Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/07/2022, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01268/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2019, proposto da
NN IS CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torricella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Schifone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: NA MB, AN NU, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del concorso per "agenti di Polizia Locale - CTG.C1" svoltosi in data 23/7/2019 presso il Comune di Torricella ed, in particolare, della prova di concorso del 23/07/2019, del bando di concorso di cui alla determina n°243 del 10/4/2019, della graduatoria finale di cui alla determina n°527 del 31/07/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torricella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv.to K. Perrone in sostituzione dell'avv.to P. Pasanisi per il ricorrente, avv.to V. Pignatelli in sostituzione dell'avv.to G. Schifone per il Comune di Torricella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente partecipava al concorso per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione (a tempo pieno o parziale) di agenti di polizia locale per esigenze stagionali/eccezionali, bandito dal Comune di Torricella con determinazione n. 243 del 10 aprile 2019;
- b) nel bando (v. art. 5) era prevista l’attribuzione di massimo 50 punti, di cui 30 per la prova scritta e 20 per i titoli (di cui massimo 15 per i titoli di servizio), con previsione, ai fini del superamento della prova scritta, del punteggio minimo di 21/30 (v. art. 6 del bando);
- c) il ricorrente conseguiva il punteggio di 17/30 alla prova scritta e, quindi, non la superava;
- d) il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti, onde ottenere copia dell'intera documentazione relativa alla selezione de qua ed, in particolare, del proprio elaborato, degli elaborati degli altri concorrenti risultati idonei, dei verbali del concorso;
- e) il Comune forniva al ricorrente solo la copia del suo elaborato;
- f) il ricorrente, col gravame in esame, si duole tanto del suddetto parziale accesso – che costituirebbe, a suo dire, una grave violazione di legge (v. prima censura, contenente anche la richiesta a questo Giudice di ordinare l’esibizione della documentazione non ostesa) – quanto degli esiti del concorso, deducendo all’uopo che i) i fogli consegnati ai candidati all’inizio della prova non avevano timbri né sigle attestanti la provenienza dall’Ente (tanto che l’elaborato poi consegnato al ricorrente in sede di accesso contiene sigle illeggibili che non risultavano apposte al momento della consegna dei fogli per lo svolgimento della prova), quindi avrebbero potuto essere sostituiti in qualsiasi momento, ii) il punteggio massimo attribuibile per i titoli di servizio (15 su 20 punti complessivi per i titoli) avrebbe dovuto essere di 10, come previsto dall’art. 8 D.P.R. n. 487/1994, iii) il Comune non ha comunicato ai candidati, prima dello svolgimento della prova scritta, il punteggio da ciascuno conseguito per i titoli, in spregio all’art. 12 D.P.R. n. 487/1994;
- g) il ricorrente ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, chiedendo, in particolare, di annullare l’intero concorso;
- h) all’udienza pubblica del 12 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Ritenuto che le censure del ricorrente siano infondate, per le ragioni che seguono:
- a) il ricorrente non disconosce le domande che, in occasione della prova di selezione, gli sono state somministrate né le risposte da lui date, per il che la censura in virtù della quale i fogli (contenenti già le 30 domande a risposta multipla alle quali i candidati avrebbero dovuto rispondere) consegnati all’inizio della prova non fossero firmati o timbrati (sì da non essere sicuramente riconducibili all’Ente e come tali in ogni momento sostituibili, come asserito dal ricorrente) è circostanza che, di per sé, non è tale da inficiare il regolare svolgimento della selezione;
- b) il ricorrente non può invocare la violazione dell’art. 8 D.P.R. n. 487/1994, in quanto tale disposizione prevede, per i titoli, non già l’attribuzione, in assoluto, di un punteggio non superiore a 10/30, ma un punteggio non superiore a 10/30 « o equivalente » e, nel caso di specie, il punteggio era espresso in cinquantesimi, con preponderanza della prova scritta rispetto alla valutazione dei titoli;
- c) né ricorre la violazione dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, in virtù del quale la valutazione dei titoli va comunicata ai candidati prima della prova orale, perché la selezione si è svolta senza prova orale;
- d) il mancato pieno riscontro all’istanza di accesso del ricorrente non è, di per sé, tale da inficiare la regolarità della selezione in parola, con l’ulteriore conseguenza che non vi è motivo di acquisire agli atti di causa la restante documentazione concorsuale non ostesa dal Comune, anche a fronte del fatto che il ricorrente non si duole minimamente del punteggio conseguito in esito alla sua prova scritta.
3) Ritenuto quindi di respingere il ricorso ma di compensare le spese di lite, per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO