Articolo 395 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 395.
(Indagini dell'autorita' marittima o consolare)


Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l'autorita' marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell'inventario.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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