Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3312/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso congiunto depositato in data 18 ottobre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Ozieri (SS) alla Via Umberto I, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. Michele Falzoi che li rappresenta e difende come da procura allegata alla restante documentazione sottoscritta digitalmente,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18 ottobre 2024, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni delle condizioni reddituali, patrimoniali, nonché gli oneri a carico delle parti hanno chiesto, congiuntamente, di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
2. i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla spartizione dei beni coniugali;
3. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
pagina 1 di 6
4. a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti accettano e, a tal fine,
PROCEDONO con efficacia immediatamente traslativa, al trasferimento in favore del sig. della quota Parte_1
immobiliare del 50% intestata alla sig.ra relativamente al fabbricato in comproprietà Parte_2
sito in Ozieri (SS) al Corso Aldo Moro, n. 13, alle condizioni che seguono, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'accordo consensuale di separazione:
ARTICOLO 1 – CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra cede e trasferisce al sig. che accetta e acquista con ogni Parte_2 Parte_1
garanzia di Legge, la quota di proprietà del 50% del fabbricato sito al piano terra, piano seminterrato e piano primo;
e più precisamente della consistenza di, al piano terra, cucina, soggiorno, camere, bagno, ingresso coperto e terrazzo sul retro, al piano seminterrato con locali accessori (sgombero, cantina, pluriuso e lavanderia) e cortile, il tutto collegato da una scala interna, nonché, al piano primo, della consistenza di cucina-soggiorno, due camere, bagno, con ingresso da scala esterna;
il tutto confinante con Corso Aldo Moro sul fronte abitazione, a sinistra proprietà , a destra Per_1
proprietà e sul retro proprietà , salvo altri. Per_2 Per_3
Detto fabbricato, composto da due unità mobiliari, è censito al N.C.E.U. Fabbricati del Comune di
Ozieri al Foglio 51, particella 156, Sub 3, piano: S1-T, Categoria A/2, Classe 1, vani 5, RC € 374,43 e al Foglio 51, particella 156, Sub 4, piano: 1°, Categoria A/2, Classe 1, vani 4,5, RC € 336,99 (cfr. visure e planimetrie – doc. 4), come da dichiarazione attestante la conformità (doc. 5) allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti;
ARTICOLO 2 – PRECISAZIONI IMMOBILIARI
L'immobile in oggetto è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e in ragione del titolo di provenienza. Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti e quindi conformi alle relative planimetrie depositate in catasto con prot. n. SS0027114 08/04/2019 (cfr. doc. 4);
che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono pagina 2 di 6 difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale (cfr. doc. 5); le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni nel caso di inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro eventuale messa a norma.
Art.
3 - GARANZIE E PROVENIENZA
Parte cedente dichiara che la quota immobile oggetto di trasferimento è alla medesima pervenuta in forza di atto di compravendita Rep. n. 137288 – Racc. n. 34151, rogato a firma del Notaio Dott.
in Ozieri il 19.12.2017, registrato in Olbia il 10.01.2008 al n. 99 e trascritto presso Persona_4
la Conservatoria di Sassari in data 11.01.2008 (cfr. doc. 3).
La parte cedente dichiara e garantisce che la quota immobiliare oggetto del presente atto di trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libera da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Il trasferimento della quota intestata alla sig.ra in favore del sig. è da Parte_2 Parte_1
considerarsi a titolo gratuito quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che il fabbricato sopra descritto:
pagina 3 di 6 è stato costruito in virtù ed in conformità alla Concessione Edilizia n. 41/80 del 13 Marzo 1980 ( doc. 6) e di successive Concessione edilizia n. 169/89 del 06 Settembre 1989 ( doc. 6 bis), n. 74/2013 del 03 Ottobre 2013 (doc. 6 ter), Pratica SUAP codice univoco 3723 n° protocollo 26835 del
16.11.2017 ( doc. 6quater), Denuncia di variazione catastale n. 5382/19 del 04.04.2019 ( doc. 6 quinquies), tutte rilasciate dal Comune di Ozieri ha ottenuto il Certificato di Agibilità prot. n. 12527 in data 15.05.2019 (cfr. doc. 6 sexies);
è conforme, nell'attuale stato di fatto, ai titoli abilitativi sopra citati.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI
Il sig. preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Parte_1
Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito gli atti e provvedimenti giudiziali, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbliga a curare personalmente e a proprie spese la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
All'udienza del 6 marzo 2025 i coniugi, comparsi personalmente, hanno confermato il contenuto delle condizioni contenute nel ricorso, comprese le disposizioni relative al trasferimento immobiliare.
Il Giudice dato atto che le parti sono state pienamente edotte del contenuto degli accordi sulle condizioni della separazione e le hanno accettate, dato atto del trasferimento immobiliare concordato e dei documenti in atti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Ozieri (SS) in Parte_1 Parte_2
data 01.05.2009, regolarmente iscritto al n. 2, Parte II, Seria A, anno 2009, in regime di separazione dei beni.
pagina 4 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche anche relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione immobiliare, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il collegio dare esecuzione.
La natura congiunta della procedura giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] in data [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nata ad [...] il [...], entrambi residenti in [...] al C.F._2
Corso Aldo Moro, n. 13, che hanno contratto matrimonio concordatario in Ozieri (SS) in data
01.05.2009 (regolarmente iscritto al Numero 2, Parte II, Seria A, anno 2009) alle condizioni sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ozieri (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
2. omologa le condizioni inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
3. dà atto dell'accordo tra e in ordine al trasferimento immobiliare e Parte_1 Parte_2 all'operazione negoziale, così come risultante dal ricorso da intendersi qui integralmente trascritto;
4. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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