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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5976 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott.ssa EL ZZ presidente dott.ssa GI AN consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2483/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Cesare, giusta procura generale alle liti in atti
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Satta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 6.4.2023, R.G. n. 28261/2021, il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato il 19.4.2021 da nei confronti di Controparte_1 [...]
ha così provveduto: Parte_1
‹‹• In accoglimento della domanda svolta, condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di di € 13.487,09, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo;
• Compensa nella misura del 50% le spese processuali;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del restante 50% delle Parte_1 spese di causa che liquida in € 118,50 per spese e € 1.625,00 per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge››.
***
Ha proposto appello articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹VOGLIA L'ADITA CORTE
In rito sospendere il giudizio in attesa del vaglio della Corte Costituzionale su tematiche strettamente connesse al thema decidendum per le ragioni suspecificate;
Nel merito accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi liquidati in primo grado in corso di erogazione (con riserva di gravame)››.
***
Si è costituita, in data 8.11.2023, chiedendo di rigettare l'appello e di Controparte_1 condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 14.12.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Con decreto del 15.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note (depositate dalla sola appellata). pagina 2 di 8 ***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo (rubricato “Sulla richiesta di sospensione avanzata in sede di appello in attesa delle sentenze della Corte Costituzionale” e da intendersi qui trascritto), l'appellante deduce che solo l'applicazione dell'art. 14 T.U.A. può dar luogo all'obbligo - contestato - per i restituire Pt_1
l'addizionale e, nello stesso tempo, alla impossibilità per la stessa di proporre e di vedere accolta la domanda di manleva, mentre la non applicazione, o l'interpretazione costituzionalmente orientata, dell'art. 14 T.U.A. condurrebbe all'accoglimento delle domande della fornitrice;
chiede pertanto alla Corte, qualora ritenga sussistente un margine di incertezza che le impedisca di procedere tout court alla disapplicazione della norma citata, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di giustizia europea, o di sospendere il giudizio di appello, in quanto la questione di legittimità costituzionale è già stata sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza.
***
Con il secondo motivo (rubricato “Sulla riforma del capo della ordinanza in cui il Tribunale ha deciso essere sussistente la azione di ingiustificato arricchimento e sussistenti i presupposti dell'indebito – violazione dell'art. 2033 c.c.” e da intendersi qui trascritto), l'appellante lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c., poiché il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
in subordine, deduce che sarebbe comunque oggettivamente insussistente il contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, D.L. n.
511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n.
2008/118/CE, art. 1, par. 2; in estremo subordine, sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere, come ha fatto, a disapplicare autonomamente la normativa interna, ma avrebbe dovuto disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione della (contestata) incompatibilità dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con l'art. 1, par.
2 della Direttiva n. 2008/118/CE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
pagina 3 di 8 ***
Con il terzo motivo (rubricato “Sulla riforma del capo in cui la ordinanza ha decretato il potere del Giudice
Nazionale di disapplicazione – vizio di ultrapetizione violazione art. 112 cpc” e da intendersi qui trascritto),
l'appellante lamenta che parte ricorrente non aveva mai richiesto la disapplicazione sulla scorta della contrarietà delle norme interne alle norme comunitarie, così come sancita dalle sentenze Corte di Giustizia, e che, comunque, le Direttive comunitarie e le sentenze della
Corte sono prive di quell'efficacia necessaria per poter fondare la disapplicazione operata dal giudice.
***
Con il quarto motivo (rubricato “Sulla riforma in ordine al governo delle spese”), l'appellante deduce che la giurisprudenza dalla stessa citata dimostra che la materia ancora è oggetto di sentenze diverse e contrarie e, quindi, i contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa devono determinare il Collegio a statuire l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado.
***
Saranno trattati congiuntamente i primi tre motivi, poiché su di essi incide la recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve.
***
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai pagina 4 di 8 fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
pagina 5 di 8 E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del
5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)».
10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva
2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”.
Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CE, il cui art. 3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 primo comma Cost.
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc (risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva
1992/12/CE), salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano pagina 6 di 8 esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in esame, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
***
Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
***
Resta da esaminare il quarto motivo, sulle spese.
***
Il motivo è fondato.
Va infatti dato atto della complessità e della novità della questione, che ha dato luogo a un sicuro contrasto nella giurisprudenza di merito, e del fatto che il rigetto di una parte dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole a ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite del primo grado.
***
pagina 7 di 8 In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la gravata ordinanza va riformata limitatamente alla statuizione sulle spese, nei termini sopra indicati, e confermata nel resto.
***
Per le stesse ragioni, ricorrono i presupposti per compensare per intero anche le spese del secondo grado.
***
, nell'atto di appello, ha chiesto di condannare l'appellata alla “restituzione degli Parte_1 importi liquidati in primo grado in corso di erogazione (con riserva di gravame)”.
Vista la riforma parziale, la richiesta sarebbe ammissibile limitatamente alle somme versate in esecuzione della gravata ordinanza a titolo di spese di lite del primo grado, compensate dal primo giudice solo per metà.
L'appellante, tuttavia, non ha successivamente allegato, né tanto meno dimostrato, di aver poi proceduto al versamento delle somme, di talché nulla può essere disposto al riguardo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 28261/2021, pubblicata in data 6.4.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, confermata nel resto, compensa per intero tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AN EL ZZ
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott.ssa EL ZZ presidente dott.ssa GI AN consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2483/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Cesare, giusta procura generale alle liti in atti
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Satta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 6.4.2023, R.G. n. 28261/2021, il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato il 19.4.2021 da nei confronti di Controparte_1 [...]
ha così provveduto: Parte_1
‹‹• In accoglimento della domanda svolta, condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di di € 13.487,09, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo;
• Compensa nella misura del 50% le spese processuali;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del restante 50% delle Parte_1 spese di causa che liquida in € 118,50 per spese e € 1.625,00 per compensi professionali, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge››.
***
Ha proposto appello articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹VOGLIA L'ADITA CORTE
In rito sospendere il giudizio in attesa del vaglio della Corte Costituzionale su tematiche strettamente connesse al thema decidendum per le ragioni suspecificate;
Nel merito accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi liquidati in primo grado in corso di erogazione (con riserva di gravame)››.
***
Si è costituita, in data 8.11.2023, chiedendo di rigettare l'appello e di Controparte_1 condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 14.12.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Con decreto del 15.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note (depositate dalla sola appellata). pagina 2 di 8 ***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo (rubricato “Sulla richiesta di sospensione avanzata in sede di appello in attesa delle sentenze della Corte Costituzionale” e da intendersi qui trascritto), l'appellante deduce che solo l'applicazione dell'art. 14 T.U.A. può dar luogo all'obbligo - contestato - per i restituire Pt_1
l'addizionale e, nello stesso tempo, alla impossibilità per la stessa di proporre e di vedere accolta la domanda di manleva, mentre la non applicazione, o l'interpretazione costituzionalmente orientata, dell'art. 14 T.U.A. condurrebbe all'accoglimento delle domande della fornitrice;
chiede pertanto alla Corte, qualora ritenga sussistente un margine di incertezza che le impedisca di procedere tout court alla disapplicazione della norma citata, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di giustizia europea, o di sospendere il giudizio di appello, in quanto la questione di legittimità costituzionale è già stata sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza.
***
Con il secondo motivo (rubricato “Sulla riforma del capo della ordinanza in cui il Tribunale ha deciso essere sussistente la azione di ingiustificato arricchimento e sussistenti i presupposti dell'indebito – violazione dell'art. 2033 c.c.” e da intendersi qui trascritto), l'appellante lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c., poiché il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
in subordine, deduce che sarebbe comunque oggettivamente insussistente il contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, D.L. n.
511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n.
2008/118/CE, art. 1, par. 2; in estremo subordine, sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere, come ha fatto, a disapplicare autonomamente la normativa interna, ma avrebbe dovuto disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione della (contestata) incompatibilità dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con l'art. 1, par.
2 della Direttiva n. 2008/118/CE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
pagina 3 di 8 ***
Con il terzo motivo (rubricato “Sulla riforma del capo in cui la ordinanza ha decretato il potere del Giudice
Nazionale di disapplicazione – vizio di ultrapetizione violazione art. 112 cpc” e da intendersi qui trascritto),
l'appellante lamenta che parte ricorrente non aveva mai richiesto la disapplicazione sulla scorta della contrarietà delle norme interne alle norme comunitarie, così come sancita dalle sentenze Corte di Giustizia, e che, comunque, le Direttive comunitarie e le sentenze della
Corte sono prive di quell'efficacia necessaria per poter fondare la disapplicazione operata dal giudice.
***
Con il quarto motivo (rubricato “Sulla riforma in ordine al governo delle spese”), l'appellante deduce che la giurisprudenza dalla stessa citata dimostra che la materia ancora è oggetto di sentenze diverse e contrarie e, quindi, i contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa devono determinare il Collegio a statuire l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado.
***
Saranno trattati congiuntamente i primi tre motivi, poiché su di essi incide la recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve.
***
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai pagina 4 di 8 fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
pagina 5 di 8 E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del
5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)».
10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva
2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”.
Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CE, il cui art. 3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 primo comma Cost.
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc (risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva
1992/12/CE), salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano pagina 6 di 8 esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
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Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in esame, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
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Rimane assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
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Resta da esaminare il quarto motivo, sulle spese.
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Il motivo è fondato.
Va infatti dato atto della complessità e della novità della questione, che ha dato luogo a un sicuro contrasto nella giurisprudenza di merito, e del fatto che il rigetto di una parte dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole a ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite del primo grado.
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pagina 7 di 8 In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e la gravata ordinanza va riformata limitatamente alla statuizione sulle spese, nei termini sopra indicati, e confermata nel resto.
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Per le stesse ragioni, ricorrono i presupposti per compensare per intero anche le spese del secondo grado.
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, nell'atto di appello, ha chiesto di condannare l'appellata alla “restituzione degli Parte_1 importi liquidati in primo grado in corso di erogazione (con riserva di gravame)”.
Vista la riforma parziale, la richiesta sarebbe ammissibile limitatamente alle somme versate in esecuzione della gravata ordinanza a titolo di spese di lite del primo grado, compensate dal primo giudice solo per metà.
L'appellante, tuttavia, non ha successivamente allegato, né tanto meno dimostrato, di aver poi proceduto al versamento delle somme, di talché nulla può essere disposto al riguardo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 28261/2021, pubblicata in data 6.4.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, confermata nel resto, compensa per intero tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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