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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 11534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11534 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 73587/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa EL Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73587 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: – Altri contratti d'opera , promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. PELLICCIARI CLAUDIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. BRASCA VINCENZO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTA nonchè
CONTRO
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 (C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._2
Roma presso lo studio dell'avv. RANIERI LORENZO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTA nonchè
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata CP_3 C.F._3 in Roma presso lo studio dell'avv. COLARIETI FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
Conclusioni per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, Parte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice da parte della per Controparte_1 esecuzione difforme delle opere rispetto al progetto nonché per difformità delle stesse rispetto alle regole dell'arte; b) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice all'incarico professionale da parte degli Architetti e , quali direttori CP_2 CP_3 dei lavori;
c) per l'effetto, dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa anche ai sensi dell'art.2055 c.c. e/o in via concorrente ex art.1669 c.c., conseguentemente condannando costoro – in solido fra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione – alla rifusione in favore della
Dott.ssa delle seguenti somme documentate e corrisposte ai convenuti: - Parte_1 euro 21.783,80 - Arch. euro 3.210,00 - Controparte_1 CP_2
Arch. euro 2.741,00 oltre alla rifusione dei compensi corrisposti al Perito CP_3
Industriale Sig. per euro 1.260,00 per la C.T.P. versata in atti;
e così Persona_1 complessivamente per l'importo di euro 28.994,80 ovvero di quella qualsiasi diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio o che fosse comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura legale e maggior danno ex art.1224, II comma, c.c.; il tutto con riserva di miglior precisazione in corso di giudizio;
d) accertare e dichiarare il nesso eziologico tra gli eventi narrati e i pregiudizi sofferti dalla Dott.ssa e condannarsi, inoltre, i convenuti al Parte_1 risarcimento dei danni anche non patrimoniali subìti e subendi dall'istante in conseguenza degli eventi descritti, anche a titolo di pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, nella misura qui indicativamente e forfettariamente quantificata in euro 5.000,00, salva ogni ulteriore precisazione ovvero in quella diversa misura che fosse comunque ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
e) con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Conclusioni per DI IV RG : “in via CP_1 preliminare -. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per decadenza
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 dall'azione ex art. 1667 c.c.; in subordine, sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta accettazione dell'opera realizzata senza riserve. Nel merito, previa declaratoria di inammissibilità delle avverse istanze istruttorie, in ogni caso, -. accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per quanto esposto in narrativa e comunque perché le opere sono state eseguite a regola d'arte. In via gradata, in caso di verifica di sussistenza di vizi e/o difformità dell'opera realizzata dalla -. rigettare, la CP_1 domanda di parte attrice per la parte economica relativa alle opere non contestate;
Spese, competenze ed onorari rifusi come per legge”.
Conclusioni per : “1. Nel merito, rigettare la domanda per l'intervenuta CP_2 CP_ decadenza dell'azione nei confronti dell'arch. ex art. 1667, co. 2, c.c.; 2. Nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto prive di fondamento e/o comunque non provate;
3. In subordine, limitare l'eventuale condanna dell'esponente ai soli danni alla medesima riconducibili ed effettivamente accertati in corso di causa e per la sua sola quota di responsabilità.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per : “1. Nel merito, accertato il corretto operato CP_3 professionale dell'arch. , nonché la mancanza dei vizi così come dedotti dalla parte CP_3 attrice, rigettare la domanda in quanto decaduta e/o manifestamente infondata, per tutti i motivi già esposti.
2. In subordine, qualora venisse accertata una responsabilità solidale dei convenuti, accertare l'apporto causale della condotta tenuta dal professionista arch. e CP_3 condannarlo solo nei limiti della propria accertata responsabilità;
3. Ancora nel merito, in via di ulteriore ipotesi, dichiarare eccessiva e non provata la quantificazione dei danni effettuata dalla controparte in atto di citazione e quantificare la minor somma dovuta. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, l'Arch. e l'Arch. per inadempimenti CP_2 CP_3 relativi alla realizzazione di un impianto aeraulico nel proprio studio professionale.
L'attrice ha, più specificamente, dedotto di avere, nel 2017, commissionato alla il detto impianto che è stato realizzato su progetto dello Controparte_1
e, in relazione a tali lavori l'arch. è stata la Controparte_4 CP_2 progettista e direttore dei lavori, insieme all'arch. CP_3
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 L'impianto così compiuto, il cui costo ammontava ad € 21.783,80, integralmente saldato, ha manifestato gravi malfunzionamenti sin dall'inizio e inutili sono stati gli interventi di riparazione.
Una relazione tecnica del perito industriale incaricato dall'attrice, Persona_1 evidenziò la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte e la presenza di vizi strutturali tra cui cattiva distribuzione dell'aria, velocità eccessiva dell'aria, flussi d'aria fastidiosi, formazione di condensa, riduzione della portata d'aria, errata ubicazione della presa d'aria esterna.
Stante l'impossibilità di ottenere la corretta funzionalità dell'impianto, l'attrice si risolse a richiedere l'intervento della Ditta Turchetti Service S.n.c. per il rifacimento dello stesso cha comportato un ulteriore esborso di € 5.734,00.
L'attrice lamentando l'imperizia e la negligenza, per carenze nell'esecuzione delle opere o nella progettazione degli stessi, ha chiamato a rispondere i convenuti anche a titolo di responsabilità aquiliana (art. 1669 c.c.) per i gravi vizi di costruzione derivanti dalla loro inadeguata attività professionale. Ha, quindi, concluso per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in €
28.994,80 oltre interessi e maggior danno, e in € 5.000,00 per danni non patrimoniali.
I convenuti si sono costituiti respingendo ogni addebito e di avere correttamente eseguito l'impianto commissionato.
In particolare, la ditta ha evidenziato che i lavori venivano eseguiti a CP_1 seguito della realizzazione di progettazione effettuata dall'Arch. , che, CP_2 insieme all'Arch. , ne ha assunto la Direzioni Lavori. Tutti i lavori CP_3 sono stati eseguiti sotto la supervisione dei predetti architetti che verificavano ed approvavano le opere.
Inoltre, l'impianto di marca Daikin è stato sottoposto alla regolare visita di controllo da parte del personale specializzato Daikin tanto da superare la valutazione tecnica come da attestato rilasciato. Il 15 gennaio 2018, veniva redatto il verbale di primo avviamento della Daikin, a conferma della regolare istallazione a regola d'arte e del perfetto funzionamento
I lavori così conclusi, in assenza di alcuna contestazione da parte della Direzione lavori, venivano consegnati e accettati nel febbraio 2018.
Dopo la consegna, la su richiesta dell'attrice è intervenuta solo per CP_1 porre rimedio ad un lieve problema di condensa che è stato immediatamente risolto. Pertanto, ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni e, in ogni caso, poiché l'attrice, per sua stessa ammissione, ha rifatto l'impianto con altra ditta nel
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 luglio del 2018, è decaduta da qualsiasi azione avendo notificato l'atto di citazione nel novembre 2018.
Del pari, i convenuti e hanno contestato ogni addebito per avere CP_2 CP_3 correttamente eseguito la progettazione in conformità delle strutture murarie preesistenti e che sono venute in evidenza solo dopo la rimozione della controsoffittatura e inoltre hanno confermato l'esito positivo delle prove di avvio dell'impianto da parte del personale Daikin.
I convenuti e hanno altresì eccepito, anche nei loro confronti, CP_2 CP_3
l'avvenuta decadenza da qualsiasi azione per effetto di quanto sancito dall'art. 1667
c.c. dal momento che l'attrice mai nulla ha eccepito nel termine di 60 giorni dopo avere scoperto i pretesi vizi nell'estate del 2018 tanto da essersi rivolta ad altra ditta per il rifacimento dell'impianto.
La causa, istruita dal precedente giudice, che ha rimesso il procedimento sul ruolo,
è stata definitivamente assegnata il 05.04.2024 all'attuale estensore ed è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 11 luglio
2025.
Così delineata la vicenda, deve osservarsi che è stata espletata consulenza d'ufficio affidata all'ingegnere con il seguente incarico: “Dica il CTU, sulla Testimone_1 sola base degli atti e dei documenti già prodotti dalle parti di causa, compiuto ove ritenuto opportuno un accertamento dello stato attuale dei luoghi, e limitatamente allo “scarico di condensa” di cui alla pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta: 1) la causa più probabile di tale vizio, specificando se essa sia dovuta alla esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore in difformità delle regole dell'arte;
2) quale sia il costo delle opere e dei servizi necessari per la eliminazione del vizio e la esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte, specificando se i costi eventualmente sostenuti da parte attrice siano congrui.”
Il consulente, a pagina 9, nel ricostruire la vicenda, anche sulla scorta della perizia di parte attorea, dà atto che “A fronte dell'impossibilità di ottenere la corretta funzionalità dell'opera malgrado gli interventi della nonché CP_1 dell'inutilizzabilità dello studio medico in difetto di condizionamento corrente il periodo estivo, alla fine di Luglio 2018 l'attrice si risolveva a richiedere l'intervento della Ditta Turchetti Service S.n.c. che, durante il successivo mese di Agosto, provvedeva al totale rifacimento dell'impianto (cfr. doc. 8) mantenendo in situ esclusivamente le apparecchiature marca Daikin, unica parte efficiente della precedente installazione. Il tutto per un ulteriore esborso di Euro 5.734,00 a carico dell'attrice.”
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 Dopo siffatta premessa il medesimo CTU perviene alle seguenti testuali conclusioni:
“Il CTU ha attentamente analizzato il contenuto delle “ NOTE ” inviate dalle parti e formula le seguenti considerazioni finali :
a) La presenza in ATTI del progetto completo dell'impianto di climatizzazione avrebbe consentito una verifica piu' appropriata e rigorosa non solo sulla correttezza e sulla efficienza dell'impianto così individuato dai progettisti ma anche su eventuali difetti che il software di verifica avrebbe potuto segnalare sul posizionamento delle griglie di ripresa , sui canali d'aria (a1-lunghezza del tratto di canale e portata d'aria del tratto di canale,a2-perdita di carico limite,a3-spazi a disposizione, forme e passaggi),sul posizionamento delle bocchette di mandata in termini di Lancio
, di Velocita' di Efflusso , di Velocita' terminale , di Caduta e di NR indice del rumore;
b) Il poter disporre in ATTI del progetto completo avrebbe consentito anche l'eventuale individuazione della formazione di zone stagnanti in caso di ridotta portata d'aria o di eccessiva velocità della stessa in talune zone;
Il Decreto Legislativo n° 81, racchiude le disposizioni finalizzate alla tutela della sicurezza e della salute in riferimento ai luoghi di lavoro. Punti di interesse per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'intervento di controllo e manutenzione ricordo sono :
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
c) Il poter disporre in ATTI del progetto completo e di almeno due sezioni dello stesso avrebbe consentito anche l'eventuale individuazione di pendenze non idonee per lo scarico delle condense .
Uno dei problemi più grandi nell'installazione è proprio quello dello scarico di condensa e dovrebbe essere valutata già in fase di preventivo. Nel caso in cui non si possa smaltire la condensa per caduta, va installata una pompa di evacuazione, ben sapendo che va alimentata elettricamente e che può essere inoltre fonte di rumore e di guasti. Per questo motivo è necessario un contatto di sicurezza che interrompa il funzionamento, qualora la pompa si trovi in avaria. Inoltre è altrettanto necessario posizionarla in modo da renderla ispezionabile. Per evitare la tracimazione della condensa dall'unità interna generalmente la si installa “in bolla”. È necessario inoltre che il tubo di scarico non sia ostruito o che non venga piegato nella fase di montaggio (soprattutto dove gli spazi posteriori di alloggiamento dei tubi sono sempre più ristretti). Spazi ristretti per alloggiare le macchine e posizionare tubazioni di vario diametro è stato riconosciuto da tutti i presenti durante l'unico sopralluogo effettuato.
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 d) Le cause occulte del vizio ? Molteplici . Ma non determinabili con certezza assoluta. Inoltre
l'impianto ha subito modifiche per cui sarebbe stato del tutto inutile verificarlo nelle attuali condizioni ovvero quelle riscontrate in occasione dell'accesso peritale . Ulteriori elementi , come sopra indicato , potevano emergere da una verifica con apposito software in aggiunta a controlli mirati in vari punti dell'impianto con idonea strumentazione di misura. Ma cio' non esclude che il progetto, come già evidenziato ,sia stato compiutamente realizzato sia dal punto di vista grafico sia nei calcoli ma non depositato interamente .
e) Per quanto attiene il costo delle opere e dei servizi necessari sia per la eliminazione del vizio e sia per la esecuzione degli ulteriori interventi secondo le regole dell'arte e considerato che l'impianto di Ventilazione Meccanica a Doppio Flusso è un sistema più performante, lo stesso poteva variare dai €4.000 ai €7.000. La cifra comprende i costi di manodopera, di progettazione e dimensionamento dell'impianto per cui le spese sostenute da parte attrice possono ritenersi congrue.
Voce di computo : Realizzazione di nuove opere ed accessorie all'installazione di nuovi componenti impianto di climatizzazione degli ambienti, le rimozioni, gli eventuali ripristini, gli smontaggi ed i successivi rimontaggi delle parti esistenti che costituiscano ostacolo alla posa ( es. controsoffitti, velette, ). Sono compresi inoltre le eventuali modifiche se necessarie a garantire il lavoro fornito in opera alla regola dell'arte e secondo condizioni di decoro in relazione alla destinazione d'uso degli ambienti. Il tutto deve essere comprensivo di eventuali apprestamenti e materiali per l'esecuzione delle lavorazioni atti a garantire il completamento dell'opera (scale, ponteggi, attrezzature, materiale edile in genere, assistenze murarie. etc.). Compresi i nuovi materiali e l'onere di progettazione con la redazione degli elaborati finali oltre alla redazione del Certificato di
Prestazione Energetica Tutta l'opera sui nuovi interventi si intende completa di ogni accessorio, lavorazione e onere per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. A corpo € 5.200 ( euro cinquemiladuecento/00 )”.
La genericità delle risultanze peritali ha imposto, al precedente assegnatario della causa, di rimettere, in data 01.03.2023, il procedimento sul ruolo sulla base della seguente premessa argomentativa: “ rilevato che dalla relazione peritale si apprende che “il poter disporre in atti del progetto completo e di almeno due sezioni dello stesso avrebbe consentito anche l'eventuale individuazione di pendenze non idonee per lo scarico delle condense”, e che
“l'impianto ha subito modifiche per cui sarebbe stato del tutto inutile verificarlo nelle attuali condizioni ovvero quelle riscontrate in occasione dell'accesso peritale” (cfr. pagg. 26-27); ritenuto che,
per questi motivi
, il CTU ha concluso che le cause occulte del vizio sono molteplici
“ma non determinabili con certezza assoluta” (cfr. pag.27); ritenuto che il procedimento civile, a differenza del procedimento penale, non sia informato al principio della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma al diverso principio del “più probabile che non” e che pertanto il CTU sia chiamato a pronunciarsi in merito alla imputazione delle cause del vizio secondo tale ultimo criterio (Cass. 22.225/2014);
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 ritenuto pertanto che il CTU non abbia risposto in maniera esaustiva ai quesiti 1) e 2) formulati all'udienza del 02 luglio 2021; ritenuto pertanto che, al fine della decisione della causa nel merito sia indispensabile un'integrazione della CTU, al fine di individuare la causa più probabile dello “scarico di condensa” riconosciuto dall'appaltatore…...”
Per siffatti motivi il precedente assegnatario ha rimesso la causa sul ruolo al fine di chiedere chiarimenti al CTU.
Quest'ultimo deposita in data 18.04.2023 una integrazione della relazione in cui richiama integralmente la perizia, peraltro non asseverata, a firma dell'ing.
consulente di parte attrice e, ripete, nella prima pagina, le medesime Persona_2 risultanze del tecnico di parte, mentre nella seconda pagina esprime pareri di natura generale.
Il ctu, infatti, così si esprime : “La formazione di acque di condensa ed il gocciolamento all'interno del controsoffitto e nell'ambiente sottostante è sostanzialmente da attribuirsi ad una scarna presenza di adeguato isolamento ai plenum delle bocchette di mandata e alle tubazioni in rame per la distribuzione dei fluidi”.
La circostanza del gocciolamento è stata invero confermata dai testi escussi ma la consulenza non è stata in grado di chiarire se essa fosse stata determinata a causa di una cattiva progettazione o di una cattiva esecuzione.
Ciò anche perché, come riportato nella relazione principale di CTU, l'attrice ha modificato lo stato dei luoghi.
Alla luce degli elementi fattuali emersi nel presente procedimento, appare evidente che i vizi dell'opera, come elencati nella perizia del tecnico di parte sono Persona_2 stati scoperti nel periodo di luglio / agosto 2018 mentre l'atto di citazione è stato notificato nel mese di novembre 2018.
Pertanto, a parere di questo Giudicante, l'attrice è decaduta dall'azione per far valere i vizi lamentati nell'atto introduttivo ma in ogni caso non sarebbe possibile accogliere la domanda, nel merito, in quanto è stata effettuata una indagine peritale sulla base di mere astratte congetture.
Nella sostanza, pur con la richiesta integrazione il CTU, non ha provveduto ad
“individuare la causa più probabile dello “scarico di condensa”” nel caso di specie.
Permangono anche in capo a questo Giudicante le perplessità espresse dal precedente assegnatario in ordine alla mancata individuazione delle cause dei vizi dell'opera.
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 Tale ragione, anche se non fosse maturata la decadenza di cui all'art. 1667 c.c., impedirebbe di fondare una condanna nei confronti dei convenuti non essendo possibile determinarne, con certezza, le rispettive responsabilità.
La domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, e non patrimoniali, sfornita di adeguata e convincente prova, deve essere rigettata.
L'esito complessivo del giudizio integra i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 31/07/2025
Il Giudice onorario d.ssa EL Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa EL Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 73587 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: – Altri contratti d'opera , promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. PELLICCIARI CLAUDIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. BRASCA VINCENZO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTA nonchè
CONTRO
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 (C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._2
Roma presso lo studio dell'avv. RANIERI LORENZO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTA nonchè
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata CP_3 C.F._3 in Roma presso lo studio dell'avv. COLARIETI FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
Conclusioni per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, Parte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice da parte della per Controparte_1 esecuzione difforme delle opere rispetto al progetto nonché per difformità delle stesse rispetto alle regole dell'arte; b) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice all'incarico professionale da parte degli Architetti e , quali direttori CP_2 CP_3 dei lavori;
c) per l'effetto, dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di causa anche ai sensi dell'art.2055 c.c. e/o in via concorrente ex art.1669 c.c., conseguentemente condannando costoro – in solido fra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione – alla rifusione in favore della
Dott.ssa delle seguenti somme documentate e corrisposte ai convenuti: - Parte_1 euro 21.783,80 - Arch. euro 3.210,00 - Controparte_1 CP_2
Arch. euro 2.741,00 oltre alla rifusione dei compensi corrisposti al Perito CP_3
Industriale Sig. per euro 1.260,00 per la C.T.P. versata in atti;
e così Persona_1 complessivamente per l'importo di euro 28.994,80 ovvero di quella qualsiasi diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio o che fosse comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura legale e maggior danno ex art.1224, II comma, c.c.; il tutto con riserva di miglior precisazione in corso di giudizio;
d) accertare e dichiarare il nesso eziologico tra gli eventi narrati e i pregiudizi sofferti dalla Dott.ssa e condannarsi, inoltre, i convenuti al Parte_1 risarcimento dei danni anche non patrimoniali subìti e subendi dall'istante in conseguenza degli eventi descritti, anche a titolo di pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, nella misura qui indicativamente e forfettariamente quantificata in euro 5.000,00, salva ogni ulteriore precisazione ovvero in quella diversa misura che fosse comunque ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
e) con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Conclusioni per DI IV RG : “in via CP_1 preliminare -. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per decadenza
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 dall'azione ex art. 1667 c.c.; in subordine, sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta accettazione dell'opera realizzata senza riserve. Nel merito, previa declaratoria di inammissibilità delle avverse istanze istruttorie, in ogni caso, -. accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per quanto esposto in narrativa e comunque perché le opere sono state eseguite a regola d'arte. In via gradata, in caso di verifica di sussistenza di vizi e/o difformità dell'opera realizzata dalla -. rigettare, la CP_1 domanda di parte attrice per la parte economica relativa alle opere non contestate;
Spese, competenze ed onorari rifusi come per legge”.
Conclusioni per : “1. Nel merito, rigettare la domanda per l'intervenuta CP_2 CP_ decadenza dell'azione nei confronti dell'arch. ex art. 1667, co. 2, c.c.; 2. Nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto prive di fondamento e/o comunque non provate;
3. In subordine, limitare l'eventuale condanna dell'esponente ai soli danni alla medesima riconducibili ed effettivamente accertati in corso di causa e per la sua sola quota di responsabilità.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per : “1. Nel merito, accertato il corretto operato CP_3 professionale dell'arch. , nonché la mancanza dei vizi così come dedotti dalla parte CP_3 attrice, rigettare la domanda in quanto decaduta e/o manifestamente infondata, per tutti i motivi già esposti.
2. In subordine, qualora venisse accertata una responsabilità solidale dei convenuti, accertare l'apporto causale della condotta tenuta dal professionista arch. e CP_3 condannarlo solo nei limiti della propria accertata responsabilità;
3. Ancora nel merito, in via di ulteriore ipotesi, dichiarare eccessiva e non provata la quantificazione dei danni effettuata dalla controparte in atto di citazione e quantificare la minor somma dovuta. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, l'Arch. e l'Arch. per inadempimenti CP_2 CP_3 relativi alla realizzazione di un impianto aeraulico nel proprio studio professionale.
L'attrice ha, più specificamente, dedotto di avere, nel 2017, commissionato alla il detto impianto che è stato realizzato su progetto dello Controparte_1
e, in relazione a tali lavori l'arch. è stata la Controparte_4 CP_2 progettista e direttore dei lavori, insieme all'arch. CP_3
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 L'impianto così compiuto, il cui costo ammontava ad € 21.783,80, integralmente saldato, ha manifestato gravi malfunzionamenti sin dall'inizio e inutili sono stati gli interventi di riparazione.
Una relazione tecnica del perito industriale incaricato dall'attrice, Persona_1 evidenziò la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte e la presenza di vizi strutturali tra cui cattiva distribuzione dell'aria, velocità eccessiva dell'aria, flussi d'aria fastidiosi, formazione di condensa, riduzione della portata d'aria, errata ubicazione della presa d'aria esterna.
Stante l'impossibilità di ottenere la corretta funzionalità dell'impianto, l'attrice si risolse a richiedere l'intervento della Ditta Turchetti Service S.n.c. per il rifacimento dello stesso cha comportato un ulteriore esborso di € 5.734,00.
L'attrice lamentando l'imperizia e la negligenza, per carenze nell'esecuzione delle opere o nella progettazione degli stessi, ha chiamato a rispondere i convenuti anche a titolo di responsabilità aquiliana (art. 1669 c.c.) per i gravi vizi di costruzione derivanti dalla loro inadeguata attività professionale. Ha, quindi, concluso per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in €
28.994,80 oltre interessi e maggior danno, e in € 5.000,00 per danni non patrimoniali.
I convenuti si sono costituiti respingendo ogni addebito e di avere correttamente eseguito l'impianto commissionato.
In particolare, la ditta ha evidenziato che i lavori venivano eseguiti a CP_1 seguito della realizzazione di progettazione effettuata dall'Arch. , che, CP_2 insieme all'Arch. , ne ha assunto la Direzioni Lavori. Tutti i lavori CP_3 sono stati eseguiti sotto la supervisione dei predetti architetti che verificavano ed approvavano le opere.
Inoltre, l'impianto di marca Daikin è stato sottoposto alla regolare visita di controllo da parte del personale specializzato Daikin tanto da superare la valutazione tecnica come da attestato rilasciato. Il 15 gennaio 2018, veniva redatto il verbale di primo avviamento della Daikin, a conferma della regolare istallazione a regola d'arte e del perfetto funzionamento
I lavori così conclusi, in assenza di alcuna contestazione da parte della Direzione lavori, venivano consegnati e accettati nel febbraio 2018.
Dopo la consegna, la su richiesta dell'attrice è intervenuta solo per CP_1 porre rimedio ad un lieve problema di condensa che è stato immediatamente risolto. Pertanto, ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni e, in ogni caso, poiché l'attrice, per sua stessa ammissione, ha rifatto l'impianto con altra ditta nel
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 luglio del 2018, è decaduta da qualsiasi azione avendo notificato l'atto di citazione nel novembre 2018.
Del pari, i convenuti e hanno contestato ogni addebito per avere CP_2 CP_3 correttamente eseguito la progettazione in conformità delle strutture murarie preesistenti e che sono venute in evidenza solo dopo la rimozione della controsoffittatura e inoltre hanno confermato l'esito positivo delle prove di avvio dell'impianto da parte del personale Daikin.
I convenuti e hanno altresì eccepito, anche nei loro confronti, CP_2 CP_3
l'avvenuta decadenza da qualsiasi azione per effetto di quanto sancito dall'art. 1667
c.c. dal momento che l'attrice mai nulla ha eccepito nel termine di 60 giorni dopo avere scoperto i pretesi vizi nell'estate del 2018 tanto da essersi rivolta ad altra ditta per il rifacimento dell'impianto.
La causa, istruita dal precedente giudice, che ha rimesso il procedimento sul ruolo,
è stata definitivamente assegnata il 05.04.2024 all'attuale estensore ed è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 11 luglio
2025.
Così delineata la vicenda, deve osservarsi che è stata espletata consulenza d'ufficio affidata all'ingegnere con il seguente incarico: “Dica il CTU, sulla Testimone_1 sola base degli atti e dei documenti già prodotti dalle parti di causa, compiuto ove ritenuto opportuno un accertamento dello stato attuale dei luoghi, e limitatamente allo “scarico di condensa” di cui alla pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta: 1) la causa più probabile di tale vizio, specificando se essa sia dovuta alla esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore in difformità delle regole dell'arte;
2) quale sia il costo delle opere e dei servizi necessari per la eliminazione del vizio e la esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte, specificando se i costi eventualmente sostenuti da parte attrice siano congrui.”
Il consulente, a pagina 9, nel ricostruire la vicenda, anche sulla scorta della perizia di parte attorea, dà atto che “A fronte dell'impossibilità di ottenere la corretta funzionalità dell'opera malgrado gli interventi della nonché CP_1 dell'inutilizzabilità dello studio medico in difetto di condizionamento corrente il periodo estivo, alla fine di Luglio 2018 l'attrice si risolveva a richiedere l'intervento della Ditta Turchetti Service S.n.c. che, durante il successivo mese di Agosto, provvedeva al totale rifacimento dell'impianto (cfr. doc. 8) mantenendo in situ esclusivamente le apparecchiature marca Daikin, unica parte efficiente della precedente installazione. Il tutto per un ulteriore esborso di Euro 5.734,00 a carico dell'attrice.”
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 Dopo siffatta premessa il medesimo CTU perviene alle seguenti testuali conclusioni:
“Il CTU ha attentamente analizzato il contenuto delle “ NOTE ” inviate dalle parti e formula le seguenti considerazioni finali :
a) La presenza in ATTI del progetto completo dell'impianto di climatizzazione avrebbe consentito una verifica piu' appropriata e rigorosa non solo sulla correttezza e sulla efficienza dell'impianto così individuato dai progettisti ma anche su eventuali difetti che il software di verifica avrebbe potuto segnalare sul posizionamento delle griglie di ripresa , sui canali d'aria (a1-lunghezza del tratto di canale e portata d'aria del tratto di canale,a2-perdita di carico limite,a3-spazi a disposizione, forme e passaggi),sul posizionamento delle bocchette di mandata in termini di Lancio
, di Velocita' di Efflusso , di Velocita' terminale , di Caduta e di NR indice del rumore;
b) Il poter disporre in ATTI del progetto completo avrebbe consentito anche l'eventuale individuazione della formazione di zone stagnanti in caso di ridotta portata d'aria o di eccessiva velocità della stessa in talune zone;
Il Decreto Legislativo n° 81, racchiude le disposizioni finalizzate alla tutela della sicurezza e della salute in riferimento ai luoghi di lavoro. Punti di interesse per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'intervento di controllo e manutenzione ricordo sono :
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
c) Il poter disporre in ATTI del progetto completo e di almeno due sezioni dello stesso avrebbe consentito anche l'eventuale individuazione di pendenze non idonee per lo scarico delle condense .
Uno dei problemi più grandi nell'installazione è proprio quello dello scarico di condensa e dovrebbe essere valutata già in fase di preventivo. Nel caso in cui non si possa smaltire la condensa per caduta, va installata una pompa di evacuazione, ben sapendo che va alimentata elettricamente e che può essere inoltre fonte di rumore e di guasti. Per questo motivo è necessario un contatto di sicurezza che interrompa il funzionamento, qualora la pompa si trovi in avaria. Inoltre è altrettanto necessario posizionarla in modo da renderla ispezionabile. Per evitare la tracimazione della condensa dall'unità interna generalmente la si installa “in bolla”. È necessario inoltre che il tubo di scarico non sia ostruito o che non venga piegato nella fase di montaggio (soprattutto dove gli spazi posteriori di alloggiamento dei tubi sono sempre più ristretti). Spazi ristretti per alloggiare le macchine e posizionare tubazioni di vario diametro è stato riconosciuto da tutti i presenti durante l'unico sopralluogo effettuato.
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 d) Le cause occulte del vizio ? Molteplici . Ma non determinabili con certezza assoluta. Inoltre
l'impianto ha subito modifiche per cui sarebbe stato del tutto inutile verificarlo nelle attuali condizioni ovvero quelle riscontrate in occasione dell'accesso peritale . Ulteriori elementi , come sopra indicato , potevano emergere da una verifica con apposito software in aggiunta a controlli mirati in vari punti dell'impianto con idonea strumentazione di misura. Ma cio' non esclude che il progetto, come già evidenziato ,sia stato compiutamente realizzato sia dal punto di vista grafico sia nei calcoli ma non depositato interamente .
e) Per quanto attiene il costo delle opere e dei servizi necessari sia per la eliminazione del vizio e sia per la esecuzione degli ulteriori interventi secondo le regole dell'arte e considerato che l'impianto di Ventilazione Meccanica a Doppio Flusso è un sistema più performante, lo stesso poteva variare dai €4.000 ai €7.000. La cifra comprende i costi di manodopera, di progettazione e dimensionamento dell'impianto per cui le spese sostenute da parte attrice possono ritenersi congrue.
Voce di computo : Realizzazione di nuove opere ed accessorie all'installazione di nuovi componenti impianto di climatizzazione degli ambienti, le rimozioni, gli eventuali ripristini, gli smontaggi ed i successivi rimontaggi delle parti esistenti che costituiscano ostacolo alla posa ( es. controsoffitti, velette, ). Sono compresi inoltre le eventuali modifiche se necessarie a garantire il lavoro fornito in opera alla regola dell'arte e secondo condizioni di decoro in relazione alla destinazione d'uso degli ambienti. Il tutto deve essere comprensivo di eventuali apprestamenti e materiali per l'esecuzione delle lavorazioni atti a garantire il completamento dell'opera (scale, ponteggi, attrezzature, materiale edile in genere, assistenze murarie. etc.). Compresi i nuovi materiali e l'onere di progettazione con la redazione degli elaborati finali oltre alla redazione del Certificato di
Prestazione Energetica Tutta l'opera sui nuovi interventi si intende completa di ogni accessorio, lavorazione e onere per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. A corpo € 5.200 ( euro cinquemiladuecento/00 )”.
La genericità delle risultanze peritali ha imposto, al precedente assegnatario della causa, di rimettere, in data 01.03.2023, il procedimento sul ruolo sulla base della seguente premessa argomentativa: “ rilevato che dalla relazione peritale si apprende che “il poter disporre in atti del progetto completo e di almeno due sezioni dello stesso avrebbe consentito anche l'eventuale individuazione di pendenze non idonee per lo scarico delle condense”, e che
“l'impianto ha subito modifiche per cui sarebbe stato del tutto inutile verificarlo nelle attuali condizioni ovvero quelle riscontrate in occasione dell'accesso peritale” (cfr. pagg. 26-27); ritenuto che,
per questi motivi
, il CTU ha concluso che le cause occulte del vizio sono molteplici
“ma non determinabili con certezza assoluta” (cfr. pag.27); ritenuto che il procedimento civile, a differenza del procedimento penale, non sia informato al principio della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma al diverso principio del “più probabile che non” e che pertanto il CTU sia chiamato a pronunciarsi in merito alla imputazione delle cause del vizio secondo tale ultimo criterio (Cass. 22.225/2014);
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 ritenuto pertanto che il CTU non abbia risposto in maniera esaustiva ai quesiti 1) e 2) formulati all'udienza del 02 luglio 2021; ritenuto pertanto che, al fine della decisione della causa nel merito sia indispensabile un'integrazione della CTU, al fine di individuare la causa più probabile dello “scarico di condensa” riconosciuto dall'appaltatore…...”
Per siffatti motivi il precedente assegnatario ha rimesso la causa sul ruolo al fine di chiedere chiarimenti al CTU.
Quest'ultimo deposita in data 18.04.2023 una integrazione della relazione in cui richiama integralmente la perizia, peraltro non asseverata, a firma dell'ing.
consulente di parte attrice e, ripete, nella prima pagina, le medesime Persona_2 risultanze del tecnico di parte, mentre nella seconda pagina esprime pareri di natura generale.
Il ctu, infatti, così si esprime : “La formazione di acque di condensa ed il gocciolamento all'interno del controsoffitto e nell'ambiente sottostante è sostanzialmente da attribuirsi ad una scarna presenza di adeguato isolamento ai plenum delle bocchette di mandata e alle tubazioni in rame per la distribuzione dei fluidi”.
La circostanza del gocciolamento è stata invero confermata dai testi escussi ma la consulenza non è stata in grado di chiarire se essa fosse stata determinata a causa di una cattiva progettazione o di una cattiva esecuzione.
Ciò anche perché, come riportato nella relazione principale di CTU, l'attrice ha modificato lo stato dei luoghi.
Alla luce degli elementi fattuali emersi nel presente procedimento, appare evidente che i vizi dell'opera, come elencati nella perizia del tecnico di parte sono Persona_2 stati scoperti nel periodo di luglio / agosto 2018 mentre l'atto di citazione è stato notificato nel mese di novembre 2018.
Pertanto, a parere di questo Giudicante, l'attrice è decaduta dall'azione per far valere i vizi lamentati nell'atto introduttivo ma in ogni caso non sarebbe possibile accogliere la domanda, nel merito, in quanto è stata effettuata una indagine peritale sulla base di mere astratte congetture.
Nella sostanza, pur con la richiesta integrazione il CTU, non ha provveduto ad
“individuare la causa più probabile dello “scarico di condensa”” nel caso di specie.
Permangono anche in capo a questo Giudicante le perplessità espresse dal precedente assegnatario in ordine alla mancata individuazione delle cause dei vizi dell'opera.
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018 Tale ragione, anche se non fosse maturata la decadenza di cui all'art. 1667 c.c., impedirebbe di fondare una condanna nei confronti dei convenuti non essendo possibile determinarne, con certezza, le rispettive responsabilità.
La domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, e non patrimoniali, sfornita di adeguata e convincente prova, deve essere rigettata.
L'esito complessivo del giudizio integra i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 31/07/2025
Il Giudice onorario d.ssa EL Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 73587/2018