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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.3435/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Cristiano Crippa e Adamo Biolo, come da procura acclusa in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Porta Vittoria n. 28, Milano - PEC:
e Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: contratto di credito revolving, consegna documenti.
*
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
-Per l'appellante : Parte_2
“La Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere: a)
Condannare la Società appellata alla consegna del contratto con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
-Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito: respingere, anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare la
[...]
sentenza n. 4915/2024 emessa in data 09.05.2024, depositata il 10.05.2024, in causa R.G. n.
6130/2024.
Nel merito eventuale, in caso di non creduta ipotesi di revisione anche parziale della sentenza appellata: respingere comunque le domande formulate da , in quanto infondate in Parte_1
fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive,
I.V.A. e C.P.A. anche del secondo grado giudizio”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4915\2024 del 9.5.2024 che Parte_1
ha rigettato la domanda volta ad ottenere da la consegna della documentazione Controparte_1 inerente al contratto di credito revolving perfezionato tra le parti, ai sensi dell'art. 119 TUB. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza e la condanna della
[...]
ritualmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'appello, in quanto infondato, Parte_3
e la conferma della sentenza.
All'esito della prima udienza di comparizione, in data 9 aprile 2025, il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., l'udienza del 4 giugno 2025, con termine sino al 19.5.2025 per il deposito delle note conclusive.
B. Il giudizio di primo grado e la sentenza del Tribunale.
pagina 2 di 6 , con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha domandato la condanna di Parte_1 CP_1
alla consegna della documentazione relativa al contratto di credito revolving stipulato nel 2003.
[...]
ha eccepito di aver tempestivamente trasmesso gli estratti conto storici, ma non il Controparte_1
contratto, per non esserne più in possesso, trattandosi di un rapporto risalente al 2003.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha accertato la tempestiva consegna da parte della degli estratti conto storici, inviati a mezzo pec. Pt_3
Riguardo alla consegna del contratto ha osservato che l'art. 119 TUB si riferisce ai rapporti intrattenuti tra le parti non oltre il decennio anteriore rispetto alla richiesta. Ha quindi evidenziato che nel caso di specie la domanda di consegna della documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB è avvenuta solo il 10 novembre 2023, mentre il contratto si era perfezionato pacificamente nel 2003.
Il primo giudice ha rilevato che la previsione di cui all'art. 119 TUB inerisce alle operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Conseguentemente, l'atto del perfezionamento del contratto stesso è riconducibile all'alveo del concetto di “singole operazioni”, richiamato dalla norma (art. 119 comma 4
TUB). Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che il limite decennale per la conservazione della documentazione deve intendersi applicabile anche a questo tipo di fattispecie.
Il Tribunale ha infine precisato che l'art. 117 TUB contempla e disciplina una fattispecie differente da quella di cui all'art. 119 TUB e, in quanto tale, estranea al caso di specie, riferendosi alla consegna al cliente di un esemplare del contratto, e quindi riferendosi all'originale del contratto e non alla copia. In altri termini, secondo la prospettazione del primo giudice la norma disciplina il diritto del cliente ad ottenere dalla banca il regolamento contrattuale in concomitanza con la stipulazione.
C. I motivi di appello.
ha svolto un unico motivo di appello con il quale ha lamentato l'erronea Parte_1
interpretazione e applicazione degli artt. 119 e 117 TUB da parte del primo giudice.
Ha ritenuto che la conservazione e la consegna del contratto esulino dalla previsione del 119 TUB, e rientrino invece nel più ampio dovere di cui all'art. 117 TUB, che prevede l'obbligo di consegna del contratto senza vincoli temporali, fatta salva la prescrizione ex art. 2946 cc, decorrente dal momento della chiusura del rapporto.
Secondo l'appellante sussiste quindi il diritto del cliente ad ottenere la documentazione entro il limite di prescrizione suddetto, decorrente dalla chiusura del rapporto di conto corrente, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cc.
La banca appellata ha dedotto:
pagina 3 di 6 - che il limite temporale del decennio deve operare anche in relazione all'obbligo di conservazione e consegna del contratto;
- che tale obbligo non è riconducibile al principio di cui all'art. 1175 cc;
-che l'obbligo di consegna e custodia del contratto deriva direttamente dalla previsione di cui all'art. 119 TUB.
Ha quindi concluso ritenendo l'infondatezza dell'appello.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1. Il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 119 TUB
e disatteso la domanda di consegna del contratto svolta da , in ragione del decorso di un arco Pt_1
temporale ultradecennale tra il momento di conclusione del contratto (2003) e la richiesta di copia dello stesso (2023).
2.L'art. 117 TUB contempla l'ipotesi di consegna di copia del contratto all'atto della stipulazione dello stesso, inerisce alla fase genetica del contratto. Diversamente, nel corso del rapporto la norma che consente al cliente, in base ad interpretazione estensiva, di ottenere copia del contratto è l'art. 119
TUB, che, applicato nei limiti temporali dallo stesso previsti, consente di realizzare un equo contemperamento di interessi, pur in un ambito di tutele specifiche accordate al cliente/consumatore (si veda analogamente da ultimo Corte Appello Milano n. 1145\2025).
3.Ulteriormente, ad integrazione e miglior specificazione si possono aggiungere le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 998/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
Precisamente: “Preliminarmente va rilevato che nella difesa dell'appellante non vi è l'allegazione di una mancata consegna del contratto all'atto della stipulazione e, pertanto, non viene in rilievo, indipendentemente dal termine per l'esercizio del relativo diritto, la norma di cui all'art. 117 TUB, che pone a carico degli intermediari finanziari l'obbligo di consegnare al cliente un esemplare del
pagina 4 di 6 contratto concluso. La domanda svolta dall'odierna parte appellante e respinta dal Tribunale può essere, invece, astrattamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 119 TUB.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa
Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della nell'art. 119 TUB. Come ha osservato la S.C., infatti, “la Pt_3
pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. cit.). L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato ...
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 35039/22). L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti. L'obbligo di consegna della sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia. Anche su Pt_3
tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità […], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è
pagina 5 di 6 costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione)”.
Per tali ragioni l'appello è infondato.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di , in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore, della natura Parte_1
della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 4915\2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 4915\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento a favore di elle spese Parte_1 Controparte_1
di giudizio del presente grado, liquidate in euro 5.809,00 oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 4 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.3435/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresenta e difesa dagli avv.ti Cristiano Crippa e Adamo Biolo, come da procura acclusa in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Porta Vittoria n. 28, Milano - PEC:
e Email_2 Email_3
APPELLATA
Oggetto: contratto di credito revolving, consegna documenti.
*
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
-Per l'appellante : Parte_2
“La Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere: a)
Condannare la Società appellata alla consegna del contratto con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
-Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
Nel merito: respingere, anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare la
[...]
sentenza n. 4915/2024 emessa in data 09.05.2024, depositata il 10.05.2024, in causa R.G. n.
6130/2024.
Nel merito eventuale, in caso di non creduta ipotesi di revisione anche parziale della sentenza appellata: respingere comunque le domande formulate da , in quanto infondate in Parte_1
fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive,
I.V.A. e C.P.A. anche del secondo grado giudizio”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4915\2024 del 9.5.2024 che Parte_1
ha rigettato la domanda volta ad ottenere da la consegna della documentazione Controparte_1 inerente al contratto di credito revolving perfezionato tra le parti, ai sensi dell'art. 119 TUB. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza e la condanna della
[...]
ritualmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'appello, in quanto infondato, Parte_3
e la conferma della sentenza.
All'esito della prima udienza di comparizione, in data 9 aprile 2025, il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., l'udienza del 4 giugno 2025, con termine sino al 19.5.2025 per il deposito delle note conclusive.
B. Il giudizio di primo grado e la sentenza del Tribunale.
pagina 2 di 6 , con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha domandato la condanna di Parte_1 CP_1
alla consegna della documentazione relativa al contratto di credito revolving stipulato nel 2003.
[...]
ha eccepito di aver tempestivamente trasmesso gli estratti conto storici, ma non il Controparte_1
contratto, per non esserne più in possesso, trattandosi di un rapporto risalente al 2003.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha accertato la tempestiva consegna da parte della degli estratti conto storici, inviati a mezzo pec. Pt_3
Riguardo alla consegna del contratto ha osservato che l'art. 119 TUB si riferisce ai rapporti intrattenuti tra le parti non oltre il decennio anteriore rispetto alla richiesta. Ha quindi evidenziato che nel caso di specie la domanda di consegna della documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB è avvenuta solo il 10 novembre 2023, mentre il contratto si era perfezionato pacificamente nel 2003.
Il primo giudice ha rilevato che la previsione di cui all'art. 119 TUB inerisce alle operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Conseguentemente, l'atto del perfezionamento del contratto stesso è riconducibile all'alveo del concetto di “singole operazioni”, richiamato dalla norma (art. 119 comma 4
TUB). Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che il limite decennale per la conservazione della documentazione deve intendersi applicabile anche a questo tipo di fattispecie.
Il Tribunale ha infine precisato che l'art. 117 TUB contempla e disciplina una fattispecie differente da quella di cui all'art. 119 TUB e, in quanto tale, estranea al caso di specie, riferendosi alla consegna al cliente di un esemplare del contratto, e quindi riferendosi all'originale del contratto e non alla copia. In altri termini, secondo la prospettazione del primo giudice la norma disciplina il diritto del cliente ad ottenere dalla banca il regolamento contrattuale in concomitanza con la stipulazione.
C. I motivi di appello.
ha svolto un unico motivo di appello con il quale ha lamentato l'erronea Parte_1
interpretazione e applicazione degli artt. 119 e 117 TUB da parte del primo giudice.
Ha ritenuto che la conservazione e la consegna del contratto esulino dalla previsione del 119 TUB, e rientrino invece nel più ampio dovere di cui all'art. 117 TUB, che prevede l'obbligo di consegna del contratto senza vincoli temporali, fatta salva la prescrizione ex art. 2946 cc, decorrente dal momento della chiusura del rapporto.
Secondo l'appellante sussiste quindi il diritto del cliente ad ottenere la documentazione entro il limite di prescrizione suddetto, decorrente dalla chiusura del rapporto di conto corrente, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cc.
La banca appellata ha dedotto:
pagina 3 di 6 - che il limite temporale del decennio deve operare anche in relazione all'obbligo di conservazione e consegna del contratto;
- che tale obbligo non è riconducibile al principio di cui all'art. 1175 cc;
-che l'obbligo di consegna e custodia del contratto deriva direttamente dalla previsione di cui all'art. 119 TUB.
Ha quindi concluso ritenendo l'infondatezza dell'appello.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1. Il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 119 TUB
e disatteso la domanda di consegna del contratto svolta da , in ragione del decorso di un arco Pt_1
temporale ultradecennale tra il momento di conclusione del contratto (2003) e la richiesta di copia dello stesso (2023).
2.L'art. 117 TUB contempla l'ipotesi di consegna di copia del contratto all'atto della stipulazione dello stesso, inerisce alla fase genetica del contratto. Diversamente, nel corso del rapporto la norma che consente al cliente, in base ad interpretazione estensiva, di ottenere copia del contratto è l'art. 119
TUB, che, applicato nei limiti temporali dallo stesso previsti, consente di realizzare un equo contemperamento di interessi, pur in un ambito di tutele specifiche accordate al cliente/consumatore (si veda analogamente da ultimo Corte Appello Milano n. 1145\2025).
3.Ulteriormente, ad integrazione e miglior specificazione si possono aggiungere le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 998/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
Precisamente: “Preliminarmente va rilevato che nella difesa dell'appellante non vi è l'allegazione di una mancata consegna del contratto all'atto della stipulazione e, pertanto, non viene in rilievo, indipendentemente dal termine per l'esercizio del relativo diritto, la norma di cui all'art. 117 TUB, che pone a carico degli intermediari finanziari l'obbligo di consegnare al cliente un esemplare del
pagina 4 di 6 contratto concluso. La domanda svolta dall'odierna parte appellante e respinta dal Tribunale può essere, invece, astrattamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 119 TUB.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa
Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della nell'art. 119 TUB. Come ha osservato la S.C., infatti, “la Pt_3
pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. cit.). L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato ...
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 35039/22). L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti. L'obbligo di consegna della sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia. Anche su Pt_3
tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità […], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è
pagina 5 di 6 costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione)”.
Per tali ragioni l'appello è infondato.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di , in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore, della natura Parte_1
della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 4915\2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 4915\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento a favore di elle spese Parte_1 Controparte_1
di giudizio del presente grado, liquidate in euro 5.809,00 oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 4 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 6 di 6