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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 592/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 592/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 16.12.2024 vertente tra
nato a [...] il [...], ed ivi residente in C/da Monte n. 6, C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella (C.F. C.F._1 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Gemelli, C.F._2
recapito professionale del procuratore nominato, sito in Messina, Via del Vespro n. 57.
Appellante e
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Corso Cavour n. 123, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Fabrizio Tigano (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (Studio Legale Romano C.F._4
Tigano) sito in Messina Via Centonze n. 87;
Appellato
e , nata a [...] il [...] e residente in [...], C/da Coda di Volpe n. 3, C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pizzuto (C.F. C.F._5
) e Natale Venuto (C.F. , ed elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Messina, via Giacomo Macrì n. 10.
Appellata
e
, n.q. erede di nata a [...] il [...] e Controparte_3 Persona_1
residente in [...], C.F.: , rappresentata e difesa C.F._8 dall'Avv. Sebastiano Ghirlanda (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._9
il suo studio sito in Messina, piazza Duomo n. 10.
Appellata
e
, n.q. erede di , nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_4 Persona_2
Brianza, Via Molino Resica n. 6, C.F. , , rappresentata e difesa dal Prof. C.F._10
Avv. Fabrizio Tigano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio (Studio Legale Romano Tigano) sito in Messina Via Centonze n. 87.
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_3
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._11 Parte_4
in Via E. Martinez n. 12, C.F. , nata a [...] il C.F._12 Parte_5
07.09.1971 ed ivi residente in [...], C.F. , tutti C.F._13
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Fabrizio Tigano (C.F. ) con studio in C.F._4
Messina Via Centonze, 87 (Studio Legale Romano Tigano) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (Studio Legale Romano Tigano) sito in Messina Via Centonze n. 87
Appellati nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
Appellata contumace
e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6
Appellata non citata oggetto: appello avverso la sentenza n. 242/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di TI in data 06.04.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 990/2006 R.G. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo n. 103/2012 emesso dal Tribunale di TI il 22.05.2012 – crediti professionali.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) Preliminarmente accogliere per la forma il presente appello;
2) Nel merito, in accoglimento gradato dei motivi sopra esposti, annullare l'impugnata sentenza
e, previo rigetto di tutte le avverse eccezioni e domande, confermare il D.I opposto;
3) Condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi…”.
Per gli appellati , , , Controparte_1 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
e : Parte_5
“… 1. Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'arch. avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di TI n. 242/2022 ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis/ 348 ter c.p.c.
e dell'art. 342 c.p.c..
2. Dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dall'arch. perché Parte_1 totalmente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in atti.
3. Confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di TI n. 242/2022.
4. In subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, accogliere le ulteriori eccezioni proposte in primo grado dall'appellato e riproposte ex art. 346 c.p.c. in questo grado, accertando che nessuna somma è comunque dovuta dall'appellato e certamente non quelle ingiunte con DI n.103/12 che dovrà essere comunque revocato.
5. In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui fosse ritenuta dovuta alcuna somma in favore dell'appellante, ritenere e dichiarare la “ in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro-tempore, tenuta a manlevare e garantire l'Ing. dalle pretese del creditore e per Controparte_1
l'effetto condannare la società al pagamento diretto nei confronti del o al rimborso in favore Pt_1 dell'attore delle somme che lo stesso fosse tenuto a versare in esito al presente giudizio, comprese le spese giudiziali.
6. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio di appello…”.
Per l'appellata : Controparte_2
“…Nel merito
1)Rigettare l'appello proposto da controparte con qualunque statuizione e confermare la sentenza appellata;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali e dei compensi del doppio grado di giudizio…”
Per l'appellata : Controparte_3
“…1) Nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
2) Per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.242/2022 resa dal Tribunale di TI;
3) Condannare l'Arch. al pagamento dei compensi ed onorari di giudizio, con Parte_1 distrazione in favore del procuratore anticipatario…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c., gli odierni appellati , Parte_3 Parte_4
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2012
[...] Parte_5
emesso dal Tribunale di TI in data 22.05.2012, con cui era stato loro ingiunto, in solido con
, , e di pagare Controparte_1 Persona_2 Persona_1 Controparte_2 Parte_6 in favore dell'Arch. la somma di € 220.803,05, oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio in virtù di n. 2 parcelle vistate dal Consiglio degli Architetti per l'attività professionale svolta da quest'ultimo.
In particolare, secondo quanto assunto dal predetto professionista, il credito azionato originava dall'espletamento dell'attività professionale di progettazione e direzione lavori per la
”, meglio indicata nelle due parcelle n.7675/08 e n. 7676/08 Controparte_8 presentate all'Ordine degli Architetti di Messina e munite dei pareri di conformità
A sostegno dell' opposizione, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver conferito alcun incarico all'opposto nonchè la prescrizione del credito azionato . Parte_1
Sostenevano, altresì, la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione, l'insussistenza del credito e la diversa decorrenza degli interessi, ove dovuti.
Formulavano, infine, richiesta di chiamata in causa della in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, per essere dalla stessa tenuti indenni, avendo quest'ultima contrattualmente assunto ogni onere connesso alla , obbligandosi a Controparte_9
tenere indenne i predetti proprietari da qualsiasi richiesta di pagamento avanzata da terzi per le causali ad essa inerenti.
Nelle more , con distinto atto di citazione, proponevano opposizione – basata sulle medesime eccezioni - anche gli altri ingiunti , n.q. di procuratore Controparte_1 Controparte_4 generale della signora la quale formulava, altresì, chiamata in causa della Persona_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di essere dalla Controparte_5
stessa tenuta indenne – giusto contratto di compravendita intervenuto il 25.07.1998 con assunzione dei relativi obblighi di manleva - e , la quale disconosceva, altresì, la firma apposta Controparte_2
su alcuni documenti inseriti nel fascicolo monitorio.
Si costituiva in ogni procedimento l'opposto, contestando tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto di tutte le opposizioni, con vittoria di spese e compensi.
Riunite tutte le opposizioni pendenti – R.G. 858/2012, R.G. 879/2012, R.G. 890/2012, R.G.
895/2012 - al più vecchio procedimento (iscritto al n. R.G 857/12) ed autorizzata la chiamata in causa dei terzi, il giudizio veniva istruito esclusivamente sulla base di prove documentali .
Con la sentenza n. 242/2022, emessa e pubblicata il 06.04.2022, il Tribunale di TI, così pronunciava:
“1. dichiara la contumacia dei terzi regolarmente chiamati in causa Costruzioni e Controparte_7
Controparte_5
2. accoglie le opposizioni e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 103/2012 emesso dal
Tribunale di TI il 22.05.2012.
3. condanna parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti costituiti, delle spese di lite e dei compensi liquidati in:
€ 349,69 per spese ed € 9.354,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
, e Parte_3 CP_10 Parte_7
€ 349,69 per spese ed € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
; Controparte_1
€ 349,69 per spese ed € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
n.q.; Controparte_4
€ 349,69 per spese ed € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
[...]
Per_1
€ 349,69 per spese ed € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
[...]
.” CP_2
Con atto di citazione del 23.08.2022, proponeva appello , affidandosi a quattro Parte_1
motivi di gravame, in forza dei quali instava per la riforma della summenzionata pronuncia, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva l'appellato , che deduceva l'infondatezza del proposto appello, Controparte_1 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio.
In subordine, riproponeva le ulteriori eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, e dichiarate assorbite, nonché la domanda di manleva nei confronti della società in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore.
Con successiva comparsa di risposta depositata in data 30.11.2022 si costituiva Controparte_2
la quale contestava le deduzioni di parte appellante e ribadiva il disconoscimento della propria firma apposta su alcuni documenti allegati al fascicolo monitorio.
Con atto del 30.11.2022 si costituiva , in qualità di erede dell'originario Controparte_3 opponente deceduto in data 28.06.2019, anch'essa insistendo per la conferma Persona_1
della sentenza di primo grado .
Disposta con decreto del Presidente di Sezione lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, ex artt. 127 ter cp.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la
Corte, con ordinanza del 20.01.2023, rilevato che della nullità notifica nei confronti degli appellati
, , ed poiché effettuata Parte_5 Parte_4 Parte_3 Controparte_4
presso il precedente procuratore, deceduto in corso di giudizio e sostituito con altro con conseguente modifica dell'elezione di domicilio, su richiesta dello stesso appellante, concedeva termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti appellati nonché di risultata sconosciuta all'indirizzo di destinazione . Controparte_6
Onerava, infine, l'appellante di documentare la notifica nei confronti della Controparte_5
[...]
Perfezionata la notifica, con separate comparse si costituivano gli appellati , Parte_4
e nonché ,n.q. di erede di , Parte_5 Parte_3 Controparte_4 Persona_2 sollevando tutti, in via preliminare, l' eccezione di intervenuto giudicato, per essere divenuta definitiva nei loro confronti la sentenza impugnata, considerata la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e , dunque, la scindibilità dei giudizi.
In subordine, nel merito, contestavano i motivi di gravame proposti dall'appellante, riproponendo in linea ulteriormente gradata, in ogni caso, tutte le eccezioni e domande formulate in primo grado con gli atti di opposizione e dichiarate assorbite in sentenza.
Con successiva ordinanza del 07.07.2023, la Corte, dichiarava, per un verso, la contumacia di nei cui confronti la notifica si era perfezionata;
per altro verso, la nullità Controparte_5
della notifica nei confronti della società poiché non in linea con le Controparte_6 prescrizioni di cui all'art. 145 c.p.c., ordinandone la rinnovazione ed assegnando termine fino al
30.09.2023.
Concesso ulteriore termine in conseguenza della mancata comunicazione del precedente provvedimento, la Corte, con ordinanza depositata in data 19.07.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta in data 8.07.2024, rigettava la richiesta di inibitoria proposta dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 16.12.2024 sempre secondo il rito della trattazione scritta. Scaduti i termini fissati, con ordinanza del 17-19.12.2024, preso atto delle rassegnate conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica nel rispetto dei termini previsti dall'art. 190, comma 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di appello lamenta la violazione e/o falsa applicazione Parte_1 dell'art. 2697 c.c. nonché l'erronea valutazione delle emergenze processuali e critica l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico nei suoi confronti da parte degli originari opponenti.
Sottolinea, in via preliminare, l'appellante che non si trattava di un semplice progetto di lottizzazione, bensì di due piani di lottizzazione convenzionata, ovvero di un piano successivamente revisionato, sottoscritti entrambi da tutti gli opponenti, n.q. di rappresentati legali delle omonime ditte individuali, e approvati con due delibere consiliari del la n. CP_11
17 del 24.04.1993 e la n. 92 del 30.12.1994, con annessi elaborati delle opere di urbanizzazione.
Aggiunge che più anche la Convenzione Urbanistica, di cui alla predetta delibera n. 92/1994, relativa al piano di lottizzazione, rogata dinnanzi al notaio e sottoscritta dai proprietari Per_3
dei singoli lotti di terreno e dal Sindaco pro tempore del era stata predisposta da CP_11
esso deducente.
Dal compimento di tali atti, indicati analiticamente nella documentazione allegata al fascicolo di parte, secondo l'assunto del , può evincersi chiaramente la sussistenza dell'incarico Pt_1
conferito dagli originari proprietari , che, peraltro, in base al costante insegnamento giurisprudenziale, può essere dimostrato con qualsiasi mezzo, anche per facta concludentia.
Pertanto, alla luce delle prove documentali offerte, insiste per la riforma dell'impugnata statuizione, con dichiarazione di piena validità ed efficacia del D.I. impugnato, in totale accoglimento della pretesa creditoria azionata dal . Pt_1
2.-Con il secondo motivo di doglianza l'odierno appellante denuncia l'erroneità della valutazione delle emergenze processuali ed impugna la statuizione nella parte in cui il primo decidente aveva richiamato, a sostegno del proprio convincimento ed in violazione del disposto degli artt. 2702 e
2708 c.c., il contenuto di due scritture private – intervenute fra gli originari opponenti e la società
nonché tra la ed il -. Controparte_7 Parte_8 Pt_1
Evidenzia che non solo una delle firme asseritamente apposta da era stata Controparte_2
disconosciuta, ma per di più , in spregio ad ogni principio che regola la formazione della prova nel processo civile ed, in particolare, alla citata normativa sull'efficacia della scrittura privata, era stato attribuito alle scritture private un valore probatorio anche nei confronti di un terzo, quale il , Pt_1
che non le aveva mai sottoscritte.
3.-Con il terzo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'erroneità della valutazione delle emergenze processuali compiuta dal primo giudice, il quale aveva travisato il contenuto delle scritture private, incorrendo in un completo fraintendimento della situazione fattuale.
Afferma che, sebbene le scritture private prodotte dagli opponenti non avessero alcuna efficacia probatoria per le ragioni già evidenziate, tuttavia, da esse si evinceva chiaramente ed incontrovertibilmente che l'incarico per la redazione del piano di lottizzazione era già stato conferito dai proprietari originari e che , sulla base di quello, l'impresa si Parte_8
era impegnata ad assumersi gli oneri della redazione dei progetti dei costruendi fabbricati .
Sottolinea, difatti, che nella scrittura privata datata 1991, intervenuta tra l'opposto ed il legale rappresentante dell'impresa edile era stato espressamente Parte_8 Parte_9 convenuto che “la , si impegna al pagamento delle somme spettanti all'Arch. Parte_10 Pt_1
convenuti in lire 80.000, in quota parte, considerando che lo stesso progetto ricade sui lotti di terreno di diverse ditte”.
Sostiene che il suddetto l'accordo si riferiva elusivamente ad uno dei lotti dell'intero complesso, ossia quello oggetto di accordo fra il legale rappresentante della ditta e le Controparte_6
ditte e mentre il primo decidente aveva ritenuto che l'impresa Parte_6 Controparte_2
aveva assunto l' impegno di pagamento di prestazioni professionali che non lo riguardavano Pt_8
affatto.
Specifica, inoltre, l'appellante che dal tenore del preliminare di compravendita stipulato a mezzo scrittura privata del 03.08.1996 – con cui la ditta proprietaria aveva riconosciuto di aver presentato un piano di lottizzazione - risultava ancora più evidente che l'incarico relativo fosse stato affidato dalle originarie ditte proprietarie , sulle quali doveva quindi, gravare il conseguente onere di corrispondere il corrispettivo al professionista.
Anche a non voler considerare il contenuto di dette scritture, assume il che l'eventuale Pt_1 accollo delle spese di progettazione da parte dell'impresa avrebbe potuto assumere efficacia liberatoria solo se fosse stato sottoscritto anche da esso deducente, in quanto parte.
Chiede, quindi, la riforma della gravata sentenza, in quanto erronea, con conseguente accoglimento delle pretese creditorie azionate dal Segreto in via monitoria.
4.-Infine, con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante critica la regolamentazione delle spese, che il giudice di prime cure aveva posto a carico di esso opposto.
Deduce, inoltre, l'erroneità della condanna in favore dell'avv. , nei cui Controparte_12 confronti il Tribunale aveva liquidato prima € 9.354,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa per aver assistito , e , e poi € 7.795,00 Parte_3 Parte_5 Parte_4 per la nonostante quest'ultima fosse portatrice della medesima posizione Controparte_4
processuale delle parti prima indicate, laddove e avrebbe dovuto disporre esclusivamente un aumento percentuale in base al numero delle parti.
Insiste, pertanto, nella riforma della sentenza con condanna degli odierni appellati al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
§
Preliminare all'esame del merito del proposto appello è la disamina dell'eccezione di “inesistenza, nullità e/o invalidità della notifica dell'“atto di appello in rinnovazione, eseguita dall'appellante il 14.03.2024 nei confronti del Sig. e, comunque, oltre il termine perentorio del Parte_11
05.03.2024, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto”, sollevata dagli appellati
, , n. q. e Controparte_1 Parte_3 Controparte_4 Controparte_13 Parte_5
nelle note di trattazione del 5.07.2024.
[...]
Deducono dette parti, a sostegno della proposta eccezione, che la notifica alla società
[...]
stata eseguita nei confronti di che non ne era il legale Controparte_14 Parte_11
rappresentante , bensì uno dei soci, e, comunque, al di fuori del termine concesso per l'adempimento. Osserva, in contrario, il di essersi attivato tempestivamente, ottemperando all'ordine del Pt_1
giudice di integrare il contraddittorio, di guisa che la sollevata e contestata eccezione non potrà non essere rigettata.
L'eccezione è fondata.
Giova rammentare, in punto di fatto , che, nel caso di specie, in sede di udienza-c.d. virtuale - di prima comparizione , la Corte, rilevato che la notifica alla società non Controparte_7 era andata a buon fine, risultando la società sconosciuta all'indirizzo presso il quale essa era stata eseguita , concedeva termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
rinviando alla data del 16.06.2023. CP_6
In ottemperanza a detto ordine, l'appellante procedeva all'adempimento ma la Parte_1
Corte, con successiva ordinanza del 7-8.07.2023 pronunciava la nullità della notificazione eseguita nei confronti della società e ne ordinava la rinnovazione nel rispetto delle Controparte_6 prescrizioni di cui all'art. 145 c.p.c. assegnando all'appellante nuovo termine fino al 30.09.2023.
Con successiva ordinanza del 5.02.2024 la Corte, rilevato che, da una verifica eseguita dalla cancelleria, era emerso che il precedente provvedimento non era stato comunicato al procuratore di parte appellante, assegnava allo stesso un ulteriore termine sino al 05.03.2024 per l'integrazione e rinviava, con salvezza dei diritti di prima udienza, alla data del 08.07.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in data 03.07.2024 l'avv. difensore del Parte_2
Segreto, rappresentava:
- di aver proceduto in data 22.02.2024 alla rinotifica dell'atto d'appello nei confronti della società in persona di in qualità di amministratore delegato, Controparte_6 Parte_11 all'indirizzo sito in Via Francesco Crispi n. 39, essendo nelle more deceduto il legale rappresentante, ma , anche in questo caso, con esito negativo, in quanto il destinatario Persona_4
risultava trasferito.
- di aver proceduto nuovamente alla notifica nei confronti di presso l' indirizzo Parte_11 risultante dagli atti dell'Ufficio Anagrafe del Comune di TI (via S. Antonio n. 58) questa volta con esito positivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con atto spedito il 15.03.2024
Ciò posto, ritiene la Corte che la notifica sia nulla, poiché eseguita in violazione del disposto degli artt. 78 e 145 c.p.c..
Invero, secondo l'orientamento più volte espresso dal giudice di legittimità, la società, che agisce a mezzo del suo rappresentante legale, non può essere convenuta in giudizio qualora manchi il soggetto che ricopre tale carica, per essere lo stesso, come nel caso di specie, deceduto e non sostituito, occorrendo a tal fine la nomina di un curatore speciale. In questo senso dispone l'art. 78 c.p.c. che, al fine di superare l'empasse costituito dalla mancanza del rappresentante legale dell'ente, prevede la nomina in questa ipotesi di un curatore speciale ad processum.
Ne discende che, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione diretto nei confronti della società
è affetto da nullità per l'impossibilità di una valida e regolare instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa, essendo la parte convenuta nella posizione di non poter far valere i suoi diritti (Cass. Civ. sez. II, 17.04.2019, n. 10754; Cass. Civ. n. 8803 del 2003).
“In tale situazione, secondo le regole proprie delle nullità processuali, se la società non si costituisce, il vizio di costituzione del rapporto processuale determina la nullità dell'intero giudizio per la violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.” (Cass. cit.)
Nel caso in esame, l'odierno appellante era perfettamente a conoscenza del fatto che il legale rappresentante indicato nella certificazione camerale, fosse già deceduto all'epoca Persona_4 dell'instaurazione del giudizio di appello ( come emergeva dal certificato di morte dallo stesso prodotto a corredo delle note di trattazione del 13.01.2023) , e che , ciò nonostante, non era stato sostituito.
Tale condizione però non lo autorizzava a compiere la notifica nei confronti di Parte_11 altro socio della società ed Amministratore delegato , che, però, non possedeva “la rappresentanza legale della società di fronte terzi ed in giudizio” .
Questa, infatti, spettava unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, carica ricoperta dal - come confrontabile dalla lettura della visura camerale prodotta in Persona_4
giudizio dalle parti-.
Ne deriva la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita nei confronti di un soggetto –
[...]
- non munito del necessario potere di rappresentanza sociale. Pt_11
A tale nullità non può più ovviarsi, giacchè, una volta concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 191 c.p.c, è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per concedendo un ulteriore termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla stessa non imputabile (Cass. n. 9541/2023).
Circostanza, quest'ultima, che , alla luce dell'iter sopra ricostruito, non risulta essere configurabile nel caso di specie.
Dalla carenza di valida notifica nei confronti della società originaria Controparte_15 terza chiamata in garanzia, discende l'applicazione dell'art. 331 comma 2 c.p.c. e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del presente gravame.
Vale rammentare che tale disposizione detta il principio dell'unità soggettiva del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, secondo cui al giudizio di impugnazione devono partecipare necessariamente gli stessi soggetti che hanno partecipato al giudizio del grado precedente, salvi i casi in cui siano possibili pronunce separate.
La ratio di detto principio, definito del litisconsorzio nelle fasi di gravame, si ravvisa in una duplice esigenza, ossia, quella di evitare che un processo svoltosi fra più parti nel giudizio di primo grado si frantumi in più giudizi di impugnazione, ed al contempo, quella di scongiurare che una stessa sentenza, che ha deciso su posizioni soggettive interdipendenti, possa passare in giudicato nei confronti di una parte e non di un'altra, dando così luogo ad un contrasto di giudicati.
Occorre a tal uopo precisare che l'inscindibilità in sede di impugnazione non ricorre soltanto quando la necessità del litisconsorzio dipende da ragioni di tipo sostanziale, ma anche quando dipende da ragioni di tipo processuale (Cass.n.8790/2019)
Cause inscindibili, dunque, sono quelle in cui si è avuta in primo grado una pluralità di parti, sia per eventi preesistenti, sia per eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado (ad esempio perché ad una delle parti sono succedute più persone).
In questi casi si verifica in grado di impugnazione un fenomeno di litisconsorzio necessario che non sussisteva in primo grado (c.d. litisconsorzio processuale).
Pertanto, in caso di litisconsorzio, sostanziale o processuale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Il che significa che, in presenza di cause inscindibili o dipendenti, la proposizione della domanda giudiziale nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari è idonea a produrre tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, e dunque ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, purché il successivo ordine di integrazione pronunciato dal giudicante sia tempestivamente rispettato.
Ne discende che il litisconsorte necessario pretermesso può essere chiamato in causa anche dopo che nei suoi confronti siano scaduti i termini di impugnazione della sentenza, senza che questa possa reputarsi passata in giudicato nei confronti di quest'ultimo. Va da sé che il termine entro il quale deve essere integrato il contraddittorio debba considerarsi perentorio e come tale non possa essere prorogato, neppure su accordo delle parti, sicchè, se tale termine non viene rispettato, l'impugnazione è dichiarata inammissibile con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Fatta tale precisazione, deve aggiungersi che la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che, per effetto della chiamata in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie - con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. - sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile civile, anche il suo garante e ciò anche quando il chiamato in causa non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato (cfr. tra tutte Cass. Civ. SS.UU. n. 24707 del 4 dicembre 2015; tra le altre Cass. Civ. sez. II, 23.01.2023, n. 1893; Cass. Civ. sez. II, 31.08.2022, n. 25649; Cass. Civ. Sez. III,
21.03.2022, n. 9013; Cass. Civ. n. 33481/2021 e Cass. Civ. Sez. III, 31.10.2017, n. 25822).
In tal senso, il Supremo Consesso si è pronunciato, in una medesima fattispecie, enunciando il seguente principio di diritto:
“La chiamata del terzo del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario c.d. processuale, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, con la conseguenza che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331
c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.” (Cass. Civ. sez. II, 12.07.2022,
n. 22035)
Tale orientamento si pone nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione , che hanno ritenuto che implicazione necessaria minimale della chiamata di un terzo in garanzia è l'estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, sicché quel rapporto diventa da decidere nel contraddittorio, oltre che delle parti di esso, del terzo, di guisa che si realizza sempre in tale senso un litisconsorzio necessario di natura processuale fra i tre soggetti.
Ne discende che, in ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, poiché l'effetto della chiamata è quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante , la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti.
Pertanto, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l'attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante.
La relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall'impugnazione dell'attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l'art. 331 cod. proc. civ.
Tale principio- secondo le Sezioni Unite – opera indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione
(in questo senso, la massima, Sez. U, 4 dicembre 2015 n. 24707).
Osserva il Collegio che , a contrario, laddove, invece, la domanda di riconoscimento della responsabilità del terzo chiamato fosse stata già oggetto di una espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di prime cure e l'esclusione di ogni responsabilità del medesimo non fosse stata oggetto di alcuna impugnazione o contestazione, diretta o indiretta, nel giudizio di appello, non sussisterebbero più le indicate condizioni di unicità ed inscindibilità della causa anche in relazione alla posizione del terzo, dovendo ritenersi ormai limitato l'oggetto del giudizio esclusivamente all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, senza che possa più ritenersi sussistente alcuna interrelazione tra la responsabilità di quest'ultimo e quella del terzo chiamato.
Tale situazione implicherebbe, in sostanza, lo scioglimento dell'originario vincolo di inscindibilità ed escluderebbe la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (nel senso della sussistenza del litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione con il terzo chiamato in giudizio dal convenuto quale unico responsabile del danno, per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo, esclusivamente nell'ipotesi in cui permanga in fase di impugnazione la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato). (cfr.: Cass. Civ., sez. III, 18.12.2024, n.
33145; Cass. Civ., Sez. I, 28.02.2018 n. 4722, Rv. 647631 - 01; Cass. Civ., Sez. II, 08.08.2003 n.
11946, Rv. 565766 - 01).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione, compresi quelli inerenti all'eventuale accertamento della responsabilità dei terzi chiamati in garanzia , in applicazione del Controparte_16 principio processuale della “ragione più liquida” . Tali domande di manleva e garanzia sono state espressamente riproposte nel presente giudizio di appello dagli appellati , , Controparte_1 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
e , di guisa che comprendendo l'oggetto del giudizio anche la domanda svolta Parte_5
nei confronti della società terza chiamata, permangono, nel giudizio di appello, le indicate condizioni di unicità ed inscindibilità della causa anche in relazione alla posizione del terzo.
Il che comporta che l'appellante in osservanza dell'ordine di integrazione del Parte_1
contraddittorio pronunciato da questo Collegio, avrebbe dovuto procedere a rinotificare validamente l'atto introduttivo nei confronti di entro il termine Controparte_7
concesso.
In palese difetto, occorre di conseguenza dare atto della verificazione della causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 331, comma 2 c.p.c..
§
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante Parte_1
alla rifusione delle spese del giudizio in favore degli appellati, che, avuto riguardo al valore della controversia, all'entità delle questioni giuridiche trattate ed al rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022). Si aggiunga, in merito alla liquidazione delle spese di lite, che le seguenti parti - , Controparte_1
, , e n.q. erede di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
- pur essendosi costituite con distinte comparse ed avendo anche nel corso del Persona_2
giudizio mantenuto tale formale autonomia, risultano assistite dal medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di parti, ha svolto un'unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. Civ., n. 29651/2018; Cass. Civ., n. 11591/2015).
Ciò ha comportato la trattazione delle medesime questioni in un medesimo disegno difensionale, tanto che, si osserva incidentalmente, spesso gli atti difensivi depositati si distinguono solo per la relativa intestazione, e pertanto, pare condivisibile operare un'unica liquidazione in favore del difensore Prof. Avv. Fabrizio Tigano.
Ne discende che, per il presente giudizio di secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, ed applicando i parametri tariffari minimi, i compensi, si determinano in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per fase di studio;
€ 956,00 per fase introduttiva;
€
2.163,00 per fase trattazione;
€. 2.552,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Stante l'inammissibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
592/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 242/2022, emessa Parte_1
e pubblicata dal Tribunale di TI in data 06.04.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
990/2006 R.G., così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 331, comma 2 c.p.c.;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio che liquida nei seguenti termini:
- in favore di , , , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e n.q. erede di , in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso Controparte_4 Persona_2
spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso spese generali, nella Controparte_2
misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di , n.q. erede di in complessivi € Controparte_3 Persona_1
7.160,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito (dichiaratosi antistatario).
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio ( da remoto) dell'11.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 592/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 16.12.2024 vertente tra
nato a [...] il [...], ed ivi residente in C/da Monte n. 6, C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella (C.F. C.F._1 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Gemelli, C.F._2
recapito professionale del procuratore nominato, sito in Messina, Via del Vespro n. 57.
Appellante e
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Corso Cavour n. 123, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Fabrizio Tigano (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (Studio Legale Romano C.F._4
Tigano) sito in Messina Via Centonze n. 87;
Appellato
e , nata a [...] il [...] e residente in [...], C/da Coda di Volpe n. 3, C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pizzuto (C.F. C.F._5
) e Natale Venuto (C.F. , ed elettivamente C.F._6 C.F._7
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Messina, via Giacomo Macrì n. 10.
Appellata
e
, n.q. erede di nata a [...] il [...] e Controparte_3 Persona_1
residente in [...], C.F.: , rappresentata e difesa C.F._8 dall'Avv. Sebastiano Ghirlanda (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._9
il suo studio sito in Messina, piazza Duomo n. 10.
Appellata
e
, n.q. erede di , nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_4 Persona_2
Brianza, Via Molino Resica n. 6, C.F. , , rappresentata e difesa dal Prof. C.F._10
Avv. Fabrizio Tigano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio (Studio Legale Romano Tigano) sito in Messina Via Centonze n. 87.
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_3
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._11 Parte_4
in Via E. Martinez n. 12, C.F. , nata a [...] il C.F._12 Parte_5
07.09.1971 ed ivi residente in [...], C.F. , tutti C.F._13
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Fabrizio Tigano (C.F. ) con studio in C.F._4
Messina Via Centonze, 87 (Studio Legale Romano Tigano) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio (Studio Legale Romano Tigano) sito in Messina Via Centonze n. 87
Appellati nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
Appellata contumace
e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6
Appellata non citata oggetto: appello avverso la sentenza n. 242/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di TI in data 06.04.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 990/2006 R.G. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo n. 103/2012 emesso dal Tribunale di TI il 22.05.2012 – crediti professionali.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) Preliminarmente accogliere per la forma il presente appello;
2) Nel merito, in accoglimento gradato dei motivi sopra esposti, annullare l'impugnata sentenza
e, previo rigetto di tutte le avverse eccezioni e domande, confermare il D.I opposto;
3) Condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi…”.
Per gli appellati , , , Controparte_1 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
e : Parte_5
“… 1. Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'arch. avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di TI n. 242/2022 ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis/ 348 ter c.p.c.
e dell'art. 342 c.p.c..
2. Dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dall'arch. perché Parte_1 totalmente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in atti.
3. Confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di TI n. 242/2022.
4. In subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, accogliere le ulteriori eccezioni proposte in primo grado dall'appellato e riproposte ex art. 346 c.p.c. in questo grado, accertando che nessuna somma è comunque dovuta dall'appellato e certamente non quelle ingiunte con DI n.103/12 che dovrà essere comunque revocato.
5. In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui fosse ritenuta dovuta alcuna somma in favore dell'appellante, ritenere e dichiarare la “ in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro-tempore, tenuta a manlevare e garantire l'Ing. dalle pretese del creditore e per Controparte_1
l'effetto condannare la società al pagamento diretto nei confronti del o al rimborso in favore Pt_1 dell'attore delle somme che lo stesso fosse tenuto a versare in esito al presente giudizio, comprese le spese giudiziali.
6. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio di appello…”.
Per l'appellata : Controparte_2
“…Nel merito
1)Rigettare l'appello proposto da controparte con qualunque statuizione e confermare la sentenza appellata;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali e dei compensi del doppio grado di giudizio…”
Per l'appellata : Controparte_3
“…1) Nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
2) Per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.242/2022 resa dal Tribunale di TI;
3) Condannare l'Arch. al pagamento dei compensi ed onorari di giudizio, con Parte_1 distrazione in favore del procuratore anticipatario…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c., gli odierni appellati , Parte_3 Parte_4
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2012
[...] Parte_5
emesso dal Tribunale di TI in data 22.05.2012, con cui era stato loro ingiunto, in solido con
, , e di pagare Controparte_1 Persona_2 Persona_1 Controparte_2 Parte_6 in favore dell'Arch. la somma di € 220.803,05, oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio in virtù di n. 2 parcelle vistate dal Consiglio degli Architetti per l'attività professionale svolta da quest'ultimo.
In particolare, secondo quanto assunto dal predetto professionista, il credito azionato originava dall'espletamento dell'attività professionale di progettazione e direzione lavori per la
”, meglio indicata nelle due parcelle n.7675/08 e n. 7676/08 Controparte_8 presentate all'Ordine degli Architetti di Messina e munite dei pareri di conformità
A sostegno dell' opposizione, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver conferito alcun incarico all'opposto nonchè la prescrizione del credito azionato . Parte_1
Sostenevano, altresì, la natura parziaria e non solidale dell'obbligazione, l'insussistenza del credito e la diversa decorrenza degli interessi, ove dovuti.
Formulavano, infine, richiesta di chiamata in causa della in persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore, per essere dalla stessa tenuti indenni, avendo quest'ultima contrattualmente assunto ogni onere connesso alla , obbligandosi a Controparte_9
tenere indenne i predetti proprietari da qualsiasi richiesta di pagamento avanzata da terzi per le causali ad essa inerenti.
Nelle more , con distinto atto di citazione, proponevano opposizione – basata sulle medesime eccezioni - anche gli altri ingiunti , n.q. di procuratore Controparte_1 Controparte_4 generale della signora la quale formulava, altresì, chiamata in causa della Persona_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di essere dalla Controparte_5
stessa tenuta indenne – giusto contratto di compravendita intervenuto il 25.07.1998 con assunzione dei relativi obblighi di manleva - e , la quale disconosceva, altresì, la firma apposta Controparte_2
su alcuni documenti inseriti nel fascicolo monitorio.
Si costituiva in ogni procedimento l'opposto, contestando tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto di tutte le opposizioni, con vittoria di spese e compensi.
Riunite tutte le opposizioni pendenti – R.G. 858/2012, R.G. 879/2012, R.G. 890/2012, R.G.
895/2012 - al più vecchio procedimento (iscritto al n. R.G 857/12) ed autorizzata la chiamata in causa dei terzi, il giudizio veniva istruito esclusivamente sulla base di prove documentali .
Con la sentenza n. 242/2022, emessa e pubblicata il 06.04.2022, il Tribunale di TI, così pronunciava:
“1. dichiara la contumacia dei terzi regolarmente chiamati in causa Costruzioni e Controparte_7
Controparte_5
2. accoglie le opposizioni e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 103/2012 emesso dal
Tribunale di TI il 22.05.2012.
3. condanna parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti costituiti, delle spese di lite e dei compensi liquidati in:
€ 349,69 per spese ed € 9.354,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
, e Parte_3 CP_10 Parte_7
€ 349,69 per spese ed € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
; Controparte_1
€ 349,69 per spese ed € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
n.q.; Controparte_4
€ 349,69 per spese ed € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
[...]
Per_1
€ 349,69 per spese ed € 7.795,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore di
[...]
.” CP_2
Con atto di citazione del 23.08.2022, proponeva appello , affidandosi a quattro Parte_1
motivi di gravame, in forza dei quali instava per la riforma della summenzionata pronuncia, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva l'appellato , che deduceva l'infondatezza del proposto appello, Controparte_1 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio.
In subordine, riproponeva le ulteriori eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, e dichiarate assorbite, nonché la domanda di manleva nei confronti della società in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore.
Con successiva comparsa di risposta depositata in data 30.11.2022 si costituiva Controparte_2
la quale contestava le deduzioni di parte appellante e ribadiva il disconoscimento della propria firma apposta su alcuni documenti allegati al fascicolo monitorio.
Con atto del 30.11.2022 si costituiva , in qualità di erede dell'originario Controparte_3 opponente deceduto in data 28.06.2019, anch'essa insistendo per la conferma Persona_1
della sentenza di primo grado .
Disposta con decreto del Presidente di Sezione lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, ex artt. 127 ter cp.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la
Corte, con ordinanza del 20.01.2023, rilevato che della nullità notifica nei confronti degli appellati
, , ed poiché effettuata Parte_5 Parte_4 Parte_3 Controparte_4
presso il precedente procuratore, deceduto in corso di giudizio e sostituito con altro con conseguente modifica dell'elezione di domicilio, su richiesta dello stesso appellante, concedeva termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti appellati nonché di risultata sconosciuta all'indirizzo di destinazione . Controparte_6
Onerava, infine, l'appellante di documentare la notifica nei confronti della Controparte_5
[...]
Perfezionata la notifica, con separate comparse si costituivano gli appellati , Parte_4
e nonché ,n.q. di erede di , Parte_5 Parte_3 Controparte_4 Persona_2 sollevando tutti, in via preliminare, l' eccezione di intervenuto giudicato, per essere divenuta definitiva nei loro confronti la sentenza impugnata, considerata la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e , dunque, la scindibilità dei giudizi.
In subordine, nel merito, contestavano i motivi di gravame proposti dall'appellante, riproponendo in linea ulteriormente gradata, in ogni caso, tutte le eccezioni e domande formulate in primo grado con gli atti di opposizione e dichiarate assorbite in sentenza.
Con successiva ordinanza del 07.07.2023, la Corte, dichiarava, per un verso, la contumacia di nei cui confronti la notifica si era perfezionata;
per altro verso, la nullità Controparte_5
della notifica nei confronti della società poiché non in linea con le Controparte_6 prescrizioni di cui all'art. 145 c.p.c., ordinandone la rinnovazione ed assegnando termine fino al
30.09.2023.
Concesso ulteriore termine in conseguenza della mancata comunicazione del precedente provvedimento, la Corte, con ordinanza depositata in data 19.07.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta in data 8.07.2024, rigettava la richiesta di inibitoria proposta dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 16.12.2024 sempre secondo il rito della trattazione scritta. Scaduti i termini fissati, con ordinanza del 17-19.12.2024, preso atto delle rassegnate conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica nel rispetto dei termini previsti dall'art. 190, comma 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di appello lamenta la violazione e/o falsa applicazione Parte_1 dell'art. 2697 c.c. nonché l'erronea valutazione delle emergenze processuali e critica l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto provato il conferimento dell'incarico nei suoi confronti da parte degli originari opponenti.
Sottolinea, in via preliminare, l'appellante che non si trattava di un semplice progetto di lottizzazione, bensì di due piani di lottizzazione convenzionata, ovvero di un piano successivamente revisionato, sottoscritti entrambi da tutti gli opponenti, n.q. di rappresentati legali delle omonime ditte individuali, e approvati con due delibere consiliari del la n. CP_11
17 del 24.04.1993 e la n. 92 del 30.12.1994, con annessi elaborati delle opere di urbanizzazione.
Aggiunge che più anche la Convenzione Urbanistica, di cui alla predetta delibera n. 92/1994, relativa al piano di lottizzazione, rogata dinnanzi al notaio e sottoscritta dai proprietari Per_3
dei singoli lotti di terreno e dal Sindaco pro tempore del era stata predisposta da CP_11
esso deducente.
Dal compimento di tali atti, indicati analiticamente nella documentazione allegata al fascicolo di parte, secondo l'assunto del , può evincersi chiaramente la sussistenza dell'incarico Pt_1
conferito dagli originari proprietari , che, peraltro, in base al costante insegnamento giurisprudenziale, può essere dimostrato con qualsiasi mezzo, anche per facta concludentia.
Pertanto, alla luce delle prove documentali offerte, insiste per la riforma dell'impugnata statuizione, con dichiarazione di piena validità ed efficacia del D.I. impugnato, in totale accoglimento della pretesa creditoria azionata dal . Pt_1
2.-Con il secondo motivo di doglianza l'odierno appellante denuncia l'erroneità della valutazione delle emergenze processuali ed impugna la statuizione nella parte in cui il primo decidente aveva richiamato, a sostegno del proprio convincimento ed in violazione del disposto degli artt. 2702 e
2708 c.c., il contenuto di due scritture private – intervenute fra gli originari opponenti e la società
nonché tra la ed il -. Controparte_7 Parte_8 Pt_1
Evidenzia che non solo una delle firme asseritamente apposta da era stata Controparte_2
disconosciuta, ma per di più , in spregio ad ogni principio che regola la formazione della prova nel processo civile ed, in particolare, alla citata normativa sull'efficacia della scrittura privata, era stato attribuito alle scritture private un valore probatorio anche nei confronti di un terzo, quale il , Pt_1
che non le aveva mai sottoscritte.
3.-Con il terzo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'erroneità della valutazione delle emergenze processuali compiuta dal primo giudice, il quale aveva travisato il contenuto delle scritture private, incorrendo in un completo fraintendimento della situazione fattuale.
Afferma che, sebbene le scritture private prodotte dagli opponenti non avessero alcuna efficacia probatoria per le ragioni già evidenziate, tuttavia, da esse si evinceva chiaramente ed incontrovertibilmente che l'incarico per la redazione del piano di lottizzazione era già stato conferito dai proprietari originari e che , sulla base di quello, l'impresa si Parte_8
era impegnata ad assumersi gli oneri della redazione dei progetti dei costruendi fabbricati .
Sottolinea, difatti, che nella scrittura privata datata 1991, intervenuta tra l'opposto ed il legale rappresentante dell'impresa edile era stato espressamente Parte_8 Parte_9 convenuto che “la , si impegna al pagamento delle somme spettanti all'Arch. Parte_10 Pt_1
convenuti in lire 80.000, in quota parte, considerando che lo stesso progetto ricade sui lotti di terreno di diverse ditte”.
Sostiene che il suddetto l'accordo si riferiva elusivamente ad uno dei lotti dell'intero complesso, ossia quello oggetto di accordo fra il legale rappresentante della ditta e le Controparte_6
ditte e mentre il primo decidente aveva ritenuto che l'impresa Parte_6 Controparte_2
aveva assunto l' impegno di pagamento di prestazioni professionali che non lo riguardavano Pt_8
affatto.
Specifica, inoltre, l'appellante che dal tenore del preliminare di compravendita stipulato a mezzo scrittura privata del 03.08.1996 – con cui la ditta proprietaria aveva riconosciuto di aver presentato un piano di lottizzazione - risultava ancora più evidente che l'incarico relativo fosse stato affidato dalle originarie ditte proprietarie , sulle quali doveva quindi, gravare il conseguente onere di corrispondere il corrispettivo al professionista.
Anche a non voler considerare il contenuto di dette scritture, assume il che l'eventuale Pt_1 accollo delle spese di progettazione da parte dell'impresa avrebbe potuto assumere efficacia liberatoria solo se fosse stato sottoscritto anche da esso deducente, in quanto parte.
Chiede, quindi, la riforma della gravata sentenza, in quanto erronea, con conseguente accoglimento delle pretese creditorie azionate dal Segreto in via monitoria.
4.-Infine, con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante critica la regolamentazione delle spese, che il giudice di prime cure aveva posto a carico di esso opposto.
Deduce, inoltre, l'erroneità della condanna in favore dell'avv. , nei cui Controparte_12 confronti il Tribunale aveva liquidato prima € 9.354,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa per aver assistito , e , e poi € 7.795,00 Parte_3 Parte_5 Parte_4 per la nonostante quest'ultima fosse portatrice della medesima posizione Controparte_4
processuale delle parti prima indicate, laddove e avrebbe dovuto disporre esclusivamente un aumento percentuale in base al numero delle parti.
Insiste, pertanto, nella riforma della sentenza con condanna degli odierni appellati al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
§
Preliminare all'esame del merito del proposto appello è la disamina dell'eccezione di “inesistenza, nullità e/o invalidità della notifica dell'“atto di appello in rinnovazione, eseguita dall'appellante il 14.03.2024 nei confronti del Sig. e, comunque, oltre il termine perentorio del Parte_11
05.03.2024, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto”, sollevata dagli appellati
, , n. q. e Controparte_1 Parte_3 Controparte_4 Controparte_13 Parte_5
nelle note di trattazione del 5.07.2024.
[...]
Deducono dette parti, a sostegno della proposta eccezione, che la notifica alla società
[...]
stata eseguita nei confronti di che non ne era il legale Controparte_14 Parte_11
rappresentante , bensì uno dei soci, e, comunque, al di fuori del termine concesso per l'adempimento. Osserva, in contrario, il di essersi attivato tempestivamente, ottemperando all'ordine del Pt_1
giudice di integrare il contraddittorio, di guisa che la sollevata e contestata eccezione non potrà non essere rigettata.
L'eccezione è fondata.
Giova rammentare, in punto di fatto , che, nel caso di specie, in sede di udienza-c.d. virtuale - di prima comparizione , la Corte, rilevato che la notifica alla società non Controparte_7 era andata a buon fine, risultando la società sconosciuta all'indirizzo presso il quale essa era stata eseguita , concedeva termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
rinviando alla data del 16.06.2023. CP_6
In ottemperanza a detto ordine, l'appellante procedeva all'adempimento ma la Parte_1
Corte, con successiva ordinanza del 7-8.07.2023 pronunciava la nullità della notificazione eseguita nei confronti della società e ne ordinava la rinnovazione nel rispetto delle Controparte_6 prescrizioni di cui all'art. 145 c.p.c. assegnando all'appellante nuovo termine fino al 30.09.2023.
Con successiva ordinanza del 5.02.2024 la Corte, rilevato che, da una verifica eseguita dalla cancelleria, era emerso che il precedente provvedimento non era stato comunicato al procuratore di parte appellante, assegnava allo stesso un ulteriore termine sino al 05.03.2024 per l'integrazione e rinviava, con salvezza dei diritti di prima udienza, alla data del 08.07.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in data 03.07.2024 l'avv. difensore del Parte_2
Segreto, rappresentava:
- di aver proceduto in data 22.02.2024 alla rinotifica dell'atto d'appello nei confronti della società in persona di in qualità di amministratore delegato, Controparte_6 Parte_11 all'indirizzo sito in Via Francesco Crispi n. 39, essendo nelle more deceduto il legale rappresentante, ma , anche in questo caso, con esito negativo, in quanto il destinatario Persona_4
risultava trasferito.
- di aver proceduto nuovamente alla notifica nei confronti di presso l' indirizzo Parte_11 risultante dagli atti dell'Ufficio Anagrafe del Comune di TI (via S. Antonio n. 58) questa volta con esito positivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con atto spedito il 15.03.2024
Ciò posto, ritiene la Corte che la notifica sia nulla, poiché eseguita in violazione del disposto degli artt. 78 e 145 c.p.c..
Invero, secondo l'orientamento più volte espresso dal giudice di legittimità, la società, che agisce a mezzo del suo rappresentante legale, non può essere convenuta in giudizio qualora manchi il soggetto che ricopre tale carica, per essere lo stesso, come nel caso di specie, deceduto e non sostituito, occorrendo a tal fine la nomina di un curatore speciale. In questo senso dispone l'art. 78 c.p.c. che, al fine di superare l'empasse costituito dalla mancanza del rappresentante legale dell'ente, prevede la nomina in questa ipotesi di un curatore speciale ad processum.
Ne discende che, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione diretto nei confronti della società
è affetto da nullità per l'impossibilità di una valida e regolare instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa, essendo la parte convenuta nella posizione di non poter far valere i suoi diritti (Cass. Civ. sez. II, 17.04.2019, n. 10754; Cass. Civ. n. 8803 del 2003).
“In tale situazione, secondo le regole proprie delle nullità processuali, se la società non si costituisce, il vizio di costituzione del rapporto processuale determina la nullità dell'intero giudizio per la violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.” (Cass. cit.)
Nel caso in esame, l'odierno appellante era perfettamente a conoscenza del fatto che il legale rappresentante indicato nella certificazione camerale, fosse già deceduto all'epoca Persona_4 dell'instaurazione del giudizio di appello ( come emergeva dal certificato di morte dallo stesso prodotto a corredo delle note di trattazione del 13.01.2023) , e che , ciò nonostante, non era stato sostituito.
Tale condizione però non lo autorizzava a compiere la notifica nei confronti di Parte_11 altro socio della società ed Amministratore delegato , che, però, non possedeva “la rappresentanza legale della società di fronte terzi ed in giudizio” .
Questa, infatti, spettava unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, carica ricoperta dal - come confrontabile dalla lettura della visura camerale prodotta in Persona_4
giudizio dalle parti-.
Ne deriva la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita nei confronti di un soggetto –
[...]
- non munito del necessario potere di rappresentanza sociale. Pt_11
A tale nullità non può più ovviarsi, giacchè, una volta concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 191 c.p.c, è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per concedendo un ulteriore termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla stessa non imputabile (Cass. n. 9541/2023).
Circostanza, quest'ultima, che , alla luce dell'iter sopra ricostruito, non risulta essere configurabile nel caso di specie.
Dalla carenza di valida notifica nei confronti della società originaria Controparte_15 terza chiamata in garanzia, discende l'applicazione dell'art. 331 comma 2 c.p.c. e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del presente gravame.
Vale rammentare che tale disposizione detta il principio dell'unità soggettiva del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, secondo cui al giudizio di impugnazione devono partecipare necessariamente gli stessi soggetti che hanno partecipato al giudizio del grado precedente, salvi i casi in cui siano possibili pronunce separate.
La ratio di detto principio, definito del litisconsorzio nelle fasi di gravame, si ravvisa in una duplice esigenza, ossia, quella di evitare che un processo svoltosi fra più parti nel giudizio di primo grado si frantumi in più giudizi di impugnazione, ed al contempo, quella di scongiurare che una stessa sentenza, che ha deciso su posizioni soggettive interdipendenti, possa passare in giudicato nei confronti di una parte e non di un'altra, dando così luogo ad un contrasto di giudicati.
Occorre a tal uopo precisare che l'inscindibilità in sede di impugnazione non ricorre soltanto quando la necessità del litisconsorzio dipende da ragioni di tipo sostanziale, ma anche quando dipende da ragioni di tipo processuale (Cass.n.8790/2019)
Cause inscindibili, dunque, sono quelle in cui si è avuta in primo grado una pluralità di parti, sia per eventi preesistenti, sia per eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado (ad esempio perché ad una delle parti sono succedute più persone).
In questi casi si verifica in grado di impugnazione un fenomeno di litisconsorzio necessario che non sussisteva in primo grado (c.d. litisconsorzio processuale).
Pertanto, in caso di litisconsorzio, sostanziale o processuale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Il che significa che, in presenza di cause inscindibili o dipendenti, la proposizione della domanda giudiziale nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari è idonea a produrre tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, e dunque ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, purché il successivo ordine di integrazione pronunciato dal giudicante sia tempestivamente rispettato.
Ne discende che il litisconsorte necessario pretermesso può essere chiamato in causa anche dopo che nei suoi confronti siano scaduti i termini di impugnazione della sentenza, senza che questa possa reputarsi passata in giudicato nei confronti di quest'ultimo. Va da sé che il termine entro il quale deve essere integrato il contraddittorio debba considerarsi perentorio e come tale non possa essere prorogato, neppure su accordo delle parti, sicchè, se tale termine non viene rispettato, l'impugnazione è dichiarata inammissibile con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Fatta tale precisazione, deve aggiungersi che la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che, per effetto della chiamata in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie - con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. - sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile civile, anche il suo garante e ciò anche quando il chiamato in causa non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato (cfr. tra tutte Cass. Civ. SS.UU. n. 24707 del 4 dicembre 2015; tra le altre Cass. Civ. sez. II, 23.01.2023, n. 1893; Cass. Civ. sez. II, 31.08.2022, n. 25649; Cass. Civ. Sez. III,
21.03.2022, n. 9013; Cass. Civ. n. 33481/2021 e Cass. Civ. Sez. III, 31.10.2017, n. 25822).
In tal senso, il Supremo Consesso si è pronunciato, in una medesima fattispecie, enunciando il seguente principio di diritto:
“La chiamata del terzo del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario c.d. processuale, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, con la conseguenza che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'art. 331
c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.” (Cass. Civ. sez. II, 12.07.2022,
n. 22035)
Tale orientamento si pone nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione , che hanno ritenuto che implicazione necessaria minimale della chiamata di un terzo in garanzia è l'estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, sicché quel rapporto diventa da decidere nel contraddittorio, oltre che delle parti di esso, del terzo, di guisa che si realizza sempre in tale senso un litisconsorzio necessario di natura processuale fra i tre soggetti.
Ne discende che, in ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, poiché l'effetto della chiamata è quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante , la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti.
Pertanto, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l'attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante.
La relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall'impugnazione dell'attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l'art. 331 cod. proc. civ.
Tale principio- secondo le Sezioni Unite – opera indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione
(in questo senso, la massima, Sez. U, 4 dicembre 2015 n. 24707).
Osserva il Collegio che , a contrario, laddove, invece, la domanda di riconoscimento della responsabilità del terzo chiamato fosse stata già oggetto di una espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di prime cure e l'esclusione di ogni responsabilità del medesimo non fosse stata oggetto di alcuna impugnazione o contestazione, diretta o indiretta, nel giudizio di appello, non sussisterebbero più le indicate condizioni di unicità ed inscindibilità della causa anche in relazione alla posizione del terzo, dovendo ritenersi ormai limitato l'oggetto del giudizio esclusivamente all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, senza che possa più ritenersi sussistente alcuna interrelazione tra la responsabilità di quest'ultimo e quella del terzo chiamato.
Tale situazione implicherebbe, in sostanza, lo scioglimento dell'originario vincolo di inscindibilità ed escluderebbe la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (nel senso della sussistenza del litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione con il terzo chiamato in giudizio dal convenuto quale unico responsabile del danno, per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo, esclusivamente nell'ipotesi in cui permanga in fase di impugnazione la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato). (cfr.: Cass. Civ., sez. III, 18.12.2024, n.
33145; Cass. Civ., Sez. I, 28.02.2018 n. 4722, Rv. 647631 - 01; Cass. Civ., Sez. II, 08.08.2003 n.
11946, Rv. 565766 - 01).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione, compresi quelli inerenti all'eventuale accertamento della responsabilità dei terzi chiamati in garanzia , in applicazione del Controparte_16 principio processuale della “ragione più liquida” . Tali domande di manleva e garanzia sono state espressamente riproposte nel presente giudizio di appello dagli appellati , , Controparte_1 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
e , di guisa che comprendendo l'oggetto del giudizio anche la domanda svolta Parte_5
nei confronti della società terza chiamata, permangono, nel giudizio di appello, le indicate condizioni di unicità ed inscindibilità della causa anche in relazione alla posizione del terzo.
Il che comporta che l'appellante in osservanza dell'ordine di integrazione del Parte_1
contraddittorio pronunciato da questo Collegio, avrebbe dovuto procedere a rinotificare validamente l'atto introduttivo nei confronti di entro il termine Controparte_7
concesso.
In palese difetto, occorre di conseguenza dare atto della verificazione della causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 331, comma 2 c.p.c..
§
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante Parte_1
alla rifusione delle spese del giudizio in favore degli appellati, che, avuto riguardo al valore della controversia, all'entità delle questioni giuridiche trattate ed al rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022). Si aggiunga, in merito alla liquidazione delle spese di lite, che le seguenti parti - , Controparte_1
, , e n.q. erede di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_4
- pur essendosi costituite con distinte comparse ed avendo anche nel corso del Persona_2
giudizio mantenuto tale formale autonomia, risultano assistite dal medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di parti, ha svolto un'unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. Civ., n. 29651/2018; Cass. Civ., n. 11591/2015).
Ciò ha comportato la trattazione delle medesime questioni in un medesimo disegno difensionale, tanto che, si osserva incidentalmente, spesso gli atti difensivi depositati si distinguono solo per la relativa intestazione, e pertanto, pare condivisibile operare un'unica liquidazione in favore del difensore Prof. Avv. Fabrizio Tigano.
Ne discende che, per il presente giudizio di secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, ed applicando i parametri tariffari minimi, i compensi, si determinano in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per fase di studio;
€ 956,00 per fase introduttiva;
€
2.163,00 per fase trattazione;
€. 2.552,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Stante l'inammissibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
592/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 242/2022, emessa Parte_1
e pubblicata dal Tribunale di TI in data 06.04.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
990/2006 R.G., così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 331, comma 2 c.p.c.;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio che liquida nei seguenti termini:
- in favore di , , , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e n.q. erede di , in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso Controparte_4 Persona_2
spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso spese generali, nella Controparte_2
misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di , n.q. erede di in complessivi € Controparte_3 Persona_1
7.160,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito (dichiaratosi antistatario).
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio ( da remoto) dell'11.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.