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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8212/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAIMONE GIACOMA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. FANELLI FILIPPO EZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE in via preliminare:
– disporre lo scioglimento del matrimonio contratto in Brugherio (MB) in data 1.08.2018 atto n. 74 parte II serie C ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente di eseguire le opportune trascrizioni dell'emettenda sentenza;
– in via principale:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori alle medesime Pt_1 CP_1 condizioni della separazione e qui di seguito riportate:
- disporre che essendo entrambi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere ognuno alle proprie esigenze tutte che non vi sia somministrazione di assegno di mantenimento nell'uno nei confronti dell'altro;
- che tutte le obbligazioni assunte da ciascuno personalmente siano dallo stesso sottoscrittore adempiute sollevando l'altro /a da responsabilità e adempimento alcuno;
- che le vetture rispettivamente intestate rimangano di proprietà esclusiva dell'intestatario senza che l'altro/a vanti alcunché;
- che l'intestatario dei rispettivi autoveicoli provvederà personalmente agli adempimenti che comporta la proprietà di un'autovettura dal pagamento delle polizze alla tassa di circolazione ed ad eventuali sanzioni;
- che il TFR maturato sino alla data dello scioglimento del matrimonio resti in capo a ciascun coniuge senza che l'altro vanti alcun diritto a qualunque titolo;
- che I signori hanno risolto ogni problema economico patrimoniale tra loro Pt_1 CP_1 intercorrente e non hanno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro/a
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzatasi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 16.05.2024 (sent.
n. 1529/24 – pubbl. in data 27.05.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 08/12/2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da n Parte_1 CP_1 data 01/08/2018 (atto n. 74, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/12/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8212/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAIMONE GIACOMA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. FANELLI FILIPPO EZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE in via preliminare:
– disporre lo scioglimento del matrimonio contratto in Brugherio (MB) in data 1.08.2018 atto n. 74 parte II serie C ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente di eseguire le opportune trascrizioni dell'emettenda sentenza;
– in via principale:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori alle medesime Pt_1 CP_1 condizioni della separazione e qui di seguito riportate:
- disporre che essendo entrambi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere ognuno alle proprie esigenze tutte che non vi sia somministrazione di assegno di mantenimento nell'uno nei confronti dell'altro;
- che tutte le obbligazioni assunte da ciascuno personalmente siano dallo stesso sottoscrittore adempiute sollevando l'altro /a da responsabilità e adempimento alcuno;
- che le vetture rispettivamente intestate rimangano di proprietà esclusiva dell'intestatario senza che l'altro/a vanti alcunché;
- che l'intestatario dei rispettivi autoveicoli provvederà personalmente agli adempimenti che comporta la proprietà di un'autovettura dal pagamento delle polizze alla tassa di circolazione ed ad eventuali sanzioni;
- che il TFR maturato sino alla data dello scioglimento del matrimonio resti in capo a ciascun coniuge senza che l'altro vanti alcun diritto a qualunque titolo;
- che I signori hanno risolto ogni problema economico patrimoniale tra loro Pt_1 CP_1 intercorrente e non hanno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro/a
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzatasi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 16.05.2024 (sent.
n. 1529/24 – pubbl. in data 27.05.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 08/12/2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da n Parte_1 CP_1 data 01/08/2018 (atto n. 74, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona