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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4644 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Massimiliano Frezza (c.f. ), presso il cui studio sito in C.F._2
RA di PO (NA) alla Via Annunziata n. 7 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il procuratore della ricorrente si riportava ai propri atti e chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 05.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.06.2024, la ricorrente premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in RA di PO (NA) il 02.12.2002 con , dalla Controparte_1
cui unione nascevano tre figli: (il 10.09.2003 a PO), (il 14.07.2008 a PO) e Per_1 Per_2
(il 09.05.2011 a PO); che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si separavano Per_3
legalmente con accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita del 12.11.2020, autorizzato con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PO Nord n.
303/20 N.A. del 30.11.2020; che la ricorrente lavorava come infermiera percependo uno stipendio di circa € 1.800,00 mensili, mentre il era ragioniere e si occupava di intermediazione e CP_1
compravendita di immobili ed automobili;
che il non versava mai per intero la somma per CP_1
il mantenimento dei tre figli concordata nell'accordo di separazione dei coniugi, provvedendo piuttosto a versare solo euro 150,00 mensili in luogo dei 350,00 mensili concordati;
che le visite tra padre e figli si svolgevano con regolarità ma con modalità diverse rispetto a quelle concordate in sede di separazione.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
“1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RA di PO (Na) in data 02 dicembre 2002 tra (nata a [...] -Na- il 24/11/1977) e Parte_1
(nato a [...] –Na- il 16/04/1972) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. Controparte_1
2, lett. b), della L. nr. 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni;
2) in conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA di PO (Na) di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza negli appositi registri, come per legge;
3) confermare quanto statuito dalle parti nell'accordo di separazione personale dei coniugi ratificato a mezzo di procedura di “negoziazione assistita” in relazione all'affido condiviso dei tre figli, che continueranno ad abitare presso e con la madre sig.ra ; Parte_1
4) contestualmente, statuire l'importo di almeno € 600,00 (euroseicento/00) mensili quale concorso al mantenimento che il sig. dovrà versare per i tre figli studenti (i minori Controparte_1
e e per attualmente maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 Per_3 Per_1 autosufficiente), ovvero € 200,00 cadaun figlio, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U., e a partire dal giugno 2025; ovvero, statuire una maggiore somma mensile che il sig. CP_1
dovrà versare quale concorso al mantenimento dei tre figli;
[...] 5) Autorizzare la sig.ra a percepire -direttamente, esclusivamente e per l'intero Parte_1
l'assegno unico e/o ogni altra provvidenza prevista dalla legge legata ai figli, senza alcuna necessaria previa ratifica e/o autorizzazione del sig. . Controparte_1
6) confermare il concorso di entrambi i coniugi, nella percentuale del 50% cadauno, alle spese scolastiche nonché a quelle straordinarie mediche e farmaceutiche eventualmente occorrenti ai figli non coperte dal SSN nonché le altre spese straordinarie secondo il Protocollo di Intesa in uso presso l'intestato Tribunale;
7) Confermare le modalità del c.d. “diritto di visita” tra padre e figli come statuito nell'Accordo di separazione a mezzo di negoziazione assistita;
modalità che abbiansi qui per integralmente riportate e ritrascritte.
8) Condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'udienza del 05.11.2024 il Giudice delegato, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente - ritualmente citato e non comparso - procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava che il resistente non adempieva agli obblighi economici previsti dall'accordo di separazione, versando unicamente €150,00 mensili ed ulteriori €50,00 per l'apparecchio del figlio;
di essere a conoscenza del fatto che il resistente svolgeva attività di Per_2
compravendita di automobili e mediazione immobiliare in forma non dichiarata;
affermava, infine, di provvedere personalmente al mantenimento dei figli con il proprio lavoro e che le esigenze di questi ultimi erano aumentate nel tempo.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa il
06.11.2024, confermava le condizioni cui alla separazione, e rinviava il processo per la remissione della causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c.
In data 10.03.2025 il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non Controparte_1
comparso.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè l'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita del 12.11.2020, autorizzato con decreto del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PO Nord n. 303/20 N.A. del 30.11.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo peraltro stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b),
L. 898/1970, che è rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere - anche alla luce della mancata partecipazione del resistente al giudizio - che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni relative all'affidamento dei figli, il Tribunale, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, ed in assenza di contestazioni rispetto alle prospettazioni di parte ricorrente, ritiene di confermare le condizioni di cui all'accordo di separazione con la sola eccezione dell'affidamento del figlio ivenuto maggiorenne. Per_1
I minori e restano pertanto affidati ad entrambi i genitori, ed avranno domicilio Per_2 Per_3
privilegiato presso la madre.
Nell'esercizio del diritto-dovere di visita, il padre potrà visitare e tenere con sé i figli e Per_2 secondo il calendario di cui all'accordo di separazione, salvo diverso accordo tra i Per_3
genitori, i quali dovranno tener conto delle richieste e delle esigenze dei minori.
Per quel che concerne la domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli, tenuto conto dell'età della prole e delle relative esigenze (il cui incremento è proporzionale all'età progressivamente più elevata dei minori), ritiene il Collegio di rimodulare l'importo stabilito in sede di separazione, avuto conto, altresì, del lasso di tempo intercorso.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma di euro 500,00 (€ 250,00 a Per_2 Per_3
figlio), oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
PO Nord in data 25/10/2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla si dispone in ordine alla richiesta di assegnazione dell'assegno unico nella misura del 100%, formulata dalla ricorrente, evidenziando al riguardo che la suddetta misura assistenziale spetta in pari misura ad entrambi i genitori che, come nel caso di specie, esercitano la responsabilità genitoriale e che abbiano l'affido condiviso della prole, salvo diverso accordo tra le parti.
In riferimento al mantenimento del figlio di anni 21, divenuto maggiorenne rispetto alla Per_1 fase della separazione, il Collegio osserva che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto. L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n.
2259/24 e n. 24731/24).
Nel caso de quo, non risulta provato da parte ricorrente e richiedente, neppure documentalmente,
l'effettivo impegno del figlio rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del Per_1 lavoro, la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla, nonché l'effettiva non indipendenza economica dello stesso.
Pertanto, il Collegio ritiene sussistano elementi sufficienti per ritenere che il ragazzo abbia, ormai, un'idoneità alla produzione di reddito, nonché sia in grado di procacciarsi valide occasioni di impiego.
Ciò posto, dunque, la richiesta di mantenimento per il mantenimento del figlio maggiorenne di anni 21, va rigettata. Per_1
Trattandosi di controversia inerente a diritti personalissimi, vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
Vanno disposte le formalità di legge.
P. Q. M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA di PO (NA) il
02.12.2002 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...];
- dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con residenza Per_2 Per_3
privilegiata presso la madre e diritto di vista del padre secondo il calendario già stabilito in sede di separazione, salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 05 Controparte_1 Parte_1
di ciascun mese, un assegno di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo Per_2 Per_3
gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di queto tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data
25.10.2019;
- rigetta la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne Per_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di PO di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 226, Parte II,
Serie A, Anno 2002) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 12.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra
Tabarro