TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 26/11/2024, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 622 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 622/2024, introdotta da:
, nato in [...] in data [...] (c.f. Parte_1
). C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CARENA CARLO AGOSTINO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
nata in [...] il [...] (c.f. CP_1
). C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CALLONE SILVIA ENRICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Satto Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Gattico, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Pag. 1
2. assegnare al sig. la casa coniugale sita in Cressa (NO) Vicolo Beato Giacobini n. 4 già di sua proprietà Parte_1 esclusiva;
3. disporre che la figlia maggiore , ad oggi maggiorenne, studentessa, restia a convivere a Cressa con il padre Per_1 dal quale è mantenuta;
4. disporre che la figlia studentessa, ed ancora minorenne al momento del deposito del ricorso ma che in data Per_2
22.04.2024 ha compiuto la maggiore età, resti a convivere a Cressa con il padre dal qual e è mantenuta;
5. disporre che entrambe le figlie regolamentino i rapporti con la madre in maniera autonoma;
6. disporre che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento di entrambe le figlie e nonché Per_1 Per_2 alle spese straordinarie nella misura del 100%;
7. i sig.ri e sono economicamente indipendenti e pertanto si chiede che venga confermato quanto Parte_1 CP_1 disposto in sede di separazione consensuale nel corso della quale le parti hanno riconosciuto che nulla sarà reciprocamente dovuto per alimenti e/o mantenimento. Nello stesso decreto di separazione consensuale le parti hanno anche dato atto di avere già definito e regolato ogni rapporto di dare ed avere;
8. spese legali compensate.”
Per il PM
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in GATTICO in data 10 febbraio 2002, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2002. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie: (09.10.2003) e (22.04.2006), Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente indipendenti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con decreto del 27.5.2024, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti, in quanto carente parte della documentazione prevista dall'art. 473 bis.12 c.p.c.. All'udienza del 3.10.2024, il Giudice dava atto che era stata depositata integralmente la documentazione richiesta e le parti formulavano conclusioni congiunte. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto GATTICO in data 10 febbraio 2002, da e con atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2002;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune predetto di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 21 novembre 2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 622/2024, introdotta da:
, nato in [...] in data [...] (c.f. Parte_1
). C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CARENA CARLO AGOSTINO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
nata in [...] il [...] (c.f. CP_1
). C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CALLONE SILVIA ENRICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Satto Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Gattico, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Pag. 1
2. assegnare al sig. la casa coniugale sita in Cressa (NO) Vicolo Beato Giacobini n. 4 già di sua proprietà Parte_1 esclusiva;
3. disporre che la figlia maggiore , ad oggi maggiorenne, studentessa, restia a convivere a Cressa con il padre Per_1 dal quale è mantenuta;
4. disporre che la figlia studentessa, ed ancora minorenne al momento del deposito del ricorso ma che in data Per_2
22.04.2024 ha compiuto la maggiore età, resti a convivere a Cressa con il padre dal qual e è mantenuta;
5. disporre che entrambe le figlie regolamentino i rapporti con la madre in maniera autonoma;
6. disporre che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento di entrambe le figlie e nonché Per_1 Per_2 alle spese straordinarie nella misura del 100%;
7. i sig.ri e sono economicamente indipendenti e pertanto si chiede che venga confermato quanto Parte_1 CP_1 disposto in sede di separazione consensuale nel corso della quale le parti hanno riconosciuto che nulla sarà reciprocamente dovuto per alimenti e/o mantenimento. Nello stesso decreto di separazione consensuale le parti hanno anche dato atto di avere già definito e regolato ogni rapporto di dare ed avere;
8. spese legali compensate.”
Per il PM
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in GATTICO in data 10 febbraio 2002, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2002. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie: (09.10.2003) e (22.04.2006), Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente indipendenti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con decreto del 27.5.2024, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti, in quanto carente parte della documentazione prevista dall'art. 473 bis.12 c.p.c.. All'udienza del 3.10.2024, il Giudice dava atto che era stata depositata integralmente la documentazione richiesta e le parti formulavano conclusioni congiunte. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto GATTICO in data 10 febbraio 2002, da e con atto trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2002;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune predetto di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 21 novembre 2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3