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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5459/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, ivi residente in C.da GAROFALO, elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA MARCONI 66, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO DARIO
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTORE
e quale società designata a norma dell'art. 283 Controparte_1
DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in BOLOGNA, VIA STALINGRADO 45, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA 141/A, presso lo studio dell'Avv. STEFANIA MAGNANO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._3
difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 30.11.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.10.2018 , conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la quale impresa Controparte_1 designata dal GV, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro occorso in data 12.08.2013 quantificati nella complessiva somma di € 110.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che, in data 12.08.2013, alle ore
22:00 circa mentre percorreva la S.P. 14 “Maremonti” alla guida del motociclo tg.
AZ93718, di proprietà del Sig. con direzione Palazzolo Acreide- Persona_1
Siracusa, giunto in prossimità della rotatoria di C.da Garofalo, tenere di Canicattini
Bagni, dopo essersi immesso nel flusso rotatorio, un'autovettura rimasta non identificata, tipo Citroen, proveniente da un luogo privato, s'immetteva nella rotatoria da destra, omettendo di concedere la dovuta precedenza al motociclo condotto dal
, che, al fine di evitare l'impatto, frenava repentinamente e perdeva Pt_1
l'equilibrio, rovinando in terra. Affermava, quindi, che, a seguito dell'incidente, subiva gravissime lesioni tanto da rendersi necessario il trasporto presso l'ospedale Umberto I di Siracusa, ove veniva ricoverato in rianimazione con diagnosi di “politrauma con fratture costali multiple con emotorace” e prognosi riservata e che in data 08.02.2014, veniva dichiarato clinicamente guarito, con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale, quantificati dal CTP, dott. , nella misura del 35% di Persona_2
danno biologico permanente, gg. 90 di ITA e gg. 90 di ITP al 75%.
Precisava, ancora, l'attore di aver instaurato un giudizio, innanzi allo stesso Tribunale, iscritto al n. 490/2015 R.G., definito con sentenza n. 1433/2017, con la quale veniva rigettata la richiesta attorea per improponibilità e genericità della domanda;
pertanto, veniva successivamente incoato il presente giudizio, risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la lite.
Si costituiva in giudizio la quale impresa designata ex Controparte_1
artt. 283 e ss. D. Lgs, 209/2005 per la Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 22.01.2019, con la quale contestava la fondatezza della domanda e chiedendo liquidarsi, in esito a prova oculatamente raccolta, quanto equo e provato, secondo il grado di responsabilità addebitato;
in accoglimento della domanda pag. 2/7 riconvenzionale, chiedeva di detrarre dall'importo liquidato la somma di € 6.209,96 precettato, oltre spese di registrazione, come spese liquidate in sentenza n. 1433/2017.
La causa è stata istruita, mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti, prove testimoniali e la CTU medico legale a firma del Dott. Persona_3
Indi all'udienza del 30.11.2023 sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Occorre innanzitutto evidenziare, come costante giurisprudenza di legittimità, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni causati in occasione di un sinistro con un veicolo rimasto non identificato, ritiene che “…al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale, per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del GV , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762 cit.; cfr. Cass. 25 luglio 1995 n.
8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304 cit.).
Ebbene nel caso in esame dall' espletata istruttoria è emersa l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura sconosciuta Citroen, il quale, provenendo da una strada privata, si immetteva sulla SP 14 (Maremonti) senza dare la precedenza al motociclo condotto dall'attore che percorrendo la predetta strada in direzione Palazzolo Acreide aveva già impegnato la rotonda posta sulla predetta strada.
I testi e , hanno infatti descritto la dinamica Testimone_1 Testimone_2
del sinistro in modo analitico e dettagliato. In particolare ha Testimone_2
dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto si trovava in compagnia di amici per una scampagnata, su un terreno posto sulla SP 14 “Maremonti” di proprietà di Pt_2
pag. 3/7 Alicata, in prossimità della rotatoria in cui è avvenuto il sinistro e mentre si trovavano a vicino al muretto per fumare una sigaretta , ha visto che “…un signore a bordo di una moto di grossa cilindrata che percorreva la statale Maremonti, direzione Palazzolo
Canicattini, veniva urtato da un'autovettura Citroen di colore scuro, che all'improvviso usciva da una stradina privata, che sbocca sulla rotonda della predetta strada provinciale SP 14. “ L'impatto avveniva tra il lato sinistro dell'autovettura, con il lato anteriore della moto” (vd. verbale udienza di escussione del teste Testimone_2
del 14.02.2020). Il teste ha inoltre dichiarato, che il conducente della Citroen dopo l'urto non si fermava dileguandosi, mentre il conducente della moto cadeva per terra .
Dello stesso tenore è la testimonianza resa dal teste all'udienza del Testimone_1
14.01.2021, lo stesso rispondendo positivamente al cap.3 delle memorie istruttorie di parte attrice ha precisato che l'autovettura “ toccò con la ruota anteriore del motociclo il paraurti lato sinistro dell'autovettura e pertanto ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra; ha, inoltre, precisato di non aver fornito le proprie generalità al momento del sinistro, ma di essere stato contattato successivamente dal , che ha dichiarato di Pt_1
conoscere di vista. Ha inoltre precisato che la strada nel punto in cui è avvenuto il sinistro era illuminata. Ritiene pertanto come non sussista alcuna contraddizione tra quanto dichiarato dai testi nelle dichiarazione trasmesse alla e quanto dagli CP_1
stessi dichiarato in sede di escussione, trattandosi solo di un ulteriore precisazione della modalità del sinistro.. Peraltro relativamente alle dichiarazioni scritte provenienti dai terzi estranei alla lite, la Giurisprudenza ritiene che le stesse non possono esplicare efficace probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà. Si aggiunga inoltre come anche la scheda individuale di intervento del 118, indica alla voce causale”incidente stradale “ e nella voce anamnesi ( dichiarazione del paziente) “ Politrauma da rif. Incidente stradale “ . Esse sono dunque sovrapponibili con quanto dichiarato ai sanitari del P.S. del Presidio .
Appare pertanto inverosimile che l'attore giunto presso il Presidio Ospedaliero
Umberto I, con gravi lesioni avesse avuto la prontezza di dichiarare, una diversa ed in veritiera modalità dell'accaduto. Accertata dunque la esclusiva responsabilità del pag. 4/7 veicolo Citroen rimasto sconosciuto, per quanto concerne la quantificazione dei danni patiti da , il CTU Dott. , ha affermato che nell'occorso Parte_1 Persona_3
sinistro ebbe a riportare una rima di frattura composta dall'arco Parte_1 zigomatico di sinistra, la frattura composta dell'orbita di sinistra e del seno mascellare, esisti di fratture scomposte della II, III, IV, V, VI e VII costole a sinistra, esiti di frattura del III medio clavicola e scapola a sinistra, esiti discromici in varie parti del corpo.” Ha poi valutato la durata complessiva del periodo di I.T.A al 100% conseguente alle lesioni riportate dal periziando a seguito dell'infortunio del 12.08.2013 in gg. 30, un ulteriore periodo di ITP al 75% in ulteriori 20 gg., ed un ulteriore periodo di IP al 50% di ulteriori 20 gg. Il CTU ha infine valutato l'incidenza delle suddette menomazione (a carattere permanete) sulla validità complessiva del soggetto nella misura percentualistica del 26%, sotto l'aspetto del danno biologico. Le conclusioni cui
è pervenuto il CTU sono condivise dal decidente, non essendo egli incorso in errori metodologici che ne abbiano inficiato il risultato.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene pertanto questo decidente di dovere applicare le tabelle in uso presso questo Ufficio Giudiziario, redatte dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, in quanto adeguate e comunque ritenute dalla
Suprema Corte di Cassazione il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, rilevato che al momento dell'incidente il aveva l'età di 46 anni, ne Pt_1
consegue che deve essere risarcito a titolo di danno non patrimoniale nella complessiva misura di € 135.889,00 così determinata: € 91.242,00 a titolo di IP, € 3.450,00 per
I.T.A. al 100% ( gg. 30), € 1.725,00 per I.T.P. al 75% ( gg.20) ed € 1.150,00 per ITP al 50% ( gg. 20).
Vanno inoltre rimborsate all'attore le spese mediche documentate pari ad euro 110,00 ritenute dal CTU congrue. Nessun'altra voce di danno va riconosciuta all'attore siccome non provata .
Trattandosi di debito di valore, l'importo di €135.889,00 dovrà essere devalutato alla data dell'sinistro e rivalutato anno per anno previa applicazione degli interessi compensativi al tasso legale, sino alla data della presente decisione. Al riguardo, occorre precisare che, per costante giurisprudenza, in materia di debiti cd. di valore, le somme pag. 5/7 liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, ovvero nel caso di specie, la data del sinistro) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della presente decisione..
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi (Cass. n.
11190/98 e Cass. n. 5845/97). Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e liquidate in favore dell'Erario, essendo stata parte attrice ammessa al patrocino a spese dello Stato. Le stesse vanno nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M.10 marzo 2014 n.55 entrato in vigore il 3 aprile 2014 e tenuto conto del valore della controversia.
Parimenti le spese delle CTU vanno poste a carico dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima sezione civile, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Concetta Consoli definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
pag. 6/7 • Dichiara la esclusiva responsabilità nell'incidente del 12.08.2013 del conducente il veicolo non identificato e per l'effetto condanna la
[...]
quale impresa designata dal GV in persona del legale CP_2
rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 135.889,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• Condanna la società convenuta, al pagamento in favore dell'Erario, delle spese processuali che si liquidano in € 10.700,00
• Pone a carico dell'Erario le spese CTU siccome liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della I° sezione civile del Tribunale di
Siracusa in data 28/01/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5459/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, ivi residente in C.da GAROFALO, elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA MARCONI 66, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO DARIO
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTORE
e quale società designata a norma dell'art. 283 Controparte_1
DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in BOLOGNA, VIA STALINGRADO 45, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA 141/A, presso lo studio dell'Avv. STEFANIA MAGNANO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._3
difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 30.11.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.10.2018 , conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la quale impresa Controparte_1 designata dal GV, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro occorso in data 12.08.2013 quantificati nella complessiva somma di € 110.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che, in data 12.08.2013, alle ore
22:00 circa mentre percorreva la S.P. 14 “Maremonti” alla guida del motociclo tg.
AZ93718, di proprietà del Sig. con direzione Palazzolo Acreide- Persona_1
Siracusa, giunto in prossimità della rotatoria di C.da Garofalo, tenere di Canicattini
Bagni, dopo essersi immesso nel flusso rotatorio, un'autovettura rimasta non identificata, tipo Citroen, proveniente da un luogo privato, s'immetteva nella rotatoria da destra, omettendo di concedere la dovuta precedenza al motociclo condotto dal
, che, al fine di evitare l'impatto, frenava repentinamente e perdeva Pt_1
l'equilibrio, rovinando in terra. Affermava, quindi, che, a seguito dell'incidente, subiva gravissime lesioni tanto da rendersi necessario il trasporto presso l'ospedale Umberto I di Siracusa, ove veniva ricoverato in rianimazione con diagnosi di “politrauma con fratture costali multiple con emotorace” e prognosi riservata e che in data 08.02.2014, veniva dichiarato clinicamente guarito, con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale, quantificati dal CTP, dott. , nella misura del 35% di Persona_2
danno biologico permanente, gg. 90 di ITA e gg. 90 di ITP al 75%.
Precisava, ancora, l'attore di aver instaurato un giudizio, innanzi allo stesso Tribunale, iscritto al n. 490/2015 R.G., definito con sentenza n. 1433/2017, con la quale veniva rigettata la richiesta attorea per improponibilità e genericità della domanda;
pertanto, veniva successivamente incoato il presente giudizio, risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la lite.
Si costituiva in giudizio la quale impresa designata ex Controparte_1
artt. 283 e ss. D. Lgs, 209/2005 per la Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 22.01.2019, con la quale contestava la fondatezza della domanda e chiedendo liquidarsi, in esito a prova oculatamente raccolta, quanto equo e provato, secondo il grado di responsabilità addebitato;
in accoglimento della domanda pag. 2/7 riconvenzionale, chiedeva di detrarre dall'importo liquidato la somma di € 6.209,96 precettato, oltre spese di registrazione, come spese liquidate in sentenza n. 1433/2017.
La causa è stata istruita, mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti, prove testimoniali e la CTU medico legale a firma del Dott. Persona_3
Indi all'udienza del 30.11.2023 sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Occorre innanzitutto evidenziare, come costante giurisprudenza di legittimità, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni causati in occasione di un sinistro con un veicolo rimasto non identificato, ritiene che “…al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale, per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del GV , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762 cit.; cfr. Cass. 25 luglio 1995 n.
8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304 cit.).
Ebbene nel caso in esame dall' espletata istruttoria è emersa l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura sconosciuta Citroen, il quale, provenendo da una strada privata, si immetteva sulla SP 14 (Maremonti) senza dare la precedenza al motociclo condotto dall'attore che percorrendo la predetta strada in direzione Palazzolo Acreide aveva già impegnato la rotonda posta sulla predetta strada.
I testi e , hanno infatti descritto la dinamica Testimone_1 Testimone_2
del sinistro in modo analitico e dettagliato. In particolare ha Testimone_2
dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto si trovava in compagnia di amici per una scampagnata, su un terreno posto sulla SP 14 “Maremonti” di proprietà di Pt_2
pag. 3/7 Alicata, in prossimità della rotatoria in cui è avvenuto il sinistro e mentre si trovavano a vicino al muretto per fumare una sigaretta , ha visto che “…un signore a bordo di una moto di grossa cilindrata che percorreva la statale Maremonti, direzione Palazzolo
Canicattini, veniva urtato da un'autovettura Citroen di colore scuro, che all'improvviso usciva da una stradina privata, che sbocca sulla rotonda della predetta strada provinciale SP 14. “ L'impatto avveniva tra il lato sinistro dell'autovettura, con il lato anteriore della moto” (vd. verbale udienza di escussione del teste Testimone_2
del 14.02.2020). Il teste ha inoltre dichiarato, che il conducente della Citroen dopo l'urto non si fermava dileguandosi, mentre il conducente della moto cadeva per terra .
Dello stesso tenore è la testimonianza resa dal teste all'udienza del Testimone_1
14.01.2021, lo stesso rispondendo positivamente al cap.3 delle memorie istruttorie di parte attrice ha precisato che l'autovettura “ toccò con la ruota anteriore del motociclo il paraurti lato sinistro dell'autovettura e pertanto ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra; ha, inoltre, precisato di non aver fornito le proprie generalità al momento del sinistro, ma di essere stato contattato successivamente dal , che ha dichiarato di Pt_1
conoscere di vista. Ha inoltre precisato che la strada nel punto in cui è avvenuto il sinistro era illuminata. Ritiene pertanto come non sussista alcuna contraddizione tra quanto dichiarato dai testi nelle dichiarazione trasmesse alla e quanto dagli CP_1
stessi dichiarato in sede di escussione, trattandosi solo di un ulteriore precisazione della modalità del sinistro.. Peraltro relativamente alle dichiarazioni scritte provenienti dai terzi estranei alla lite, la Giurisprudenza ritiene che le stesse non possono esplicare efficace probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà. Si aggiunga inoltre come anche la scheda individuale di intervento del 118, indica alla voce causale”incidente stradale “ e nella voce anamnesi ( dichiarazione del paziente) “ Politrauma da rif. Incidente stradale “ . Esse sono dunque sovrapponibili con quanto dichiarato ai sanitari del P.S. del Presidio .
Appare pertanto inverosimile che l'attore giunto presso il Presidio Ospedaliero
Umberto I, con gravi lesioni avesse avuto la prontezza di dichiarare, una diversa ed in veritiera modalità dell'accaduto. Accertata dunque la esclusiva responsabilità del pag. 4/7 veicolo Citroen rimasto sconosciuto, per quanto concerne la quantificazione dei danni patiti da , il CTU Dott. , ha affermato che nell'occorso Parte_1 Persona_3
sinistro ebbe a riportare una rima di frattura composta dall'arco Parte_1 zigomatico di sinistra, la frattura composta dell'orbita di sinistra e del seno mascellare, esisti di fratture scomposte della II, III, IV, V, VI e VII costole a sinistra, esiti di frattura del III medio clavicola e scapola a sinistra, esiti discromici in varie parti del corpo.” Ha poi valutato la durata complessiva del periodo di I.T.A al 100% conseguente alle lesioni riportate dal periziando a seguito dell'infortunio del 12.08.2013 in gg. 30, un ulteriore periodo di ITP al 75% in ulteriori 20 gg., ed un ulteriore periodo di IP al 50% di ulteriori 20 gg. Il CTU ha infine valutato l'incidenza delle suddette menomazione (a carattere permanete) sulla validità complessiva del soggetto nella misura percentualistica del 26%, sotto l'aspetto del danno biologico. Le conclusioni cui
è pervenuto il CTU sono condivise dal decidente, non essendo egli incorso in errori metodologici che ne abbiano inficiato il risultato.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene pertanto questo decidente di dovere applicare le tabelle in uso presso questo Ufficio Giudiziario, redatte dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, in quanto adeguate e comunque ritenute dalla
Suprema Corte di Cassazione il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, rilevato che al momento dell'incidente il aveva l'età di 46 anni, ne Pt_1
consegue che deve essere risarcito a titolo di danno non patrimoniale nella complessiva misura di € 135.889,00 così determinata: € 91.242,00 a titolo di IP, € 3.450,00 per
I.T.A. al 100% ( gg. 30), € 1.725,00 per I.T.P. al 75% ( gg.20) ed € 1.150,00 per ITP al 50% ( gg. 20).
Vanno inoltre rimborsate all'attore le spese mediche documentate pari ad euro 110,00 ritenute dal CTU congrue. Nessun'altra voce di danno va riconosciuta all'attore siccome non provata .
Trattandosi di debito di valore, l'importo di €135.889,00 dovrà essere devalutato alla data dell'sinistro e rivalutato anno per anno previa applicazione degli interessi compensativi al tasso legale, sino alla data della presente decisione. Al riguardo, occorre precisare che, per costante giurisprudenza, in materia di debiti cd. di valore, le somme pag. 5/7 liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, ovvero nel caso di specie, la data del sinistro) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della presente decisione..
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi (Cass. n.
11190/98 e Cass. n. 5845/97). Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e liquidate in favore dell'Erario, essendo stata parte attrice ammessa al patrocino a spese dello Stato. Le stesse vanno nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M.10 marzo 2014 n.55 entrato in vigore il 3 aprile 2014 e tenuto conto del valore della controversia.
Parimenti le spese delle CTU vanno poste a carico dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima sezione civile, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Concetta Consoli definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
pag. 6/7 • Dichiara la esclusiva responsabilità nell'incidente del 12.08.2013 del conducente il veicolo non identificato e per l'effetto condanna la
[...]
quale impresa designata dal GV in persona del legale CP_2
rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 135.889,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• Condanna la società convenuta, al pagamento in favore dell'Erario, delle spese processuali che si liquidano in € 10.700,00
• Pone a carico dell'Erario le spese CTU siccome liquidate con separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della I° sezione civile del Tribunale di
Siracusa in data 28/01/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
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