Art. 4.
E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi relativi agli insegnamenti del triennio di applicazione della predetta Facolta', finora svolti in aggiunta ai corsi del biennio propedeutico della Facolta' medesima.
E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi relativi agli insegnamenti del triennio di applicazione della predetta Facolta', finora svolti in aggiunta ai corsi del biennio propedeutico della Facolta' medesima.