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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cannoletta e Alessandro Parte_1
Marini, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Ester Cascio e Fabrizia Florio resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 27.3.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, … ha usufruito di vari periodi di malattia (segnatamente nel corso degli anni 2002, 2003, 2005, 2008, 2009,
CP_ 2010) “che l' ha computato ai fini della misura del trattamento pensionistico”; dolendosi in particolare del fatto “l' …, nell'integrare virtualmente la malattia, per i periodi ante CP_2
1.1.2005 scomputa dal calcolo le c.d. altre competenze (nell'estratto “altre c.”) di fatto Pt_2 quindi non allineando quei periodi di contribuzione figurativa alla “retribuzione percepita in costanza di lavoro” e così erogando una pensione più bassa” ed evidenziando, altresì, che CP_
“l'illegittimo comportamento dell' nel calcolo della retribuzione pensionabile da accreditare nei periodi di malattia permane … anche a seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dall'1.1.2005, dell'art. 40 della Legge n. 183/2010 … (laddove) è infatti del tutto pacifico che tra gli elementi retributivi fissi e continuativi rientri, a tutti gli effetti la 13^
CP_ mensilità … che l' imperterrito continua ad escludere dalla base di calcolo della contribuzione figurativa”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “… - dichiarare che l' CP_1
in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia, ha, quanto al periodo ante 1.1.2005, non integralmente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12
L. 53/1969 escludendo le altre competenze e, quanto al periodo post 1.1.2005, escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili;
- conseguentemente condannare l' … CP_1
alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla CP_2
corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 10,87) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 672,07), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del quinquennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 27.3.2023 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
CP_ Come anticipato in premessa, la domanda attorea muove dall'assunto secondo cui l' nella determinazione della retribuzione pensionabile da accreditare per i periodi di malattia succeditisi nell'arco temporale compreso fra il 2002 ed il 2010, avrebbe erroneamente escluso dalla relativa base di calcolo le c.d. altre competenze, laddove avrebbe, invece, dovuto
“ancorare il valore retributivo di quei periodi all'amplissima nozione di retribuzione percepita in costanza di lavoro” e, quindi, includervi i ratei della 13^ mensilità ed eventuali altri emolumenti aggiuntivi e ciò, anche per i periodi successivi al 31.12.2004, trattandosi di
“elementi retributivi fissi e continuativi” ex art. 40, L.n. 183/2010.
Tanto premesso, occorre, in primo luogo, rammentare che Cassazione civile, sez. lav.,
10.11.2021, n. 33202 abbia, a tale ultimo specifico riguardo, del tutto condivisibilmente chiarito:
“… la L. n. 183 del 2010, art. 40, nel dettare - per quanto qui rileva nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito, ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto della L. n. 155 del 1981, art. 8, e L. n. 153 del 1969, art. 12: stabilisce infatti l'art. 40, cit., che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento”; e tale importo, prosegue la norma, “deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore della L. n. 155 del 1981, art. 8, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al
31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi “ricorrenti e continuativi” ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2010, cit. art. 40.
Né può sostenersi che, riferendosi ad “eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro”, la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”, sia “per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito”, tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della L. n. 183 del 2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi “al di fuori” del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56, lett. a). Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che “eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro”: tanto più che, com'è noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga “nel corso” di un rapporto di lavoro”.
In ragione di quanto dappresso evidenziato, la prospettazione attorea - che, come detto, postula, anche con riferimento ai periodi di malattia successivi all'anno 2004, il riferimento ad una retribuzione annua pensionabile determinata computando nella retribuzione figurativa di riferimento voci ed emolumenti “extramensili” che non possono ritenersi “ricorrenti e continuativi”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 L. n. 183 del 2010 -, non può che risultare priva di sbocco.
Per il resto, norma di riferimento è l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81 (richiamato per la retribuzione figurativa da malattia dall'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 564/96), alla cui stregua, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione
(“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”).
Secondo Cassazione civile sez. lav., 28 luglio 2009, n. 17502, cui questo giudice aderisce,
“in tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”.
Tanto premesso, dalla disamina dell'estratto conto prodotto dal ricorrente e dalle Pt_2
CP_ allegazioni di cui alla memoria di costituzione del convenuto si evince che l' abbia proceduto all'accredito dei contributi figurativi secondo la seguente metodologia di calcolo.
Ad esempio, per l'anno 2002, si è fatto riferimento alla retribuzione di lavoro pari ad euro
12.510,00, scomputando da essa l'importo di euro 1.838,00 riferito alle c.d. altre competenze;
dalla relativa differenza (pari ad euro 10.672,00) si è altresì detratto l'importo di euro 56,00 riferito alla retribuzione ridotta corrisposta dal datore di lavoro per la settimana di malattia;
si è quindi divisa tale ultima differenza (pari a 10.616,00) per il numero delle settimane (51) a retribuzione piena, ottenendo il valore della rms da integrare (nel caso pari a 208,15); si è, allora, moltiplicato detto risultato per il numero (1) delle settimane da integrare e si è raffrontato detto totale con quanto corrisposto dal datore di lavoro nelle stesse settimane (come detto, nel caso 56,00), accreditando la relativa differenza (152,15), quale retribuzione virtuale da integrare.
Sulla scorta di quanto dappresso riepilogato, la metodologia di calcolo seguita dall'istituto previdenziale convenuto non può essere ritenuta conforme al dato normativo di riferimento, laddove essa, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, ai fini del calcolo della RMS suscettiva di integrazione, non considera le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di altre competenze (emolumenti extramensili), con il corollario che il valore retributivo attribuito per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente non può che risultare inferiore a quello determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, come vuole l'art. 8, L.n. 155/81 che viene in rilievo.
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, si deve, pertanto, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per i periodi di malattia del 2002 e del 2003, come specificati in ricorso sulla base di un corretto calcolo della RMS, che impone, ai sensi del comma 1 dell'art 8 L 155/81, di considerare l'intero importo riportato nell'estratto conto sotto la colonna “L. 153/69 o L. 177/76”, senza il previo scomputo (al contrario, quindi, Pt_2
CP_ di quanto posto in essere dall' dell'importo indicato nella successiva colonna “altre competenze” (tra cui, appunto, rientrano le competenze extramensili).
In relazione a tutto quanto sin qui rilevato e previa espunzione dalla retribuzione imponibile degli anni 2005, 2008, 2009, 2010 delle differenze ad integrazione di euro 37,08,
89,25, 92,00, 77,33, indebitamente aggiunte e considerate dalla parte ricorrente (dovendosi per tale cornice temporale ritenere operante il differente criterio di cui all'art. 40, Ln. 183/2010), può, dunque, farsi riferimento ai calcoli acclusi al ricorso introduttivo che individuano la retribuzione delle settimane di malattia sulla base di una rms comprensiva delle c.d. altre competenze.
Sostituendo, quindi, alle retribuzioni pensionabili rivalutate degli anni 2005, 2008, 2009,
2010 utilizzate nei conteggi di parte ricorrente, quelle corrette, rispettivamente, di euro
CP_ 12,690,00, 14.538,00, 14.873,00, 8.649,00, ed in difetto di indicazioni da parte dell' in ordine ad ulteriori, differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, si ottengono, quali RMS valide per il calcolo della quota A e della quota B del trattamento pensionistico del ricorrente, gli importi di euro 402,88 e 396,50, con conseguenti quote di pensione pari ad euro 737,58 e 287,92.
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da ritenere meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti e, per l'effetto, deve essere CP_ dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in godimento in misura, alla decorrenza, di euro 1.025,50 (con una iniziale differenza a favore del ricorrente pari ad euro 9,05).
CP_ L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal
121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da con ricorso depositato in data 27.3.2023, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
CP_ dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in
CP_ godimento con un rateo mensile pari alla decorrenza ad euro 1.025,50; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (27.3.2023), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di
CP_ maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 500,00 oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cannoletta e Alessandro Parte_1
Marini, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Ester Cascio e Fabrizia Florio resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 27.3.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, … ha usufruito di vari periodi di malattia (segnatamente nel corso degli anni 2002, 2003, 2005, 2008, 2009,
CP_ 2010) “che l' ha computato ai fini della misura del trattamento pensionistico”; dolendosi in particolare del fatto “l' …, nell'integrare virtualmente la malattia, per i periodi ante CP_2
1.1.2005 scomputa dal calcolo le c.d. altre competenze (nell'estratto “altre c.”) di fatto Pt_2 quindi non allineando quei periodi di contribuzione figurativa alla “retribuzione percepita in costanza di lavoro” e così erogando una pensione più bassa” ed evidenziando, altresì, che CP_
“l'illegittimo comportamento dell' nel calcolo della retribuzione pensionabile da accreditare nei periodi di malattia permane … anche a seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dall'1.1.2005, dell'art. 40 della Legge n. 183/2010 … (laddove) è infatti del tutto pacifico che tra gli elementi retributivi fissi e continuativi rientri, a tutti gli effetti la 13^
CP_ mensilità … che l' imperterrito continua ad escludere dalla base di calcolo della contribuzione figurativa”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “… - dichiarare che l' CP_1
in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia, ha, quanto al periodo ante 1.1.2005, non integralmente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12
L. 53/1969 escludendo le altre competenze e, quanto al periodo post 1.1.2005, escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili;
- conseguentemente condannare l' … CP_1
alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla CP_2
corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 10,87) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 672,07), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del quinquennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 27.3.2023 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
CP_ Come anticipato in premessa, la domanda attorea muove dall'assunto secondo cui l' nella determinazione della retribuzione pensionabile da accreditare per i periodi di malattia succeditisi nell'arco temporale compreso fra il 2002 ed il 2010, avrebbe erroneamente escluso dalla relativa base di calcolo le c.d. altre competenze, laddove avrebbe, invece, dovuto
“ancorare il valore retributivo di quei periodi all'amplissima nozione di retribuzione percepita in costanza di lavoro” e, quindi, includervi i ratei della 13^ mensilità ed eventuali altri emolumenti aggiuntivi e ciò, anche per i periodi successivi al 31.12.2004, trattandosi di
“elementi retributivi fissi e continuativi” ex art. 40, L.n. 183/2010.
Tanto premesso, occorre, in primo luogo, rammentare che Cassazione civile, sez. lav.,
10.11.2021, n. 33202 abbia, a tale ultimo specifico riguardo, del tutto condivisibilmente chiarito:
“… la L. n. 183 del 2010, art. 40, nel dettare - per quanto qui rileva nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito, ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto della L. n. 155 del 1981, art. 8, e L. n. 153 del 1969, art. 12: stabilisce infatti l'art. 40, cit., che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento”; e tale importo, prosegue la norma, “deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore della L. n. 155 del 1981, art. 8, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al
31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi “ricorrenti e continuativi” ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2010, cit. art. 40.
Né può sostenersi che, riferendosi ad “eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro”, la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”, sia “per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito”, tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della L. n. 183 del 2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi “al di fuori” del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56, lett. a). Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che “eventi (...) verificatisi nel corso del rapporto di lavoro”: tanto più che, com'è noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga “nel corso” di un rapporto di lavoro”.
In ragione di quanto dappresso evidenziato, la prospettazione attorea - che, come detto, postula, anche con riferimento ai periodi di malattia successivi all'anno 2004, il riferimento ad una retribuzione annua pensionabile determinata computando nella retribuzione figurativa di riferimento voci ed emolumenti “extramensili” che non possono ritenersi “ricorrenti e continuativi”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 L. n. 183 del 2010 -, non può che risultare priva di sbocco.
Per il resto, norma di riferimento è l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81 (richiamato per la retribuzione figurativa da malattia dall'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 564/96), alla cui stregua, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione
(“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”).
Secondo Cassazione civile sez. lav., 28 luglio 2009, n. 17502, cui questo giudice aderisce,
“in tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”.
Tanto premesso, dalla disamina dell'estratto conto prodotto dal ricorrente e dalle Pt_2
CP_ allegazioni di cui alla memoria di costituzione del convenuto si evince che l' abbia proceduto all'accredito dei contributi figurativi secondo la seguente metodologia di calcolo.
Ad esempio, per l'anno 2002, si è fatto riferimento alla retribuzione di lavoro pari ad euro
12.510,00, scomputando da essa l'importo di euro 1.838,00 riferito alle c.d. altre competenze;
dalla relativa differenza (pari ad euro 10.672,00) si è altresì detratto l'importo di euro 56,00 riferito alla retribuzione ridotta corrisposta dal datore di lavoro per la settimana di malattia;
si è quindi divisa tale ultima differenza (pari a 10.616,00) per il numero delle settimane (51) a retribuzione piena, ottenendo il valore della rms da integrare (nel caso pari a 208,15); si è, allora, moltiplicato detto risultato per il numero (1) delle settimane da integrare e si è raffrontato detto totale con quanto corrisposto dal datore di lavoro nelle stesse settimane (come detto, nel caso 56,00), accreditando la relativa differenza (152,15), quale retribuzione virtuale da integrare.
Sulla scorta di quanto dappresso riepilogato, la metodologia di calcolo seguita dall'istituto previdenziale convenuto non può essere ritenuta conforme al dato normativo di riferimento, laddove essa, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, ai fini del calcolo della RMS suscettiva di integrazione, non considera le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di altre competenze (emolumenti extramensili), con il corollario che il valore retributivo attribuito per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente non può che risultare inferiore a quello determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, come vuole l'art. 8, L.n. 155/81 che viene in rilievo.
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, si deve, pertanto, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per i periodi di malattia del 2002 e del 2003, come specificati in ricorso sulla base di un corretto calcolo della RMS, che impone, ai sensi del comma 1 dell'art 8 L 155/81, di considerare l'intero importo riportato nell'estratto conto sotto la colonna “L. 153/69 o L. 177/76”, senza il previo scomputo (al contrario, quindi, Pt_2
CP_ di quanto posto in essere dall' dell'importo indicato nella successiva colonna “altre competenze” (tra cui, appunto, rientrano le competenze extramensili).
In relazione a tutto quanto sin qui rilevato e previa espunzione dalla retribuzione imponibile degli anni 2005, 2008, 2009, 2010 delle differenze ad integrazione di euro 37,08,
89,25, 92,00, 77,33, indebitamente aggiunte e considerate dalla parte ricorrente (dovendosi per tale cornice temporale ritenere operante il differente criterio di cui all'art. 40, Ln. 183/2010), può, dunque, farsi riferimento ai calcoli acclusi al ricorso introduttivo che individuano la retribuzione delle settimane di malattia sulla base di una rms comprensiva delle c.d. altre competenze.
Sostituendo, quindi, alle retribuzioni pensionabili rivalutate degli anni 2005, 2008, 2009,
2010 utilizzate nei conteggi di parte ricorrente, quelle corrette, rispettivamente, di euro
CP_ 12,690,00, 14.538,00, 14.873,00, 8.649,00, ed in difetto di indicazioni da parte dell' in ordine ad ulteriori, differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, si ottengono, quali RMS valide per il calcolo della quota A e della quota B del trattamento pensionistico del ricorrente, gli importi di euro 402,88 e 396,50, con conseguenti quote di pensione pari ad euro 737,58 e 287,92.
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da ritenere meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti e, per l'effetto, deve essere CP_ dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in godimento in misura, alla decorrenza, di euro 1.025,50 (con una iniziale differenza a favore del ricorrente pari ad euro 9,05).
CP_ L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal
121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da con ricorso depositato in data 27.3.2023, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
CP_ dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in
CP_ godimento con un rateo mensile pari alla decorrenza ad euro 1.025,50; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (27.3.2023), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di
CP_ maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 500,00 oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma