Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 17/02/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01248/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03406/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3406 del 2024, proposto da
ON VO, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Truppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
al decreto della Corte d’Appello di Napoli, prima sezione civile, n. 3232 del 30 novembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’azionato decreto n. 3232 del 30 novembre 2021, notificato in forma esecutiva il 14 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la somma di euro 1.066,66 oltre interessi legali dalla domanda in favore di ON VO;
- in mancanza di adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, il ricorrente chiede a questo Tribunale di assegnare un termine all’Amministrazione per disporre il pagamento, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione del decreto (attestata da apposita certificazione di cancelleria), all’adempimento da parte dell’avente diritto degli oneri dichiarativi di cui all’articolo 5- sexies della legge n. 89 del 2001, all’inutile decorso sia del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, sia del termine di sei mesi previsto dal richiamato articolo 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso dev’essere accolto, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;
Ritenuto, altresì, di dover precisare che il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato dovute con computo a parte – secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della serialità del contenzioso e della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato mediante pagamento della somma ivi stabilita, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia all’interno della medesima Struttura, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO