TRIB
Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/08/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4594/24 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato RT
allegato telematicamente al ricorso, dall'avv. Matteo Caniglia
Cogliolo, di Genova, presso lo studio del quale, in via Assarotti
48, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
Conclusioni per la ricorrente: ”Accertare e dichiarare nei confronti dell' , la sussistenza dei requisiti per il godimento del CP_1
reddito/pensione di cittadinanza ed accertare e dichiarare l'irripetibilità, in tutto o in parte, per i sopra illustrati motivi e salvo gravame, delle somme richieste con nota del 4.10.2024, qui impugnata sub doc.
4. Con vittoria delle competenze professionali del giudizio ex DM 55/2014, anche ex art. 4, comma 8, DM cit.,
attesa la palese fondatezza della domanda e rimborso spese generali
1 15% C.p.a. ed Iva, con distrazione in favore del procuratore costituito, applicati i valori medi.”
Conclusioni per : nessuna CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024, RT
premesso:
di avere fruito del Reddito di Cittadinanza (RDC), a seguito della domanda proposta il 3.3.2023;
che, con nota del 4.10.2024, l'aveva informata dell'indebito di CP_1
€ 7.484,57 verificatosi in conseguenza alla revoca/decadenza dalla prestazione goduta per il periodo aprile 2023/dicembre 2023 a casa della mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni (art. 2, co. 1, a), 2) l. 26/2019);
di essere, invece, stata presente in Italia fin dal 2012, dove aveva preso in locazione, nel 2013, due immobili a Palermo e di avere lavorato come collaboratrice famigliare nell'anno 2013;
di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dalla questura di Palermo nel 2018, titolo che può essere rilasciato solo ai possessori di permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni e di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza;
tanto premesso e sul presupposto dell'effettiva sua presenza sul territorio nazionale per tutto il periodo prescritto e sin dal 2012
e del possesso di tutti i requisiti per il godimento del reddito di
2 cittadinanza, la ricorrente ha chiesto la revoca dei provvedimenti con i quali le era stato revocato il beneficio del DC e di quello con il quale le era stata chiesta la restituzione delle somme già
erogate.
Il contraddittorio con si è regolarmente costituito all'udienza CP_1
del 2.4.2025, nella quale, però, l'Ente è rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di un teste e viene,
ora, in decisione, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, disposto da questo giudice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note scritte il difensore della ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla distrazione delle spese a suo favore.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di cui in seguito.
In assenza delle difese dell' e quindi non conoscendo le ragioni CP_1
in base alle quali l'Ente ha affermato che la ricorrente non avesse il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, in linea generale deve, però,
dirsi che il requisito di residenza originariamente richiesto dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza indicato come “residenza in
Italia per almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo” (ed oggi modificato a seguito della sentenza n. 31/2025 della Corte
Costituzionale della quale si dirà in seguito), non possa essere individuato necessariamente con la residenza anagrafica, ma debba fare riferimento alla situazione di fatto di permanenza del
3 richiedente, per almeno dieci anni, sul territorio Italiano di cui,
almeno gli ultimi due prima della proposizione della domanda, in modo continuativo.
In tale direzione, peraltro, si è mosso lo stesso
[...]
con nota del 14.4.2020, n. 3803 che Controparte_2
- richiamata giurisprudenza di legittimità che, in diverse ipotesi,
si è pronunciata sulla individuazione del luogo di residenza,
indipendentemente dalle risultanze anagrafiche - ha osservato che,
secondo le finalità perseguite dal d.l. 4/2019, il requisito della residenza in Italia, va inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio Italiano per il periodo prescritto,
indipendentemente dalla risultanze dei registri anagrafici.
Del resto in varie materie la giurisprudenza si è pronunciata per dare valore al requisito fattuale di effettiva permanenza del soggetto in un luogo, ai fini della individuazione della sua residenza, indipendentemente dalla sussistenza di una corrispondente risultanza documentale presso gli uffici dell'anagrafe.
La circolare suddetta si esprime in tali termini laddove dice: “I
servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RDC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella biennale con continuatività prima della domanda) da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo
4 biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino e anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.”
Ciò implica la possibilità per il richiedente di dimostrare con ogni mezzo (in assenza della tassativa necessità del riscontro documentale anagrafico) la sussistenza in capo a sé di tale requisito.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dal teste escusso
(il marito), di essere rimasta in Italia sin dal 2012 (a Palermo,
cfr docc. 8 e 9), dove era nata anche a loro figlia (cfr doccc. 6 e
7) e di essersi trasferiti dal 2019 a Genova, dove sono sempre rimasti.
Da tali documenti e dichiarazioni risulta, quindi, provato che la ricorrente ha avuto una permanenza in Italia ultradecennale e che negli ultimi due anni, antecedenti alla proposizione della domanda di DC (presentata il 3.3.2023), viveva a Genova.
Risulta, così, provato il requisito della permanenza effettiva della ricorrente sul territorio italiano per il periodo prescritto dalla norma in questione.
Deve, peraltro, evidenziarsi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 31/2025, in merito all'art. 2, comma 1, lettera a),
numero 2) del D.L. 28.1.2019, n. 4 (disposizioni urgenti in materia
5 di reddito di cittadinanza e di pensioni), ovvero della norma che prevedeva (fino al 31.12.2023, essendo stata superata, poi,
dall'entrata in vigore, dal 1.1.2024, della disciplina dello
“assegno di inclusione”) proprio il requisito della “residen(za) in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”, ha chiarito che:
“Le numerose pronunce in cui questa Corte si è occupata del DC,
sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata ripetutamente ribadita in termini univoci (sentenze numero 1 del 2025, numero 54
del 2024, numero 34 e 19 del 2022, numero 137, numero 126 e numero
7 del 2021; Ordinanza numero 29 del 2024). Ai fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, è risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è
strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale,
che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. Fin
dall'inizio di questo filone giurisprudenziale si è chiarito chedisciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica>; mentre le prestazioni di assistenza sociale vera e proprie sì <fonda(no) essenzialmente sul solo stato di
6 bisogno>, il RDC prevede <un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità>, che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, <il cui mancato rispetto determina in varie forme l'espulsione dal percorso medesimo> (sentenza n. 126 del 2021 e in termini simili, sentenza numero 122 del 2020). (…) Si è quindi ribadito che: <il cui mancato rispetto determina in varie forme tratti propri di una misura di contrasto alla povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.>
(…) In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità
sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà.
Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale.”
7 E prosegue ancora: “Una volta ribadita la natura della DC, occorre confrontarsi con le questioni poste dal giudice rimettente, che prospetta in primo luogo il contrasto con l'articolo 3 della
Costituzione, ritenendo che il radicamento territoriale dei 10 anni richiesto dalla disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e non proporzionato. (…) Va precisato che nella sentenza numero 19 del 2022 questa Corte si è conformata,
escludendone l'illegittimità costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1 del
DL numero 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di paesi terzi e quindi della residenza per almeno 5 anni continuativi sul territorio nazionale,
necessarie per conseguire tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in evidenza che gli obiettivi della DC implicano <una complessa operazione di inclusione sociale lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia
a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sinché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza>. E'
quindi anche il radicamento territoriale e non solo la mera prospettiva di stabilità - come invece ritenuto dal giudice a quo -
8 ad essere stato considerato in tale pronuncia. (…) Rispetto alla precedente misura - il reddito di inclusione (il cosiddetto ReI),
richiedeva solo due anni di residenza - si è, infatti, realizzato un forte salto di livello, poiché : a) la consistenza del beneficio economico è più che raddoppiata per ciascun nucleo familiare,
garantendo una provvidenza che potrebbe, per il suo ammontare,
esporre lo stato italiano migrazioni veramente “assistenziali”; b)
la stessa platea dei nuclei beneficiari e fin dall'inizio raddoppiata;
c) le risorse finanziarie stanziate dal bilancio dello
Stato sono più che triplicate;
d) è stato necessario un rafforzamento della struttura organizzativa con l'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella attuazione della
DC. (…) Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale,
un requisito di radicamento territoriale non è di per sé
implausibile. (…) Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RDC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A
differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte
ha ritenuto correlate allo <stabile inserimento dello straniero in
Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un'apprezzabile arco di tempo > (sentenza numero
9 50 del 2019 e ordinanza numero 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dalla RDC non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chance dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In
quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua della
DC si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della
Costituzione. (…) Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della
Commissione Europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi e lavorare fuori dal paese. Tale
procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del DC a decorrere dal 1 gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto a 5 anni, non più oggetto di contestazione a livello della
Commissione Europea. Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che,
nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura delle RDC appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di 5
anni.”
10 La Corte ha, quindi, concluso che: “Deve, quindi, essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente,
per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 1, lettera a, numero 2, del DL numero 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italiaalmeno 10 anni>, anziché prevedere , per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.”
Anche in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il requisito della permanenza nel territorio italiano del richiedente il beneficio del DC, per 10
anni, abbassandolo a 5 anni, il ricorso deve essere accolto.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di rivolta alla CP_1
ricorrente per la restituzione delle somme erogate nel periodo da aprile a dicembre 2023, non essendo somme indebitamente erogate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della rinuncia da parte del difensore alla domanda di distrazione a proprio favore.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al ruolo n. 4594/20234 R.G., promossa da
contro
RT
, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, così CP_1
provvede:
11 in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara il diritto della ricorrente alla prestazione DC per il periodo contestato da
(aprile/dicembre 2023); CP_1
condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Genova, 10 agosto 2025
Il giudice
Giovanna Golinelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4594/24 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato RT
allegato telematicamente al ricorso, dall'avv. Matteo Caniglia
Cogliolo, di Genova, presso lo studio del quale, in via Assarotti
48, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
Conclusioni per la ricorrente: ”Accertare e dichiarare nei confronti dell' , la sussistenza dei requisiti per il godimento del CP_1
reddito/pensione di cittadinanza ed accertare e dichiarare l'irripetibilità, in tutto o in parte, per i sopra illustrati motivi e salvo gravame, delle somme richieste con nota del 4.10.2024, qui impugnata sub doc.
4. Con vittoria delle competenze professionali del giudizio ex DM 55/2014, anche ex art. 4, comma 8, DM cit.,
attesa la palese fondatezza della domanda e rimborso spese generali
1 15% C.p.a. ed Iva, con distrazione in favore del procuratore costituito, applicati i valori medi.”
Conclusioni per : nessuna CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024, RT
premesso:
di avere fruito del Reddito di Cittadinanza (RDC), a seguito della domanda proposta il 3.3.2023;
che, con nota del 4.10.2024, l'aveva informata dell'indebito di CP_1
€ 7.484,57 verificatosi in conseguenza alla revoca/decadenza dalla prestazione goduta per il periodo aprile 2023/dicembre 2023 a casa della mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni (art. 2, co. 1, a), 2) l. 26/2019);
di essere, invece, stata presente in Italia fin dal 2012, dove aveva preso in locazione, nel 2013, due immobili a Palermo e di avere lavorato come collaboratrice famigliare nell'anno 2013;
di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dalla questura di Palermo nel 2018, titolo che può essere rilasciato solo ai possessori di permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni e di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza;
tanto premesso e sul presupposto dell'effettiva sua presenza sul territorio nazionale per tutto il periodo prescritto e sin dal 2012
e del possesso di tutti i requisiti per il godimento del reddito di
2 cittadinanza, la ricorrente ha chiesto la revoca dei provvedimenti con i quali le era stato revocato il beneficio del DC e di quello con il quale le era stata chiesta la restituzione delle somme già
erogate.
Il contraddittorio con si è regolarmente costituito all'udienza CP_1
del 2.4.2025, nella quale, però, l'Ente è rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di un teste e viene,
ora, in decisione, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, disposto da questo giudice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note scritte il difensore della ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla distrazione delle spese a suo favore.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di cui in seguito.
In assenza delle difese dell' e quindi non conoscendo le ragioni CP_1
in base alle quali l'Ente ha affermato che la ricorrente non avesse il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, in linea generale deve, però,
dirsi che il requisito di residenza originariamente richiesto dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza indicato come “residenza in
Italia per almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo” (ed oggi modificato a seguito della sentenza n. 31/2025 della Corte
Costituzionale della quale si dirà in seguito), non possa essere individuato necessariamente con la residenza anagrafica, ma debba fare riferimento alla situazione di fatto di permanenza del
3 richiedente, per almeno dieci anni, sul territorio Italiano di cui,
almeno gli ultimi due prima della proposizione della domanda, in modo continuativo.
In tale direzione, peraltro, si è mosso lo stesso
[...]
con nota del 14.4.2020, n. 3803 che Controparte_2
- richiamata giurisprudenza di legittimità che, in diverse ipotesi,
si è pronunciata sulla individuazione del luogo di residenza,
indipendentemente dalle risultanze anagrafiche - ha osservato che,
secondo le finalità perseguite dal d.l. 4/2019, il requisito della residenza in Italia, va inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio Italiano per il periodo prescritto,
indipendentemente dalla risultanze dei registri anagrafici.
Del resto in varie materie la giurisprudenza si è pronunciata per dare valore al requisito fattuale di effettiva permanenza del soggetto in un luogo, ai fini della individuazione della sua residenza, indipendentemente dalla sussistenza di una corrispondente risultanza documentale presso gli uffici dell'anagrafe.
La circolare suddetta si esprime in tali termini laddove dice: “I
servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RDC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella biennale con continuatività prima della domanda) da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo
4 biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino e anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.”
Ciò implica la possibilità per il richiedente di dimostrare con ogni mezzo (in assenza della tassativa necessità del riscontro documentale anagrafico) la sussistenza in capo a sé di tale requisito.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dal teste escusso
(il marito), di essere rimasta in Italia sin dal 2012 (a Palermo,
cfr docc. 8 e 9), dove era nata anche a loro figlia (cfr doccc. 6 e
7) e di essersi trasferiti dal 2019 a Genova, dove sono sempre rimasti.
Da tali documenti e dichiarazioni risulta, quindi, provato che la ricorrente ha avuto una permanenza in Italia ultradecennale e che negli ultimi due anni, antecedenti alla proposizione della domanda di DC (presentata il 3.3.2023), viveva a Genova.
Risulta, così, provato il requisito della permanenza effettiva della ricorrente sul territorio italiano per il periodo prescritto dalla norma in questione.
Deve, peraltro, evidenziarsi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 31/2025, in merito all'art. 2, comma 1, lettera a),
numero 2) del D.L. 28.1.2019, n. 4 (disposizioni urgenti in materia
5 di reddito di cittadinanza e di pensioni), ovvero della norma che prevedeva (fino al 31.12.2023, essendo stata superata, poi,
dall'entrata in vigore, dal 1.1.2024, della disciplina dello
“assegno di inclusione”) proprio il requisito della “residen(za) in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”, ha chiarito che:
“Le numerose pronunce in cui questa Corte si è occupata del DC,
sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata ripetutamente ribadita in termini univoci (sentenze numero 1 del 2025, numero 54
del 2024, numero 34 e 19 del 2022, numero 137, numero 126 e numero
7 del 2021; Ordinanza numero 29 del 2024). Ai fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, è risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è
strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale,
che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. Fin
dall'inizio di questo filone giurisprudenziale si è chiarito che
6 bisogno>, il RDC prevede <un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità>, che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, <il cui mancato rispetto determina in varie forme l'espulsione dal percorso medesimo> (sentenza n. 126 del 2021 e in termini simili, sentenza numero 122 del 2020). (…) Si è quindi ribadito che: <il cui mancato rispetto determina in varie forme tratti propri di una misura di contrasto alla povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.>
(…) In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità
sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà.
Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale.”
7 E prosegue ancora: “Una volta ribadita la natura della DC, occorre confrontarsi con le questioni poste dal giudice rimettente, che prospetta in primo luogo il contrasto con l'articolo 3 della
Costituzione, ritenendo che il radicamento territoriale dei 10 anni richiesto dalla disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e non proporzionato. (…) Va precisato che nella sentenza numero 19 del 2022 questa Corte si è conformata,
escludendone l'illegittimità costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1 del
DL numero 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di paesi terzi e quindi della residenza per almeno 5 anni continuativi sul territorio nazionale,
necessarie per conseguire tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in evidenza che gli obiettivi della DC implicano <una complessa operazione di inclusione sociale lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia
a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sinché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza>. E'
quindi anche il radicamento territoriale e non solo la mera prospettiva di stabilità - come invece ritenuto dal giudice a quo -
8 ad essere stato considerato in tale pronuncia. (…) Rispetto alla precedente misura - il reddito di inclusione (il cosiddetto ReI),
richiedeva solo due anni di residenza - si è, infatti, realizzato un forte salto di livello, poiché : a) la consistenza del beneficio economico è più che raddoppiata per ciascun nucleo familiare,
garantendo una provvidenza che potrebbe, per il suo ammontare,
esporre lo stato italiano migrazioni veramente “assistenziali”; b)
la stessa platea dei nuclei beneficiari e fin dall'inizio raddoppiata;
c) le risorse finanziarie stanziate dal bilancio dello
Stato sono più che triplicate;
d) è stato necessario un rafforzamento della struttura organizzativa con l'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella attuazione della
DC. (…) Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale,
un requisito di radicamento territoriale non è di per sé
implausibile. (…) Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RDC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A
differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte
ha ritenuto correlate allo <stabile inserimento dello straniero in
Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un'apprezzabile arco di tempo > (sentenza numero
9 50 del 2019 e ordinanza numero 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dalla RDC non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chance dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In
quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua della
DC si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della
Costituzione. (…) Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della
Commissione Europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi e lavorare fuori dal paese. Tale
procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del DC a decorrere dal 1 gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto a 5 anni, non più oggetto di contestazione a livello della
Commissione Europea. Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che,
nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura delle RDC appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di 5
anni.”
10 La Corte ha, quindi, concluso che: “Deve, quindi, essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente,
per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 1, lettera a, numero 2, del DL numero 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia
Anche in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il requisito della permanenza nel territorio italiano del richiedente il beneficio del DC, per 10
anni, abbassandolo a 5 anni, il ricorso deve essere accolto.
Ne consegue l'infondatezza della domanda di rivolta alla CP_1
ricorrente per la restituzione delle somme erogate nel periodo da aprile a dicembre 2023, non essendo somme indebitamente erogate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della rinuncia da parte del difensore alla domanda di distrazione a proprio favore.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al ruolo n. 4594/20234 R.G., promossa da
contro
RT
, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, così CP_1
provvede:
11 in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara il diritto della ricorrente alla prestazione DC per il periodo contestato da
(aprile/dicembre 2023); CP_1
condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Genova, 10 agosto 2025
Il giudice
Giovanna Golinelli
12