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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1062 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. TORGE ANNA la quale chiede la decisione riportandosi ai suoi atti con vittoria di spese e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in sostituzione CP_1 dell'avv. DE TULLIO LUISA la quale si riporta alla memoria, impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo. Insiste per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO FRANCHI 37 CP_1 P.IVA_1
64100 TERAMO con l'avv. DE TULLIO LUISA ( ), dal quale C.F._3
è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “sindrome CP_1
del tunnel carpale.” e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo capitale per le malattie denunciate con una menomazione pari o superiore al 7% .
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa di coltivatore diretto - boscaiolo svolta dal 01/01/1999.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
I testi escussi, cugino e fratello del ricorrente hanno confermato il ricorrente lavora come coltivatore diretto dal 01/09/1999, precisando di aver lavorato con lo stesso rispettivamente da 15 anni e dal 1999. Gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente svolge la sua attività nei boschi quale taglialegna utilizzando strumenti come la motosega, e solleva tronchi e li trasporta manualmente, caricandoli poi sui camion.
Inoltre i testi hanno ancora confermato che il ricorrente alleva bovini ed equini provvedendo anche alla pulizia giornaliera della stalla con pala e forcone.
Infine i testi hanno precisato che il ricorrente lavora per sei giorni a settimana e per almeno otto ore al giorno.
Il C.T.U. dott. ha rilevato che “Il sig. lavora come Persona_1 Parte_1
boscaiolo da circa 25 anni, attività questa che lo vede costretto a movimentazione di carichi (tronchi, ramaglie e attrezzi) che comportano prese di forza e flesso estensioni ripetute del polso che aumentano la pressione nel tunnel carpale. Tale attività, ripetitiva e forzata delle mani, con cicli prolungati senza adeguati tempi di recupero,
è vi è più esercitata in boschi e aree montane con temperature avverse che aumentano la vasocostrizione che peggiora i sintomi da intrappolamento del nervo. E dunque, lo spostamento e il sollevamento manuale del legname testé menzionato con impegno continuativo dei suddetti distretti articolari soddisfa i noti criteri del rapporto di causalità, quello cronologico in ragione dell'insorgenza della sintomatologia dopo anni di attività boschiva, quello topografico in ragione delle strutture anatomiche sottoposte a sovraccarico (polsi e mani) e quelli qualitativo e modale per l'esposizione prolungata e quotidiana a movimentazione di carichi coerenti con la patogenesi della malattia. Non da ultimo andrà considerato che il periziando non aveva cause extralavorative prevalenti”
Lo stesso CTU ha quindi concluso che “Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, il sottoscritto ritiene che sulla base degli elementi clinico-documentali in atti, il sig. risulti - in termini di elevata probabilità – affetto dalla patologia Parte_1
professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo a destra e medio alto a sinistra), la quale determina una invalidità permanente pari al
SEI PER CENTO della totale, in termini di danno biologico. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata, il sottoscritto si è riferito, per assonanza e analogia, al codice 163 (Esiti neurologici di sindromi canalicolari - a tipo tunnel carpale - con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità – fino a 7). La decorrenza assicurativa può esser fatta risalire sin dall'epoca della domanda”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata
(sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado severo a destra e medio alto a sinistra) con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del
6%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (6%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 14.11.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza Avezzano 14/11/2025