Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 639/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, VIA STAGNONE N. 62 PA
VALLEDOLMO, presso lo studio dell'Avv. MESSINA GIUSEPPE ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, CORSO UMBERTO E
MARGHERITA 61 , presso lo studio dell'Avv. ANSELMO DANIELE , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Tribunale di Termini Imerese
Sezione I Civile
29.4.2025 .
Conclusioni del P.M.: nulla oppone all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 21.02.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. cron 6925 del 29.10.2012;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dello “ACCORDO
CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO” depositato il 28.4.2025, così come integrato dal verbale di udienza del 29.04.2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle
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spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in VALLEDOLMO, in data 09/08/2003,
da , nata a [...] in data [...] e Parte_1
da , nato a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 6, parte II, serie
A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 06/05/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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