Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2765/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
, nato a [...], provincia di Salta (ARGENTINA), il Parte_1
giorno 16/05/1980, residente a [...], in Barrio I Miracolo, Manzana B, Lote, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Maragucci ( ), giusta procura notarile C.F._1
tradotta e legalizzata, in atti, elettivamente domiciliato in Monza, via Marsala n. 21, presso lo studio del suo procuratore;
RICORRENTE
CONTRO
(CF , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente diretto del cittadino italiano nato a [...], il giorno 20.06.1903, Persona_1
successivamente emigrato in Argentina, dove è deceduto in data 12.09.1968, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, senza ma naturalizzarsi cittadino argentino, dal cui matrimonio con era nata, il 09.10.1941, la figlia . CP_3 Persona_2
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Parte_1
- conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato Controparte_1
civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”
Il si è costituito in giudizio, non contestando le ragioni della Controparte_1
domanda e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Adito Tribunale:
• Dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
• In subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce dei principi qui compendiati, in relazione agli elementi probatori offerti da controparte;
• Conseguentemente, in caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le spese del procedimento.”
Il P.M. nulla osservava.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del giorno 11.07.2024, per la decisione.
Il procuratore del ricorrente ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma 36, che, all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita dell'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Controparte_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_1
Il ricorrente chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2,
11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
[...]
al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e CP_1 della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
Invero, l'avo cittadino italiano , morto senza mai rinunciare alla Persona_1
cittadinanza italiana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia _2
, ma questa, nata il [...], appunto nel vigore della legge n. 555/1912, non
[...]
ha potuto trasmetterla ai figli.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L. 91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina italiana, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, così ponendo le premesse per l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato sancito dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”).
Successivamente, la Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
che, con circolare n. 9 del 04.07.2001, ritiene che possano usufruire della CP_1 parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della Legge n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dal ricorrente certificazione attestante il permanere dello status di cittadino italiano fino alla morte dell'avo, nonché il certificato Persona_1
negativo di naturalizzazione.
Tale documento, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia e quindi ai discendenti Persona_2 fino all'odierno ricorrente.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
1) In data 20.06.1903 nasceva a IN (CT) , cittadino italiano;
Persona_1
In data 29.7.1933, a Charata (Argentina), contraeva matrimonio con Persona_1
CP_3
Il signor , durante la sua vita non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1
italiana come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti.
2) Dal matrimonio di con nasceva, il giorno 9.10.1941, Persona_1 CP_3
a Charata (Argentina), la figlia;
Persona_2
contraeva matrimonio, il giorno 16.05.1964, a Charata (Argentina), Persona_2
con Persona_3
Dal matrimonio tra e nasceva a Tartagal Persona_2 Persona_3
(Argentina), in data 16.05.1980, il figlio odierno Parte_1
ricorrente.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadina italiana.
Pertanto, la domanda deve essere accolta, dichiarando il ricorrente
[...]
cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Parte_1 [...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1 Il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto CP_1
dalle ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , Parte_1
nato a [...], provincia di Salta (ARGENTINA), il giorno 16/05/1980, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano , cittadino italiano, nato a IN (CT), in [...] Persona_1
20.06.1903.
2. Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 30.04.2025.
Il G.O.P.
Dottoressa Maria Mottese