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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11106/2024 promossa da:
(C. F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianfranco Polinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, viale Giulio Cesare 118, giusta procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE contro
(C. F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Giammarco Sordi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Monzambano 5 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E contro
(C. F. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
pagina 1 di 8 OGGETTO: azione di risarcimento del danno ex art. 1590 e 1591 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 10.01.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In fatto
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14.03.2024 ha vocato in Parte_1
giudizio e al fine di sentire Controparte_2 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata la responsabilità dei convenuti nel causare i danni indicati, condannare gli stessi al pagamento della complessiva somma di euro 144.500,00 . Con vittoria di spese”. Nel merito la ricorrente deduce di aver concesso in locazione a l'appartamento sito in Roma, Controparte_2
via Carlo Piancastelli 3 piano IV, interno 14 verso un canone mensile di € 650,00 e decorrenza dal 15.04.2022. però, sarebbe rimasto Controparte_2
inadempiente degli obblighi relativi alla produzione della fideiussione e, alla fine, avrebbe rilasciato l'immobile. Alla riconsegna avrebbe scoperto Parte_1 gravi danni nell'immobile quali l'otturazione dei servizi igienici, danni al corredo e ai mobili, danneggiamento della porta d'ingresso e dell'impianto del gas.
[...]
sarebbe stato vocato in giudizio quale genitore di Controparte_1 Controparte_2
[...]
Si è costituito con comparsa depositata il 10.05.2024 Controparte_1 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ecc.mo ogni diversa istanza ed eccezione disattesa In via preliminare accertare la inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi e
pagina 2 di 8 per gli effetti dell'art 164 cpc per i motivi spiegati in narrativa;
In via preliminare gradata accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Signor per i motivi in narrativa indicati e per l'effetto Controparte_1
rigettare la domanda così come proposta con condanna ex art 96 cpc della signora al pagamento della somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia Parte_1
; in via principale e nel merito rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in via subordinata in caso di accoglimento della domanda accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Signor
[...]
senza alcun vincolo di solidarietà con il Signor Controparte_2 [...]
. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. In Controparte_1
particolare, eccepisce il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva non avendo sottoscritto alcun contratto di locazione o di garanzia con Parte_1
2. In rito
In via preliminare occorre affrontare la richiesta di rinnovo della notifica avanzata da con riguardo a Come risulta dai depositi Parte_1 Controparte_2
(vedi allegati al deposito del 24.07.2024) l'atto di citazione rivolto a Controparte_2
è tornato per la mancanza del destinatario in data 16.03.2024. La Difesa di
[...]
avrebbe avuto la possibilità di effettuare una seconda notifica entro Parte_1
il termine di 120 giorni dalla data indicata in citazione, che scadeva il 23.05.2024. Ad ogni buon conto ciò che qui rileva è se il giudicante possa disporre il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. il quale statuisce che “se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”. Pertanto, solo la notifica nulla può essere rinnovata con effetto sanante ex tunc. La notifica inesistente, invece, non può essere rinnovata né sanata. Sul punto, proprio in tema di notifica a mezzo posta, la Suprema Corte afferma che “In tema di
pagina 3 di 8 notifica dell'impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare - nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento
- la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cod. proc. civ”
(Corte di Cassazione, Sez. L, sen. n. 7358 del 26.03.2010). Decisione che ben si attaglia al caso di specie visto che la notifica a mezzo posta a Controparte_2
non ha dato alcun esito perché il destinatario è risultato sconosciuto e il plico è stato restituito al mittente. Sul punto anche le Sezioni Unite opinano che “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”
(Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 14916 del 20.07.2016). Ciò è esattamente pagina 4 di 8 quello che è avvenuto del caso di specie dove l'atto è stato restituito al mittente così che la notifica è insanabilmente inesistente.
Ciò significa che non è stato vocato in giudizio nel presente CP_2 Controparte_2
procedimento e, pertanto, non ne è parte.
La Difesa di parte resistente solleva una serie di eccezioni in rito che, però, in applicazione del principio della ragione più liquida, non vengono conosciute. Come noto l'organo giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare. Tale ordine prevede l'esame dapprima delle questioni pregiudiziali, poi del merito della causa (art. 276, secondo comma c.p.c.); fra le prime la precedenza è accordata alle questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, poi alle pregiudiziali di rito, indi alle preliminari di merito, infine al merito in senso stretto (art. 179, primo comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.)
(Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).
Pertanto, nel caso di specie, le questioni in rito dovrebbero trovare soluzione preliminare rispetto all'analisi degli aspetti attinenti al merito della controversia quale può essere la cessazione della materia del contendere.
D'altra parte, è d'uopo rilevare che la più recente ed innovativa giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato, nel processo civile, il principio della ragione più liquida. Detto principio, coniugando il diritto ad un processo giusto con quello ad un processo celere, consente all'organo giudicante di risolvere la controversia sulla base della ragione più liquida, cioè di immediata percezione e sicura prova, anche senza rispettare l'ordine logico delle questioni da affrontare in sede di decisione.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
pagina 5 di 8 costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Corte di Cassazione, Sez. VI, sen. n. 12002 del 28.05.2014).
Nel caso di specie la ragione più liquida è costituita proprio dal merito della controversia.
3. Nel merito
Nel merito, allora, può essere conosciuta della sola domanda nei confronti di
[...]
Quest'ultimo, padre di eccepisce il Controparte_1 Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato parte del contratto di locazione di cui lamenta l'inadempimento. Per vero, però, deve Parte_1
rilevarsi come non abbia prodotto il titolo contrattuale sulla base del Parte_1
quale agisce. Come noto la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria
pagina 6 di 8 obbligazione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015). Nel caso di specie ha omesso di allegare il contratto di locazione non Parte_1 assolvendo, così, l'onere della prova su di esso incombente.
Inoltre, viene omessa la produzione del titolo in virtù del quale viene chiamato in giudizio nell'atto introduttivo, si Controparte_1 Parte_1 limita ad adombrare un'ipotesi di abbandono di persona incapace. Non viene, però, allegata alcuna documentazione che dimostri lo stato di incapacità di
[...]
e la nomina di a tutore o Controparte_2 Controparte_1
amministratore di sostegno.
In pratica, l'azione di appare del tutto sfornita di prova non essendo Parte_1
dimostrato il rapporto giuridico sostanziale sulla base del quale
[...]
è stato vocato in giudizio. Quest'ultimo, allora, appare privo di Controparte_1
legittimazione passiva.
In conclusione, la domanda di nei confronti di Parte_1 [...]
deve essere rigettata. Controparte_1
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Dovrà applicarsi la fascia di valore da €
52.000,00 a e 260.000,00. Pertanto, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 4.217,00 per compensi, € 632,55 per spese generali oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 7 di 8 accerta che nessun rapporto processuale è stato instaurato nei confronti di
[...]
Controparte_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, € 632,55 per spese Controparte_1
generali oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, 10.01.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11106/2024 promossa da:
(C. F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianfranco Polinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, viale Giulio Cesare 118, giusta procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE contro
(C. F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Giammarco Sordi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Monzambano 5 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E contro
(C. F. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
pagina 1 di 8 OGGETTO: azione di risarcimento del danno ex art. 1590 e 1591 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 10.01.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In fatto
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 14.03.2024 ha vocato in Parte_1
giudizio e al fine di sentire Controparte_2 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata la responsabilità dei convenuti nel causare i danni indicati, condannare gli stessi al pagamento della complessiva somma di euro 144.500,00 . Con vittoria di spese”. Nel merito la ricorrente deduce di aver concesso in locazione a l'appartamento sito in Roma, Controparte_2
via Carlo Piancastelli 3 piano IV, interno 14 verso un canone mensile di € 650,00 e decorrenza dal 15.04.2022. però, sarebbe rimasto Controparte_2
inadempiente degli obblighi relativi alla produzione della fideiussione e, alla fine, avrebbe rilasciato l'immobile. Alla riconsegna avrebbe scoperto Parte_1 gravi danni nell'immobile quali l'otturazione dei servizi igienici, danni al corredo e ai mobili, danneggiamento della porta d'ingresso e dell'impianto del gas.
[...]
sarebbe stato vocato in giudizio quale genitore di Controparte_1 Controparte_2
[...]
Si è costituito con comparsa depositata il 10.05.2024 Controparte_1 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ecc.mo ogni diversa istanza ed eccezione disattesa In via preliminare accertare la inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi e
pagina 2 di 8 per gli effetti dell'art 164 cpc per i motivi spiegati in narrativa;
In via preliminare gradata accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Signor per i motivi in narrativa indicati e per l'effetto Controparte_1
rigettare la domanda così come proposta con condanna ex art 96 cpc della signora al pagamento della somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia Parte_1
; in via principale e nel merito rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in via subordinata in caso di accoglimento della domanda accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del Signor
[...]
senza alcun vincolo di solidarietà con il Signor Controparte_2 [...]
. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. In Controparte_1
particolare, eccepisce il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva non avendo sottoscritto alcun contratto di locazione o di garanzia con Parte_1
2. In rito
In via preliminare occorre affrontare la richiesta di rinnovo della notifica avanzata da con riguardo a Come risulta dai depositi Parte_1 Controparte_2
(vedi allegati al deposito del 24.07.2024) l'atto di citazione rivolto a Controparte_2
è tornato per la mancanza del destinatario in data 16.03.2024. La Difesa di
[...]
avrebbe avuto la possibilità di effettuare una seconda notifica entro Parte_1
il termine di 120 giorni dalla data indicata in citazione, che scadeva il 23.05.2024. Ad ogni buon conto ciò che qui rileva è se il giudicante possa disporre il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. il quale statuisce che “se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”. Pertanto, solo la notifica nulla può essere rinnovata con effetto sanante ex tunc. La notifica inesistente, invece, non può essere rinnovata né sanata. Sul punto, proprio in tema di notifica a mezzo posta, la Suprema Corte afferma che “In tema di
pagina 3 di 8 notifica dell'impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare - nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento
- la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cod. proc. civ”
(Corte di Cassazione, Sez. L, sen. n. 7358 del 26.03.2010). Decisione che ben si attaglia al caso di specie visto che la notifica a mezzo posta a Controparte_2
non ha dato alcun esito perché il destinatario è risultato sconosciuto e il plico è stato restituito al mittente. Sul punto anche le Sezioni Unite opinano che “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”
(Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 14916 del 20.07.2016). Ciò è esattamente pagina 4 di 8 quello che è avvenuto del caso di specie dove l'atto è stato restituito al mittente così che la notifica è insanabilmente inesistente.
Ciò significa che non è stato vocato in giudizio nel presente CP_2 Controparte_2
procedimento e, pertanto, non ne è parte.
La Difesa di parte resistente solleva una serie di eccezioni in rito che, però, in applicazione del principio della ragione più liquida, non vengono conosciute. Come noto l'organo giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare. Tale ordine prevede l'esame dapprima delle questioni pregiudiziali, poi del merito della causa (art. 276, secondo comma c.p.c.); fra le prime la precedenza è accordata alle questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, poi alle pregiudiziali di rito, indi alle preliminari di merito, infine al merito in senso stretto (art. 179, primo comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.)
(Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).
Pertanto, nel caso di specie, le questioni in rito dovrebbero trovare soluzione preliminare rispetto all'analisi degli aspetti attinenti al merito della controversia quale può essere la cessazione della materia del contendere.
D'altra parte, è d'uopo rilevare che la più recente ed innovativa giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato, nel processo civile, il principio della ragione più liquida. Detto principio, coniugando il diritto ad un processo giusto con quello ad un processo celere, consente all'organo giudicante di risolvere la controversia sulla base della ragione più liquida, cioè di immediata percezione e sicura prova, anche senza rispettare l'ordine logico delle questioni da affrontare in sede di decisione.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
pagina 5 di 8 costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Corte di Cassazione, Sez. VI, sen. n. 12002 del 28.05.2014).
Nel caso di specie la ragione più liquida è costituita proprio dal merito della controversia.
3. Nel merito
Nel merito, allora, può essere conosciuta della sola domanda nei confronti di
[...]
Quest'ultimo, padre di eccepisce il Controparte_1 Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato parte del contratto di locazione di cui lamenta l'inadempimento. Per vero, però, deve Parte_1
rilevarsi come non abbia prodotto il titolo contrattuale sulla base del Parte_1
quale agisce. Come noto la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria
pagina 6 di 8 obbligazione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015). Nel caso di specie ha omesso di allegare il contratto di locazione non Parte_1 assolvendo, così, l'onere della prova su di esso incombente.
Inoltre, viene omessa la produzione del titolo in virtù del quale viene chiamato in giudizio nell'atto introduttivo, si Controparte_1 Parte_1 limita ad adombrare un'ipotesi di abbandono di persona incapace. Non viene, però, allegata alcuna documentazione che dimostri lo stato di incapacità di
[...]
e la nomina di a tutore o Controparte_2 Controparte_1
amministratore di sostegno.
In pratica, l'azione di appare del tutto sfornita di prova non essendo Parte_1
dimostrato il rapporto giuridico sostanziale sulla base del quale
[...]
è stato vocato in giudizio. Quest'ultimo, allora, appare privo di Controparte_1
legittimazione passiva.
In conclusione, la domanda di nei confronti di Parte_1 [...]
deve essere rigettata. Controparte_1
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Dovrà applicarsi la fascia di valore da €
52.000,00 a e 260.000,00. Pertanto, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 4.217,00 per compensi, € 632,55 per spese generali oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 7 di 8 accerta che nessun rapporto processuale è stato instaurato nei confronti di
[...]
Controparte_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, € 632,55 per spese Controparte_1
generali oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, 10.01.2025
Il Giudice
Dott. Daniele D'Angelo
pagina 8 di 8