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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36171 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Giada Bernardi giusta procura
Ricorrente
E
1 , nato ad [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Anna Mandorlo e Fabrizio Marini giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.9.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.06.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 05.05.1982 contraeva con
[...] Controparte_1
matrimonio civile;
che dall'unione era nato il figlio (04.07.1983), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che con decreto in data
08.02.2020 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, nonché il versamento da parte del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 200,00 mensili;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento del matrimonio), instando, inoltre, per la previsione di assegno divorzile in suo favore nella misura di euro 350,00 mensili, atteso il peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute, nonché la disparità di condizioni patrimoniali e reddituali tra le parti.
Si costituiva in giudizio il resistente, che aderiva alla domanda di scioglimento del vincolo, opponendosi alle avverse richieste, chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile, con la revoca di ogni statuizione economica in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 30.11.2021 - trattata cartolarmente ex art. 221 L.
7.7.20, sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 4.5.22, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art.183,
VI co. c.p.c. e per la sentenza parziale sullo status, il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, senza termini di cui all'art. 190 c.p.c, rinunciati dalle parti.
Con ordinanza del 5.7.22, verificata la mancata produzione dell'estratto per riassunto del matrimonio contratto tra le parti, il Tribunale restituiva la causa al ruolo istruttorio e concedeva i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., fissando udienza per la produzione della documentazione richiesta e per l'ammissione dei mezzi istruttori al 7.12.22.
All'udienza del 7.12.22, trattata cartolarmente ex art.221 L.77/20, acquisito l'estratto per riassunto del matrimonio, sulle conclusioni delle parti che chiedevano, il ricorrente, rinvio del procedimento per la precisazione delle conclusioni e la resistente pronuncia parziale sullo status e remissione in istruttoria, il G.I. riservava nuovamente la decisione sullo status al Collegio,
con termini ex art.190 c.p.c. di giorni 20+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 13.2.23 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza,
per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4,
comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche.
Successivamente, non articolate richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per la precisazione delle conclusioni al 25.9.24.
Alla detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle note scritte delle parti la causa era nuovamente riservata al Collegio per la decisione, con termini di legge ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la questione attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta pronuncia parziale sullo status in data 13.2.23.
In ordine all'unica domanda accessoria costituita dalla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, cui si è opposto il ricorrente (in subordine chiedendone la riduzione), si osserva quanto segue. Occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento operato nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile
è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché,
data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò posto, nel merito, che in sede presidenziale aveva Parte_1
omesso il deposito della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, così
privando il tribunale, anche a mente dell'art.116 c.p.c. dei necessari elementi conoscitivi per ricostruirne la capacità economica, aveva dichiarato nel triennio
2018-2020 (cfr. 730/21, 730/20, 730/19) redditi annui, rispettivamente, per euro 35103, euro 33640,00 , euro 32390 e così, al netto dell'imposizione fiscale su 13 mensilità, rispettivamente per euro 2110,00, euro 1996,00, euro 1952,00,
computato nel calcolo il contributo di mantenimento del coniuge r superiore anche al netto di tale contributo rispetto a quanto percepito in separazione, per euro 1200,00 (cfr. verbale di separazione in atti).
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26.7.22) ha dichiarato di essere pensionata della Corte dei Conti dal 1.1.20, di non avere proprietà immobiliari, né oneri abitativi vivendo in abitazione del figlio;
di sostenere oneri restitutori mensili per un prestito, ad oggi cessato. Pur non riportando nella dichiarazione sostitutiva i saldi dei c/c in titolarità, in data
28.9.22 ha depositato la lista movimenti di c/c a lei intestato acceso presso con saldo al 30.6.22 di circa 43000,00 euro e quelli relativi a conto CP_2
cointestato con il figlio con saldo in pari data per poche centinaia di euro. Dai
modelli fiscali per gli anni 2021-2022-2023 si evincono redditi lordi,
rispettivamente per euro 32390,00, euro 32111,00, euro 32715,00 e al netto dell'imposizione fiscale, su 13 mensilità, rispettivamente per euro 1955,00,
euro 1932,00, euro 1952,00. Ciò posto, indubbiamente non riconoscibile sotto il profilo assistenziale è
l'assegno divorzile essendo pienamente in grado la ricorrente di far fronte alle proprie esigenze di vita anche migliorate al netto dell'assegno versato dal marito rispetto alla separazione, come pure evidenziato dalla propensione al risparmio evincibile dalla documentazione bancaria;
sotto un profilo meramente compensativo non è stato nemmeno allegata la rinuncia ad aspettative professionali proprie per consentire l'accrescimento in termini locupletativi di quelle del coniuge né è stata in alcun modo provata l'incidenza che assumerebbero sulla ricostruita capacità economico-patrimoniale le attuali condizioni di salute.
La domanda è pertanto da respingersi, esimendo di esaminare la capacità
economico-patrimoniale dell'obbligato, nondimeno dovendosi rilevare il ridimensionamento rispetto alla separazione in ragione del pensionamento nell'anno 2021, con conseguente contrazione reddituale (cfr. modelli fiscali per gli anni 2023-2022-2021), sì da revocare in dubbio lo squilibrio patrimoniale che aveva determinato il riconoscimento in sede separativa del contributo di mantenimento, valutati, al riguardo, anche gli oneri di mutuo sull'immobile in cui dimora con l'attuale compagna, dal medesimo assolti, come pure documentato 8cfr. documentazione bancaria in atti depositata il 25.10.22).
La natura necessaria della pronuncia sullo status consente la compensazione per la metà delle spese, che per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36171/21 R.G.A.C., così provvede: A) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
B) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite nella misura della metà, così liquidandole in euro
2750,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole nella residua metà.
Così deciso in Roma il 4.2.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36171 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Giada Bernardi giusta procura
Ricorrente
E
1 , nato ad [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Anna Mandorlo e Fabrizio Marini giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.9.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.06.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 05.05.1982 contraeva con
[...] Controparte_1
matrimonio civile;
che dall'unione era nato il figlio (04.07.1983), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che con decreto in data
08.02.2020 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, nonché il versamento da parte del marito di un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 200,00 mensili;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale,
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento del matrimonio), instando, inoltre, per la previsione di assegno divorzile in suo favore nella misura di euro 350,00 mensili, atteso il peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute, nonché la disparità di condizioni patrimoniali e reddituali tra le parti.
Si costituiva in giudizio il resistente, che aderiva alla domanda di scioglimento del vincolo, opponendosi alle avverse richieste, chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile, con la revoca di ogni statuizione economica in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 30.11.2021 - trattata cartolarmente ex art. 221 L.
7.7.20, sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 4.5.22, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art.183,
VI co. c.p.c. e per la sentenza parziale sullo status, il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, senza termini di cui all'art. 190 c.p.c, rinunciati dalle parti.
Con ordinanza del 5.7.22, verificata la mancata produzione dell'estratto per riassunto del matrimonio contratto tra le parti, il Tribunale restituiva la causa al ruolo istruttorio e concedeva i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., fissando udienza per la produzione della documentazione richiesta e per l'ammissione dei mezzi istruttori al 7.12.22.
All'udienza del 7.12.22, trattata cartolarmente ex art.221 L.77/20, acquisito l'estratto per riassunto del matrimonio, sulle conclusioni delle parti che chiedevano, il ricorrente, rinvio del procedimento per la precisazione delle conclusioni e la resistente pronuncia parziale sullo status e remissione in istruttoria, il G.I. riservava nuovamente la decisione sullo status al Collegio,
con termini ex art.190 c.p.c. di giorni 20+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 13.2.23 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza,
per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4,
comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche.
Successivamente, non articolate richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per la precisazione delle conclusioni al 25.9.24.
Alla detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle note scritte delle parti la causa era nuovamente riservata al Collegio per la decisione, con termini di legge ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, la questione attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta pronuncia parziale sullo status in data 13.2.23.
In ordine all'unica domanda accessoria costituita dalla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, cui si è opposto il ricorrente (in subordine chiedendone la riduzione), si osserva quanto segue. Occorre premettere che non rileva, in questa sede, il riconoscimento operato nella pronuncia separativa, dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile
è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché,
data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò posto, nel merito, che in sede presidenziale aveva Parte_1
omesso il deposito della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, così
privando il tribunale, anche a mente dell'art.116 c.p.c. dei necessari elementi conoscitivi per ricostruirne la capacità economica, aveva dichiarato nel triennio
2018-2020 (cfr. 730/21, 730/20, 730/19) redditi annui, rispettivamente, per euro 35103, euro 33640,00 , euro 32390 e così, al netto dell'imposizione fiscale su 13 mensilità, rispettivamente per euro 2110,00, euro 1996,00, euro 1952,00,
computato nel calcolo il contributo di mantenimento del coniuge r superiore anche al netto di tale contributo rispetto a quanto percepito in separazione, per euro 1200,00 (cfr. verbale di separazione in atti).
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26.7.22) ha dichiarato di essere pensionata della Corte dei Conti dal 1.1.20, di non avere proprietà immobiliari, né oneri abitativi vivendo in abitazione del figlio;
di sostenere oneri restitutori mensili per un prestito, ad oggi cessato. Pur non riportando nella dichiarazione sostitutiva i saldi dei c/c in titolarità, in data
28.9.22 ha depositato la lista movimenti di c/c a lei intestato acceso presso con saldo al 30.6.22 di circa 43000,00 euro e quelli relativi a conto CP_2
cointestato con il figlio con saldo in pari data per poche centinaia di euro. Dai
modelli fiscali per gli anni 2021-2022-2023 si evincono redditi lordi,
rispettivamente per euro 32390,00, euro 32111,00, euro 32715,00 e al netto dell'imposizione fiscale, su 13 mensilità, rispettivamente per euro 1955,00,
euro 1932,00, euro 1952,00. Ciò posto, indubbiamente non riconoscibile sotto il profilo assistenziale è
l'assegno divorzile essendo pienamente in grado la ricorrente di far fronte alle proprie esigenze di vita anche migliorate al netto dell'assegno versato dal marito rispetto alla separazione, come pure evidenziato dalla propensione al risparmio evincibile dalla documentazione bancaria;
sotto un profilo meramente compensativo non è stato nemmeno allegata la rinuncia ad aspettative professionali proprie per consentire l'accrescimento in termini locupletativi di quelle del coniuge né è stata in alcun modo provata l'incidenza che assumerebbero sulla ricostruita capacità economico-patrimoniale le attuali condizioni di salute.
La domanda è pertanto da respingersi, esimendo di esaminare la capacità
economico-patrimoniale dell'obbligato, nondimeno dovendosi rilevare il ridimensionamento rispetto alla separazione in ragione del pensionamento nell'anno 2021, con conseguente contrazione reddituale (cfr. modelli fiscali per gli anni 2023-2022-2021), sì da revocare in dubbio lo squilibrio patrimoniale che aveva determinato il riconoscimento in sede separativa del contributo di mantenimento, valutati, al riguardo, anche gli oneri di mutuo sull'immobile in cui dimora con l'attuale compagna, dal medesimo assolti, come pure documentato 8cfr. documentazione bancaria in atti depositata il 25.10.22).
La natura necessaria della pronuncia sullo status consente la compensazione per la metà delle spese, che per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36171/21 R.G.A.C., così provvede: A) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
B) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite nella misura della metà, così liquidandole in euro
2750,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole nella residua metà.
Così deciso in Roma il 4.2.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi