oggetto, chiedendo di pagare successivamente il relativo importo.
Le testimonianze risultano precise e concordanti, rese dai soggetti che hanno avuto un rapporto diretto con il debitore, al quale hanno personalmente consegnato la merce;
le stesse non sono state oggetto di alcuna contestazione e non è stata offerta, da parte del alcuna prova contraria. CP_1
Pertanto, le fatture commerciali, in uno alla documentazione in atti e alle risultanze della prova per testi, ben possono fornire prova dell'avvenuto acquisto della merce, portata sulle dette fatture, da parte del CP_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
Giova, inoltre, osservare che ininfluente appare il fatto che sulle fatture erano riportate più volte le stesse voci, ben potendo il acquistare più di un CP_1
prodotto dello stesso tipo per volta, per come, peraltro, confermato dai testi.
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il rigetto dell'opposizione.
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.1170/2024 pubbl. il
[...]
13/05/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da verso il decreto ingiuntivo n. CP_1
716/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa il 18 maggio 2020; condanna, alla rifusione delle spese del primo grado di CP_1 giudizio, in favore di , che, liquida, in complessivi €. Parte_1
5.077,00, di cui €. 919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €.
1.680,00 fase istruttoria ed €. 1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna, alla rifusione delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, in favore di , che, liquida, in complessivi €. Parte_1
5.270,50, di cui €.382,50 per spese, €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Così deciso in Catania il giorno 25 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 863/24 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi res.te in via Palermo Parte_1
n. 506, C.F. , titolare della ditta individuale C.F._1
UR (p.iva con sede in Augusta (SR) via Federico De P.IVA_1
Roberto n. 64 rapp.to e difeso, dall'Avv. Salvatore Privitera (C.F.
), in virtù di procura in atti;
C.F._2
- Appellante-
CONTRO nato a [...] il [...] C.F. , e CP_1 C.F._3
residente in Augusta via Panoramica, elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa Panagia n. 136/R, presso lo studio dell'avv. Silvia Milluzzo, (C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, CP_1 dinanzi il Tribunale di Siracusa, , titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
716/2020, emesso in data 18 maggio 2020, con cui era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 6.785,92, oltre interessi e spese del Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
monitorio, in favore dell'opposto per il mancato pagamento delle fatture n.
128, 129 e 131 dell'aprile 2019 emesse per la fornitura di prodotti di ricambio per automobile.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta;
nel merito, deduceva l'insussistenza del credito contestando, da un lato, le forniture riportate nelle fatture contestate, dall'altro, sostenendo di avere già saldato parte del materiale fatturato mediante assegni bancari consegnati all'odierna parte opposta.
Al riguardo, rilevava che tali assegni erano stati incassati non dall'odierno opposto, bensì da altra azienda, con cui non Parte_2
aveva mai intrattenuto rapporti commerciali.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando quanto eccepito dall'opponente Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, deduceva che il non aveva contestato la sussistenza di CP_1
rapporti commerciali con il sig. ; quindi, evidenziava che parte Parte_1
opponente era solito prelevare del materiale necessario per lo svolgimento della sua attività di meccanico, posticipando il pagamento dello stesso.
Contestava, pertanto, quanto eccepito dall'opponente in ordine all'avvenuto pagamento del materiale fatturato, negando di avere mai utilizzato assegni ricevuti dal per saldare un proprio debito nei confronti di CP_1 [...]
di Catania;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 1170/2024 pubbl. il 13/05/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva: “- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 716/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa il 18 maggio 2020;
- condanna , titolare della ditta individuale UR al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in CP_1
€. 118,50 per esborsi ed €. 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA come per legge, se dovuti.”
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 13/6/24, proponeva appello , deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, insistendo nell'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 18/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata ed” error in iudicando” in ordine alla valutazione dei presupposti sia fattuali che giuridici emersi nel corso del giudizio di primo grado, nonché l'errata valutazione degli elementi probatori offerti dalla parte opponente in sede di opposizione a Decreto ingiuntivo.
1.1) L'appello è fondato per le argomentazioni che seguono.
Riguardo all'onere della prova, la suprema Corte ha costantemente ritenuto che “il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento. Il pagamento - infatti - integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico” (Cass. 23174/2014 e 20288/2011; nello stesso senso, fra tante, Cass.19039/2019, 10584/2019, 25860/2016, 24837/2014,
21908/2013 e 21465/2012);
Ed ancora l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion
d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo ( ex plurimis Cass. 31837/22 Cass. 16605/2019,26275/2017, Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
25860/2016, 18471/2015 e 19527/2012).
Nel caso che ci occupa, l'odierno appellato non ha contestato il rapporto commerciale esistente con la UR, ma ha dedotto di avere pagato parte della merce indicata nelle fatture azionate tramite assegni bancari, intestati ad altra società, la Parte_2
A sua volta l'odierno appellante ha fornito prova del fatto che gli assegni indicati dal fossero stati consegnati a pagamento di merce, acquistata CP_1
e regolarmente fatturata dalla Parte_2
Secondo i sopra indicati arresti giurisprudenziali, era, pertanto, onere ( non assolto nel caso di specie) del provare l'avvenuto pagamento di CP_1
quanto ingiunto o di una parte di esso, e onere dell'appellante, controdedurre e provare un'imputazione diversa per i detti pagamenti.
Non vi è dubbio che i pagamenti effettuati dal in favore della CP_1 Parte_2
non possono essere ricondotti alla fornitura di merce di cui alle fatture
[...]
azionate con il D.I. opposto, atteso che gli assegni erano intestati ad altra società, diversa dalla UR, che a sua volta aveva emesso regolari fatture.
Per quanto attiene all'effettiva consegna della merce portata sulle fatture azionate, vi è da dire che entrambi i testi escussi hanno confermato che il era solito recarsi nel negozio di autoricambi ed acquistare merce, che CP_1
pagava in un secondo momento.
In particolare, il teste ha confermato che il ha Testimone_1 CP_1
prelevato dal negozio la merce indicata sulle fatture in oggetto, chiedendo di pagare successivamente il relativo importo.
Le testimonianze risultano precise e concordanti, rese dai soggetti che hanno avuto un rapporto diretto con il debitore, al quale hanno personalmente consegnato la merce;
le stesse non sono state oggetto di alcuna contestazione e non è stata offerta, da parte del alcuna prova contraria. CP_1
Pertanto, le fatture commerciali, in uno alla documentazione in atti e alle risultanze della prova per testi, ben possono fornire prova dell'avvenuto acquisto della merce, portata sulle dette fatture, da parte del CP_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
Giova, inoltre, osservare che ininfluente appare il fatto che sulle fatture erano riportate più volte le stesse voci, ben potendo il acquistare più di un CP_1
prodotto dello stesso tipo per volta, per come, peraltro, confermato dai testi.
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il rigetto dell'opposizione.
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.1170/2024 pubbl. il
[...]
13/05/2024, e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da verso il decreto ingiuntivo n. CP_1
716/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa il 18 maggio 2020; condanna, alla rifusione delle spese del primo grado di CP_1 giudizio, in favore di , che, liquida, in complessivi €. Parte_1
5.077,00, di cui €. 919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €.
1.680,00 fase istruttoria ed €. 1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna, alla rifusione delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, in favore di , che, liquida, in complessivi €. Parte_1
5.270,50, di cui €.382,50 per spese, €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Così deciso in Catania il giorno 25 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro