Versione
26 marzo 1957
26 marzo 1957
Art. 4.
E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi relativi agli insegnamenti del triennio di applicazione della predetta Facolta', finora svolti in aggiunta ai corsi del biennio propedeutico della Facolta' medesima.
E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi relativi agli insegnamenti del triennio di applicazione della predetta Facolta', finora svolti in aggiunta ai corsi del biennio propedeutico della Facolta' medesima.