Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Sentenza 23 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/10/2021, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 01399/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Societa' Agricola Cooperativa San Massimo Arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, domiciliataria ex lege in Verona, via piazza Bra', 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per il risarcimento del danno
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Agricola Coopereativa San Massimo Arl il 24/9/2021:
della deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 17.6.2021 e del susseguente decreto n. 89176 del 30.6.2021 del Direttore della Direzione Patrimonio Espropri, con i quali il Comune di Verona ha acquisito, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, la proprietà superficiaria del sottosuolo della superficie di 2.693 mq dei fondi distinti al Catasto Terreni, Foglio 248 m.n. 290 e Foglio 260 m.n. 137 e 139, questi ultimi distinti anche al N.C.E.U. Foglio 260, m.n. 27 sub. 13 (parte) e m.n. 137 e 139, a fronte di una indennità di Euro 5.821,06, nei confronti della società agricola LI DO & GL S.S..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il decreto del Comune di Verona del 30.6.2021, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, liquida in favore della società agricola LI DO & GL S.S. un indennizzo commisurato al valore della proprietà superficiaria oggetto di acquisizione ed al danno da occupazione illegittima subito dalla suddetta società;
- infatti, nelle premesse della deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 17.6.2021 è espressamente affermato che il risarcimento del danno da occupazione sine titulo (commisurato al 5% del valore venale del bene espropriato), è calcolato a decorrere dalle date in cui la società agricola LI DO & GL S.S. ha acquistato le particelle di cui si compone il compendio;
Ritenuto, pertanto, che:
- il provvedimento impugnato non è idoneo ad incidere sulla procedibilità della domanda risarcitoria proposta dalla società agricola cooperativa San Massimo, soc. coop. a r.l. e che l’udienza di merito, stante la risalenza del ricorso, è, comunque, da fissare in tempi brevi;
- per tali ragioni difetta il dedotto periculum in mora
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO