Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 647/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia Via E. Candela, n. 20, presso lo Parte_1
AB (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 ia Lima n. 5°, presso lo studio dell'avv. Fronticelli Baldelli Enrico (PEC: ) che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale Controparte_2
à di cartolarizzazione dei crediti
[...]
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, Controparte_3
c, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) dell'avvocatura interna, giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 43920120000367355000, n. 43920120000919085000 e n. 43920130000088843000, aventi natura di contribuzione previdenziale, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. 1392022900436926000, notificata il 24.03.2023, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1
€ 1.238,00, notificato, presuntivamente, in data 09.04.2013, richiamando integralmente i motivi sopra riportati e per l'effetto annullare e/o revocare e sospendere per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dagli avvisi di addebito testé indicati ordinando, altresì, la cancellazione del ruolo;
b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, compenso professionale oltre spese generali, IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_4 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite.. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come sostenuto e dimostrato dall'Ente impositore e da quello Riscossore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Occorre preliminarmente recepire la contestazione sollevata da in relazione alla CP_2 carenza di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione ti Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore.
[...]
3. , comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. 4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente
2 della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. Per le ragioni sopra dette, va conclusivamente dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
6. In ragione della soccombenza virtuale le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' . Tuttavia la condotta processuale delle parti protende per la compensazione CP_4 nella misura 50% e per la condanna della resistente alla refusione della restante parte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti in persona del rappresentante legale pro tempore;
Controparte_3
- dichiara teria del contendere;
- compensa le spese legali per la metà e condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, alla ri in complessivi € 750,00, come per legge.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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