Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice OT Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 1721 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2022, vertente tra Parte_1
(codice fiscale ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocato Viviana Rapisarda del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attrice opponente, contro Controparte_1
(codice fiscale ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avvocato Gian Pietro Dossi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta opposta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attrice nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi la convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 20 novembre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta opposta ha ottenuto da questo tribunale decreto di ingiunzione all'attrice del pagamento della somma di 20.500,00 euro.
Con gli accessori del credito e le spese del monitorio.
Ha ottenuto il decreto affermando l'avvenuta stipulazione inter partes di un contratto di appalto e ha dedotto grave inadempimento riferibile agli obblighi nascenti dal contratto di appalto medesimo.
1
Afferma anzi di aver corrisposto a controparte una somma non dovuta e agisce in via riconvenzionale al fine di ottenerne la restituzione.
Con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di 7.750,00 euro.
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese.
La convenuta opposta insta invece per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande attoree, compresa la domanda riconvenzionale.
Per l'effetto, chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Chiede altresì la condanna di controparte al pagamento della somma oggetto del credito azionato in via monitoria (o della diversa somma di giustizia).
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Come già accennato assume parte ricorrente (l'opposta)
l'avvenuta stipulazione inter partes di un contratto (il documento 5 di sua produzione) intitolato impropriamente
“contratto di appalto” ma in realtà sussumibile nella fattispecie del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Ciò risulta agevolmente deducibile dalla clausola numero 1 del contratto medesimo, dedicata letteralmente all'individuazione dell'oggetto del contratto stesso, che prevedeva, in cambio di corrispettivo da versarsi da parte opponente a favore di parte opposta, l'esecuzione mensile della redazione della contabilità di due cantieri dell'attrice opponente, siti a
Laveno Mombello e a Novi di Modena.
2 Ha assunto in primo luogo l'attrice opponente che giammai fu stipulato da lei quel contratto, che non fu assolutamente sottoscritto dal suo legale rappresentante Parte_1
Sono stati dunque espletati idonei accertamenti tecnici d'ufficio di natura grafologica, svolti dalla OT
, che hanno sortito esito negativo per l'attrice. Persona_1
L'esperta grafologa, infatti, ha affermato che la firma apposta sul documento de quo appartiene con identità probabile alla mano di . Parte_1
Non risultano ragionevoli motivi agli atti per non aderire alla sunnominata consulenza d'ufficio, essendo stata la medesima condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, con osservanza dei quesiti proposti e in armonia ai criteri ricavabili dal dictum delle Sezioni Unite numero 3086 del
2022.
Di talché sussiste tale punto fermo di partenza: le parti stipularono il contratto de quo.
Dall'escussione del teste emerge poi che Tes_1 effettivamente per la convenuta opposta, si Controparte_2 recò nei due cantieri ed eseguì le prestazioni richieste in sede monitoria, consegnando la documentazione al Tes_1 medesimo il quale la “girò” al su espressa disposizione Pt_1 dello stesso.
Tali circostanze sono state contestate dai testimoni offerti da parte opponente.
Risulta peraltro documentalmente che la convenuta opposta inviò una prima fattura datata 9 giugno 2020 (contraddistinta dal numero 2), che venne completamente onorata dall'attrice opponente.
Indi, l'opposta inviò una seconda fattura in data 16 giugno
2020 che venne onorata in parte.
Tale contegno depone in senso favorevole all'opposta.
3 Infatti, l'opponente non ha avanzato alcuna argomentazione ragionevole atta a spiegare i motivi per i quali si premurò di onorare le prime due fatture indicate dall'opposta.
In punto l'attrice opponente ha semplicemente e inverosimilmente assunto di aver pagato “ … confidando nell'avvio di una fattiva collaborazione … ” che in realtà non si sarebbe mai concretizzata.
Trattasi di ipotesi peraltro assolutamente, come già evidenziato, inverosimile alla luce sia del contratto stipulato inter partes sia delle risultanze agli atti, dalle quali non è assolutamente ricavabile quanto sopra indicato.
Ancora, come emerso dalle dichiarazioni rese da Parte_1 in sede di interrogatorio formale, il medesimo giammai inviò una raccomandata e/o anche semplicemente una mail contenente una qualche contestazione delle fatture.
In un contesto come quello “disegnato” dall'attrice una persona di normale diligenza si sarebbe premurata di predisporre idonea documentazione, tracciabile, atta a dimostrare che i pagamenti vennero eseguiti “sulla fiducia” e, con riferimento alle fatture non onorate, avrebbe avanzato le contestazioni volute.
Dal documento numero 9 di produzione attorea emerge che l'attrice, a fronte delle richieste di pagamento della convenuta, si limitò, semplicemente e ancora una volta del tutto inverosimilmente, ad affermare di non aver mai trattato con la convenuta, quando, al contrario, aveva già corrisposto delle somme alla medesima.
Nulla di tutto ciò è accaduto e tutti gli elementi probatori agli atti, come sopra specificati, portano a ritenere fondata la pretesa di parte convenuta.
L'opposizione e le domande tutte attoree (compresa la riconvenzionale, volta a ottenere la restituzione di quanto pagato in forza delle fatture emesse dall'opposta) non possono dunque essere accolte.
4 Il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere confermato.
Dovrà poi dichiararsi l'inammissibilità della domanda, formulata da parte convenuta nei confronti dell'attrice, di condanna al pagamento della somma azionata in via monitoria.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte (si esamini, ex multis, la pronuncia numero 19595 dell'anno 2013) la sentenza di rigetto dell'opposizione non può sostanziarsi in una sentenza di condanna dell'ingiunto, atta a sostituirsi all'originario titolo fatto oggetto di impugnazione, visto che il rigetto dell'opposizione comporta, di per sé stesso, che la statuizione sulla fondatezza delle ragioni del creditore fatta in decreto, da provvisoria, divenga definitiva.
La sentenza che rigetta l'opposizione, in quanto statuisce sull'insussistenza dei fatti modificativi o impeditivi o estintivi del diritto, ovvero sulla sussistenza di quelli costitutivi, assiste con il suo giudicato o con la sua efficacia provvisoria la condanna insita nel decreto: in tal modo si spiega come il titolo, relativamente alla somma portata nel monitorio e ai suoi accessori (nonché alle spese del monitorio), possa rimanere appunto quest'ultimo, senza necessità di una fusione o di una sorta di riversamento del titolo precedente in quello definitivo.
In sostanza, per la condanna recata dal decreto (sorte capitale, accessori e spese), l'unico titolo è quest'ultimo, potendosi soltanto aggiungere, quale titolo esecutivo, ma per altre ragioni di credito, diverse o ulteriori rispetto a quelle del decreto, anche la sentenza di rigetto dell'opposizione.
Esaurita così anche tale ultima questione, non resta che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla OT , che, come liquidate in Per_1 dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
5 il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione e le domande tutte attoree.
Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attrice opponente alla rifusione, a favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in euro
5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo dell'opponente le spese relative agli accertamenti peritali svolti dal consulente tecnico d'ufficio, come già liquidate nel corso del procedimento.
Così deciso a Bergamo il 9 maggio 2025
Il Giudice
OT Francesca Bresciani
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