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15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 109. (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)
Dopo l' articolo 388-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Dopo l' articolo 388-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Commentari • 2
- 1. CAPO II - DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 01/04/1992, n. 152Provvedimento: […] che, a fugare ogni dubbio in ordine all'effettiva funzione assegnata alle norme denunciate ed alla loro aderenza ai due parametri ora evocati resta anche da considerare che il sistema è predisposto in modo tale da impedire che il condannato possa dolosamente sottrarsi all'esecuzione della pena pecuniaria (v. art. 388- ter del codice penale, introdotto dall'art. 109 della stessa legge n. 689 del 1981);Leggi di più...
- manifesta infondatezza della questione.·
- ord. 152/92. pena·
- esclusione