Articolo 421 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 421.
(Obblighi del vettore all'inizio del viaggio).

Il vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perche' la nave sia apprestata in stato di navigabilita' e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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