Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00775/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2021, proposto da
IC IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Josef Mottillo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Poggibonsi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
parziale, dell'ordinanza n°7/GPT emessa dal Comune di Poggibonsi (SI) il 09/04/2021 e notificata il 15/04/2021, nella parte in cui ordina la demolizione e rimessione in pristino delle opere difformi al permesso di costruire (licenza edilizia 5647/1973 del 15/09/1973 e successiva variante 6019/1974), consistenti in una maggiore altezza del fabbricato di circa 70 cm rispetto ai permessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 il dott. FA IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Il Sig. IC IA, premesso: 1) di essere proprietario di un fabbricato sito nel comune di Poggibonsi in località Fontana; 2) che il predetto comune a seguito della presentazione di un esposto da parte di suoi parenti residenti nelle vicinanze, ha effettuato un sopralluogo in data 19 marzo 2021 riscontrando alcune difformità del fabbricato rispetto alla licenza edilizia del 1973 in forza del quale il predetto fabbricato fu completamento ristrutturato; 3) che, in particolare, il comune di Poggibonsi, ha, fra l’altro, rilevato una maggiore altezza di 70 cm. (m. 6,70 in luogo di m. 6) rispetto a quanto rappresentato negli elaborati progettuali allegati alla licenza edilizia; 4) che in conseguenza del predetto accertamento il Comune ha adottato l’ordinanza di cui in epigrafe.
Tutto ciò premesso il Sig. IC IA impugna il provvedimento sanzionatorio per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il comune non avrebbe correttamente esaminato l’elaborato progettuale allegato alla licenza del 1973 che rappresenta la altezza del fabbricato non rilevando che, misurando la distanza del muro perimetrale dal marciapiede alla punta della falda del tetto, la altezza del fabbricato stesso risulterebbe essere uguale a quella accertata.
La censura è priva di fondamento.
Nell’elaborato grafico a cui il ricorrente fa riferimento l’altezza dell’edificio viene indicata in modo numerico in m. 6.
Tale dato prevale su quello grafico eventualmente discordante.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che in caso di discordanza tra la relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nelle tavole progettuali occorre dare prevalenza alla prima in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico (Consiglio di Stato sez. II, 1/06/2023, n. 5416).
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che le misure del fabbricato sarebbero state positivamente vagliate dal tecnico comunale nel corso della istruttoria finalizzata al rilascio del certificato di abitabilità e che tale verifica dimostrerebbe la loro regolarità.
Anche tale censura non ha fondamento atteso che gli accertamenti tecnici compiuti dal comune in sede di verifica della sussistenza dei requisiti igienico sanitari per utilizzo abitativo dell’immobile non possono certo valere a superare le precise indicazioni di misura contenute nel progetto approvato nel 1973: la dichiarazione del tecnico che le misure “vanno bene”, oltre a non avere alcuna valenza legittimante perché contenuta in atti afferenti un procedimento diverso da quello edilizio, non possono in alcun modo modificare l’indicazione numerica della altezza riportata nelle tavole progettuali della licenza.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AR BU, Presidente
FA IS, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| FA IS | ER AR BU |
IL SEGRETARIO