Sentenza 16 gennaio 2023
Decreto cautelare 21 marzo 2023
Ordinanza cautelare 7 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00871/2025REG.PROV.COLL.
N. 08493/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8493 del 2023, proposto dalla società AN IE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Delucca, Alessandro Marelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, (sezione prima) n. 119, pubblicata il 6 marzo 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati De Lucca e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza del T.a. r. per l’Emilia Romagna n. 119 del 2023 con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del foglio n. 79593 del 12 aprile 2022 della direzione generale territoriale del nord est di declaratoria dell’insussistenza dell’autorizzazione per l’utilizzo del lago Mariver per l’effettuazione degli esami per il conseguimento della patente nautica, nonché del foglio n. 104852 del 18 maggio 2022 della medesima direzione di conferma del precedente provvedimento e della conseguente comunicazione del 27 maggio 2022 dell’ufficio motorizzazione civile di Bologna di diniego all’effettuazione degli esami.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per eccesso di potere per contraddittorietà, per falso presupposto di fatto e di diritto, per difetto di motivazione ed incompetenza;
2) per violazione del d.m. 10 agosto 2021 e del d.m. 4 ottobre 2013, per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito con memoria di stile.
3. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato memoria di replica, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., limitandosi a prendere atto della costituzione di stile dell’amministrazione resistente.
4. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. E’ infondato il primo motivo con il quale parte appellante deduce l’erroneità della sentenza appellata per non aver considerato che l’autorizzazione del 1996, rilasciata dalla motorizzazione civile per l’effettuazione degli esami per la patente nautica, continuerebbe ad essere valida, che quella rilasciata dalla Provincia nel 2012, in forza delle funzioni attribuite dal d.lgs. n. 112/1998, sarebbe senza termine di scadenza e si sarebbe solo affiancata alla prima e che la motorizzazione civile, unico organo competente a decidere sulla perdurante validità dell’autorizzazione, non avrebbe potuto legittimamente denegare lo svolgimento degli esami senza previamente revocare l’autorizzazione del 1996.
6.1. Come condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado, l’art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 112/1998 ha attributo alle province le funzioni relative alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, tanto è vero che la Provincia di Bologna, una volta assunta la relativa competenza, ha rilasciato in data 1 dicembre 2012 l’autorizzazione in favore dell’appellante per l’utilizzo del lago Mariver. Né si può accedere alla tesi dell’appellante secondo cui tale ultima autorizzazione si sarebbe solamente affiancata al primo provvedimento rilasciatole dalla motorizzazione il 4 gennaio 1996 sia perché la normativa sopravvenuta ha modificato il riparto delle competenze tra Stato ed enti locali e non avrebbe alcuna ragione d’essere, in mancanza di una specifica normativa transitoria, la perdurante efficacia di un titolo abilitativo emesso da un organo privo di competenza, sia perché sono cambiati i presupposti relativi al titolo per la conduzione delle imbarcazioni da diporto, passando da 6 a 12 miglia.
Al riguardo il giudice di primo grado ha, infatti, specificato che l’autorizzazione provinciale, “seppur scaduta il 10 ottobre 2018 - invero ritenuta dal Ministero resistente ultrattiva in carenza della normativa di attuazione di cui al D.M. 4 ottobre 2013 - ha dunque sostituito la pregressa autorizzazione ministeriale, fondata su diversi presupposti normativi e completamente superata per effetto dei sopravvenuti D.M. 10 agosto 2021 e decreto dirigenziale 24 gennaio 2022 i quali hanno modificato le procedure d’esame e portato la limitazione per la conduzione delle imbarcazioni da diporto da 6 a 12 miglia” .
6.2. Per le esposte ragioni non sussiste neanche il vizio di omessa pronuncia sulla competenza a pronunciarsi sulla validità dell’autorizzazione del solo ufficio della motorizzazione civile di Bologna e non anche della direzione generale territoriale del nord est del Ministero resistente.
7. E’, altresì, infondato anche il secondo motivo con il quale parte appellante deduce l’erroneità della sentenza anche laddove non ha debitamente valutato che l’adozione dei provvedimenti contestati non sarebbe avvenuta previo sopralluogo e previa verifica delle caratteristiche del lago, come accaduto per il rilascio dell’autorizzazione del 1996 e di quella del 2012, non potendosi ritenere soddisfacenti a tal fine né la mera indicazione dei dati dimensionali, né l’utilizzazione di google maps , né d’altro canto i citati decreti fisserebbero criteri relativi ai luoghi deputati allo svolgimento degli esami, limitandosi ad indicare esclusivamente le modalità per accertare le capacità dei candidati. Inoltre, ad avviso dell’appellante, l’unico riferimento che richiede ai fini dell’esame una navigazione di almeno 1/4 di miglio a diverse andature e con diverse manovre non implicherebbe necessariamente l’effettuazione dell’esame in un lago grande almeno 1/4 di miglio, limitandosi a stabilire la percorrenza minima, peraltro non necessariamente rettilinea, del tratto di navigazione ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo.
7.1. Dalla documentazione agli atti si evince che l’autorizzazione rilasciata all’appellante dalla Provincia nel 2012 per l’utilizzo come “ulteriore sede per esercitazioni pratiche e prove d’esame del laghetto denominato Mariver” ha come data di scadenza espressamente indicata quella del 10 ottobre 2018 e che a seguito del D.M. 10 agosto 2021, n. 323 e del decreto dirigenziale 24 gennaio 2022 durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie.
7.2. Ne discende che appare del tutto condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado che, dopo aver dato atto del modus procedendi ondivago degli organi del Ministero, ha affermato che “anche a non voler far discendere dalla suindicata normativa l’indispensabilità della conduzione del mezzo nautico per un tratto rettilineo pari ad un quarto di miglio (pari a 402 mt.) le dimensioni del lago Mariver risultano talmente esigue (145,00 x 85,00 metri) da doversi escludere la compatibilità con i nuovi più rigorosi parametri per la prova d’esame, ritenendo sul punto motivate, non illogiche e funzionali all’interesse pubblico perseguito le osservazioni della Direzione Generale Territoriale del Ministero resistente” .
7.3. E’, infatti, esente dai vizi lamentati la valutazione operata dall’organo competente in merito al fatto che le esigue dimensioni del lago in controversia, per il cui accertamento non era necessario alcun previo sopralluogo essendo le stesse consacrate in precedenti provvedimenti e non contestate, non siano state ritenute più compatibili con i nuovi parametri normativamente prescritti per lo svolgimento delle prove d’esame.
Né, a differenza di quanto affermato da parte appellante, può avere alcuna incidenza su detta valutazione l’ultrattività riconosciuta dal Ministero resistente all’autorizzazione provinciale del 2012, basata sulla mancata adozione della normativa di attuazione di cui al D.M. 4 ottobre 2013 e sulla conseguente inoperatività di quest’ultimo. Anche per tale ultimo profilo non coglie nel segno la censura laddove afferma la sostanziale sovrapponibilità della normativa del 2013 e di quella del 2021, essendo rimasto il primo d.m. inattuato.
8. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
9. Sussistono giusti motivi, attesa la costituzione di stile del Ministero resistente, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO