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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio IL, composto dai seguenti magistrati:
DA DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2784/2025 R.G. promossa da
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(India) il 1° maggio 1983; rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bartoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AR (RE), Piazza Unità D'Italia n. 38
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] il 4 CP_1 C.F._2 marzo 1978; rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Carrara come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio IL, Via IL All'Ospizio
n. 102
- convenuto - con l'intervento del
1 di 20 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio IL;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Reggio IL, affinché, verificate tutte le condizioni di legge, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni
A) confermare quanto previsto dal Tribunale dei Minori di Bologna nel decreto n. 5916/2023 del 13/12/2023 (RG 10002350/2019); ovverosia affido esclusivo dei due figli minori alla madre con incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi.
B) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 come da calendario che verrà previsto dai servizi sociali minorili territorialmente competenti;
C) disporre a carico del sig. il pagamento, della somma di Euro CP_1
600,00 mensili, ossia € 300,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
detto importo poi sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT con decorrenza da agosto 2026; detta somma dovrà essere versata mensilmente entro il giorno 10 di ciascun mese;
2 di 20 D) disporre a carico del sig. l'obbligo al rimborso alla Sig.ra CP_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, del 50% di tutte le spese Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori così come previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio IL in materia di Diritto di Famiglia del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ed allegate al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte della sig.ra (Doc. 13 Pt_1 all.);
E) l'Assegno Unico per i figli minori sarà di spettanza al 100% della sig.ra in quanto avente l'affido esclusivo dei due figli minori così Pt_1 come le detrazioni fiscali per i figli a carico;
.
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati CP_1 contributi nell'interesse dei figli fintanto che i ragazzi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
G) La casa famigliare sita in AR (RE), via I Maggio n. 16, con tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata in via definitiva alla sig.ra che la abiterà unitamente ai due figli minori (l'attuale Pt_1 sistemazione abitativa presso l'appartamento di proprietà della
infatti, essendo un semplice monolocale, non è idonea ad CP_2 ospitare la sig.ra ed i due figli minori). La rata del mutuo dalla Pt_1 data di reingresso della sig.ra nella casa familiare verrà pagata Pt_1 al 50% dai due coniugi. La sig.ra si accollerà i costi di gestione Pt_1 ordinaria dell'immobile mentre le spese straordinarie sull'immobile saranno divise al 50% tra i due coniugi comproprietari dell'alloggio.
H) disporre che il sig. lasci la casa familiare entro 30 giorni CP_1 dalla data dell'udienza presidenziale;
I) con vittoria di spese e di competenze di causa.
Per parte convenuta:
a. IN PUNTO ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, tuttavia con predisposizione, da parte dei servizi sociali minorili territorialmente
3 di 20 competenti, di un calendario di incontri che tenga conto della volontà del Sig. di esercitare la propria genitorialità. Quest'ultimo ha CP_1 infatti sempre cercato di mantenere un rapporto costante con i minori, esprimendo in più occasioni la volontà di incontrarli e di partecipare in modo attivo e consapevole al loro processo di crescita
e di educazione. Si rammenta altresì che i minori hanno diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi i genitori.
b. IN PUNTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Disporre a carico del Sig. il pagamento della somma, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli, che verrà ritenuta di giustizia da Codesto Ecc.mo Giudicante Adito Tribunale di Reggio
IL e, in ogni caso, nella quota non superiore a € 150,00 per ciascun figlio. Si rappresenta, infatti, che il Sig. , pur essendo CP_1 assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta
ZZ RE Srl, è tuttavia gravato dal pagamento della rata del mutuo relativa all'immobile adibito a casa coniugale e deve, altresì, provvedere al proprio sostentamento.
b. IN PUNTO ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
Assegnare la casa coniugale al Sig. atteso che il medesimo ha CP_1 sempre provveduto, e provvede tuttora, al pagamento integrale della rata del mutuo inerente all'immobile, evidenziando altresì che la
Sig.ra dispone di un appartamento preso in locazione ove Pt_1 attualmente dimora insieme ai figli. Pertanto, considerato che la
Sig.ra dispone di un altro immobile, che le rate del mutuo sono Pt_1 sempre state saldate esclusivamente dal Sig. e che CP_1 quest'ultimo svolge un'attività lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato, e che quindi è in grado di provvedere al mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, si ritiene quantomeno legittima l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
4 di 20 FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 2 settembre 2025,
[...] chiedeva la separazione personale da Pt_1 CP_1
l'affidamento esclusivo rafforzato dei loro figli (nato il 21 Per_1 dicembre 2007) e (nato il 1° marzo 2012), l'assegnazione della Per_2 casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il calendario stabilito dai Servizi sociali territorialmente competenti, nonché un contributo per il mantenimento dei figli in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 18 CP_1 novembre 2025, aderendo alle domande di separazione, di affidamento esclusivo e rimessione ai Servizi sociali della disciplina del proprio diritto di visita, ma opponendosi all'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie ed offrendo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 150,00 per ciascun figlio.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 12 settembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza del 18 dicembre 2025, sentita personalmente la sola parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'istanza, formulata dal difensore del convenuto a verbale d'udienza del 18 dicembre 2025, di differimento della prima udienza per consentire alla parte assistita di comparire personalmente.
5 di 20 L'art. 473 bis.21 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che «Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi».
La comparizione personale delle parti, infatti, è prevista in funzione del tentativo di conciliazione, che, ai sensi del successivo comma 3, dev'essere esperito dal giudice.
Tuttavia, il tentativo di conciliazione, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile, in quanto se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al giudice valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunità di un rinvio per l'espletamento di tale incombente (Cass. 6016/2014), sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando – ancorché
l'impedimento a comparire sia giustificato – risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la pronuncia sul vincolo, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione (Cass. 17336/2010, Cass. 23070/2005, Cass.
11059/2001).
Nella specie, non è comparso alla prima udienza del CP_1
18 dicembre 2025 in quanto tornato nel Paese d'origine a seguito dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato applicata dal magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 4 luglio 2025, sicché, non solo l'impedimento non può considerarsi temporaneo, perché, nonostante il suo difensore abbia dichiarato (ma non documentato) che è fissata per l'8 gennaio 2026 l'udienza di reclamo avverso il suddetto provvedimento, non è dato sapere quale sarà l'esito né se e quando il convenuto eventualmente farà ritorno in
Italia, ma il tentativo di conciliazione si appalesa altresì del tutto
6 di 20 superfluo, perché, invitati a precisare le conclusioni, il difensore dell'attrice ha insistito nella pronuncia di separazione e quello del convenuto ha insistito nelle istanze formulate nella comparsa costitutiva presupponenti una crisi del rapporto coniugale e dunque la pronuncia sul vincolo, rispetto alla quale non vi è mai stata, invero, alcuna opposizione.
2. La domanda di separazione merita accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che, con riferimento alla domanda di separazione, nonostante i coniugi siano cittadini indiani e abbiano contratto matrimonio in India, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, lett. a), Reg. UE 1111/2019, risultando dalla documentazione in atti che, allo stato, essi risiedono stabilmente in
Italia. Al riguardo si osserva che il Regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il Giudice adìto (tra cui, appunto, la residenza abituale).
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg.
UE 1259/2010.
Nella specie, le parti contraevano matrimonio in India in data 19 dicembre 2004.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente
7 di 20 apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi e dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
3. I coniugi hanno due figli, ed , che oggi Per_1 Per_2 hanno, rispettivamente, 17 e 13 anni.
3.1. L'attrice ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della prole e la rimessione ai Servizi sociali della regolamentazione degli incontri tra padre e figli.
Tali domande, alle quali il convenuto ha sostanzialmente aderito, sono fondate.
Con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio IL, confermata con sentenza n. 4225/2021 dalla Corte d'appello di Bologna e divenuta definitiva, è stato condannato alla pena Parte_2
8 di 20 detentiva di sei anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesione personale aggravata, violenza sessuale aggravata, commessi tra il
2006 e il 2019.
In particolare, dalla lettura di un recente provvedimento del magistrato di sorveglianza si evince che «la condanna attiene a gravissime condotte, protrattesi per anni nei confronti della moglie»,
«poste in essere anche alla presenza dei figli della coppia» e
«consistite in reiterate minacce di morte, ingiurie e insulti gravemente offensivi, percosse con calci (diretti anche alle zone genitali della vittima), pugni e schiaffi, nonché in condotte di abuso sessuale reiterate (la donna era costretta ad avere rapporti con il marito nonostante il suo dissenso, tali rapporti sono stati pretesi e ottenuti dal anche durante la gravidanza della donna e CP_1 addirittura anche a pochi giorni di distanza da un parto, quando la vittima aveva ancora i punti di sutura per il parto precedente)».
Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto emesso in data 13 dicembre 2023, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare per offrire ogni utile supporto ai minori e sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre.
In particolare, il giudice minorile aveva adottato tali statuizioni in ragione dell'adeguatezza della madre e dell'assenza del padre dalla vita dei minori.
Infatti, dalle informazioni di maggio 2022 e novembre 2022 del
Servizio sociale era emerso che: (i) il padre dei minori era ancora in carcere ed aveva svolto incontri protetti con i figli con cadenza non ravvicinata anche in ragione della mancanza di richiesta da parte dell'uomo; (ii) dopo essere stati collocati in protezione il 29 ottobre
2019, i minori e la madre vivevano in un appartamento in contesto di maggiore autonomia rispetto alla precedente collocazione di cohousing; (iii) la madre aveva iniziato a sperimentare un percorso di
9 di 20 acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie risorse, reperimento di attività lavorativa ed esercizio monogenitoriale della genitorialità, maturando anche la volontà di separarsi dal marito;
(iv) le incomprensioni di coppia erano proseguite e l'uomo non sembrava aver preso coscienza delle proprie condotte pregresse, attribuendo ogni responsabilità per la propria carcerazione alla moglie.
Nella relazione d'aggiornamento richiesta ai Servizi sociali, datata 2 dicembre 2025 ed acquisita agli atti del presente giudizio, si legge:
«Il nucleo familiare è seguito dal Servizio dal 2019. In quell'anno
i Carabinieri della Stazione di AR (RE) sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto della sig.ra che ha raccontato Pt_1 di aver subìto maltrattamenti da parte del marito A seguito CP_1 dell'intervento, i Carabinieri hanno preso contatti con il Servizio affinché si procedesse con il collocamento della sig.ra e ai suoi Pt_1 due figli minori in un luogo protetto. Successivamente al loro collocamento, la sig.ra ha sporto querela di parte nei confronti Pt_1 di CP_1
Dopo un breve periodo di detenzione presso la Casa
Circondariale di Reggio IL (RE), il sig. ha ottenuto gli CP_1 arresti domiciliari fino al 2021, data in cui è stato eseguito l'ordine di carcerazione presso l'Istituto Penitenziario di Modena, con termine pena a ottobre 2025.
A seguito degli eventi sopra riportati, nel 2023 è stato emanato da parte del Tribunale per i Minorenni dell'IL-Romagna un
Decreto Definitivo RGVG 2350/2019 il quale incarica il Servizio di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo e di regolamentare i rapporti tra i minori e il padre secondo opportunità.
La Magistratura di Sorveglianza di Bologna (BO) stava valutando
l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano con rimpatrio nel Paese d'origine del sig. sulla base dell'accertata CP_1 pericolosità sociale dello stesso.
10 di 20 La madre ha riferito telefonicamente all'assistente sociale scrivente dell'avvenuta espulsione del sig. dal territorio italiano CP_1
a novembre 2025.
Situazione attuale
I minori e vivono con la madre in un Per_2 Per_3 appartamento messo a disposizione dalla a San NO di CP_2
AR (RE) dal 2021 invece il padre vive da solo nell'abitazione familiare situata a AR (RE).
La sig.ra ha riferito di lavorare come magazziniera in Pt_1 un'azienda sul territorio di Rolo (RE), con contratto a tempo indeterminato;
il sig. invece lavora come saldatore a AR CP_1
(RE), anche lui con contratto indeterminato.
La madre dei minori ha raccontato di aver avviato la procedura di separazione nel dicembre 2024, aggiungendo inoltre che nel corso dello stesso anno aveva pensato ad un eventuale ricongiungimento con il marito ma quest'ultimo avrebbe, secondo simulato tale Per_4 intenzione esclusivamente per ottenere la revoca delle misure cautelari e dell'obbligo di espatrio. Da quel momento ha Pt_1 interrotto ogni rapporto con il sig. Anche i minori non hanno CP_1 più avuto relazioni significative con il padre, riferendo di averlo visto solo occasionalmente presso la moschea di AR (RE).
La sig.ra ha nel tempo avviato un percorso di autonomia Pt_1 personale: ha una stabile occupazione, possiede la patente di guida e ha acquistato un'automobile. Ha inoltre frequentato due corsi di lingua italiana, pur presentando tuttora alcune difficoltà linguistiche.
Dai riferiti della madre, versa regolarmente l'assegno di CP_1 mantenimento, ma non contribuisce al 50% delle spese straordinarie
a favore dei figli. Il mutuo dell'abitazione coniugale risulta cointestato ed è attualmente pagato dal marito.
Il padre, parlando dei figli, ha dichiarato di essere disponibile a incontrarli qualora lo desiderino, sostenendo che l'interruzione dei
11 di 20 contatti dipenderebbe principalmente dalla loro scarsa volontà di proseguire la relazione.
La madre ha presentato al Servizio un'unica richiesta principale, ossia tornare a vivere nell'abitazione familiare insieme ai figli, poiché
l'alloggio attuale è situato in una zona isolata, di dimensioni ridotte e non servita dai mezzi di trasporto.
Visita domiciliare
L'abitazione attuale in cui vivono i minori e la madre è situata nella frazione di San NO di AR (RE), in una zona di campagna. Si tratta di un bilocale al primo piano, messo a disposizione dalla . L'appartamento è composto da una stanza CP_2 in cui è presente la cucina con tavolo da pranzo e un letto matrimoniale in cui dormirebbe la madre, da una camera da letto in cui dormirebbero i due minori e da un bagno. Al momento dell'accesso domiciliare l'abitazione si presentava pulita e in ordine.
La madre e i figli hanno riferito che lo spazio è limitato per tre persone e che la posizione dell'abitazione sarebbe distante dai mezzi di trasporto, motivo per cui la famiglia sarebbe in difficoltà con gli spostamenti.
I minori
quasi maggiorenne, svolge uno stage professionale in Per_3 officina a Cadelbosco (RE) ed è iscritto al terzo anno del Centro di
Formazione Professionale a Guastalla (RE). Al termine del percorso la sua volontà sarebbe quella di inserirsi nel mondo del lavoro. Durante i colloqui svolti il ragazzo è apparso responsabile, educato e rispettoso. ha riferito di aver sofferto per l'assenza del padre e anche Per_3 durante gli incontri protetti svolti quando quest'ultimo era detenuto, il padre era poco partecipe e coinvolto.
Il minore invece frequenta la classe terza della scuola Per_2 secondaria di primo grado. Pratica calcio tre volte alla settimana: è accompagnato all'andata dall'educatore e ripreso dalla madre. A scuola presenta alcune difficoltà, in particolare in matematica;
12 di 20 talvolta in alcune occasioni è supportato da un educatore nelle ore pomeridiane per lo svolgimento dei compiti.
Da un colloquio telefonico svolto con la coordinatrice di classe è emerso che il minore appare spesso distratto e poco interattivo Per_2 durante le lezioni, pur mantenendo un comportamento educato.
ha riferito di non avere rapporti con il padre e di Per_2 incontrarlo sporadicamente al tempio, ma che entrambi ad oggi evitano il contatto. Inoltre, il minore ha aggiunto di non provare attualmente il desiderio di rivederlo e ritiene che in questi anni il padre non sia cambiato e non abbia compreso gli errori commessi. In sede di colloquio EK ha raccontato del forte legame che sussiste tra lui e il fratello quest'ultimo, infatti, rappresenterebbe Per_3 per una figura di riferimento significativa. Per_2
Entrambi i minori hanno riferito di aiutare la madre nella quotidianità e di essere dispiaciuti nel vederla in difficoltà.
ha riferito che preferirebbe vivere in centro a AR Per_2
(RE), poiché l'attuale collocazione renderebbe complessi gli spostamenti verso scuola, attività sportive e luoghi di socializzazione.
I minori sono apparsi molto legati tra loro, collaborativi e reciprocamente di supporto. Entrambi inoltre riferiscono di non voler riprendere i rapporti con il padre, a causa della sofferenza vissuta in passato».
Sulla base di queste premesse i Servizi sociali hanno concluso che «l'affidamento esclusivo alla madre costituisc[e] la soluzione maggiormente adeguata, essendo l'unica figura genitoriale effettivamente coinvolta nella cura e gestione dei figli», ritenendo
«opportuno mantenere l'attuale collocazione dei minori insieme alla madre, tenuto conto della loro volontà attuale di non voler riprendere contatti con il padre e alcuna richiesta di modifica pervenuta da parte del sig. . CP_1
Infine, il magistrato di sorveglianza, con ordinanza in data 4 luglio 2025, ha disposto, nei confronti di l'applicazione CP_1
13 di 20 della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato sul presupposto della sua persistente pericolosità sociale (cfr. deposito telematico effettuato dal convenuto in data 17 dicembre 2025).
Orbene, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, presso la quale essi, secondo la concorde richiesta delle parti, debbono essere collocati.
Come noto, si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui è affidato il figlio in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale («salvo che non sia diversamente stabilito»), trattandosi, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui il figlio non è affidato ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.).
Nel caso di specie, la prolunga assenza del padre, che ormai da tempo ha interrotto ogni rapporto con i minori, lasciati alle esclusive cure della madre, e che attualmente neppure si trova sul territorio italiano, senza che possa prevedersi se e quando vi fare eventualmente ritorno, basta a disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale, genitore collocatario e già esercente la
14 di 20 responsabilità esclusiva, deve essere messa nelle condizioni di assumere agilmente le decisioni necessarie alla crescita dei figli.
Non sussistono motivi neppure per modificare il regime delle visite stabilito dal Tribunale per i minorenni solo due anni fa, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti.
Stante l'accordo delle parti e la sostanziale conferma dei provvedimenti vigenti l'ascolto dei minori ultradodicenni è manifestamente superfluo.
3.2. Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in AR (RE), Via I Maggio n. 16, in comproprietà tra i coniugi.
La domanda del convenuto, proposta sul rilievo che dopo la separazione di fatto tra i coniugi egli sarebbe rimasto a vivere nell'immobile continuando a pagare il relativo mutuo ipotecario, va de plano respinta, in assenza del presupposto della convivenza con il genitore istante.
È invece fondata la domanda dell'attrice.
Infatti, non solo la casa coniugale viene assegnata di preferenza al genitore collocatario di figli minori, in quanto l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies c.c., è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole (Cass. 19347/2016) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011), ma, nella specie,
l'attrice se n'è allontanata, pacificamente, nel 2019 a seguito delle gravissime condotte di maltrattamenti e di violenza anche sessuale subite dal marito e, dopo essere stata collocata con i figli in struttura protetta, non ha più avuto la possibilità di fare rientro nell'immobile, in quanto, come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza in data 4 luglio 2025 (depositata dal convenuto in data
17 dicembre 2025), il marito ha ivi trascorso gli arresti domiciliari
(dal 25 ottobre 2019 fino al 23 dicembre 2021, ossia all'ingresso in
15 di 20 carcere a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed all'emissione del relativo ordine di esecuzione) e durante il successivo periodo di carcerazione avrebbe impedito alla moglie di tornare nella casa familiare (in comproprietà) senza la sua presenza, rioccupando immediatamente l'immobile dopo la scarcerazione avvenuta per sottoposizione alla misura alternativa dell'affidamento in prova concessa in data 2 marzo 2023 (cfr. Cass. 32231/2018, che ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).
3.3. L'attrice, in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.
3.4. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non
16 di 20 riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
Nel caso di specie, le parti sono concordi circa la suddivisione paritaria delle spese straordinarie, mentre controvertono sull'ammontare del contributo al mantenimento ordinario dei due figli: infatti, la madre ha chiesto un assegno di € 600,00 al mese (€
17 di 20 300,00 per ciascun figlio), mentre il padre ha offerto una somma di €
300,00 al mese (€ 150,00 al mese).
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della condizione economico-patrimoniale delle parti.
di anni 42, lavora come magazziniera con contratto Parte_1
a tempo indeterminato e retribuzione di € 1.500,00 circa al mese.
Finora ha vissuto con i due figli in un appartamento a San
NO di AR (RE), che ha condotto in locazione dalla al canone di € 120,00 al mese, ma, essendo Controparte_3 divenuta assegnataria della casa coniugale in comproprietà col marito, è presumibile che vi si trasferirà, dovendo sostenere quantomeno la metà della rata mensile del mutuo gravante su detto immobile, pari complessivamente ad € 500,00 circa.
Percepisce integralmente l'assegno unico, di cui, però, non ha quantificato l'ammontare.
Di contro, di anni 47, ha lavorato come saldatore CP_1 con contratto a tempo indeterminato, senza mai né allegare né tantomeno documentare in alcuno modo i redditi da lavoro percepiti, essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.).
Ha vissuto nella casa coniugale, di cui è comproprietario con la moglie e dalla quale si è allontanato a seguito del provvedimento di espulsione dallo Stato, facendo ritorno in India.
Orbene, tenuto conto che le parti, con una scrittura privata sottoscritta in data 17 luglio 2024 (cfr. doc. 12 dell'attrice), avevano concordato un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre pari ad € 400,00 al mese ma che l'attrice dovrà ora sostenere maggiori spese per alloggio, avuto, altresì, riguardo alla condizione economica dei coniugi, alla capacità lavorativa del padre, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e all'esclusivo svolgimento dei compiti di cura da parte della madre, si stima equo e congruo imporre
18 di 20 al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono stati depositati scritti difensivi ulteriori a quello introduttivo e l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni svolta nell'unica udienza celebrata è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
All'attrice spetta, altresì, il rimborso delle spese vive documentate, pari ad € 98,00 per C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IL, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
nato a [...] il [...], e nata a
[...] Parte_1
DH AM (India) il 1° maggio 1983, unitisi in matrimonio in
India in data 19 dicembre 2004;
2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori ed Per_1
a la quale potrà prendere in via esclusiva tutte le Per_2 Parte_1 decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
3. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare al fine di offrire ogni utile supporto ai
19 di 20 minori e di sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dei minori stessi, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
4. assegna a la casa coniugale, sita in AR Parte_1
(RE), Via I Maggio n. 16;
5. dà atto che ha diritto a percepire integralmente Parte_1
l'assegno unico;
6. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Pt_1 Per_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 Per_2
(€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
7. condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione dei Comuni Bassa Reggiana).
Così deciso in Reggio IL, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
DA ZI
20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio IL, composto dai seguenti magistrati:
DA DAZZI Presidente
NO RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2784/2025 R.G. promossa da
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(India) il 1° maggio 1983; rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bartoli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AR (RE), Piazza Unità D'Italia n. 38
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] il 4 CP_1 C.F._2 marzo 1978; rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Carrara come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio IL, Via IL All'Ospizio
n. 102
- convenuto - con l'intervento del
1 di 20 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio IL;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Reggio IL, affinché, verificate tutte le condizioni di legge, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni
A) confermare quanto previsto dal Tribunale dei Minori di Bologna nel decreto n. 5916/2023 del 13/12/2023 (RG 10002350/2019); ovverosia affido esclusivo dei due figli minori alla madre con incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi.
B) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 come da calendario che verrà previsto dai servizi sociali minorili territorialmente competenti;
C) disporre a carico del sig. il pagamento, della somma di Euro CP_1
600,00 mensili, ossia € 300,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
detto importo poi sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT con decorrenza da agosto 2026; detta somma dovrà essere versata mensilmente entro il giorno 10 di ciascun mese;
2 di 20 D) disporre a carico del sig. l'obbligo al rimborso alla Sig.ra CP_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, del 50% di tutte le spese Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori così come previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio IL in materia di Diritto di Famiglia del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ed allegate al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte della sig.ra (Doc. 13 Pt_1 all.);
E) l'Assegno Unico per i figli minori sarà di spettanza al 100% della sig.ra in quanto avente l'affido esclusivo dei due figli minori così Pt_1 come le detrazioni fiscali per i figli a carico;
.
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati CP_1 contributi nell'interesse dei figli fintanto che i ragazzi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
G) La casa famigliare sita in AR (RE), via I Maggio n. 16, con tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata in via definitiva alla sig.ra che la abiterà unitamente ai due figli minori (l'attuale Pt_1 sistemazione abitativa presso l'appartamento di proprietà della
infatti, essendo un semplice monolocale, non è idonea ad CP_2 ospitare la sig.ra ed i due figli minori). La rata del mutuo dalla Pt_1 data di reingresso della sig.ra nella casa familiare verrà pagata Pt_1 al 50% dai due coniugi. La sig.ra si accollerà i costi di gestione Pt_1 ordinaria dell'immobile mentre le spese straordinarie sull'immobile saranno divise al 50% tra i due coniugi comproprietari dell'alloggio.
H) disporre che il sig. lasci la casa familiare entro 30 giorni CP_1 dalla data dell'udienza presidenziale;
I) con vittoria di spese e di competenze di causa.
Per parte convenuta:
a. IN PUNTO ALL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, tuttavia con predisposizione, da parte dei servizi sociali minorili territorialmente
3 di 20 competenti, di un calendario di incontri che tenga conto della volontà del Sig. di esercitare la propria genitorialità. Quest'ultimo ha CP_1 infatti sempre cercato di mantenere un rapporto costante con i minori, esprimendo in più occasioni la volontà di incontrarli e di partecipare in modo attivo e consapevole al loro processo di crescita
e di educazione. Si rammenta altresì che i minori hanno diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi i genitori.
b. IN PUNTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Disporre a carico del Sig. il pagamento della somma, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli, che verrà ritenuta di giustizia da Codesto Ecc.mo Giudicante Adito Tribunale di Reggio
IL e, in ogni caso, nella quota non superiore a € 150,00 per ciascun figlio. Si rappresenta, infatti, che il Sig. , pur essendo CP_1 assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta
ZZ RE Srl, è tuttavia gravato dal pagamento della rata del mutuo relativa all'immobile adibito a casa coniugale e deve, altresì, provvedere al proprio sostentamento.
b. IN PUNTO ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
Assegnare la casa coniugale al Sig. atteso che il medesimo ha CP_1 sempre provveduto, e provvede tuttora, al pagamento integrale della rata del mutuo inerente all'immobile, evidenziando altresì che la
Sig.ra dispone di un appartamento preso in locazione ove Pt_1 attualmente dimora insieme ai figli. Pertanto, considerato che la
Sig.ra dispone di un altro immobile, che le rate del mutuo sono Pt_1 sempre state saldate esclusivamente dal Sig. e che CP_1 quest'ultimo svolge un'attività lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato, e che quindi è in grado di provvedere al mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, si ritiene quantomeno legittima l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
4 di 20 FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 2 settembre 2025,
[...] chiedeva la separazione personale da Pt_1 CP_1
l'affidamento esclusivo rafforzato dei loro figli (nato il 21 Per_1 dicembre 2007) e (nato il 1° marzo 2012), l'assegnazione della Per_2 casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il calendario stabilito dai Servizi sociali territorialmente competenti, nonché un contributo per il mantenimento dei figli in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 18 CP_1 novembre 2025, aderendo alle domande di separazione, di affidamento esclusivo e rimessione ai Servizi sociali della disciplina del proprio diritto di visita, ma opponendosi all'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie ed offrendo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 150,00 per ciascun figlio.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 12 settembre 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza del 18 dicembre 2025, sentita personalmente la sola parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'istanza, formulata dal difensore del convenuto a verbale d'udienza del 18 dicembre 2025, di differimento della prima udienza per consentire alla parte assistita di comparire personalmente.
5 di 20 L'art. 473 bis.21 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che «Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi».
La comparizione personale delle parti, infatti, è prevista in funzione del tentativo di conciliazione, che, ai sensi del successivo comma 3, dev'essere esperito dal giudice.
Tuttavia, il tentativo di conciliazione, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile, in quanto se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al giudice valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunità di un rinvio per l'espletamento di tale incombente (Cass. 6016/2014), sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando – ancorché
l'impedimento a comparire sia giustificato – risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la pronuncia sul vincolo, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione (Cass. 17336/2010, Cass. 23070/2005, Cass.
11059/2001).
Nella specie, non è comparso alla prima udienza del CP_1
18 dicembre 2025 in quanto tornato nel Paese d'origine a seguito dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato applicata dal magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 4 luglio 2025, sicché, non solo l'impedimento non può considerarsi temporaneo, perché, nonostante il suo difensore abbia dichiarato (ma non documentato) che è fissata per l'8 gennaio 2026 l'udienza di reclamo avverso il suddetto provvedimento, non è dato sapere quale sarà l'esito né se e quando il convenuto eventualmente farà ritorno in
Italia, ma il tentativo di conciliazione si appalesa altresì del tutto
6 di 20 superfluo, perché, invitati a precisare le conclusioni, il difensore dell'attrice ha insistito nella pronuncia di separazione e quello del convenuto ha insistito nelle istanze formulate nella comparsa costitutiva presupponenti una crisi del rapporto coniugale e dunque la pronuncia sul vincolo, rispetto alla quale non vi è mai stata, invero, alcuna opposizione.
2. La domanda di separazione merita accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che, con riferimento alla domanda di separazione, nonostante i coniugi siano cittadini indiani e abbiano contratto matrimonio in India, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, lett. a), Reg. UE 1111/2019, risultando dalla documentazione in atti che, allo stato, essi risiedono stabilmente in
Italia. Al riguardo si osserva che il Regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il Giudice adìto (tra cui, appunto, la residenza abituale).
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg.
UE 1259/2010.
Nella specie, le parti contraevano matrimonio in India in data 19 dicembre 2004.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente
7 di 20 apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi e dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
3. I coniugi hanno due figli, ed , che oggi Per_1 Per_2 hanno, rispettivamente, 17 e 13 anni.
3.1. L'attrice ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della prole e la rimessione ai Servizi sociali della regolamentazione degli incontri tra padre e figli.
Tali domande, alle quali il convenuto ha sostanzialmente aderito, sono fondate.
Con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio IL, confermata con sentenza n. 4225/2021 dalla Corte d'appello di Bologna e divenuta definitiva, è stato condannato alla pena Parte_2
8 di 20 detentiva di sei anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesione personale aggravata, violenza sessuale aggravata, commessi tra il
2006 e il 2019.
In particolare, dalla lettura di un recente provvedimento del magistrato di sorveglianza si evince che «la condanna attiene a gravissime condotte, protrattesi per anni nei confronti della moglie»,
«poste in essere anche alla presenza dei figli della coppia» e
«consistite in reiterate minacce di morte, ingiurie e insulti gravemente offensivi, percosse con calci (diretti anche alle zone genitali della vittima), pugni e schiaffi, nonché in condotte di abuso sessuale reiterate (la donna era costretta ad avere rapporti con il marito nonostante il suo dissenso, tali rapporti sono stati pretesi e ottenuti dal anche durante la gravidanza della donna e CP_1 addirittura anche a pochi giorni di distanza da un parto, quando la vittima aveva ancora i punti di sutura per il parto precedente)».
Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto emesso in data 13 dicembre 2023, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare per offrire ogni utile supporto ai minori e sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre.
In particolare, il giudice minorile aveva adottato tali statuizioni in ragione dell'adeguatezza della madre e dell'assenza del padre dalla vita dei minori.
Infatti, dalle informazioni di maggio 2022 e novembre 2022 del
Servizio sociale era emerso che: (i) il padre dei minori era ancora in carcere ed aveva svolto incontri protetti con i figli con cadenza non ravvicinata anche in ragione della mancanza di richiesta da parte dell'uomo; (ii) dopo essere stati collocati in protezione il 29 ottobre
2019, i minori e la madre vivevano in un appartamento in contesto di maggiore autonomia rispetto alla precedente collocazione di cohousing; (iii) la madre aveva iniziato a sperimentare un percorso di
9 di 20 acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie risorse, reperimento di attività lavorativa ed esercizio monogenitoriale della genitorialità, maturando anche la volontà di separarsi dal marito;
(iv) le incomprensioni di coppia erano proseguite e l'uomo non sembrava aver preso coscienza delle proprie condotte pregresse, attribuendo ogni responsabilità per la propria carcerazione alla moglie.
Nella relazione d'aggiornamento richiesta ai Servizi sociali, datata 2 dicembre 2025 ed acquisita agli atti del presente giudizio, si legge:
«Il nucleo familiare è seguito dal Servizio dal 2019. In quell'anno
i Carabinieri della Stazione di AR (RE) sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto della sig.ra che ha raccontato Pt_1 di aver subìto maltrattamenti da parte del marito A seguito CP_1 dell'intervento, i Carabinieri hanno preso contatti con il Servizio affinché si procedesse con il collocamento della sig.ra e ai suoi Pt_1 due figli minori in un luogo protetto. Successivamente al loro collocamento, la sig.ra ha sporto querela di parte nei confronti Pt_1 di CP_1
Dopo un breve periodo di detenzione presso la Casa
Circondariale di Reggio IL (RE), il sig. ha ottenuto gli CP_1 arresti domiciliari fino al 2021, data in cui è stato eseguito l'ordine di carcerazione presso l'Istituto Penitenziario di Modena, con termine pena a ottobre 2025.
A seguito degli eventi sopra riportati, nel 2023 è stato emanato da parte del Tribunale per i Minorenni dell'IL-Romagna un
Decreto Definitivo RGVG 2350/2019 il quale incarica il Servizio di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo e di regolamentare i rapporti tra i minori e il padre secondo opportunità.
La Magistratura di Sorveglianza di Bologna (BO) stava valutando
l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano con rimpatrio nel Paese d'origine del sig. sulla base dell'accertata CP_1 pericolosità sociale dello stesso.
10 di 20 La madre ha riferito telefonicamente all'assistente sociale scrivente dell'avvenuta espulsione del sig. dal territorio italiano CP_1
a novembre 2025.
Situazione attuale
I minori e vivono con la madre in un Per_2 Per_3 appartamento messo a disposizione dalla a San NO di CP_2
AR (RE) dal 2021 invece il padre vive da solo nell'abitazione familiare situata a AR (RE).
La sig.ra ha riferito di lavorare come magazziniera in Pt_1 un'azienda sul territorio di Rolo (RE), con contratto a tempo indeterminato;
il sig. invece lavora come saldatore a AR CP_1
(RE), anche lui con contratto indeterminato.
La madre dei minori ha raccontato di aver avviato la procedura di separazione nel dicembre 2024, aggiungendo inoltre che nel corso dello stesso anno aveva pensato ad un eventuale ricongiungimento con il marito ma quest'ultimo avrebbe, secondo simulato tale Per_4 intenzione esclusivamente per ottenere la revoca delle misure cautelari e dell'obbligo di espatrio. Da quel momento ha Pt_1 interrotto ogni rapporto con il sig. Anche i minori non hanno CP_1 più avuto relazioni significative con il padre, riferendo di averlo visto solo occasionalmente presso la moschea di AR (RE).
La sig.ra ha nel tempo avviato un percorso di autonomia Pt_1 personale: ha una stabile occupazione, possiede la patente di guida e ha acquistato un'automobile. Ha inoltre frequentato due corsi di lingua italiana, pur presentando tuttora alcune difficoltà linguistiche.
Dai riferiti della madre, versa regolarmente l'assegno di CP_1 mantenimento, ma non contribuisce al 50% delle spese straordinarie
a favore dei figli. Il mutuo dell'abitazione coniugale risulta cointestato ed è attualmente pagato dal marito.
Il padre, parlando dei figli, ha dichiarato di essere disponibile a incontrarli qualora lo desiderino, sostenendo che l'interruzione dei
11 di 20 contatti dipenderebbe principalmente dalla loro scarsa volontà di proseguire la relazione.
La madre ha presentato al Servizio un'unica richiesta principale, ossia tornare a vivere nell'abitazione familiare insieme ai figli, poiché
l'alloggio attuale è situato in una zona isolata, di dimensioni ridotte e non servita dai mezzi di trasporto.
Visita domiciliare
L'abitazione attuale in cui vivono i minori e la madre è situata nella frazione di San NO di AR (RE), in una zona di campagna. Si tratta di un bilocale al primo piano, messo a disposizione dalla . L'appartamento è composto da una stanza CP_2 in cui è presente la cucina con tavolo da pranzo e un letto matrimoniale in cui dormirebbe la madre, da una camera da letto in cui dormirebbero i due minori e da un bagno. Al momento dell'accesso domiciliare l'abitazione si presentava pulita e in ordine.
La madre e i figli hanno riferito che lo spazio è limitato per tre persone e che la posizione dell'abitazione sarebbe distante dai mezzi di trasporto, motivo per cui la famiglia sarebbe in difficoltà con gli spostamenti.
I minori
quasi maggiorenne, svolge uno stage professionale in Per_3 officina a Cadelbosco (RE) ed è iscritto al terzo anno del Centro di
Formazione Professionale a Guastalla (RE). Al termine del percorso la sua volontà sarebbe quella di inserirsi nel mondo del lavoro. Durante i colloqui svolti il ragazzo è apparso responsabile, educato e rispettoso. ha riferito di aver sofferto per l'assenza del padre e anche Per_3 durante gli incontri protetti svolti quando quest'ultimo era detenuto, il padre era poco partecipe e coinvolto.
Il minore invece frequenta la classe terza della scuola Per_2 secondaria di primo grado. Pratica calcio tre volte alla settimana: è accompagnato all'andata dall'educatore e ripreso dalla madre. A scuola presenta alcune difficoltà, in particolare in matematica;
12 di 20 talvolta in alcune occasioni è supportato da un educatore nelle ore pomeridiane per lo svolgimento dei compiti.
Da un colloquio telefonico svolto con la coordinatrice di classe è emerso che il minore appare spesso distratto e poco interattivo Per_2 durante le lezioni, pur mantenendo un comportamento educato.
ha riferito di non avere rapporti con il padre e di Per_2 incontrarlo sporadicamente al tempio, ma che entrambi ad oggi evitano il contatto. Inoltre, il minore ha aggiunto di non provare attualmente il desiderio di rivederlo e ritiene che in questi anni il padre non sia cambiato e non abbia compreso gli errori commessi. In sede di colloquio EK ha raccontato del forte legame che sussiste tra lui e il fratello quest'ultimo, infatti, rappresenterebbe Per_3 per una figura di riferimento significativa. Per_2
Entrambi i minori hanno riferito di aiutare la madre nella quotidianità e di essere dispiaciuti nel vederla in difficoltà.
ha riferito che preferirebbe vivere in centro a AR Per_2
(RE), poiché l'attuale collocazione renderebbe complessi gli spostamenti verso scuola, attività sportive e luoghi di socializzazione.
I minori sono apparsi molto legati tra loro, collaborativi e reciprocamente di supporto. Entrambi inoltre riferiscono di non voler riprendere i rapporti con il padre, a causa della sofferenza vissuta in passato».
Sulla base di queste premesse i Servizi sociali hanno concluso che «l'affidamento esclusivo alla madre costituisc[e] la soluzione maggiormente adeguata, essendo l'unica figura genitoriale effettivamente coinvolta nella cura e gestione dei figli», ritenendo
«opportuno mantenere l'attuale collocazione dei minori insieme alla madre, tenuto conto della loro volontà attuale di non voler riprendere contatti con il padre e alcuna richiesta di modifica pervenuta da parte del sig. . CP_1
Infine, il magistrato di sorveglianza, con ordinanza in data 4 luglio 2025, ha disposto, nei confronti di l'applicazione CP_1
13 di 20 della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato sul presupposto della sua persistente pericolosità sociale (cfr. deposito telematico effettuato dal convenuto in data 17 dicembre 2025).
Orbene, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, presso la quale essi, secondo la concorde richiesta delle parti, debbono essere collocati.
Come noto, si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui è affidato il figlio in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale («salvo che non sia diversamente stabilito»), trattandosi, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui il figlio non è affidato ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.).
Nel caso di specie, la prolunga assenza del padre, che ormai da tempo ha interrotto ogni rapporto con i minori, lasciati alle esclusive cure della madre, e che attualmente neppure si trova sul territorio italiano, senza che possa prevedersi se e quando vi fare eventualmente ritorno, basta a disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale, genitore collocatario e già esercente la
14 di 20 responsabilità esclusiva, deve essere messa nelle condizioni di assumere agilmente le decisioni necessarie alla crescita dei figli.
Non sussistono motivi neppure per modificare il regime delle visite stabilito dal Tribunale per i minorenni solo due anni fa, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti.
Stante l'accordo delle parti e la sostanziale conferma dei provvedimenti vigenti l'ascolto dei minori ultradodicenni è manifestamente superfluo.
3.2. Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in AR (RE), Via I Maggio n. 16, in comproprietà tra i coniugi.
La domanda del convenuto, proposta sul rilievo che dopo la separazione di fatto tra i coniugi egli sarebbe rimasto a vivere nell'immobile continuando a pagare il relativo mutuo ipotecario, va de plano respinta, in assenza del presupposto della convivenza con il genitore istante.
È invece fondata la domanda dell'attrice.
Infatti, non solo la casa coniugale viene assegnata di preferenza al genitore collocatario di figli minori, in quanto l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies c.c., è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole (Cass. 19347/2016) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011), ma, nella specie,
l'attrice se n'è allontanata, pacificamente, nel 2019 a seguito delle gravissime condotte di maltrattamenti e di violenza anche sessuale subite dal marito e, dopo essere stata collocata con i figli in struttura protetta, non ha più avuto la possibilità di fare rientro nell'immobile, in quanto, come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza in data 4 luglio 2025 (depositata dal convenuto in data
17 dicembre 2025), il marito ha ivi trascorso gli arresti domiciliari
(dal 25 ottobre 2019 fino al 23 dicembre 2021, ossia all'ingresso in
15 di 20 carcere a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed all'emissione del relativo ordine di esecuzione) e durante il successivo periodo di carcerazione avrebbe impedito alla moglie di tornare nella casa familiare (in comproprietà) senza la sua presenza, rioccupando immediatamente l'immobile dopo la scarcerazione avvenuta per sottoposizione alla misura alternativa dell'affidamento in prova concessa in data 2 marzo 2023 (cfr. Cass. 32231/2018, che ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).
3.3. L'attrice, in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.
3.4. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non
16 di 20 riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
Nel caso di specie, le parti sono concordi circa la suddivisione paritaria delle spese straordinarie, mentre controvertono sull'ammontare del contributo al mantenimento ordinario dei due figli: infatti, la madre ha chiesto un assegno di € 600,00 al mese (€
17 di 20 300,00 per ciascun figlio), mentre il padre ha offerto una somma di €
300,00 al mese (€ 150,00 al mese).
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della condizione economico-patrimoniale delle parti.
di anni 42, lavora come magazziniera con contratto Parte_1
a tempo indeterminato e retribuzione di € 1.500,00 circa al mese.
Finora ha vissuto con i due figli in un appartamento a San
NO di AR (RE), che ha condotto in locazione dalla al canone di € 120,00 al mese, ma, essendo Controparte_3 divenuta assegnataria della casa coniugale in comproprietà col marito, è presumibile che vi si trasferirà, dovendo sostenere quantomeno la metà della rata mensile del mutuo gravante su detto immobile, pari complessivamente ad € 500,00 circa.
Percepisce integralmente l'assegno unico, di cui, però, non ha quantificato l'ammontare.
Di contro, di anni 47, ha lavorato come saldatore CP_1 con contratto a tempo indeterminato, senza mai né allegare né tantomeno documentare in alcuno modo i redditi da lavoro percepiti, essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.).
Ha vissuto nella casa coniugale, di cui è comproprietario con la moglie e dalla quale si è allontanato a seguito del provvedimento di espulsione dallo Stato, facendo ritorno in India.
Orbene, tenuto conto che le parti, con una scrittura privata sottoscritta in data 17 luglio 2024 (cfr. doc. 12 dell'attrice), avevano concordato un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre pari ad € 400,00 al mese ma che l'attrice dovrà ora sostenere maggiori spese per alloggio, avuto, altresì, riguardo alla condizione economica dei coniugi, alla capacità lavorativa del padre, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e all'esclusivo svolgimento dei compiti di cura da parte della madre, si stima equo e congruo imporre
18 di 20 al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono stati depositati scritti difensivi ulteriori a quello introduttivo e l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni svolta nell'unica udienza celebrata è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
All'attrice spetta, altresì, il rimborso delle spese vive documentate, pari ad € 98,00 per C.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IL, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
nato a [...] il [...], e nata a
[...] Parte_1
DH AM (India) il 1° maggio 1983, unitisi in matrimonio in
India in data 19 dicembre 2004;
2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori ed Per_1
a la quale potrà prendere in via esclusiva tutte le Per_2 Parte_1 decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
3. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare al fine di offrire ogni utile supporto ai
19 di 20 minori e di sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dei minori stessi, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
4. assegna a la casa coniugale, sita in AR Parte_1
(RE), Via I Maggio n. 16;
5. dà atto che ha diritto a percepire integralmente Parte_1
l'assegno unico;
6. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Pt_1 Per_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 Per_2
(€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
7. condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione dei Comuni Bassa Reggiana).
Così deciso in Reggio IL, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
NO AG
IL PRESIDENTE
DA ZI
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