Articolo 4 della Legge 12 febbraio 1957, n. 47
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 marzo 1957
Art. 4.
E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi relativi agli insegnamenti del triennio di applicazione della predetta Facolta', finora svolti in aggiunta ai corsi del biennio propedeutico della Facolta' medesima.
Entrata in vigore il 26 marzo 1957