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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
( ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in
Aversa (CE), alla Via Alfonso D'Aragona 28, presso lo studio dell'avv. Antonietta
Savoia che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa
OS TI e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: reiterazione contratti a termine. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta una indennità compresa tra 4 e 24 mensilità, così come disposto dal decreto legge
131/2024, a seguito di successione di contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'amministrazione di appartenenza ( ); Controparte_1
- conseguentemente condannarsi il al riconoscimento della Controparte_1 indennità, così come previsto e disciplinato dalla normativa di riferimento, in favore dei docenti a tempo determinato per i suindicati anni scolastici di precariato;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della indennità prevista dal decreto-legge 131/2024, condannarsi il al pagamento della somma che il Giudice Controparte_1 riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20 luglio 2025 rappresentava di Parte_1 aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_1 sulla base di una serie di contratti a tempo determinato, nell'area professionale personale docente, stipulati a partire dall'a.s. 2017/2018 per un tempo complessivo superiore a 36 mesi, il tutto come da contratti e certificati di servizio prodotti quali docc. 10-20, 23. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di
Pag. 2 di 17 rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo in particolare l'abuso del contratto a termine stante la mancata indicazione delle ragioni oggettive poste a giustificazione dell'apposizione del limite temporale.
2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
– evidenziando, nel merito, l'infondatezza
[...] in fatto e in diritto delle domande proposte, chiedendone il rigetto.
3. All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La domanda è infondata.
5. Per la definizione della questione di causa appare utile una digressione introduttiva in merito alla disciplina relativa alle assunzioni a tempo determinato nel settore della scuola.
Innanzitutto, l'art. 4 della L. 124/1999 stabilisce quanto segue:
Art. 4
(Supplenze)
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché' ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al
Pag. 3 di 17 termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
(...)
Come si vede, è previsto che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee si utilizzino le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 D.
Lgs. 297/1994.
In attuazione del quinto comma del detto art. 4, il convenuto ha nel tempo CP_3 adottato appositi decreti per la delle supplenze annuali e temporanee (D.M. n.
201/2000 e D.M. n. 131/2007 per il personale docente, D.M. n. 430/2000 per il personale ATA) attraverso i quali - dopo aver richiamato l'art. 4 cit. e la differenziazione ivi contenuta tra supplenze annuali, temporanee sino al termine delle attività didattiche e temporanee tout court o brevi (e aver ribadito che per le supplenze annuali e per quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401, d. lgs. n. 297/1994 e succ. mod., integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con D.M. n. 123/2000) - ha precisato che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti
Pag. 4 di 17 dal dirigente scolastico e dal docente interessato, decorrenti dal giorno dell'assunzione in servizio e termine, per le supplenze annuali, alla data del 31 agosto, mentre per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
(di regola, 30 giugno); per le supplenze temporanee, infine, con l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Gli artt. 399 e 400 del D. Lgs. n. 297/94 contengono poi la disciplina delle modalità di accesso al ruolo - ed analoghe regole contengono per il personale ATA gli artt. 554 ss. dello stesso d.lgs. - prevedendo il primo che “l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio
1992, n. 104” ed il secondo che “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra
o di ruolo attuati a seguito dei concorsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il , che determina altresì l'ufficio Controparte_4
Pag. 5 di 17 dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il
dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio CP_1 dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.”
Alla graduatoria permanente su base provinciale attinge dunque l'Amministrazione scolastica onde procedere all'individuazione dei necessari supplenti (art. 4, comma 6 cit. l. n. 124/1999, che richiama l'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con d. lgs. n. 297/1994). Come è noto, tali graduatorie permanenti sono divenute “ad esaurimento” per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 605, lett. c della L. n. 296/2006.
Più di recente, poi, il legislatore è intervenuto sulla materia, introducendo il comma 14-bis all'art. 4 della L. 124/1999 per confermare il divieto di trasformazione dei contratti di supplenza in contratti a tempo indeterminato salva immissione in ruolo del docente. La detta norma infatti stabilisce che i “contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni” (art. 1 d.l. 25.9.2009, n.
134, convertito in legge dalla legge 24.11.2009, n. 167).
Il richiamato art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296 del 2006 disciplina il
“piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente […], circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e
Pag. 6 di 17 rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente”.
Con l'art. 9 d.l. 70/2011, convertito con modificazioni in l. n. 106/11, il legislatore ha poi stabilito che “all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art 40, comma I, della legge 27 dicembre 1997 , n. 449 e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14 bis , della legge 3 magio 1999 n.
124 e all'articolo 6 , comma 5, del decreto 30 marzo 2001 n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto” (norma quest'ultima di natura interpretativa, come statuito da Cass. 10127/12, “il suddetto art. 9 non può che aver valore d'interpretazione autentica, per rendere chiaro ed espresso quello che si evinceva dal precedente sistema normativo”).
5.3 Così richiamato il quadro normativo di riferimento in tema di reclutamento del personale scolastico, non può non condividersi l'assunto secondo cui tale speciale disciplina delinei un sistema “in sé compiuto. Vi si trovano regolati i criteri di formazione degli organici (artt. 441 segg., 520 segg., 548, 581 e 582 t.u., 2 e 4 l.
124/99), i presupposti soggettivi (art. 402 segg., 420, 553, 554 e 584 t.u.) ed oggettivi (art. 377 segg. e 395-397 t.u.), il procedimento (artt. 400, 404, 414-416,
421 t.u.), le graduatorie (artt. 417, 423 t.u.), le forme di mobilità (artt. 460 segg. t.u.
e 8 l. 124/99)” (così testualmente Trib. Genova, 25.3.2011). Trattasi, con ogni evidenza, di un sistema così speciale e compiuto che non può dirsi immediatamente abrogato dalla disciplina generale sui contratti a termine (D.lgs. 368/01).
Inoltre, il d.lgs. 165/01 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche stabilisce all'art. 70 comma 8: “Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano
Pag. 7 di 17 ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni” con ciò confermando che le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche valgono anche il personale della scuola, ma per tale settore continuano ad aver vigore le norme speciali sul reclutamento.
5.4 Va ora verificata l'applicabilità ai contratti a termine nel settore scuola della disciplina di cui al D.lgs. 368/01 di attuazione alla Direttiva 1999/70/CE.
Il citato decreto legislativo ha infatti introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica dei contratti a termine, applicabile anche ai datori di lavoro pubblici. Ebbene la Cass. sez. lav. Con 10127/12, ha rimarcato l'inapplicabilità delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 368/01 ai contratti a termine del settore scuola sul presupposto, come detto, della specialità della relativa disciplina. In particolare, è stato osservato che il sistema delle fonti regolatrici del lavoro pubblico c.d. contrattualizzato si rinviene nell'art. 2, comma secondo, del d. lgs. n. 165/01 ai sensi del quale “le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, siano esse antecedenti o successive, trovano applicazione anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche solo se non in contrasto con le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”. Poiché tra le “diverse disposizioni contenute nel presente decreto” rientra anche l'art. 70, co. 8, secondo cui sono fatte salve le procedure di reclutamento di cui al D. Lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, va concluso che la disciplina del reclutamento nel settore scuola prevale, per la sua specialità, sulla disciplina del d.lgs. n. 368/01 ove la stessa sia contrastante con la legge speciale. In tale prospettiva, l'art. 9 d.l. 70/11, il quale esclude l'applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 368/01 ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed
ATA, non farebbe altro che confermare un'esclusione già desumibile dal coordinamento tra le discipline di cui ai D.lgs. nn. 297/94, 165/01 e 368/01.
Pag. 8 di 17 5.5 Ciò detto, residua la questione se la disciplina come sopra delineata sia compatibile con il sistema comunitario e in particolare con la clausola 5 della direttiva 99/70/CE.99/70/CE.
Tale clausola - pur non dotata di effetto diretto (v. CGUE, 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact)- prevede infatti che “per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti, per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei suddetti contratti o rapporti”.
Onde procedere alla verifica della suddetta compatibilità tra la disciplina dei contratti a termine nel settore scuola e la clausola 5 della direttiva 99/70/CE, occorre distinguere tra: 1) le supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (c.d. supplenze su organico di diritto); 2) le supplenze temporanee sino al termine delle attività̀ didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cioè fino al 30 giugno, c.d. supplenze su organico di fatto); 3) le supplenze temporanee tout court, previste per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (c.d. supplenze brevi).
Ebbene, la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 10127/2012, ha sostenuto la conformità̀ della disciplina speciale in esame con l'ordinamento comunitario (“lo speciale corpus normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del
1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attività̀ scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce ««norma equivalente» alle misure di cui alla direttiva 1999/70/Ce e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come
Pag. 9 di 17 interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza”).
La Corte di Giustizia invece è pervenuta a conclusioni diverse.
Con la nota sentenza (sentenza C- 22/13 del 26.11.2014), la CGUE - dopo Per_1 avere ribadito (cfr., CGUE Fiamingo, 3.7.2014, 23.4.2009, Per_2 Per_3
4.7.2006) che l'accordo quadro allegato alla direttiva 70/1999 si applica a tutti i lavoratori anche pubblici (non escluso quindi il settore scolastico), esaminato la normativa interna sul reclutamento scolastico e, in particolare, le tre tipologie di supplenze previste dall'art. 4 della legge n. 124/1999 e dai relativi decreti di attuazione - ha infatti statuito che “...La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché́ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per
l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità̀, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire
Pag. 10 di 17 e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”
La Corte di Giustizia ha ritenuto quindi il sistema di reclutamento previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 124/1999 (assegnazione di incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico e cioè̀ sino al 31 agosto) lesivo degli obiettivi antiabusivi perseguiti dalla clausola 5 della direttiva e ciò in quanto le assegnazioni di supplenze sono permesse in attesa dell'espletamento di concorsi per l'immissione in ruolo quindi per un tempo del tutto indeterminato, dipendente fondamentalmente da ragioni di bilancio, tant'è che alcun concorso risulta essere stato bandito in Italia dal 2000 al 2011.
Dunque, secondo la Corte, seppure l'esigenza dello Stato di assumere supplenti per coprire i posti vacanti e disponibili mediante un reclutamento concorsuale è del tutto giustificata (cfr. punti 91 e 99), non lo è affatto la mancata individuazione di un preciso termine temporale che delimiti tale possibilità̀ (si veda il punto 108 della sentenza: “Ne deriva che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che l'applicazione concreta di tale ragione obiettiva, in considerazione delle particolarità̀ dell'attività̀ di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro. 109 Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato....”).
Pag. 11 di 17 5.6 Su tali basi la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 187 del 20.7.2016 ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n.
124/1999, nella parte in cui autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché́ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha valutato anche la compatibilità̀ dell'ordinamento nazionale a quello comunitario alla luce della normativa sopravvenuta. Il legislatore, successivamente alle pronunce sopra riportate, è intervenuto infatti con la L. 107/2015.
Ebbene la Corte ha rilevato che con tale legge lo stato italiano ha conformato la disciplina interna delle assunzioni a tempo determinato nel settore scuola alla direttiva
199/70/CE, prevedendone la durata non superiore a 36 mesi e presidiando l'osservanza della norma con il risarcimento del danno (art. 1, c. 131). In relazione ai rapporti pregressi la legge 107/15 ha dettato poi importanti disposizioni transitorie e, in particolare, ha disposto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 d. lgs. 297/1994, attingendo anche dalla graduatorie ad esaurimento nelle quali gli istanti sono iscritti (art. 95, c. 1: “Per l'anno scolastico 2015/2016, il è Controparte_5 autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.). Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli
Pag. 12 di 17 ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del
[...]
. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato Controparte_5 nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014- 2017”).
Secondo la Corte Costituzionale l'assetto normativo descritto è adesso aderente all'ordinamento comunitario prevedendo una pluralità̀ di meccanismi antiabusivi destinati ad operare in via alternativa, nel pieno rispetto della direttiva (v. par. 15 e 16, sent. cit.). Quanto ai rapporti a termine svoltisi nel vigore della normativa dichiarata incostituzionale, scrive la Corte che occorre distinguere a seconda del personale interessato. Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità̀ di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più̀ lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà̀ perenne;
una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico
Pag. 13 di 17 impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità̀ ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
5.7 Ne consegue che l'eventuale abuso della reiterazione è stato - per usare l'espressione della Corte - “cancellato” senza possibilità di ulteriori rimedi risarcitori. La
Consulta ha sostenuto che tale misura costituisce misura satisfattiva adeguata ed alternativa al risarcimento per equivalente mentre, nei confronti del personale amministrativo, non interessato dal piano di assunzioni straordinarie di cui ai commi 95
e ss. della l. n. 107 del 2015, ha precisato che “deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista – lo si è più volte ricordato – dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria”.
5.8 Sulla stessa linea della Consulta, la Suprema Corte con le sentenze nn.
22552/22558, tutte rese in data 7 novembre del 2016, ha sottolineato che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla L. 124/99 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d. lgs. n. 368/01, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato con i docenti e con il personale ATA stipulati ai sensi dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999
(così confermando il proprio precedente di cui alla sent. 10127/2012). La Corte di
Cassazione ha poi evidenziato, in linea con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si può porre solo con riferimento alle supplenze con il personale docente e con il personale amministrativo per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124/1999, norme già dichiarate incostituzionali. A giudizio della S.C. “la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, vedi, da ultimo: SS.UU.
31 maggio 2016, n. 11374). Va, in secondo luogo, precisato che non possono essere
Pag. 14 di 17 prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 (termine previsto dall'art. 2 della direttiva
1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concessogli dalla direttiva per al riguardo” (sent. n. 22553/16). L'abusivo ricorso ai contratti a termine per l'intero anno scolastico con il personale docente e amministrativo per supplenze su posti dell'organico di diritto si verifica dunque quando esso avviene per un termine che eccede i trentasei mesi e ciò in ragione del fatto che l'amministrazione ha l'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale. D'altronde medesimo limite temporale è stabilito nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. n. 368/01.
Il sistema, come attualmente delineato, è stato ritenuto dunque dalla Corte idoneo a ristorare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione. Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, spazio per la tutela risarcitoria ex art. 32 della L. 183/2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine (si veda anche Sezioni Unite 5072/2016). Salva, ovviamente, la prova a carico del lavoratore del maggior danno, ulteriore e diverso, da questi subito rispetto a quello rappresentato dall'aspettativa di potere concorrere ad un posto di ruolo.
Dunque, le supplenze su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno e quelle temporanee, destinate a terminare non appena venga meno la specifica esigenza) non sono di per sé illegittime, stante che le stesse non sono prive di "specifiche ragioni" (da identificarsi nelle esigenze sottese alla stessa nozione di organico di fatto come delineata dalla consolidata esegesi).
La Corte di Cassazione, ai punti da 97 a 101 ribadisce le ragioni della legittimità delle supplenze scolastiche su organico di fatto e così conclude: "Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di
Pag. 15 di 17 fatto" e per le supplenze temporanee l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1 concrete della medesima".
La Corte, inoltre, in riferimento al limite massimo dei rinnovi, ha statuito, attraverso il riferimento argomentativo al limite triennale previsto dall'art. 400 TU scuola per l'indizione delle procedure concorsuali e al medesimo limite cronologico previsto dalla normativa generale sui contratti a termine di cui al D.lgs. n. 368 del 2001 che: "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U.11374/2016)".
In definitiva, rientrano nell'alveo dell'illecito comunitario e costituzionale le supplenze annuali su organico di diritto conferite in epoca successiva al 10 luglio 2001 e per un tempo complessivo eccedente i 36 mesi anche non consecutivi.
Al di fuori di tale ambito non vi è illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, salvo che non venga allegata e dimostrata - secondo i normali criteri di allegazione e prova e senza alcuna agevolazione derivante dal c.d. danno comunitario - la concreta elusione della legge e l'abuso dovuto alla concreta assenza di ragioni legate all'organico di fatto o alle esigenze di supplenze temporanee.
Ebbene nel caso di specie il ricorrente non ha assolto tale onere probatorio.
Può ritenersi pacifico, in quanto documentale, che solamente negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il ricorrente ha svolto supplenze annuali con cessazione al 31 agosto. Solo dette supplenze sono quindi astrattamente utili alla maturazione del diritto al risarcimento per il cd. danno comunitario «poiché trattasi di posto vacante in "organico di diritto".
Pag. 16 di 17 Ciò posto, considerato che il periodo temporale rilevante coperto da contratti a termine per l'intero anno scolastico per supplenze su posti “dell'organico di diritto”, eccedente i trentasei mesi, si sarebbe concretizzato nell'anno 2021/2022 e che tuttavia, nello stesso anno, il resistente ha indetto procedure ordinarie e straordinarie, per esami, CP_1 finalizzate all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (DM n. 497-499-
510/2020, DDG n. 1081/2022 e DDG n. 2575/ 2023), nel caso in esame non può dirsi realizzata una reiterazione abusiva economicamente risarcibile.
Deve dunque essere rigettata la domanda di risarcimento del danno connessa con il preteso abuso del contratto a termine.
6. Tenuto conto, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali registrate, della complessità della questione giuridica sottesa alla soluzione della presente controversia le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Grosseto, 26 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
( ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in
Aversa (CE), alla Via Alfonso D'Aragona 28, presso lo studio dell'avv. Antonietta
Savoia che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa
OS TI e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: reiterazione contratti a termine. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta una indennità compresa tra 4 e 24 mensilità, così come disposto dal decreto legge
131/2024, a seguito di successione di contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'amministrazione di appartenenza ( ); Controparte_1
- conseguentemente condannarsi il al riconoscimento della Controparte_1 indennità, così come previsto e disciplinato dalla normativa di riferimento, in favore dei docenti a tempo determinato per i suindicati anni scolastici di precariato;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della indennità prevista dal decreto-legge 131/2024, condannarsi il al pagamento della somma che il Giudice Controparte_1 riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20 luglio 2025 rappresentava di Parte_1 aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_1 sulla base di una serie di contratti a tempo determinato, nell'area professionale personale docente, stipulati a partire dall'a.s. 2017/2018 per un tempo complessivo superiore a 36 mesi, il tutto come da contratti e certificati di servizio prodotti quali docc. 10-20, 23. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di
Pag. 2 di 17 rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo in particolare l'abuso del contratto a termine stante la mancata indicazione delle ragioni oggettive poste a giustificazione dell'apposizione del limite temporale.
2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
– evidenziando, nel merito, l'infondatezza
[...] in fatto e in diritto delle domande proposte, chiedendone il rigetto.
3. All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La domanda è infondata.
5. Per la definizione della questione di causa appare utile una digressione introduttiva in merito alla disciplina relativa alle assunzioni a tempo determinato nel settore della scuola.
Innanzitutto, l'art. 4 della L. 124/1999 stabilisce quanto segue:
Art. 4
(Supplenze)
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché' ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al
Pag. 3 di 17 termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
(...)
Come si vede, è previsto che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee si utilizzino le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 D.
Lgs. 297/1994.
In attuazione del quinto comma del detto art. 4, il convenuto ha nel tempo CP_3 adottato appositi decreti per la delle supplenze annuali e temporanee (D.M. n.
201/2000 e D.M. n. 131/2007 per il personale docente, D.M. n. 430/2000 per il personale ATA) attraverso i quali - dopo aver richiamato l'art. 4 cit. e la differenziazione ivi contenuta tra supplenze annuali, temporanee sino al termine delle attività didattiche e temporanee tout court o brevi (e aver ribadito che per le supplenze annuali e per quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401, d. lgs. n. 297/1994 e succ. mod., integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con D.M. n. 123/2000) - ha precisato che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti
Pag. 4 di 17 dal dirigente scolastico e dal docente interessato, decorrenti dal giorno dell'assunzione in servizio e termine, per le supplenze annuali, alla data del 31 agosto, mentre per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
(di regola, 30 giugno); per le supplenze temporanee, infine, con l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Gli artt. 399 e 400 del D. Lgs. n. 297/94 contengono poi la disciplina delle modalità di accesso al ruolo - ed analoghe regole contengono per il personale ATA gli artt. 554 ss. dello stesso d.lgs. - prevedendo il primo che “l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio
1992, n. 104” ed il secondo che “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra
o di ruolo attuati a seguito dei concorsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il , che determina altresì l'ufficio Controparte_4
Pag. 5 di 17 dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il
dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio CP_1 dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.”
Alla graduatoria permanente su base provinciale attinge dunque l'Amministrazione scolastica onde procedere all'individuazione dei necessari supplenti (art. 4, comma 6 cit. l. n. 124/1999, che richiama l'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con d. lgs. n. 297/1994). Come è noto, tali graduatorie permanenti sono divenute “ad esaurimento” per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 605, lett. c della L. n. 296/2006.
Più di recente, poi, il legislatore è intervenuto sulla materia, introducendo il comma 14-bis all'art. 4 della L. 124/1999 per confermare il divieto di trasformazione dei contratti di supplenza in contratti a tempo indeterminato salva immissione in ruolo del docente. La detta norma infatti stabilisce che i “contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni” (art. 1 d.l. 25.9.2009, n.
134, convertito in legge dalla legge 24.11.2009, n. 167).
Il richiamato art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296 del 2006 disciplina il
“piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente […], circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e
Pag. 6 di 17 rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente”.
Con l'art. 9 d.l. 70/2011, convertito con modificazioni in l. n. 106/11, il legislatore ha poi stabilito che “all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art 40, comma I, della legge 27 dicembre 1997 , n. 449 e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14 bis , della legge 3 magio 1999 n.
124 e all'articolo 6 , comma 5, del decreto 30 marzo 2001 n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto” (norma quest'ultima di natura interpretativa, come statuito da Cass. 10127/12, “il suddetto art. 9 non può che aver valore d'interpretazione autentica, per rendere chiaro ed espresso quello che si evinceva dal precedente sistema normativo”).
5.3 Così richiamato il quadro normativo di riferimento in tema di reclutamento del personale scolastico, non può non condividersi l'assunto secondo cui tale speciale disciplina delinei un sistema “in sé compiuto. Vi si trovano regolati i criteri di formazione degli organici (artt. 441 segg., 520 segg., 548, 581 e 582 t.u., 2 e 4 l.
124/99), i presupposti soggettivi (art. 402 segg., 420, 553, 554 e 584 t.u.) ed oggettivi (art. 377 segg. e 395-397 t.u.), il procedimento (artt. 400, 404, 414-416,
421 t.u.), le graduatorie (artt. 417, 423 t.u.), le forme di mobilità (artt. 460 segg. t.u.
e 8 l. 124/99)” (così testualmente Trib. Genova, 25.3.2011). Trattasi, con ogni evidenza, di un sistema così speciale e compiuto che non può dirsi immediatamente abrogato dalla disciplina generale sui contratti a termine (D.lgs. 368/01).
Inoltre, il d.lgs. 165/01 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche stabilisce all'art. 70 comma 8: “Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano
Pag. 7 di 17 ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni” con ciò confermando che le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche valgono anche il personale della scuola, ma per tale settore continuano ad aver vigore le norme speciali sul reclutamento.
5.4 Va ora verificata l'applicabilità ai contratti a termine nel settore scuola della disciplina di cui al D.lgs. 368/01 di attuazione alla Direttiva 1999/70/CE.
Il citato decreto legislativo ha infatti introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica dei contratti a termine, applicabile anche ai datori di lavoro pubblici. Ebbene la Cass. sez. lav. Con 10127/12, ha rimarcato l'inapplicabilità delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 368/01 ai contratti a termine del settore scuola sul presupposto, come detto, della specialità della relativa disciplina. In particolare, è stato osservato che il sistema delle fonti regolatrici del lavoro pubblico c.d. contrattualizzato si rinviene nell'art. 2, comma secondo, del d. lgs. n. 165/01 ai sensi del quale “le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, siano esse antecedenti o successive, trovano applicazione anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche solo se non in contrasto con le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”. Poiché tra le “diverse disposizioni contenute nel presente decreto” rientra anche l'art. 70, co. 8, secondo cui sono fatte salve le procedure di reclutamento di cui al D. Lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, va concluso che la disciplina del reclutamento nel settore scuola prevale, per la sua specialità, sulla disciplina del d.lgs. n. 368/01 ove la stessa sia contrastante con la legge speciale. In tale prospettiva, l'art. 9 d.l. 70/11, il quale esclude l'applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 368/01 ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed
ATA, non farebbe altro che confermare un'esclusione già desumibile dal coordinamento tra le discipline di cui ai D.lgs. nn. 297/94, 165/01 e 368/01.
Pag. 8 di 17 5.5 Ciò detto, residua la questione se la disciplina come sopra delineata sia compatibile con il sistema comunitario e in particolare con la clausola 5 della direttiva 99/70/CE.99/70/CE.
Tale clausola - pur non dotata di effetto diretto (v. CGUE, 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact)- prevede infatti che “per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti, per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei suddetti contratti o rapporti”.
Onde procedere alla verifica della suddetta compatibilità tra la disciplina dei contratti a termine nel settore scuola e la clausola 5 della direttiva 99/70/CE, occorre distinguere tra: 1) le supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (c.d. supplenze su organico di diritto); 2) le supplenze temporanee sino al termine delle attività̀ didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cioè fino al 30 giugno, c.d. supplenze su organico di fatto); 3) le supplenze temporanee tout court, previste per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (c.d. supplenze brevi).
Ebbene, la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 10127/2012, ha sostenuto la conformità̀ della disciplina speciale in esame con l'ordinamento comunitario (“lo speciale corpus normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del
1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attività̀ scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce ««norma equivalente» alle misure di cui alla direttiva 1999/70/Ce e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come
Pag. 9 di 17 interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza”).
La Corte di Giustizia invece è pervenuta a conclusioni diverse.
Con la nota sentenza (sentenza C- 22/13 del 26.11.2014), la CGUE - dopo Per_1 avere ribadito (cfr., CGUE Fiamingo, 3.7.2014, 23.4.2009, Per_2 Per_3
4.7.2006) che l'accordo quadro allegato alla direttiva 70/1999 si applica a tutti i lavoratori anche pubblici (non escluso quindi il settore scolastico), esaminato la normativa interna sul reclutamento scolastico e, in particolare, le tre tipologie di supplenze previste dall'art. 4 della legge n. 124/1999 e dai relativi decreti di attuazione - ha infatti statuito che “...La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché́ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per
l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità̀, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire
Pag. 10 di 17 e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”
La Corte di Giustizia ha ritenuto quindi il sistema di reclutamento previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 124/1999 (assegnazione di incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico e cioè̀ sino al 31 agosto) lesivo degli obiettivi antiabusivi perseguiti dalla clausola 5 della direttiva e ciò in quanto le assegnazioni di supplenze sono permesse in attesa dell'espletamento di concorsi per l'immissione in ruolo quindi per un tempo del tutto indeterminato, dipendente fondamentalmente da ragioni di bilancio, tant'è che alcun concorso risulta essere stato bandito in Italia dal 2000 al 2011.
Dunque, secondo la Corte, seppure l'esigenza dello Stato di assumere supplenti per coprire i posti vacanti e disponibili mediante un reclutamento concorsuale è del tutto giustificata (cfr. punti 91 e 99), non lo è affatto la mancata individuazione di un preciso termine temporale che delimiti tale possibilità̀ (si veda il punto 108 della sentenza: “Ne deriva che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che l'applicazione concreta di tale ragione obiettiva, in considerazione delle particolarità̀ dell'attività̀ di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro. 109 Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato....”).
Pag. 11 di 17 5.6 Su tali basi la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 187 del 20.7.2016 ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n.
124/1999, nella parte in cui autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché́ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha valutato anche la compatibilità̀ dell'ordinamento nazionale a quello comunitario alla luce della normativa sopravvenuta. Il legislatore, successivamente alle pronunce sopra riportate, è intervenuto infatti con la L. 107/2015.
Ebbene la Corte ha rilevato che con tale legge lo stato italiano ha conformato la disciplina interna delle assunzioni a tempo determinato nel settore scuola alla direttiva
199/70/CE, prevedendone la durata non superiore a 36 mesi e presidiando l'osservanza della norma con il risarcimento del danno (art. 1, c. 131). In relazione ai rapporti pregressi la legge 107/15 ha dettato poi importanti disposizioni transitorie e, in particolare, ha disposto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 d. lgs. 297/1994, attingendo anche dalla graduatorie ad esaurimento nelle quali gli istanti sono iscritti (art. 95, c. 1: “Per l'anno scolastico 2015/2016, il è Controparte_5 autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.). Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli
Pag. 12 di 17 ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del
[...]
. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato Controparte_5 nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014- 2017”).
Secondo la Corte Costituzionale l'assetto normativo descritto è adesso aderente all'ordinamento comunitario prevedendo una pluralità̀ di meccanismi antiabusivi destinati ad operare in via alternativa, nel pieno rispetto della direttiva (v. par. 15 e 16, sent. cit.). Quanto ai rapporti a termine svoltisi nel vigore della normativa dichiarata incostituzionale, scrive la Corte che occorre distinguere a seconda del personale interessato. Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità̀ di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più̀ lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà̀ perenne;
una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico
Pag. 13 di 17 impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità̀ ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
5.7 Ne consegue che l'eventuale abuso della reiterazione è stato - per usare l'espressione della Corte - “cancellato” senza possibilità di ulteriori rimedi risarcitori. La
Consulta ha sostenuto che tale misura costituisce misura satisfattiva adeguata ed alternativa al risarcimento per equivalente mentre, nei confronti del personale amministrativo, non interessato dal piano di assunzioni straordinarie di cui ai commi 95
e ss. della l. n. 107 del 2015, ha precisato che “deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista – lo si è più volte ricordato – dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria”.
5.8 Sulla stessa linea della Consulta, la Suprema Corte con le sentenze nn.
22552/22558, tutte rese in data 7 novembre del 2016, ha sottolineato che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla L. 124/99 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d. lgs. n. 368/01, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato con i docenti e con il personale ATA stipulati ai sensi dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999
(così confermando il proprio precedente di cui alla sent. 10127/2012). La Corte di
Cassazione ha poi evidenziato, in linea con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si può porre solo con riferimento alle supplenze con il personale docente e con il personale amministrativo per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124/1999, norme già dichiarate incostituzionali. A giudizio della S.C. “la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, vedi, da ultimo: SS.UU.
31 maggio 2016, n. 11374). Va, in secondo luogo, precisato che non possono essere
Pag. 14 di 17 prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 (termine previsto dall'art. 2 della direttiva
1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concessogli dalla direttiva per al riguardo” (sent. n. 22553/16). L'abusivo ricorso ai contratti a termine per l'intero anno scolastico con il personale docente e amministrativo per supplenze su posti dell'organico di diritto si verifica dunque quando esso avviene per un termine che eccede i trentasei mesi e ciò in ragione del fatto che l'amministrazione ha l'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale. D'altronde medesimo limite temporale è stabilito nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. n. 368/01.
Il sistema, come attualmente delineato, è stato ritenuto dunque dalla Corte idoneo a ristorare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione. Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, spazio per la tutela risarcitoria ex art. 32 della L. 183/2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine (si veda anche Sezioni Unite 5072/2016). Salva, ovviamente, la prova a carico del lavoratore del maggior danno, ulteriore e diverso, da questi subito rispetto a quello rappresentato dall'aspettativa di potere concorrere ad un posto di ruolo.
Dunque, le supplenze su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno e quelle temporanee, destinate a terminare non appena venga meno la specifica esigenza) non sono di per sé illegittime, stante che le stesse non sono prive di "specifiche ragioni" (da identificarsi nelle esigenze sottese alla stessa nozione di organico di fatto come delineata dalla consolidata esegesi).
La Corte di Cassazione, ai punti da 97 a 101 ribadisce le ragioni della legittimità delle supplenze scolastiche su organico di fatto e così conclude: "Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di
Pag. 15 di 17 fatto" e per le supplenze temporanee l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1 concrete della medesima".
La Corte, inoltre, in riferimento al limite massimo dei rinnovi, ha statuito, attraverso il riferimento argomentativo al limite triennale previsto dall'art. 400 TU scuola per l'indizione delle procedure concorsuali e al medesimo limite cronologico previsto dalla normativa generale sui contratti a termine di cui al D.lgs. n. 368 del 2001 che: "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U.11374/2016)".
In definitiva, rientrano nell'alveo dell'illecito comunitario e costituzionale le supplenze annuali su organico di diritto conferite in epoca successiva al 10 luglio 2001 e per un tempo complessivo eccedente i 36 mesi anche non consecutivi.
Al di fuori di tale ambito non vi è illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, salvo che non venga allegata e dimostrata - secondo i normali criteri di allegazione e prova e senza alcuna agevolazione derivante dal c.d. danno comunitario - la concreta elusione della legge e l'abuso dovuto alla concreta assenza di ragioni legate all'organico di fatto o alle esigenze di supplenze temporanee.
Ebbene nel caso di specie il ricorrente non ha assolto tale onere probatorio.
Può ritenersi pacifico, in quanto documentale, che solamente negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il ricorrente ha svolto supplenze annuali con cessazione al 31 agosto. Solo dette supplenze sono quindi astrattamente utili alla maturazione del diritto al risarcimento per il cd. danno comunitario «poiché trattasi di posto vacante in "organico di diritto".
Pag. 16 di 17 Ciò posto, considerato che il periodo temporale rilevante coperto da contratti a termine per l'intero anno scolastico per supplenze su posti “dell'organico di diritto”, eccedente i trentasei mesi, si sarebbe concretizzato nell'anno 2021/2022 e che tuttavia, nello stesso anno, il resistente ha indetto procedure ordinarie e straordinarie, per esami, CP_1 finalizzate all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (DM n. 497-499-
510/2020, DDG n. 1081/2022 e DDG n. 2575/ 2023), nel caso in esame non può dirsi realizzata una reiterazione abusiva economicamente risarcibile.
Deve dunque essere rigettata la domanda di risarcimento del danno connessa con il preteso abuso del contratto a termine.
6. Tenuto conto, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali registrate, della complessità della questione giuridica sottesa alla soluzione della presente controversia le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Grosseto, 26 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
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