Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2025, proposto dal sig. PL Lo SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lobrace, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Scampitella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mannetta, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia :
a) della Delibera di Giunta Municipale del Comune di Scampitella n. 57 del 27/08/2018 - conosciuta con accesso agli atti del 17/03/2025 - con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto definitivo per i lavori di completamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione in località Bosco di Contra (all. n. 1);
b) ove e per quanto occorra, della Delibera di G.M. n. 51 del 19/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo;
c) ove e per quanto occorra, della Delibera di G.M. n. 126 del 22/12/2022, nonché della Delibera di G.M. di rettifica n. 38 del 03/04/2023 di riapprovazione del progetto esecutivo;
d) ove e per quanto occorra, della Delibera di G.M. n. 93 del 14/11/2024 di ulteriore riapprovazione del progetto esecutivo e aggiornamento prezzi;
e) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti ed elaborati progettuali allegati alle Delibere richiamate;
f) ora per allora, di tutti gli atti amministrativi per la realizzazione dei lavori di costruzione della reta fognaria 1° Lotto e costruzione delle vasche di depurazione del 1986 e seguenti, nonché tutti gli atti amministrativi per la costruzione della rete fognaria 2° Lotto, tutte insistenti sulla proprietà del Sig. Lo SO PL;
g) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
Nonché :
per la declaratoria della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità resa dal Comune di Scampitella all'atto di adozione del progetto definitivo per i lavori di realizzazione dell'impianto fognario e delle vasche di depurazione dichiarata nel 1986, nonché della illegittima dichiarazione di pubblica utilità resa all'adozione del progetto definitivo di completamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione in località Bosco di Contra adottata nel 2018;
per l'accertamento della responsabilità del Comune di Scampitella per l'occupazione illegittima perpetrata, nonché per l'irreversibile trasformazione dei fondi attraverso la parziale realizzazione delle vasche di depurazione e della rete fognaria sui terreni del ricorrente siti al Foglio n. 7, part.lla 256;
e, infine, per la condanna del Comune di Scampitella alla riconsegna dei beni illegittimamente appresi nello stato ex ante e al relativo pagamento dell'importo a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, comprensivo di interessi e rivalutazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scampitella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. alle quali è stato dato avviso ex art. 73 cod. proc. amm. della sussistenza di una possibile causa d’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un ampio fondo all’interno del Comune di Scampitella, interessato da una procedura espropriativa.
In particolare dagli atti di causa emerge che con dichiarazione di pubblica utilità il Comune al fine di realizzare un impianto di depurazione delle acque reflue dispose l’espropriazione, previa occupazione finalizzata all’esproprio di alcuni lotti di terreno e segnatamente di quello del ricorrente e oggi oggetto di causa, allibrato al f.llo al Foglio n. 7, part.lla 256.
L’interessato, pur manifestando in più comunicazioni di volersi opporre al procedimento espropriativo non ne ha mai impugnato gli atti.
2. Fatto sta che dopo l’esecuzione e la consegna al Comune dei lavori in un primo tempo eseguiti nel 1998, il procedimento espropriativo non si è mai definito.
Anzi nel corso del tempo, come documentato anche dalle sanzioni comminate al Comune di Scampitella, l’impianto non solo è stato scarsamente utilizzato, quanto poi se ne è verificata l’inidoneità a raccogliere scarichi di acque reflue, non soltanto di natura domestica, che sarebbero invece in esso dovuti correttamente confluire.
Tuttavia, con la delibera di Giunta Comunale n.57/2018 il Comune ha approvato un nuovo progetto per il completamento dell’impianto.
4. Poiché lo stato in cui versa il fondo ha costituito motivo di costante preoccupazione per il sig. RU e e per i suoi familiari anche tenuto conto dei possibili danni alla salute, lo stesso interessato ha chiesto al Comune, con due successive istanze, di accedere e prendere visione degli atti del procedimento riavviato dal Comune per il completamento dell’opera.
4.1 Dal primo accesso agli atti del 12.8.2024 il sig. RU è venuto in possesso del progetto esecutivo per la modifica dell’impianto, mentre con il secondo accesso agli atti del marzo del 2025 il Comune ha trasmesso la delibera di giunta n. 57/2018 con la quale il Comune aveva invece approvato il progetto definitivo dell’opera.
Di qui l’iniziativa d’introdurre l’attuale giudizio mediante ricorso affidato a tre motivi così rubricati : “1) Violazione e falsa applicazione di legge (Deliberazione del Comitato dei Ministri del 4 Febbraio 1977 per la tutela delle acque dall’inquinamento Allegato 4, punto 1.1; 1.2; 1.3 e 1.5 - Legge n. 447/1995 - D.lgs. n. 152/2006) - Violazione del principio di precauzione - Eccesso di potere (Difetto e carenza del presupposto - Superficialità ed erroneità istruttoria – Travisamento - Irragionevolezza); 2. Violazione e falsa applicazione di legge (Artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 19 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 - Artt. 3, 6 e 7 della L. n. 241/90) - Violazione delle norme sul giusto procedimento - Eccesso di potere (Difetto e carenza del presupposto - Illogicità manifesta - Arbitrarietà- Superficialità ed erroneità istruttoria - Travisamento - Abnormità - Irragionevolezza - Sviamento); 3. Violazione e falsa applicazione di legge (Artt. 42 e 97 della Costituzione - Art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2043 c.c., art. 12, art. 13, comma 6) - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere (Difetto e carenza del presupposto - Illogicità manifesta - Arbitrarietà - Superficialità ed erroneità istruttoria - Travisamento - Abnormità - Irragionevolezza - Sviamento)” .
4.2 Il ricorrente ha segnatamente introdotto una domanda pluriarticolata: da un lato, infatti, egli ha impugnato gli atti di approvazione del progetto di realizzazione dell’impianto, sia quelli iniziali e risalenti al 1992, sia quelli più recenti e con i quali il Comune ha poi riapprovato il progetto con le modifiche indicate nel progetto esecutivo e nel progetto definitivo contenuti nelle impugnate delibere nn. 57/2018 e nn.11/2024.
Nel contempo, rispetto alla procedura espropriativa, il ricorrente ha impugnato anche gli atti prodromici e segnatamente ha chiesto al Tribunale : i) di “ dichiarare la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità resa dal Comune di Scampitella all’atto di adozione del progetto definitivo per i lavori di realizzazione dell’impianto fognario e delle vasche di depurazione dichiarata nel 1986, nonché della illegittima dichiarazione di pubblica utilità resa all’adozione del progetto definitivo di completamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione in località Bosco di Contra adottata nel 2018 ”; ii) di accertare “ la responsabilità del Comune di Scampitella per l’occupazione illegittima perpetrata, nonché per l’irreversibile trasformazione dei fondi attraverso la parziale realizzazione delle vasche di depurazione e della rete fognaria sui terreni del ricorrente siti al Foglio n. 7, part.lla 256; iii) di condannare il Comune “ alla riconsegna dei beni illegittimamente appresi nello stato ex ante e al relativo pagamento dell’importo a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, comprensivo di interessi e rivalutazioni ”.
4.2.1 Il Comune si è costituito in resistenza chiedendo il rigetto del ricorso.
4.3 All’odierna camera di consiglio il Collegio ha dato previamente avviso alle parti di una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, prospettando di conseguenza la correlata sussistenza dei presupposti per emettere una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Sulla base delle precisazioni appena richiamate la causa è stata posta in decisione.
5. Come anticipato in udienza il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo nella vicenda la cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP).
5.1 Difatti non è in discussione che l’oggetto della risalente procedura espropriativa sia stato un impianto di depurazione delle acque reflue. Dagli atti di causa è emerso che le opere realizzate nel contesto del riferito - e pur non concluso- procedimento espropriativo siano state rivolte alla conduzione e captazione di acque reflue e correlativa realizzazione di serbatoi e segnatamente di una vasca, proprio quella insistente in proprietà del ricorrente, costruite per esigenze di pubblica utilità. L’oggetto degli atti di approvazione del progetto è quindi chiaramente riferito alla costruzione di un impianto di depurazione delle acque.
5.2 Ciò posto, deve a questo punto ricordarsi che il codice del processo amministrativo (art. 133, comma 1, lett. f)) fa salva la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in materia urbanistica e di uso del territorio.
Ora, non v’è dubbio che in tale materia, ai fini, appunto, della giurisdizione, siano ricomprese anche le espropriazioni, e pertanto le controversie afferenti ai relativi procedimenti ablatori. Di conseguenza, il Collegio reputa che sulla presente vicenda sussista la giurisdizione del predetto T.S.A.P., avendo la causa ad oggetto una domanda risarcitoria correlata ad un'espropriazione disposta per realizzare opere di captazione di acque ad uso pubblico e contestuale realizzazione di condutture
5.2.1 L’art. 143, comma 1, lett. a) e b) r.d. n. 1775/1933 stabilisce che appartengono alla giurisdizione del TSAP “ a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F ”. Anche di recente la giurisdizione del TSAP in vicende simili è stata affermata dalle SSUU con riferimento a un procedimento ex 42 bis TUE riguardante condotte idriche per acque reflue, opera assimilabile all’impianto di depurazione oggetto di causa.
In quell’occasione è stato affermato che : “Rientra nella giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado, la controversia concernente la sussistenza dell'obbligo delle amministrazioni competenti di pronunciarsi sulla richiesta del proprietario di alcuni terreni, nel cui sottosuolo erano state posizionate condotte di fognatura impiegate dal gestore del servizio idrico integrato locale per il convogliamento delle acque reflue di svariati comuni a un depuratore, a veder cessati l'illecita occupazione e l'utilizzo di tali fondi per scopi di pubblica utilità e ad adottare un provvedimento che disponga la costituzione di servitù di acquedotto e di passaggio ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero la restituzione dei terreni, previa riduzione in pristino ”.
La stessa sentenza ha precisato inoltre “Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere ” (Cass. SS.UU., n. 13975/2023). Nella stessa direzione è stato affermato che: “ Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha giurisdizione sulle impugnazioni dei provvedimenti che influenzano concretamente la realizzazione, sospensione o eliminazione di opere relative alle acque pubbliche e disciplinano le modalità di utilizzo di tali risorse, anche se emessi da organi amministrativi non direttamente responsabili per le acque pubbliche. Tale giurisdizione si estende anche alle controversie relative alle procedure di espropriazione per pubblica utilità che impattano direttamente sull'uso delle acque pubbliche, comprese quelle relative alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per completare un sistema idrico, come nel caso di specie ” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n.340/2024).
6. Applicando le prefate conclusioni alla vicenda in esame emerge il difetto di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi dell’impugnazione e comunque di una controversia “ in materia di acque pubbliche” . Di conseguenza, per quanto precede, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai fini della traslatio judicii ex art. 11 cod. proc. amm. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La definizione in rito e già nella fase cautelare conduce a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile sussistendo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai fini della traslatio judicii ex art. 11 cod. proc. amm. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali determinatisi con la proposizione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO