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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2338/2020 R.G. E' comparso, per parte attrice/opponente l'Avv. Mastroeni il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. E' comparso, per parte convenuta/opposta l'Avv. Daniele Straface, su Controparte_1 delega dell'Avv. Giorgi, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Nessun altro è comparso.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa. IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2338 dell'anno 2020 R.G.A.C. vertente TRA
(C.F. ), elettiv.te domiciliato in Messina, Via Parte_1 C.F._1
Francesco Todaro n. 11, presso lo studio dell'avv. Nicola Logozzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente -
1 contro C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Roma, Via Lattanzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maria Ciano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opposta – E NEI CONFRONTI DI C.F. ) nella qualità di mandataria di Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata
[...] P.IVA_3 in Roma, Via Lattanzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Gabriele Giorgi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- terza intervenuta – e di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_4 tempore, elettiv.te domiciliata in Roma, Via Lattanzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Gabriele Giorgi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- terza intervenuta –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione. Conclusioni delle parti I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 404/2020 emesso dal Tribunale di Messina con il quale gli era stato ingiunto, in solido con , di pagare, nella qualità di fideiussore della società Controparte_5
, in favore della la somma di € Parte_2 Controparte_2
32.306,80, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio del conto corrente n. 2853 e del conto anticipi n. 281116 accesi presso la predetta banca. A fondamento della proposta opposizione lo stesso eccepiva l'insussistenza del credito opposto per carenza di idonea prova, nonché l'invalidità ed inefficacia della fideiussione in quanto la banca non aveva coltivato con diligenza le istanze verso il debitore principale e/o il fideiussore ex art. 1957 c.c. entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. L'opponente rilevava al riguardo che, in data 24.05.17, era intervenuto il fallimento della con la conseguenza che l'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 55 L. Fall., Parte_2 doveva considerarsi scaduta alla data della dichiarazione di fallimento e da quel momento era iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione svolta, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La costituendosi in giudizio, contestava l'opposizione Controparte_2
2 avversaria chiedendone il rigetto e insistendo nella pretesa avanzata in via monitoria. Nel corso del giudizio si costituiva, spiegando intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., l'
[...]
n.q. di mandataria della la quale, allegato che quest'ultima era CP_3 Controparte_4 subentrata nel rapporto oggetto di causa a seguito di cessione pro soluto, contestava l'opposizione avversaria chiedendo altresì l'estromissione della cedente. Con comparsa depositata in data 26.01.2024, interveniva in giudizio quale Controparte_1 cessionaria ed odierna titolare del credito in contestazione, chiedendo l'estromissione della cedente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ed in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorquando il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, preliminarmente, rilevato che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la successione a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso, in pendenza del giudizio volto all'accertamento dello stesso, comporta la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, sicché l'estromissione è attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ., sez. I, 22.10.2009, n. 22424) o nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Nel caso di specie, più precisamente manca il consenso di parte opponente richiesto ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c.. Nel merito, ritiene il Giudicante che l'opposizione spiegata sia infondata e vada rigettata per i motivi che seguono. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. Civ n. 15186/2004; Cass Civ. n. 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. Civ. n. 5844/2006; Cass. Civ. n. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue che intanto è irrilevante l'eventuale carenza di prova in sede monitoria dovendosi valutare il compendio probatorio nel suo complesso nella fase della cognizione. Non può, poi, essere condiviso quanto dedotto in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena
3 efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). L'istituto di credito, lungi dal limitarsi alla sola allegazione della certificazione di credito conforme rilasciata ai sensi dell'art. 50 T.U.B., ha prodotto analitica documentazione bancaria producendo oltre al contratto di conto corrente, la fideiussione rilasciata e sottoscritta da su cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che non può dubitarsi Parte_1 dell'esistenza del credito vantato da parte opposta. L'onere gravante sulla stessa deve pertanto ritenersi pienamente assolto. Del pari privo di fondamento deve ritenersi l'ulteriore motivo di opposizione inerente la dedotta violazione da parte della Banca dell'art. 1957 c.c. per non avere agito nei confronti del debitore principale e/o del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. In merito occorre innanzitutto osservare che l'iniziativa semestrale può essere adottata, per evitare la suddetta decadenza, sia nei confronti del debitore principale che nei confronti del garante (per tutte si legga Cass. n. 24296/2017), ogniqualvolta si tratti di fideiussione solidale quale è quella in esame (cfr. art. 3, polizza fideiussoria ai sensi del quale “Le obbligazione derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”), non essendo stato pattuito il beneficium excussionis invocato dall'opponente. Ciò premesso, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. è stata oggetto di espressa rinuncia da parte dei fideiussori nell'art. 7 delle condizioni generali della fideiussione del 04.12.2013, specificatamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c. da questi ultimi (art. 7 :“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che si condivide, infatti,
“in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga
4 può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore.” (cfr. tra le tante, Tribunale Roma, n. 9265/2021; Cass. Civ., n. 9245/2007; Cass. Civ., Ord. n. 21867/2013; Cass. Civ., Ord. n. 28943/2017) A tale proposito la Suprema Corte ha posto nella dovuta evidenza come la regola di cui all' art. 1957 c.c. può essere derogata: tale deroga può persino essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale (Cass. Civ., n. 9455/2012). Stante la natura dispositiva della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., e attesa l'espressa previsione di cui all'art. 7 delle condizioni generali di polizza fideiussoria, l'eccezione spiegata da parte opponente va, pertanto, rigettata. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va, pertanto, rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, come da dispositivo, tenuto Controparte_2 conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52,000.00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria). Ritiene il Giudicante, invece, che sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per compensare interamente le spese fra la parte opponente ed i terzi intervenuti, non avendo quest'ultimi proposto diverse questioni in merito rispetto alle domande avanzate dall'opponente ed essendosi limitati a far proprie le difese della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2338/20 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 404/2020 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 liquidate in € 2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
[...]
3) compensa interamente le spese di giudizio tra l'opponente ed i terzi intervenuti. Così deciso in Messina il 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
5
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2338/2020 R.G. E' comparso, per parte attrice/opponente l'Avv. Mastroeni il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. E' comparso, per parte convenuta/opposta l'Avv. Daniele Straface, su Controparte_1 delega dell'Avv. Giorgi, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Nessun altro è comparso.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa. IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2338 dell'anno 2020 R.G.A.C. vertente TRA
(C.F. ), elettiv.te domiciliato in Messina, Via Parte_1 C.F._1
Francesco Todaro n. 11, presso lo studio dell'avv. Nicola Logozzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente -
1 contro C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Roma, Via Lattanzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Maria Ciano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opposta – E NEI CONFRONTI DI C.F. ) nella qualità di mandataria di Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata
[...] P.IVA_3 in Roma, Via Lattanzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Gabriele Giorgi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- terza intervenuta – e di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_4 tempore, elettiv.te domiciliata in Roma, Via Lattanzio n. 5, presso lo studio dell'avv. Gabriele Giorgi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- terza intervenuta –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione. Conclusioni delle parti I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 404/2020 emesso dal Tribunale di Messina con il quale gli era stato ingiunto, in solido con , di pagare, nella qualità di fideiussore della società Controparte_5
, in favore della la somma di € Parte_2 Controparte_2
32.306,80, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio del conto corrente n. 2853 e del conto anticipi n. 281116 accesi presso la predetta banca. A fondamento della proposta opposizione lo stesso eccepiva l'insussistenza del credito opposto per carenza di idonea prova, nonché l'invalidità ed inefficacia della fideiussione in quanto la banca non aveva coltivato con diligenza le istanze verso il debitore principale e/o il fideiussore ex art. 1957 c.c. entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. L'opponente rilevava al riguardo che, in data 24.05.17, era intervenuto il fallimento della con la conseguenza che l'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 55 L. Fall., Parte_2 doveva considerarsi scaduta alla data della dichiarazione di fallimento e da quel momento era iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione svolta, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La costituendosi in giudizio, contestava l'opposizione Controparte_2
2 avversaria chiedendone il rigetto e insistendo nella pretesa avanzata in via monitoria. Nel corso del giudizio si costituiva, spiegando intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., l'
[...]
n.q. di mandataria della la quale, allegato che quest'ultima era CP_3 Controparte_4 subentrata nel rapporto oggetto di causa a seguito di cessione pro soluto, contestava l'opposizione avversaria chiedendo altresì l'estromissione della cedente. Con comparsa depositata in data 26.01.2024, interveniva in giudizio quale Controparte_1 cessionaria ed odierna titolare del credito in contestazione, chiedendo l'estromissione della cedente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ed in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorquando il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Va, preliminarmente, rilevato che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la successione a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso, in pendenza del giudizio volto all'accertamento dello stesso, comporta la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, sicché l'estromissione è attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ., sez. I, 22.10.2009, n. 22424) o nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Nel caso di specie, più precisamente manca il consenso di parte opponente richiesto ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c.. Nel merito, ritiene il Giudicante che l'opposizione spiegata sia infondata e vada rigettata per i motivi che seguono. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. Civ n. 15186/2004; Cass Civ. n. 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. Civ. n. 5844/2006; Cass. Civ. n. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue che intanto è irrilevante l'eventuale carenza di prova in sede monitoria dovendosi valutare il compendio probatorio nel suo complesso nella fase della cognizione. Non può, poi, essere condiviso quanto dedotto in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena
3 efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). L'istituto di credito, lungi dal limitarsi alla sola allegazione della certificazione di credito conforme rilasciata ai sensi dell'art. 50 T.U.B., ha prodotto analitica documentazione bancaria producendo oltre al contratto di conto corrente, la fideiussione rilasciata e sottoscritta da su cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che non può dubitarsi Parte_1 dell'esistenza del credito vantato da parte opposta. L'onere gravante sulla stessa deve pertanto ritenersi pienamente assolto. Del pari privo di fondamento deve ritenersi l'ulteriore motivo di opposizione inerente la dedotta violazione da parte della Banca dell'art. 1957 c.c. per non avere agito nei confronti del debitore principale e/o del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. In merito occorre innanzitutto osservare che l'iniziativa semestrale può essere adottata, per evitare la suddetta decadenza, sia nei confronti del debitore principale che nei confronti del garante (per tutte si legga Cass. n. 24296/2017), ogniqualvolta si tratti di fideiussione solidale quale è quella in esame (cfr. art. 3, polizza fideiussoria ai sensi del quale “Le obbligazione derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”), non essendo stato pattuito il beneficium excussionis invocato dall'opponente. Ciò premesso, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. è stata oggetto di espressa rinuncia da parte dei fideiussori nell'art. 7 delle condizioni generali della fideiussione del 04.12.2013, specificatamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c. da questi ultimi (art. 7 :“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che si condivide, infatti,
“in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga
4 può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore.” (cfr. tra le tante, Tribunale Roma, n. 9265/2021; Cass. Civ., n. 9245/2007; Cass. Civ., Ord. n. 21867/2013; Cass. Civ., Ord. n. 28943/2017) A tale proposito la Suprema Corte ha posto nella dovuta evidenza come la regola di cui all' art. 1957 c.c. può essere derogata: tale deroga può persino essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale (Cass. Civ., n. 9455/2012). Stante la natura dispositiva della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., e attesa l'espressa previsione di cui all'art. 7 delle condizioni generali di polizza fideiussoria, l'eccezione spiegata da parte opponente va, pertanto, rigettata. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va, pertanto, rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, come da dispositivo, tenuto Controparte_2 conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52,000.00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria). Ritiene il Giudicante, invece, che sussistano i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per compensare interamente le spese fra la parte opponente ed i terzi intervenuti, non avendo quest'ultimi proposto diverse questioni in merito rispetto alle domande avanzate dall'opponente ed essendosi limitati a far proprie le difese della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2338/20 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 404/2020 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 liquidate in € 2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
[...]
3) compensa interamente le spese di giudizio tra l'opponente ed i terzi intervenuti. Così deciso in Messina il 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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