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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7791 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 18/09/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 281/2022 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dagli Avv.ti. VITAGLIANO Parte_1
VINCENZO, BARRETTA ANGELA e BARRETTA ANNA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/01/2022 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato ininterrottamente, sebbene regolarmente inquadrato dal Dicembre 2015, dall'1.06.2015 al 31.08.2021, alle dipendenze e per conto della “ Controparte_1
”, con qualifica di macellaio e con inquadramento nel IV CCNL
[...]
Terziario distribuzione e servizi, percependo, dal giugno al dicembre 2015 (periodo in cui non era inquadrato), una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 ,mentre, dal Gennaio 2016 al 31 Agosto 2021, una retribuzione mensile pari a quanto risulta dalle buste paga allegate al presente ricorso;
di aver sempre seguito i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle ore 14.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30, mentre, dal venerdì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 15.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 precisando che, nonostante avesse sempre reso la prestazione lavorativa secondo il medesimo orario di lavoro, a far data dal 01.11.2018, risultava inquadrato part-time per numero di ore pari a 30 ore settimanali, nonostante egli non avesse mai sottoscritto alcun accordo per la riduzione dell'orario di lavoro. Lamentava di non aver mai percepito i ratei della 13 ma e della 14 ma mensilità; di aver fruito di due sole settimane di ferie l'anno e di non aver fruito di riduzioni dell'orario di lavoro per permessi ed ex festività. Lamentava, inoltre, che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa, tenuto conto dell'ampio numero di ore lavorate non retribuite, non percepiva il trattamento di fine rapporto, come maturato e spettante in relazione alle prestazioni offerte, né l'indennità sostitutiva del preavviso. Infine precisava che, in data 4.10.2021, invitava controparte alla conciliazione in sede sindacale senza tuttavia che si trovasse un accordo. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Previo accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. per il periodo indicato in ricorso nonché delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma;
di € 95.303,44 per i titoli
e le causali di cui al riepilogo del conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che ne hanno fatto anticipo. Rilevata la ritualità delle notifiche, parte resistente non si costituiva nel giudizio, rimanendo contumace. Istruita la causa, all'udienza del 09/03/2023 il teste riferiva: “ho Testimone_1 conosciuto il ricorrente in quanto abbiamo lavorato nello stesso negozio denominato
“ ” e sito in via Mascagni n. 19 nei pressi dello stadio collana. Ho CP_1 iniziato a lavorare 5/6 anni fa. Sono stato assunto dal sig. e che CP_1 Parte_2 sono i titolari. E' una macelleria gastronomia. Facevo sia il macellaio che il cuoco e lavoravo dalle 7,30 alle 14,30 e dalle 17,00 fino alle 20,30-21,00 per 4 giorni a settimana mentre il venerdì e sabato facevamo orario continuato dalle ore 7,30 alle 21,00. Ero macellaio e cuoco perché all'interno del negozio di macelleria c'era una cucina . Preciso che è un negozio di gastronomia salumeria e macelleria. Venivo pagato da che mi dava 1000,00 euro a nero. Il rapporto è iniziato nel 2018 e CP_1 cessato nel 2019 ho lasciato il lavoro perché ho trovato altra occupazione più conveniente. Il ricorrente faceva come me il macellaio e gli orari erano i medesimi. Eravamo io, il ricorrente, la compagna del titolare che stava alla cassa e il sig. CP_1 che veniva ogni tanto. Era il sig. che ci dava le direttive e ci pagava. Abbiamo CP_1 fruito di ferie dal giorno 15 Agosto al 3 Settembre ma non mi sono state pagate. Questo anche per il ricorrente. Viene introdotto il secondo teste , il quale riferisce “conosco il ricorrente Testimone_2 da 7/8 anni, è un mio amico. Non ho mai lavorato per la società convenuta, so che il ricorrente ha lavorato per la società convenuta perché lo andavo a trovare spesso. E' un negozio di macelleria e gastronomia che si trova in via Pietro Mascagni. Andavo mediamente una sola volta a settimana perché ero di passaggio e ci prendevamo un caffè. Mi trattenevo 10 minuti. C'era il banco macelleria e quello di gastronomia, poi c'era una signora bionda alla cassa e c'era anche una cucina. Il ricorrente era macellaio. So che il ricorrente ha lavorato per almeno 7/8 anni”. All'udienza del 15/02/2024 il teste riferiva: “sono la convivente del Testimone_3 ricorrente, stiamo insieme da quasi dieci anni. Il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la macelleria sita in via Mascagni nell'anno 2015 tra aprile e maggio. Preciso che il negozio si chiama “la ed è un negozio di macelleria e CP_1 gastronomia. Ho lavorato anche io dall'inizio dell'anno 2018 e a partire dall'anno 2021 presso lo stesso esercizio commerciale del mio convivente. In precedenza, ho lavorato sempre con la in piazza Mazzini poi in viale Michelangelo, hanno CP_1 più di un negozio. Ho iniziato a lavorare a via Mascagni nel gennaio 2021 e ho terminato di lavorare in via mascagni ad ottobre 2021, attualmente non lavoro più. Ho fatto causa alla società definita con sentenza favorevole. Il mio compagno ha lavorato fino al mese di agosto 2021 e ha lavorato sempre in via Mascagni. Lavorava dal lunedì al giovedì dalle 7,30 fino alle 14,15 e poi dalle 16,45 fino alle 20,30,21,00. Preciso che il martedì lavorava mezza giornata dalle 7,30 alle 14,30, venerdì e sabato aveva orario continuato e quindi lavorava dalle 7,30 fino alle 21,00 senza spacco. La domenica il negozio era chiuso tranne nei periodi di festa (pasqua e natale). Il mio compagno ha osservato questo orario di lavoro per tutto il periodo. Ho osservato gli stessi orari del ricorrente nel periodo in cui ho lavorato presso il negozio di via Mascagni e stavo al reparto gastronomia alla cucina. Il ricorrente svolgeva mansioni di addetto allo sfascio della carne, mansione che svolgeva all'interno del negozio, preciso al taglio anatomico delle carni, poi era addetto anche al banco vendita e all'occorrenza alla cassa. La persona che gestiva il nostro lavoro era il sig. Pt_2
mentre a pagare era il sig. . Il mio compagno ha lasciato il lavoro
[...] CP_1 ad agosto. Percepiva tredicesima e quattordicesima e il mensile era 1200,00 come festivi godeva solo di 15 gg ad agosto nel periodo di chiusura dell'attività. Nulla ha ricevuto a titolo di liquidazione e spettanze di fine rapporto”. All'odierna udienza, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. Va preliminarmente osservato che era onere del ricorrente fornire la prova della subordinazione a partire dal mese di giugno dell'anno 2015. Tale prova è stata fornita. Sul punto il teste ha dichiarato “il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la Testimone_3 macelleria sita in via Mascagni tra aprile e maggio 2015”. Non vi è contestazione in merito al riconoscimento del livello di inquadramento e allo svolgimento delle mansioni di macellaio, né in ordine al CCNL applicabile al caso di specie. Circostanze tutte documentate. Quanto all'orario di lavoro il ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto un lavoro full time e di aver prestato sin dall'inizio del rapporto di lavoro e fino alle dimissioni, rassegnate in data 31.8.2021, lavoro straordinario. Deduce di aver lavorato dal lunedì al sabato osservando i seguenti orari di lavoro: lunedì - giovedì dalle ore 7,30 alle ore 14,40 e dalle 16,30 alle ore 20,30; venerdì e sabato dalle ore 7,30 alle 15,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30. Dlla prova testi è certamente emerso che il ricorrente ha svolto lavoro full time per l'intero periodo ma non può ritenersi provato lo straordinario. Sul punto la Cassazione con orientamento da tempo consolidato ha affermato che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr Cassazione sentenza n. 1389 del 29 gennaio 2003). Nel caso in esame le dichiarazioni rese dai testi sul punto sono parziali, discordanti tra loro e con quanto dedotto in ricorso. Il teste , convivente del ricorrente, sul punto, ha Testimone_3 dichiarato “ Ho iniziato a lavorare a via Mascagni nel gennaio 2021 e ho terminato di lavorare in via Mascagni ad ottobre 2021 attualmente non lavoro più. Ho fatto causa alla società definita con sentenza favorevole. Il mio compagno ha lavorato fino al mese di agosto 2021 e ha lavorato sempre in via Mascagni. Lavorava dal lunedì al giovedì dalle 7,30 fino alle 14,15 e poi dalle 16,45 fino alle 20,30 -21,00. Preciso che il martedì lavorava mezza giornata dalle 7,30 alle 14,30 venerdì e sabato aveva orario continuato e quindi lavorava dalle 7,30 fino alle 21,00 senza spacco. La domenica il negozio era chiuso tranne nei periodi di festa(Pasqua e Natale). Il mio compagno ha osservato questo orario di lavoro per tutto il periodo. Ho osservato gli stessi orari del ricorrente nel periodo in cui ho lavorato presso il negozio di via Mascagni e stavo al reparto gastronomia alla cucina”. La teste ha lavorato un solo anno presso la macelleria in cui ha lavorato il ricorrente e, quindi, può riferire per conoscenza diretta solo per l'anno in cui hanno lavorato insieme in via Mascagni, ovvero per l'anno 2021. Inoltre non va sottaciuto che anche per l'anno 2021 la teste ha fatto dichiarazioni discordanti rispetto a quanto dedotto in ricorso;
nell'atto introduttivo il sig.
[...]
ha dichiarato di aver sempre lavorato dalle ore 7,30 alle 14,30 e dalle ore Parte_1
16,30 alle 20,30 dal lunedì al giovedì nonché dalle ore 7,30 alle 15,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30 venerdì e sabato. Viceversa la teste ha riferito che il ricorrente ha Tes_3 lavorato il martedì mezza giornata, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,15 e dalle ore 16,45 alle ore 20,30-21,00 mentre il fine settimana (venerdì e sabato) lavorava, osservando un orario di lavoro continuato dalle 7,30 alle 21,00. Affermazioni che non collimano esattamente con quanto dedotto in ricorso. Anche il primo teste, sul punto, ha fatto affermazioni in parte discordanti con quanto dedotto nell'atto introduttivo. Il teste ha dichiarato “ Ho iniziato a lavorare 5/6 anni fa. Testimone_1
Sono stato assunto dal sig. e che sono i titolari. E' una CP_1 Parte_2 macelleria - gastronomia. Facevo sia il macellaio che il cuoco e lavoravo dalle 7,30 alle 14,30 e dalle 17,00 fino alle 20,30-21,00 per 4 giorni a settimana mentre il venerdì e sabato facevamo orario continuato dalle ore 7,30 alle 21,00” . Il teste , inoltre, riferisce in merito all'orario di lavoro limitatamente al periodo in cui ha svolto attività lavorativa presso il negozio di Via Mascagni, vale a dare dall'anno 2018 al 2019. Nulla riferisce in merito all'orario di lavoro osservato dal ricorrente il secondo teste. Essendo il quadro probatorio incompleto e parzialmente discordante rispetto a quanto dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo, non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento del lavoro straordinario. Pertanto il relativo capo di domanda va respinto. Del pari va respinto il capo relativo alla richiesta di pagamento dei Rol per permessi ed ex festività per mancato riscontro probatorio sul punto. Nessuno dei testi ha riferito alcunché in merito, così come va respinta la domanda di condanna al pagamento delle mensilità aggiuntive. La teste , citata dal ricorrente nonché sua compagna da Tes_3 circa dieci anni, ha riferito testualmente “ il ricorrente percepiva 13^ e 14^ mensilità”. Nulla hanno riferito gli altri due testi sul punto. In merito al pagamento delle ferie maturate e non godute, posto il ricorrente aveva diritto a fruire di un periodo di 26 giorni di ferie su base annua ai sensi dell'art. 147 del CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, era onere dell'istante provare di non aver fruito delle ferie maturate e spettanti. Sul punto può ritenersi raggiunta la prova atteso che il teste ha riferito “ Abbiamo fruito di ferie dal giorno 15 Testimone_1 agosto al 3 settembre ma non mi sono state pagate. Questo anche per il ricorrente”, circostanza confermata dal teste che ha dichiarato “ … come festivi Testimone_3 godeva solo di quindici giorni d agosto nel periodo di chiusura”. Ha, inoltre , dichiarato “ Nulla ha ricevuto a titolo di liquidazione e spettanze di fine rapporto”. In conclusione , tenuto conto del complessivo quadro probatorio, al ricorrente spettano le differenze sulla retribuzione ordinaria ( (paga base, contingenza e terzo elemento), l'indennità per ferie maturate e non godute, il TFR, il tutto per un ammontare lordo pari ad € 35624.03 di cui € 11.039,21 a titolo di TFR come da conteggi in atti corretti e non contestati. Infine non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso atteso che non è stata data prova della giusta causa di risoluzione del contratto da parte del ricorrente. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore del sig. della somma lorda Parte_1 di € 35.624,03 di cui € 11.039,21 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3. Il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, dr.ssa Manuela Montuori, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Accerta e dichiara la intercorrenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato dal 1.6.2015 al 31.8.2021 con inquadramento del ricorrente nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle Aziende del terziario distribuzione e servizi;
per l'effetto condanna la “ Controparte_1 Con C” al pagamento, in favore del sig. , per le causali di cui in
[...] Parte_1 motivazione, della somma lorda pari ad € 35624,03 di cui € 11.039,21 a titolo di TFR, oltre accessori dalla maturazione delle poste creditorie al saldo. Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna parte convenuta al pagamento del residuo terzo che liquida, in tale importo ridotto, in € 3300,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 18.9.2024
Pt_3
Dr.ssa M. Montuori
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, spese che liquida in complessivi € di cui € per diritti, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario per spese generali ex art. 14 d.m. 8 aprile 2004 n. 127. Così deciso in data 17/10/2024. il Giudice Dott. Manuela Montuori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 18/09/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 281/2022 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dagli Avv.ti. VITAGLIANO Parte_1
VINCENZO, BARRETTA ANGELA e BARRETTA ANNA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/01/2022 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato ininterrottamente, sebbene regolarmente inquadrato dal Dicembre 2015, dall'1.06.2015 al 31.08.2021, alle dipendenze e per conto della “ Controparte_1
”, con qualifica di macellaio e con inquadramento nel IV CCNL
[...]
Terziario distribuzione e servizi, percependo, dal giugno al dicembre 2015 (periodo in cui non era inquadrato), una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 ,mentre, dal Gennaio 2016 al 31 Agosto 2021, una retribuzione mensile pari a quanto risulta dalle buste paga allegate al presente ricorso;
di aver sempre seguito i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle ore 14.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30, mentre, dal venerdì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 15.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 precisando che, nonostante avesse sempre reso la prestazione lavorativa secondo il medesimo orario di lavoro, a far data dal 01.11.2018, risultava inquadrato part-time per numero di ore pari a 30 ore settimanali, nonostante egli non avesse mai sottoscritto alcun accordo per la riduzione dell'orario di lavoro. Lamentava di non aver mai percepito i ratei della 13 ma e della 14 ma mensilità; di aver fruito di due sole settimane di ferie l'anno e di non aver fruito di riduzioni dell'orario di lavoro per permessi ed ex festività. Lamentava, inoltre, che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa, tenuto conto dell'ampio numero di ore lavorate non retribuite, non percepiva il trattamento di fine rapporto, come maturato e spettante in relazione alle prestazioni offerte, né l'indennità sostitutiva del preavviso. Infine precisava che, in data 4.10.2021, invitava controparte alla conciliazione in sede sindacale senza tuttavia che si trovasse un accordo. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Previo accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. per il periodo indicato in ricorso nonché delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma;
di € 95.303,44 per i titoli
e le causali di cui al riepilogo del conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che ne hanno fatto anticipo. Rilevata la ritualità delle notifiche, parte resistente non si costituiva nel giudizio, rimanendo contumace. Istruita la causa, all'udienza del 09/03/2023 il teste riferiva: “ho Testimone_1 conosciuto il ricorrente in quanto abbiamo lavorato nello stesso negozio denominato
“ ” e sito in via Mascagni n. 19 nei pressi dello stadio collana. Ho CP_1 iniziato a lavorare 5/6 anni fa. Sono stato assunto dal sig. e che CP_1 Parte_2 sono i titolari. E' una macelleria gastronomia. Facevo sia il macellaio che il cuoco e lavoravo dalle 7,30 alle 14,30 e dalle 17,00 fino alle 20,30-21,00 per 4 giorni a settimana mentre il venerdì e sabato facevamo orario continuato dalle ore 7,30 alle 21,00. Ero macellaio e cuoco perché all'interno del negozio di macelleria c'era una cucina . Preciso che è un negozio di gastronomia salumeria e macelleria. Venivo pagato da che mi dava 1000,00 euro a nero. Il rapporto è iniziato nel 2018 e CP_1 cessato nel 2019 ho lasciato il lavoro perché ho trovato altra occupazione più conveniente. Il ricorrente faceva come me il macellaio e gli orari erano i medesimi. Eravamo io, il ricorrente, la compagna del titolare che stava alla cassa e il sig. CP_1 che veniva ogni tanto. Era il sig. che ci dava le direttive e ci pagava. Abbiamo CP_1 fruito di ferie dal giorno 15 Agosto al 3 Settembre ma non mi sono state pagate. Questo anche per il ricorrente. Viene introdotto il secondo teste , il quale riferisce “conosco il ricorrente Testimone_2 da 7/8 anni, è un mio amico. Non ho mai lavorato per la società convenuta, so che il ricorrente ha lavorato per la società convenuta perché lo andavo a trovare spesso. E' un negozio di macelleria e gastronomia che si trova in via Pietro Mascagni. Andavo mediamente una sola volta a settimana perché ero di passaggio e ci prendevamo un caffè. Mi trattenevo 10 minuti. C'era il banco macelleria e quello di gastronomia, poi c'era una signora bionda alla cassa e c'era anche una cucina. Il ricorrente era macellaio. So che il ricorrente ha lavorato per almeno 7/8 anni”. All'udienza del 15/02/2024 il teste riferiva: “sono la convivente del Testimone_3 ricorrente, stiamo insieme da quasi dieci anni. Il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la macelleria sita in via Mascagni nell'anno 2015 tra aprile e maggio. Preciso che il negozio si chiama “la ed è un negozio di macelleria e CP_1 gastronomia. Ho lavorato anche io dall'inizio dell'anno 2018 e a partire dall'anno 2021 presso lo stesso esercizio commerciale del mio convivente. In precedenza, ho lavorato sempre con la in piazza Mazzini poi in viale Michelangelo, hanno CP_1 più di un negozio. Ho iniziato a lavorare a via Mascagni nel gennaio 2021 e ho terminato di lavorare in via mascagni ad ottobre 2021, attualmente non lavoro più. Ho fatto causa alla società definita con sentenza favorevole. Il mio compagno ha lavorato fino al mese di agosto 2021 e ha lavorato sempre in via Mascagni. Lavorava dal lunedì al giovedì dalle 7,30 fino alle 14,15 e poi dalle 16,45 fino alle 20,30,21,00. Preciso che il martedì lavorava mezza giornata dalle 7,30 alle 14,30, venerdì e sabato aveva orario continuato e quindi lavorava dalle 7,30 fino alle 21,00 senza spacco. La domenica il negozio era chiuso tranne nei periodi di festa (pasqua e natale). Il mio compagno ha osservato questo orario di lavoro per tutto il periodo. Ho osservato gli stessi orari del ricorrente nel periodo in cui ho lavorato presso il negozio di via Mascagni e stavo al reparto gastronomia alla cucina. Il ricorrente svolgeva mansioni di addetto allo sfascio della carne, mansione che svolgeva all'interno del negozio, preciso al taglio anatomico delle carni, poi era addetto anche al banco vendita e all'occorrenza alla cassa. La persona che gestiva il nostro lavoro era il sig. Pt_2
mentre a pagare era il sig. . Il mio compagno ha lasciato il lavoro
[...] CP_1 ad agosto. Percepiva tredicesima e quattordicesima e il mensile era 1200,00 come festivi godeva solo di 15 gg ad agosto nel periodo di chiusura dell'attività. Nulla ha ricevuto a titolo di liquidazione e spettanze di fine rapporto”. All'odierna udienza, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. Va preliminarmente osservato che era onere del ricorrente fornire la prova della subordinazione a partire dal mese di giugno dell'anno 2015. Tale prova è stata fornita. Sul punto il teste ha dichiarato “il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la Testimone_3 macelleria sita in via Mascagni tra aprile e maggio 2015”. Non vi è contestazione in merito al riconoscimento del livello di inquadramento e allo svolgimento delle mansioni di macellaio, né in ordine al CCNL applicabile al caso di specie. Circostanze tutte documentate. Quanto all'orario di lavoro il ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto un lavoro full time e di aver prestato sin dall'inizio del rapporto di lavoro e fino alle dimissioni, rassegnate in data 31.8.2021, lavoro straordinario. Deduce di aver lavorato dal lunedì al sabato osservando i seguenti orari di lavoro: lunedì - giovedì dalle ore 7,30 alle ore 14,40 e dalle 16,30 alle ore 20,30; venerdì e sabato dalle ore 7,30 alle 15,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30. Dlla prova testi è certamente emerso che il ricorrente ha svolto lavoro full time per l'intero periodo ma non può ritenersi provato lo straordinario. Sul punto la Cassazione con orientamento da tempo consolidato ha affermato che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr Cassazione sentenza n. 1389 del 29 gennaio 2003). Nel caso in esame le dichiarazioni rese dai testi sul punto sono parziali, discordanti tra loro e con quanto dedotto in ricorso. Il teste , convivente del ricorrente, sul punto, ha Testimone_3 dichiarato “ Ho iniziato a lavorare a via Mascagni nel gennaio 2021 e ho terminato di lavorare in via Mascagni ad ottobre 2021 attualmente non lavoro più. Ho fatto causa alla società definita con sentenza favorevole. Il mio compagno ha lavorato fino al mese di agosto 2021 e ha lavorato sempre in via Mascagni. Lavorava dal lunedì al giovedì dalle 7,30 fino alle 14,15 e poi dalle 16,45 fino alle 20,30 -21,00. Preciso che il martedì lavorava mezza giornata dalle 7,30 alle 14,30 venerdì e sabato aveva orario continuato e quindi lavorava dalle 7,30 fino alle 21,00 senza spacco. La domenica il negozio era chiuso tranne nei periodi di festa(Pasqua e Natale). Il mio compagno ha osservato questo orario di lavoro per tutto il periodo. Ho osservato gli stessi orari del ricorrente nel periodo in cui ho lavorato presso il negozio di via Mascagni e stavo al reparto gastronomia alla cucina”. La teste ha lavorato un solo anno presso la macelleria in cui ha lavorato il ricorrente e, quindi, può riferire per conoscenza diretta solo per l'anno in cui hanno lavorato insieme in via Mascagni, ovvero per l'anno 2021. Inoltre non va sottaciuto che anche per l'anno 2021 la teste ha fatto dichiarazioni discordanti rispetto a quanto dedotto in ricorso;
nell'atto introduttivo il sig.
[...]
ha dichiarato di aver sempre lavorato dalle ore 7,30 alle 14,30 e dalle ore Parte_1
16,30 alle 20,30 dal lunedì al giovedì nonché dalle ore 7,30 alle 15,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30 venerdì e sabato. Viceversa la teste ha riferito che il ricorrente ha Tes_3 lavorato il martedì mezza giornata, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,15 e dalle ore 16,45 alle ore 20,30-21,00 mentre il fine settimana (venerdì e sabato) lavorava, osservando un orario di lavoro continuato dalle 7,30 alle 21,00. Affermazioni che non collimano esattamente con quanto dedotto in ricorso. Anche il primo teste, sul punto, ha fatto affermazioni in parte discordanti con quanto dedotto nell'atto introduttivo. Il teste ha dichiarato “ Ho iniziato a lavorare 5/6 anni fa. Testimone_1
Sono stato assunto dal sig. e che sono i titolari. E' una CP_1 Parte_2 macelleria - gastronomia. Facevo sia il macellaio che il cuoco e lavoravo dalle 7,30 alle 14,30 e dalle 17,00 fino alle 20,30-21,00 per 4 giorni a settimana mentre il venerdì e sabato facevamo orario continuato dalle ore 7,30 alle 21,00” . Il teste , inoltre, riferisce in merito all'orario di lavoro limitatamente al periodo in cui ha svolto attività lavorativa presso il negozio di Via Mascagni, vale a dare dall'anno 2018 al 2019. Nulla riferisce in merito all'orario di lavoro osservato dal ricorrente il secondo teste. Essendo il quadro probatorio incompleto e parzialmente discordante rispetto a quanto dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo, non può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento del lavoro straordinario. Pertanto il relativo capo di domanda va respinto. Del pari va respinto il capo relativo alla richiesta di pagamento dei Rol per permessi ed ex festività per mancato riscontro probatorio sul punto. Nessuno dei testi ha riferito alcunché in merito, così come va respinta la domanda di condanna al pagamento delle mensilità aggiuntive. La teste , citata dal ricorrente nonché sua compagna da Tes_3 circa dieci anni, ha riferito testualmente “ il ricorrente percepiva 13^ e 14^ mensilità”. Nulla hanno riferito gli altri due testi sul punto. In merito al pagamento delle ferie maturate e non godute, posto il ricorrente aveva diritto a fruire di un periodo di 26 giorni di ferie su base annua ai sensi dell'art. 147 del CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, era onere dell'istante provare di non aver fruito delle ferie maturate e spettanti. Sul punto può ritenersi raggiunta la prova atteso che il teste ha riferito “ Abbiamo fruito di ferie dal giorno 15 Testimone_1 agosto al 3 settembre ma non mi sono state pagate. Questo anche per il ricorrente”, circostanza confermata dal teste che ha dichiarato “ … come festivi Testimone_3 godeva solo di quindici giorni d agosto nel periodo di chiusura”. Ha, inoltre , dichiarato “ Nulla ha ricevuto a titolo di liquidazione e spettanze di fine rapporto”. In conclusione , tenuto conto del complessivo quadro probatorio, al ricorrente spettano le differenze sulla retribuzione ordinaria ( (paga base, contingenza e terzo elemento), l'indennità per ferie maturate e non godute, il TFR, il tutto per un ammontare lordo pari ad € 35624.03 di cui € 11.039,21 a titolo di TFR come da conteggi in atti corretti e non contestati. Infine non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso atteso che non è stata data prova della giusta causa di risoluzione del contratto da parte del ricorrente. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore del sig. della somma lorda Parte_1 di € 35.624,03 di cui € 11.039,21 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3. Il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, dr.ssa Manuela Montuori, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Accerta e dichiara la intercorrenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato dal 1.6.2015 al 31.8.2021 con inquadramento del ricorrente nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle Aziende del terziario distribuzione e servizi;
per l'effetto condanna la “ Controparte_1 Con C” al pagamento, in favore del sig. , per le causali di cui in
[...] Parte_1 motivazione, della somma lorda pari ad € 35624,03 di cui € 11.039,21 a titolo di TFR, oltre accessori dalla maturazione delle poste creditorie al saldo. Compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna parte convenuta al pagamento del residuo terzo che liquida, in tale importo ridotto, in € 3300,00 oltre spese generali Iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 18.9.2024
Pt_3
Dr.ssa M. Montuori
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, spese che liquida in complessivi € di cui € per diritti, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario per spese generali ex art. 14 d.m. 8 aprile 2004 n. 127. Così deciso in data 17/10/2024. il Giudice Dott. Manuela Montuori