Sentenza breve 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 24/02/2022, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00326/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2022, proposto da
Agricola Orizzonti Nuovi Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota nr. 64240749115 prot. nr. 0072442 dell’08.11.2021 del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Lecce, avente ad oggetto la comunicazione di decadenza, archiviazione ed avvio procedura recupero debiti (PRD), per i premi erogati, relativamente alla Domanda di Sostegno (DdS/DdP) nr. 64240749115 presentata dalla odierna ricorrente per i benefici previsti dal PSR Regione Puglia 2014/2020 Misura 11, Sottomisura 11.2 (Agricoltura Biologica), con invito al versamento entro trenta giorni, preavvisando in difetto il recupero coatto tramite AG.E.A.;
di tutti gli atti ad essa preordinati, connessi e/o conseguenziali;
e per la declaratoria di estinzione dell’impegno in capo alla Agricola Orizzonti Nuovi Società Cooperativa senza obblighi di rimborso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente, con ricorso notificato il 05/01/2022 e depositato in giudizio il 29/01/2022, impugna la nota n. 64240749115 prot. nr. 0072442 dell’08/11/2021 del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Lecce, avente ad oggetto la comunicazione di decadenza, archiviazione ed avvio procedura recupero debiti (PRD), per i premi erogati (€ 21.245,51), relativamente alla Domanda di Sostegno (DdS/DdP) nr. 64240749115 per i benefici previsti dal PSR 2014/2020 Misura 11, Sottomisura 11.2 (Agricoltura Biologica), con invito al versamento entro trenta giorni, preavvisando in difetto il recupero coatto tramite AG.E.A., nonchè tutti gli atti ad essa preordinati, connessi e/o conseguenziali. Chiede, altresì, la declaratoria di estinzione dell’impegno in capo alla Agricola Orizzonti Nuovi Società Cooperativa senza obblighi di rimborso.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 3, art. 4 e 6 Decreto MIPAAF n. 180/2015 – Violazione autovincolo – Violazione lex specialis di cui al Bando per la presentazione delle domande di sostegno PSR Puglia 2014-2020 Misura 11 “Agricoltura Biologica” Sottomisure 11.1 e 11.2 – Difetto di istruttoria, Eccesso di potere per genericità, travisamento dei fatti, insufficiente e comunque errata motivazione.
Erronea interpretazione art. 2 reg. Ue n. 1306/2013 – Travisamento dei fatti – Errata e incongrua motivazione - Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta.
Falsa presupposizione di fatto – Difetto di Istruttoria – Irragionevolezza – Sviamento – Motivazione Incongrua – Violazione e Falsa Applicazione degli Art. e 3, 7 e 12 delle Disposizioni di Carattere Generale per le Misure a Superfice, Sottomisura 11.1. e 11.2 All. A al DAG n.50 del 01/04/2016 PSR Regione Puglia.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 01/02/2022, si è costituita in giudizio AG.E.A., con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 10/02/2022 si è costituta in giudizio la Regione Puglia, depositando un atto di costituzione formale per impugnare e contestare il contenuto tutto dell’avverso ricorso, siccome inammissibile ed infondato, chiedendone l’integrale rigetto.
Il 19/02/2022, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso proposto, nonché la reiezione dell’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.
Nella Camera di Consiglio del 22/02/2002, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione, preliminarmente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha indicato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in favore dell’A.G.O. e i difensori presenti, preso atto del predetto rilievo d’ufficio, hanno dichiarato di aderire a tale rilievo, quindi la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a. per l’eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplificata.
2.- Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in favore dell’A.G.O., come rilevato d’ufficio dal Presidente di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., nella Camera di Consiglio del 22/02/2022.
Al riguardo, il Tribunale osserva che, nella specie, la gravata nota regionale di decadenza e archiviazione in ordine alla Domanda di Sostegno per i benefici finanziari previsti dal PSR 2014/2020 Misura 11, Sottomisura 11.2 (Agricoltura Biologica), e di avvio della procedura di recupero delle somme già erogate (pari ad € 21.245,51), con invito al versamento entro trenta giorni, preavvisando in difetto il recupero coatto tramite AG.E.A., si fonda sulla “ mancata conduzione nel quinquennio dell'intera consistenza territoriale richiesta a premio nella domanda di sostegno ... determinata dalla rescissione anticipata del contratto di affitto a far data del 28/10/2020, determinando una riduzione di superficie maggiore del 20% ”, ossia sull’asserito inadempimento di parte ricorrente all’impegno assunto in fase di adesione alla Domanda di Sostegno di mantenere la conduzione dei terreni e la loro destinazione per la durata di cinque anni dall’ottenimento dell’aiuto (“ Quanto sopra determina il mancato rispetto degli impegni quinquennali, come previsto dal Bando della Misura 11, il quale prevede al punto 3.1 lettera C) il "Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici (particelle) dichiarate in Domanda di Sostegno e assoggettate al regime di controllo dell’Agricoltura Biologica, con tolleranza massima fino al 20% della superficie assoggetta agli impegni con la Dds. In ogni caso l'eventuale sottrazione di superfici agli impegni dopo l'esecuzione di pagamenti relativi alla stessa superficie determina la restituzione degli importi già percepiti ", come si legge nel preavviso di rigetto prot. n. 0010950 dell’08/09/2021, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, richiamato nella comunicazione di decadenza impugnata).
Sicché, trattasi, nella specie, con ogni evidenza, di controversia in cui il petitum sostanziale è un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione e, in particolare, all'asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite (dal Bando all’art. 3.1 lett. “c”) in sede di erogazione del contributo finanziario in questione.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, « il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di sovvenzioni pubbliche va attuato nel senso che: “la controversia appartiene al giudice ordinario quando attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, non rilevando che gli atti siano formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione atteso che in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; appartiene, invece, al giudice amministrativo la controversia che riguardi una fase precedente al provvedimento attributivo del beneficio o quello adottato successivamente alla erogazione del beneficio per vizi che attengono al momento genetico, per la presenza di vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (C.d.S, V, 28.10.2015, n. 4931) » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 11/08/2020, n. 922).
Pertanto, attenendo, nella fattispecie per cui è causa, il petitum sostanziale alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione dell’aiuto finanziario, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge ( ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche perché la questione di giurisdizione è stata rilevata d’ufficio e le parti hanno aderito al predetto rilievo nella Camera di Consiglio del 22/02/2022), per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO