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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 31404 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 41404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, deciso alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 novembre 2021 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte n. 39 presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della Agenzia per atto di , CP_2 Persona_1
notaio in Roma in data 25 febbraio 2021, rep. 46100 racc. 26703
APPELLATA
E
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_3 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Memeo giusta procura generale alle liti per atto di notaio in Roma, in data 15 aprile 2019, rep 619 racc. Persona_2
432
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec il giorno 12 maggio
2020 e depositato il giorno 24 maggio 2020 l'opponente aveva proposto opposizione ex articolo 615 cpc avverso la cartella di pagamento 09720150183211088, asseritamente non notificata, emessa in relazione a due verbali di accertamento elevati nell'anno 2013 in materia di circolazione stradale e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo ricevuto dalla il giorno 13 gennaio 2020. Controparte_1
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo
28 della legge 689/1981.
Si era costituita la eccependo la regolare notifica della Controparte_1
cartella di pagamento, la inesistenza di un obbligo di deposito dell'originale della cartella stessa, la inammisibilità della opposizione non essendo l'estratto di uolo un atto del procedimento esecutivo e la inammissibilità della azione di accertamento negativo del
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credito per carenza di interesse ad agire avendo impugnato un estratto di ruolo che non aveva alcuna efficacia nel procedimento esecutivo. Aveva dedotto la impossibilità di impugnare in via autonoma il ruolo trattandosi di un atto interno del procedimento diretto alla emissione della cartella di pagamento che non era stata impugnata malgrado la notifica della cartella di pagamento.
Ha dedotto la impossibilità di eccepire la prescrizione in via di azione e, nel caso di specie la avvenuta interruzione della stessa attraverso la notifica della cartella di pagamento e della intimazione di pagamento 09720169063693432 e la ulteriore intimazione di pagamento 09720199059860965, e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla contestazione della notifica dei verbali di accertamento, trattandosi di atti propri dell'Ente creditore.
Aveva allegato la documentazione relativa alla avvenuta notifica della cartella di pagamento e delle intimazioni di pagamento successive.
Si era costituita eccependo la inammissibilità della opposizione proposta CP_3
avverso gli estratti di ruolo e comunque la necessità che per contestare la notifica dei verbali di accertamento fosse proposto il ricorso di cui all'articolo 7 del d. lgs. 150/2011 nel rispetto del termine di decadenza, che per contestare la notifica delle cartelle di pagamento ed i vizi delle stesse e del ruolo dovesse essere proposta la opposizione agli atti esecutivi nel relativo termine di decadenza e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla dedotta prescrizione.
Aveva depositato la documentazione relativa alla avvenuta notifica dei verbali di accertamento n. 13130124901, e 14120123050 documentazione recante la attestazione della conformità all'originale.
Il Giudice di pace di Roma con sentenza n. 20629/2020 ha dichiarato inammissibile la opposizione condannando l'attore al pagamento delle spese processuali solidalmente in
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favore della amministrazione convenuta in euro 400 oltre accessori se dovuti e non altrimenti deducibili, indicando in parte motiva di aver ritenuto equiparabile la posizione della amministrazione costituitasi a mezzo di funzionario – applicabile unicamente a
[...]
– a quella del gratuito patrocinio operando la riduzione a metà dell'onorario. CP_3
In relazione a detta decisione era stata proposta in data 17 novembre 2020 istanza di correzione di errore materiale da parte dell'avv. Daniela De Paoli in quanto il giudice non aveva disposto la distrazione delle spese in suo favore, malgrado si fosse dichiarata antistataria.
Con ordinanza in data 17 dicembre 2020 il giudice di pace ha disposto la correzione del dispositivo sostituendo le parole “condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali” con quelle “ condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali con distrazione ex articolo 93 cpc”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la limitatamente alla sola regolazione Pt_1
delle spese di giudizio nella parte in cui aveva condannato la attrice a rimborsare anche a la somma di euro 400 a titolo di onorari gi giudizio malgrado la stessa fosse CP_3
stata difesa nel giudizio non da un legale ma da un proprio funzionario e che non avesse depositato neppure la nota spese.
Si è costituita la eccependo la propèria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva in quanto oggetto di impugnazione era il capo delle spese limitatamente alla posizione di e non anche alla propria posizione. CP_3
Si è costituita eccependo la nullità dell'appello per indeterminatezza senza CP_3
prendere posizione sull'unica censura proposta relativa alla dedotta liquidazione delle spese di giudizio in favore di determinate sulla base degli onorari di CP_3
avvocato avendo ritenuto applicabile alla difesa svolta con proprio funzionario la disciplina
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prevista per la liquidazione degli onorari di avvocato nei giudizio introdotti sulla base della ammissione al gratuito patrocinio.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare come l'appello sia ammissibile essendochiaramente individuata la ragione di appello costituita dal la possibilità di liquidare a , CP_3
costituita in primo grado a mezzo di un proprio funzionario, le spese di giudizio anche in assenza del deposito di nota, tenuto conto che non è in contestazione l'autonomo capo di decisione relativo alle spese in favore della . Controparte_1
Occorre evidenziare che la redazione del capo relativo alle spese di giudizio appare non particolarmente chiaro nel dispositivo, anche alla luce della correzione dell'errore materiale disposta dal momento che allo stato il capo relativo alle spese risulta il seguente;
”
condanna parte attrice (al pagamento delle spese processuali) al pagamento delle spese processuali con distrazione ex articolo 93 cpc solidalmente in favore della amministrazione convenuta in euro 400 oltre accessori se dovuti e non altrimenti deducibili”
In realtà per effetto della correzione emerge che parte attrice è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse senza la indicazione del soggetto antistatario, solidalmente in favore della amministrazione convenuta.
In realtà i soggetti convenuti erano in due e non è chiaro che cosa abbia voluto indicare il giudice con il termine solidalmente, non essendovi solidarietà attiva tra le parti in favore delle quali sia liquidato l'importo a meno di non voler considerare che con il termine solidamente abbia volita intendere cumulativamente in ragione del 50% ciascuna, come deriverebbe dalla applicazione delle tariffe degli onorari di avvocato per effetto del valore
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della causa, inferiore ai 1.000 euro e superiore se considerata come attribuita a ciascun soggetto anche al valore medio degli onorari.
D'altra parte appare certo, considerata la indicazione contenuta in parte motiva, che il giudice di pace abbia ritenuto di voler liquidare le spese in favore di sulla CP_3
base dee dm 55/2014 salva la decurtazione della metà avendo ritenuto di assimilare la difesa a mezzo di proprio funzionario al gratuito patrocinio.
Per quanto riguarda la possibilità di liquidazione di spese di giudizio in favore della parte costituita a mezzo di propri funzionari osserva il giudicante che la giurisprudenza è ormai orientata ad escludere che alla parte non possano essere liquidati compensi propri del difensore essendo consentita solo la liquidazione delle spese vive sostenute per la costituzione.
Infatti, la corte di cassazione ha chiarito che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o si avvale di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass.
Sez, II, 4 agosto 2023, n. 23825; Cass. Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30597; Cass. Sez.
VI-II, 17 ottobre 2016, n. 20980) precisando, tuttavia, che è necessario che l'Amministrazione abbia concretamente affrontato in giudizio la difesa a mezzo di un proprio funzionario ed abbia sostenuto spese purché le stesse risultino da apposita nota anche in assenza di deposito della documentazione contabile. La corte di conseguenza, ha ritenuto che appartenga alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando, come
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nella specie, la nota - poi ulteriormente ridotta in sede di liquidazione - rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti. (Cass.
Sez. II, 24 maggio 2011, n. 11389)
Nel caso di specie, tuttavia, il non ha depositato una nota spese con la CP_4
quale chiedeva il rimborso delle spese sostenute a titolo di spese di cancelleria e per il deposito della comparsa di costituzione e risposta presso l'ufficio del giudice di pace.
Il giudice di pace nel liquidare le spese di giudizio ha quindi, d'ufficio, riconosciuto un importo a titolo di spese, peraltro riferita agli onorari del legale per le fasi del giudizio, in misura pari a 400 euro indicando che tale liquidazione era determinata a seguito della decurtazioen del 50% operata in analogia al gratuito patrocinio, avendo quindi determinato l'importo dovuto in euro 800 prima della decurtazione, importo superiore persino all'importo massimo liquidabile sulla base del valore della controversia inferiore ai 1.100 euro.ed assai esigua.
In tal modo, tuttavia, il Giudice di pace non si è adeguato all'orientamento della cassazione che pur non ritendo necessaria la produzione della documentazione di spesa ma la sola allegazione nel caso che venga liquidato un importo esiguo, mentre nel caso di specie tali spese non solo non sono state allegate e non sono state neppure richieste con il deposito di una nota, ma il giudice ha determinato le spese sulla base degli onorari spettanti al legale peraltro determinati, prima della riduzione in misura addirittura eccedente il massimo tariffatio.
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Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato che nulla è dovuto per le spese tra il e .. Pt_1 CP_3
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra l'appellante e
[...]
e sono liquidate come in dispositivo. CP_3
Compensa le spese di giudizio tra la appellante e la in Controparte_1
quanto la formulazione del dispositivo non consentiva di comprendere se la liqidazione delle spese fosse complessiva in favore delle due convenute o se ciascuna di esse avesse diritto a tale importo di guisa che la presente decisione non era idonea a produrre conseguenze sulla condanna in favore della . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20629/2020
Dichiara nulla per le spese nel giudizio di primo grado tra l'attrice e;
CP_3
condanna a rimborsare a le spese del presente grado di CP_3 Parte_1
giudizio, spese che liquida in euro 591,50 di cui euro 500 per onorari delle fasi processuali,
euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese del presente giudizio tra e la Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Roma, il giorno 1 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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