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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1449 dell'anno 2020,
alla quale è riunita la causa civile iscritta al n. 1595
dell'anno 2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
nella causa R.G. n. 1449/2020
rappresenta e difesa dall'avv. Domenico Parte_1
Casamassima, con studio in Canosa di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
sempl., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Domenico Dell'Aere e Davide Antonio Dell'Aere, con studio in
Canosa di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
nella causa R.G. n. 1595/2020 rappresento e difeso dall'avv. Francesco Parte_2
Carlo Spina, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Domenico Dell'Aere e Davide Antonio Dell'Aere, con studio in
Canosa di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n.
1449/2020, regolarmente notificato il 21.3.2020, l'attrice proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto n. 166/2020
di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto alla <
[...]
[...] [...]
a quanto esposto nel ricorso per Parte_3
ingiunzione costituita da e , Parte_2 Parte_1
di pagare in favore della con clausola di CP_1
provvisoria esecuzione, la somma di € 15.000,00, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per corrispettivo della vendita di diverse qualità di percoche di cui alla fattura n. 15 del 7.7.2015, in pagamento della quale veniva rilasciato assegno bancario dell'importo di € 15.000,00,
tratto dalla su BANCAPULIA con il n. 0077068645-04, in Parte_1
data 15.9.2015, poi di comune accordo fra le parti modificata in
15.9.2018, rimasto insoluto, depositato in via telematica a corredo del ricorso per ingiunzione, unitamente alla fattura e al relativo estratto autentico del registro IVA.
A motivi dell'opposizione proposta, la , agendo Parte_1
esclusivamente in proprio e non anche in nome e per conto della società ingiunta, deduceva: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere essa receduta dalla Società
con comunicazione del 7.8.2019, inviata alla stessa mediante raccomandata a.r. e posta elettronica certificata;
2)
l'apocrifia della firma di traenza da essa all'apparenza apposta sull'assegno posto a fondamento della domanda di ingiunzione, il quale è uscito dalla sua sfera di disponibilità contro la sua volontà, in quanto oggetto dello smarrimento denunciato al
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia il
17.12.2018; 3) la nullità comunque del titolo, per esserne stata alterata la data di emissione senza alcun consenso dei presunti
3 debitori, i quali giammai avrebbero potuto posticipare al 2018
la data di riscossione dello stesso, giacché la società Pt_2
era di fatto inattiva fin dal 2016; 4) l'inesistenza in ogni caso della compravendita di cui alla fattura azionata, tanto che la stessa non è stata mai registrata nelle scritture contabili della società . Pt_2
Avverso il medesimo provvedimento monitorio proponeva altresì
separata opposizione anche il , egli pure Pt_2
tempestivamente, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 1595/2020, regolarmente notificato il
26.3.2020, con il quale, agendo anch'egli esclusivamente in proprio e non pure in nome e per conto della società ingiunta,
deduceva a motivi dell'opposizione proposta: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, per ciò che la società
aveva di fatto cessato la propria attività fin dal 2016, Pt_2
tanto che l'opponente aveva intrapreso altra attività in forma di impresa individuale, e la novazione a cui la società opposta e la in proprio hanno successivamente dato luogo con Parte_1
la modifica della data di emissione e quindi di incasso dell'assegno posto a fondamento della domanda monitoria comporta la sua totale estraneità rispetto alla sottostante obbligazione dedotta in giudizio;
2) la prescrizione ex art. 75, co. 1, r.d.
n. 1736/1933; 3) l'inammissibilità della richiesta di pagamento della per < CP_1
deposito dell'assegno>> ex art. 58 r.d. n. 1736/1933; 4)
l'inesistenza del pari in ogni caso della compravendita di cui
4 alla fattura azionata, mai registrata nelle scritture contabili della società . Pt_2
La causa R.G. n. 1595/2020 è stata riunita a quella di più
risalente iscrizione, R.G. n. 1449/2020, con ordinanza resa nel primo giudizio all'udienza del 30.9.2020.
Dacché nessuno dei due opponenti, già socio illimitatamente responsabile della società nei cui soli confronti Pt_2
l'ingiunzione opposta è stata richiesta ed emessa, ha proposto opposizione per la Società, il provvedimento monitorio è
divenuto definitivamente esecutivo nei confronti della Società
medesima.
Insegna peraltro la Suprema Corte che <
pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili>>, i quali sono pertanto non solo legittimati a proporre opposizione in proprio al provvedimento monitorio emesso nei confronti della società, ma hanno anzi l'onere di procedervi, al fine di evitare che l'ingiunzione diventi definitiva nei loro personali confronti
(Cass., ord., 13.6.2019 n. 15877).
Va preliminarmente liberato il campo dalle eccezioni di difetto di legittimazione passiva preliminarmente sollevate in rito da entrambi gli opponenti, ciascuno per se stesso.
Per inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio (v., ex plurimis, Cass. 14.6.2006 n. 13756), la legittimazione processuale, condizione dell'azione e di ammissibilità della
5 domanda con cui essa è esercitata, quale diritto dell'attore o ricorrente o chiamante in causa di conseguire una decisione sul merito della domanda proposta, si sostanzia nella coincidenza,
dal lato attivo, fra la persona, fisica o giuridica, dell'attore o ricorrente o chiamante e la persona di chi è dall'attore o ricorrente o chiamante affermato titolare del diritto dedotto in giudizio, astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere, e, dal lato passivo, fra la persona,
fisica o giuridica, del convenuto o terzo chiamato e la persona di chi è dallo stesso attore o ricorrente o chiamante affermato come colui nei cui confronti il diritto da esso dedotto in giudizio va riconosciuto ed è astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto, secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente o chiamante e a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa nel merito, al quale afferisce invece la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo e dal lato passivo.
Ebbene, a tenore come sopra del ricorso per ingiunzione, con il quale è proposta dalla attrice sostanziale, CP_1
domanda di pagamento nei confronti della società semplice all'epoca costituita da entrambi i due opponenti, di un debito da essa asseritamente assunto nello svolgimento della sua attività, l'eccezione risulta incontrovertibilmente infondata per entrambi gli opponenti.
È privo di rilievo anche nel merito, quanto alla che Parte_1
ella sia receduta dalla società con comunicazione del Pt_2
6 7.8.2019, disputandosi del credito vantato verso la Società da un suo fornitore, che, se esistente, è sorto anteriormente allo scioglimento del rapporto sociale nei suoi confronti e dunque continua a farle carico ex art. 2290, co. 1, c.c.
Nessun pregio ha parimenti nel merito il richiamo, quanto al
, dell'istituto della novazione, atteso che l'assegno Pt_2
posto a fondamento della domanda di ingiunzione risulta all'apparenza emesso dalla non in proprio, bensì in Parte_1
rappresentanza della < Parte_4 Controparte_3
della quale è apposto il timbro sul titolo,
[...]
sotto il quale è all'apparenza apposta la firma della Parte_1
e l'allegata materiale correzione della data di emissione, da
<<15/09/2015>> a <<15/09/2018, se non costituisce una alterazione del titolo, né può dare luogo a novazione oggettiva a mente dell'art. 1231 c.c. né può tanto meno dare luogo a novazione soggettiva in forza dell'art. 1235 c.c., non contemplando alcuna sostituzione di debitori con liberazione di quelli originari.
Sono ugualmente infondate le ulteriori eccezioni opposte nel merito dalla , di nullità del predetto titolo, per Parte_1
averne unilateralmente la prenditrice alterato la data di emissione, e dal , di prescrizione della relativa azione Pt_2
cartolare e di inammissibilità della sottostante azione causale in dipendenza della omessa offerta in restituzione e dell'omesso deposito dell'assegno.
Con la domanda di pagamento proposta in via monitoria è infatti
7 esercitata dalla non già azione cartolare in forza CP_1
dell'assegno medesimo, che risulta effettivamente prescritta ex art. 75 r.d. n. 1736/1933, bensì azione causale, fondata sulla promessa di pagamento documentata dall'assegno medesimo, sicché
l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare è priva di rilevanza (v. Cass.
3.1.2017 n. 26) e lo stesso è a dire per l'alterazione della data di emissione;
quanto invece all'invocata violazione del disposto dell'art. 58 r.d. n.
1736/1933, è inveterata massima della giurisprudenza di legittimità che <
restituzione e il deposito non condizionano l'esercizio dell'azione causale allorché l'azione cartolare è prescritta>>
(Cass. 16.6.2006 n. 13949).
Ciò posto, vero è che incomberebbe in via generale sulla sedicente creditrice , ex art. 2697, co. 1, c.c., CP_1
quale attrice sostanziale, l'onere di dare prova della conclusione e della esecuzione da parte sua del contratto di compravendita dedotto a titolo del diritto azionato (v. per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533), che la fattura ed anche la sua annotazione nella propria contabilità non valgono di per se sole a soddisfare, a fronte della radicale negazione del rapporto opposta da entrambi i soci della asserita debitrice;
e però v'è nel caso di specie che, per effetto della promessa di pagamento documentata dall'assegno, l'opposta viene a beneficiare della inversione dell'onere probatorio sancita dall'art. 1988 c.c., per cui, spetta <
di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza
8 del rapporto fondamentale fissata in favore del creditore>> da detta norma (ancora Cass. n. 26/2017 cit.).
Tanto nei confronti di entrambi gli opponenti, quali soci illimitatamente responsabili della asserita debitrice, sul presupposto della effettiva riferibilità della firma di traenza del titolo alla , dalla quale l'assegno risulta Parte_1
all'apparenza sottoscritto in rappresentanza della Società.
La non ha mancato di disconoscere l'autenticità di Parte_1
tale firma;
e tuttavia la consulenza tecnica d'ufficio grafologica espletata a seguito dell'istanza di verificazione proposta dalla con coerente ed esauriente CP_1
motivazione, ha concluso per la certa appartenenza di detta sottoscrizione alla sua mano e tale conclusione questo giudicante condivide e fa propria.
Consegue l'infondatezza di entrambe le opposizioni proposte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo, sia nei confronti della società
ingiunta sia nei confronti dei suoi due soci illimitatamente responsabili che l'hanno opposto in proprio, i quali vanno altresì condannati a pagare in favore dell'opposta le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e di e viceversa, così provvede,
[...] Controparte_4
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta le opposizioni proposte e, per l'effetto, conferma
9 il decreto ingiuntivo opposto, n. 166/2020 di questo Tribunale,
che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di € 6.151,40 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 4.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1449 dell'anno 2020,
alla quale è riunita la causa civile iscritta al n. 1595
dell'anno 2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
nella causa R.G. n. 1449/2020
rappresenta e difesa dall'avv. Domenico Parte_1
Casamassima, con studio in Canosa di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
sempl., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Domenico Dell'Aere e Davide Antonio Dell'Aere, con studio in
Canosa di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
nella causa R.G. n. 1595/2020 rappresento e difeso dall'avv. Francesco Parte_2
Carlo Spina, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Domenico Dell'Aere e Davide Antonio Dell'Aere, con studio in
Canosa di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con il menzionato d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n.
1449/2020, regolarmente notificato il 21.3.2020, l'attrice proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto n. 166/2020
di questo Tribunale, con cui è stato ingiunto alla <
[...]
[...] [...]
a quanto esposto nel ricorso per Parte_3
ingiunzione costituita da e , Parte_2 Parte_1
di pagare in favore della con clausola di CP_1
provvisoria esecuzione, la somma di € 15.000,00, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per corrispettivo della vendita di diverse qualità di percoche di cui alla fattura n. 15 del 7.7.2015, in pagamento della quale veniva rilasciato assegno bancario dell'importo di € 15.000,00,
tratto dalla su BANCAPULIA con il n. 0077068645-04, in Parte_1
data 15.9.2015, poi di comune accordo fra le parti modificata in
15.9.2018, rimasto insoluto, depositato in via telematica a corredo del ricorso per ingiunzione, unitamente alla fattura e al relativo estratto autentico del registro IVA.
A motivi dell'opposizione proposta, la , agendo Parte_1
esclusivamente in proprio e non anche in nome e per conto della società ingiunta, deduceva: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere essa receduta dalla Società
con comunicazione del 7.8.2019, inviata alla stessa mediante raccomandata a.r. e posta elettronica certificata;
2)
l'apocrifia della firma di traenza da essa all'apparenza apposta sull'assegno posto a fondamento della domanda di ingiunzione, il quale è uscito dalla sua sfera di disponibilità contro la sua volontà, in quanto oggetto dello smarrimento denunciato al
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia il
17.12.2018; 3) la nullità comunque del titolo, per esserne stata alterata la data di emissione senza alcun consenso dei presunti
3 debitori, i quali giammai avrebbero potuto posticipare al 2018
la data di riscossione dello stesso, giacché la società Pt_2
era di fatto inattiva fin dal 2016; 4) l'inesistenza in ogni caso della compravendita di cui alla fattura azionata, tanto che la stessa non è stata mai registrata nelle scritture contabili della società . Pt_2
Avverso il medesimo provvedimento monitorio proponeva altresì
separata opposizione anche il , egli pure Pt_2
tempestivamente, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. n. 1595/2020, regolarmente notificato il
26.3.2020, con il quale, agendo anch'egli esclusivamente in proprio e non pure in nome e per conto della società ingiunta,
deduceva a motivi dell'opposizione proposta: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, per ciò che la società
aveva di fatto cessato la propria attività fin dal 2016, Pt_2
tanto che l'opponente aveva intrapreso altra attività in forma di impresa individuale, e la novazione a cui la società opposta e la in proprio hanno successivamente dato luogo con Parte_1
la modifica della data di emissione e quindi di incasso dell'assegno posto a fondamento della domanda monitoria comporta la sua totale estraneità rispetto alla sottostante obbligazione dedotta in giudizio;
2) la prescrizione ex art. 75, co. 1, r.d.
n. 1736/1933; 3) l'inammissibilità della richiesta di pagamento della per < CP_1
deposito dell'assegno>> ex art. 58 r.d. n. 1736/1933; 4)
l'inesistenza del pari in ogni caso della compravendita di cui
4 alla fattura azionata, mai registrata nelle scritture contabili della società . Pt_2
La causa R.G. n. 1595/2020 è stata riunita a quella di più
risalente iscrizione, R.G. n. 1449/2020, con ordinanza resa nel primo giudizio all'udienza del 30.9.2020.
Dacché nessuno dei due opponenti, già socio illimitatamente responsabile della società nei cui soli confronti Pt_2
l'ingiunzione opposta è stata richiesta ed emessa, ha proposto opposizione per la Società, il provvedimento monitorio è
divenuto definitivamente esecutivo nei confronti della Società
medesima.
Insegna peraltro la Suprema Corte che <
pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili>>, i quali sono pertanto non solo legittimati a proporre opposizione in proprio al provvedimento monitorio emesso nei confronti della società, ma hanno anzi l'onere di procedervi, al fine di evitare che l'ingiunzione diventi definitiva nei loro personali confronti
(Cass., ord., 13.6.2019 n. 15877).
Va preliminarmente liberato il campo dalle eccezioni di difetto di legittimazione passiva preliminarmente sollevate in rito da entrambi gli opponenti, ciascuno per se stesso.
Per inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio (v., ex plurimis, Cass. 14.6.2006 n. 13756), la legittimazione processuale, condizione dell'azione e di ammissibilità della
5 domanda con cui essa è esercitata, quale diritto dell'attore o ricorrente o chiamante in causa di conseguire una decisione sul merito della domanda proposta, si sostanzia nella coincidenza,
dal lato attivo, fra la persona, fisica o giuridica, dell'attore o ricorrente o chiamante e la persona di chi è dall'attore o ricorrente o chiamante affermato titolare del diritto dedotto in giudizio, astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere, e, dal lato passivo, fra la persona,
fisica o giuridica, del convenuto o terzo chiamato e la persona di chi è dallo stesso attore o ricorrente o chiamante affermato come colui nei cui confronti il diritto da esso dedotto in giudizio va riconosciuto ed è astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto, secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente o chiamante e a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa nel merito, al quale afferisce invece la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo e dal lato passivo.
Ebbene, a tenore come sopra del ricorso per ingiunzione, con il quale è proposta dalla attrice sostanziale, CP_1
domanda di pagamento nei confronti della società semplice all'epoca costituita da entrambi i due opponenti, di un debito da essa asseritamente assunto nello svolgimento della sua attività, l'eccezione risulta incontrovertibilmente infondata per entrambi gli opponenti.
È privo di rilievo anche nel merito, quanto alla che Parte_1
ella sia receduta dalla società con comunicazione del Pt_2
6 7.8.2019, disputandosi del credito vantato verso la Società da un suo fornitore, che, se esistente, è sorto anteriormente allo scioglimento del rapporto sociale nei suoi confronti e dunque continua a farle carico ex art. 2290, co. 1, c.c.
Nessun pregio ha parimenti nel merito il richiamo, quanto al
, dell'istituto della novazione, atteso che l'assegno Pt_2
posto a fondamento della domanda di ingiunzione risulta all'apparenza emesso dalla non in proprio, bensì in Parte_1
rappresentanza della < Parte_4 Controparte_3
della quale è apposto il timbro sul titolo,
[...]
sotto il quale è all'apparenza apposta la firma della Parte_1
e l'allegata materiale correzione della data di emissione, da
<<15/09/2015>> a <<15/09/2018, se non costituisce una alterazione del titolo, né può dare luogo a novazione oggettiva a mente dell'art. 1231 c.c. né può tanto meno dare luogo a novazione soggettiva in forza dell'art. 1235 c.c., non contemplando alcuna sostituzione di debitori con liberazione di quelli originari.
Sono ugualmente infondate le ulteriori eccezioni opposte nel merito dalla , di nullità del predetto titolo, per Parte_1
averne unilateralmente la prenditrice alterato la data di emissione, e dal , di prescrizione della relativa azione Pt_2
cartolare e di inammissibilità della sottostante azione causale in dipendenza della omessa offerta in restituzione e dell'omesso deposito dell'assegno.
Con la domanda di pagamento proposta in via monitoria è infatti
7 esercitata dalla non già azione cartolare in forza CP_1
dell'assegno medesimo, che risulta effettivamente prescritta ex art. 75 r.d. n. 1736/1933, bensì azione causale, fondata sulla promessa di pagamento documentata dall'assegno medesimo, sicché
l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare è priva di rilevanza (v. Cass.
3.1.2017 n. 26) e lo stesso è a dire per l'alterazione della data di emissione;
quanto invece all'invocata violazione del disposto dell'art. 58 r.d. n.
1736/1933, è inveterata massima della giurisprudenza di legittimità che <
restituzione e il deposito non condizionano l'esercizio dell'azione causale allorché l'azione cartolare è prescritta>>
(Cass. 16.6.2006 n. 13949).
Ciò posto, vero è che incomberebbe in via generale sulla sedicente creditrice , ex art. 2697, co. 1, c.c., CP_1
quale attrice sostanziale, l'onere di dare prova della conclusione e della esecuzione da parte sua del contratto di compravendita dedotto a titolo del diritto azionato (v. per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533), che la fattura ed anche la sua annotazione nella propria contabilità non valgono di per se sole a soddisfare, a fronte della radicale negazione del rapporto opposta da entrambi i soci della asserita debitrice;
e però v'è nel caso di specie che, per effetto della promessa di pagamento documentata dall'assegno, l'opposta viene a beneficiare della inversione dell'onere probatorio sancita dall'art. 1988 c.c., per cui, spetta <
di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza
8 del rapporto fondamentale fissata in favore del creditore>> da detta norma (ancora Cass. n. 26/2017 cit.).
Tanto nei confronti di entrambi gli opponenti, quali soci illimitatamente responsabili della asserita debitrice, sul presupposto della effettiva riferibilità della firma di traenza del titolo alla , dalla quale l'assegno risulta Parte_1
all'apparenza sottoscritto in rappresentanza della Società.
La non ha mancato di disconoscere l'autenticità di Parte_1
tale firma;
e tuttavia la consulenza tecnica d'ufficio grafologica espletata a seguito dell'istanza di verificazione proposta dalla con coerente ed esauriente CP_1
motivazione, ha concluso per la certa appartenenza di detta sottoscrizione alla sua mano e tale conclusione questo giudicante condivide e fa propria.
Consegue l'infondatezza di entrambe le opposizioni proposte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo, sia nei confronti della società
ingiunta sia nei confronti dei suoi due soci illimitatamente responsabili che l'hanno opposto in proprio, i quali vanno altresì condannati a pagare in favore dell'opposta le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e di e viceversa, così provvede,
[...] Controparte_4
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta le opposizioni proposte e, per l'effetto, conferma
9 il decreto ingiuntivo opposto, n. 166/2020 di questo Tribunale,
che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti a pagare le spese del presente giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di € 6.151,40 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 4.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10