Articolo 109 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 108Articolo 103
Versione
15 dicembre 1981
Art. 109. (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)

Dopo l' articolo 388-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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