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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10599 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 14297 Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
Lumbroso n. 14), elettivamente domiciliato a Roma, in via Delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell'avv.to Arnaldo Tranquillo Mieli, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f./p.IVA ; con sede legale a Roma, in viale Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita n. 125), in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in via Correggio 43, presso lo studio dell'avv.to Antonio
IS GG LL, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti conferita per atto notaio dott. (Rep. 65450; Racc. 33948) allegata alla Persona_1 comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Federica Del Monte, in sostituzione dell'(avv.to) Mieli Arnaldo Tranquillo per delega orale, … insiste come in atti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate …”; per parte opposta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Luigia Cassotta, in sostituzione dell'avv.to GG LL Antonio IS per delega orale, … insiste come in atti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate …”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_1 convenuta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1631/2023 del 22-24/1/2023 di questo Tribunale (R.G. n. 2633/2023), notificato in data
27/1/2023, ottenuto da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
e di quale asserito socio accomandatario, per il pagamento
[...] Parte_1 della complessiva somma di € 5.363,02, oltre interessi, accessori e spese di procedura. Al riguardo l'opponente allegava che il decreto ingiuntivo de quo, emesso nei propri confronti oltre che della , aveva tratto origine da un ricorso Controparte_2 monitorio richiesto inammissibilmente nei confronti di esso opponente, stante la propria carenza di legittimazione passiva;
che nel suddetto atto era stato invero erroneamente indicato come socio accomandatario illimitatamente responsabile, pur essendo egli mero socio accomandante, come risultava dall'allegata visura CCIAA;
che, pertanto, con l'emissione del decreto ingiuntivo erano state violate le prescrizioni di legge in tema di società in accomandita semplice con riguardo appunto alla figura del socio accomandante;
che nel ricorso esso opponente era stato erroneamente indicato anche come legale rappresentante della;
che la carica di legale rappresentante della società Controparte_2 Controparte_2 era invece ricoperta da , socio accomandatario;
che per tali ragioni il Controparte_2 decreto ingiuntivo era invalido sia nei confronti di esso opponente sia nei confronti dell'anzidetta società, in quanto ne era stato erroneamente indicato il legale rappresentante.
Tanto premesso, l'opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e cautelare 1) non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
1631/2023 del 24/1/2023 rg 2633/2023 poiché, alla luce della documentazione prodotta, il credito non può considerarsi certo, liquido ed esigibile, sia nei confronti dell'odierno ricorrente per non essere lo stesso socio accomandatario sia nei confronti della società poiché
l'atto non è stato correttamente indirizzato e notificato. Nel merito 3) Accertare e dichiarare
2 l'inammissibilità, la nullità, l'inefficacia del ricorso e conseguentemente del decreto ingiuntivo nr 1631/2023 per carenza di legittimazione passiva;
Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore di questo procuratore, che si dichiara antistatario”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 24/3/2023 era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 5/6/2023, indicata in citazione, al 13/6/2023.
In data 12/6/2023 si costituiva in giudizio l'opposta che contestava Controparte_1 tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito dall'opponente e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti. Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
Euro 5.363,02, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
All'udienza di prima comparizione del 13/6/2023 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e istanze. In particolare, il procuratore dell'opponente si opponeva all'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c. e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, mentre il procuratore dell'opposta chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; all'esito, la causa era trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648
c.p.c..
Con ordinanza del 20-24/7/2023, a scioglimento della riserva, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 13/4/2023 da svolgere con modalità cartolare e con assegnazione di termine fino alla predetta data, per deposito di note di trattazione scritta.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c. e delle note di trattazione cartolare.
3 Con ordinanza del 13-15/4/2024, emessa a seguito di trattazione cartolare, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 15/4/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; veniva al riguardo assegnato alle parti termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti le conclusioni definitive;
termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per deposito di comparse conclusionali e termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per deposito di memorie di replica.
Le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusionali.
In particolare con nota depositata in data 19/2/2025 l'opponente precisava le conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e cautelare 1) non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
1631/2023 del 24/01/2023 rg 2633/2023 poiché, alla luce della documentazione prodotta, il credito non può considerarsi certo, liquido ed esigibile, sia nei confronti dell'odierno ricorrente per non essere lo stesso socio accomandatario sia nei confronti della società poiché
l'atto non è stato correttamente indirizzato e notificato. Nel merito 3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità, l'inefficacia del ricorso e conseguentemente del decreto ingiuntivo nr 1631/2023 per carenza di legittimazione passiva. Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore di questo procuratore, che si dichiara antistatario”.
Viceversa con nota depositata in data 14/2/2025 l'opposta precisava le conclusioni nei seguenti termini: “… il sottoscritto procuratore, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi nonché a tutti i verbali di causa contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
5.363,02, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di Legge”.
All'udienza del 15/4/2025, presenti i procuratori delle parti che discutevano la causa riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese, la causa era trattenuta in decisione -ex art. 281 sexies c.p.c.- sulle conclusioni riportate in epigrafe.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va accolta.
1.1 Richiamato quanto esposto in precedenza, va rammentato che l'opponente ha introdotto il presente giudizio nei confronti dell'opposta Parte_1 CP_1 al fine di veder accertata e dichiarata l'inammissibilità, la nullità, l'inefficacia del
[...] ricorso e conseguentemente del decreto ingiuntivo n. 1631/2023 del 22-24/1/2023 di questo
Tribunale (R.G. n. 2633/2023) per propria carenza di legittimazione passiva.
1.1.1 Ha lamentato in particolare che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso nei confronti della , cod. fisc. , con Controparte_3 P.IVA_2 sede legale in viale Libia 161 … in persona del legale rappresentante c.f. Parte_1
, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2313 cod. civ., a C.F._1 [...]
, c.f. , residente in [...] … in Parte_1 C.F._1 qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile di Controparte_3
”, ma ha eccepito che egli non era socio accomandatario della predetta società
[...] né conseguentemente legale rappresentante della stessa.
1.2 La convenuta, per converso, ha contestato tutto quanto dedotto dall'opponente e per questo ha domandato il rigetto di ogni eccezione avversaria ovvero in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo de quo, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.363,02, oltre accessori.
2. Così schematicamente richiamate le posizioni delle parti, va ribadito, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
5 2.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
2.1.1 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
2.1.2 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
2.2 Tanto premesso come discorso di carattere generale, osserva il Giudice, letti gli atti di causa, che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente
è fondata e meritevole di accoglimento, con la conseguenza, in base alla Parte_1 ragione più liquida, che non è necessario esanimare l'eccezione di improcedibilità per mancata proposizione dell'istanza di conciliazione (cfr. comparsa di risposta) né si può procedere all'esame nel merito delle domande svolte dall'opposta.
3. L'opponente, pur se -come allegato e documentato dall'opposta- risulta non essere stato destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, invero notificato alla S.a.s. e a
, ha comunque interesse all'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo Controparte_2
è stato richiesto ed emesso anche nei confronti di ' nella prospettata Parte_1 qualità di socio accomandatario, illimitatamente e solidalmente responsabile delle obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c..
6 3.1 Dunque l'odierno opponente ha interesse a far revocare un decreto ingiuntivo emesso sul presupposto, ritenuto non fondato, dell'asserita sua responsabilità personale e illimitata per le obbligazioni della società.
3.2 Non è oggetto di accertamento in questa sede, non essendo invero la società parte del presente giudizio, se la notificazione del decreto ingiuntivo sia stata o meno ritualmente eseguita nei confronti della , asserita debitrice della Controparte_2 ingiungente.
4. Alla luce della visura CCIAA (cfr. doc. ' Pt_2 Controparte_4
, prodotta dall'opponente, l'eccezione dell'attore è fondata, in quanto lo stesso è
[...] mero socio accomandante, per cui non è né il legale rappresentante della
[...]
né è illimitatamente e personalmente responsabile delle obbligazioni Controparte_2 sociali.
5. Non sono condivisibili le deduzioni dell'opposta con il richiamo dell'art. 2314, comma 2, c.c., in quanto il preteso errore ingenerato dalla presenza del cognome dell'opponente non rileva ai fini dell'estensione della responsabilità al socio accomandante e in ogni caso al cognome dei soci si accompagna un nome (nel caso di specie ' o CP_2
' , che avrebbe consentito di eliminare ogni dubbio, visura CCIAA alla mano (cfr. Pt_1 comparsa di risposta, previo richiamo a Cass. 30882/2018: “… Appare evidente l'applicabilità del ragionamento alla fattispecie che ci occupa, avente ad oggetto una società in accomandita semplice nella cui ragione sociale appare chiaramente il cognome dell'attore, ingenerando una comprensibile confusione nel creditore il quale comunque ha, in ogni caso, notificato il decreto ingiuntivo solo alla società nei confronti della quale si rileva, a mero scrupolo difensivo, è divenuto definitivo non avendo la stessa proposto opposizione …”): già si è detto che la società non è parte del giudizio.
5.1 La circostanza che il decreto ingiuntivo sarebbe inefficace ex 644 c.p.c. per mancata notificazione all'opponente non fa venir meno l'esigenza di esaminare Parte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto l'opposta ha comunque chiesto, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente, quindi di al pagamento della stessa somma esatta in via monitoria. Parte_1
6. La legittimazione passiva si determina in base alla prospettazione contenuta nel ricorso monitorio e detta situazione, in caso di contestazione, trova conferma o smentita nella fase di cognizione ordinaria.
7 6.1 Nel caso di specie è evidente, alla luce della ricordata visura CCIAA, che l'opponente è privo di legittimazione passiva, in relazione al preteso debito della
[...]
nei confronti dell'opposta, non essendo l'odierno opponente socio Controparte_2 accomandatario della stessa;
quindi lo stesso non è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.
6.1.1 Per lo stesso motivo non è legale rappresentante della società, non rivestendo appunto la qualifica di socio accomandatario.
6.2 In conclusione la domanda monitoria proposta nei confronti di , Parte_1 nei cui confronti appunto è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo in qualità di preteso socio accomandatario della (cfr. ricorso monitorio), si Controparte_2 fonda su un'erronea individuazione della parte legittimata passivamente, atteso che -come documentalmente provato- l'odierno opponente non riveste né la qualità di socio accomandatario della né conseguentemente quella di Controparte_2 legale rappresentante della medesima.
6.2.1 Dunque è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente.
6.3 Il socio accomandante è privo di legittimazione -sia attiva sia passiva - rispetto alle obbligazioni riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., con la precisazione che detta disposizione, nel limitare la responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni sociali alla sola quota conferita e avendo la stessa solo valenza all'interno dei rapporti sociali, non autorizza i creditori sociali ad agire direttamente nei confronti del socio accomandante (cfr. Cass. 13565/2021, in tema di crediti erariali).
6.3.1 Si tratta di una posizione nettamente distinta da quella del socio accomandatario, che invece risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali per il solo fatto della qualifica rivestita (cfr. Cass. 5428/2019).
7. In applicazione di tali principi, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'opponente con relativo accoglimento dell'opposizione e Parte_1 revoca, nei confronti dello stesso, del decreto ingiuntivo n. 1631/2023 del 22-24/1/2023 di questo Tribunale (R.G. n. 2633/2023).
8. Quanto alla -come detto- la stessa non è parte Controparte_2 del presente giudizio.
8 8.1 Ne consegue che alcuna pronuncia può essere adottata in questa sede relativamente alla predetta , nei cui confronti era stato richiesto e Controparte_2 emesso il decreto ingiuntivo.
8.2 Risulta conseguentemente assorbita ogni ulteriore questione.
9. Atteso l'esito del giudizio, in virtù del principio sulla soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste per intero a carico dell'opposta Controparte_1
9.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione
'5.201-26.000' (giudizi dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 5.363,02), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opponente, in presenza di istruzione solo documentale.
9.2 Va ordinata la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'opponente avv.to Arnaldo Tranquillo Mieli, dichiaratosi antistatario. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1631/2023 del 22-24/1/2023 di questo Tribunale (R.G. n. 2633/2023), limitatamente a per carenza di Parte_1 legittimazione passiva;
• nulla statuisce nei confronti della società , non Controparte_2 essendo la stessa parte del presente giudizio;
• condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge;
• ordina la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di Parte_1 avv.to Arnaldo Tranquillo Mieli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Roma, il 10/7/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
9
N. RG
N. CRON
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 14297 Ruolo Generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
Lumbroso n. 14), elettivamente domiciliato a Roma, in via Delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell'avv.to Arnaldo Tranquillo Mieli, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f./p.IVA ; con sede legale a Roma, in viale Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita n. 125), in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in via Correggio 43, presso lo studio dell'avv.to Antonio
IS GG LL, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti conferita per atto notaio dott. (Rep. 65450; Racc. 33948) allegata alla Persona_1 comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Federica Del Monte, in sostituzione dell'(avv.to) Mieli Arnaldo Tranquillo per delega orale, … insiste come in atti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate …”; per parte opposta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Luigia Cassotta, in sostituzione dell'avv.to GG LL Antonio IS per delega orale, … insiste come in atti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate …”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_1 convenuta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1631/2023 del 22-24/1/2023 di questo Tribunale (R.G. n. 2633/2023), notificato in data
27/1/2023, ottenuto da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
e di quale asserito socio accomandatario, per il pagamento
[...] Parte_1 della complessiva somma di € 5.363,02, oltre interessi, accessori e spese di procedura. Al riguardo l'opponente allegava che il decreto ingiuntivo de quo, emesso nei propri confronti oltre che della , aveva tratto origine da un ricorso Controparte_2 monitorio richiesto inammissibilmente nei confronti di esso opponente, stante la propria carenza di legittimazione passiva;
che nel suddetto atto era stato invero erroneamente indicato come socio accomandatario illimitatamente responsabile, pur essendo egli mero socio accomandante, come risultava dall'allegata visura CCIAA;
che, pertanto, con l'emissione del decreto ingiuntivo erano state violate le prescrizioni di legge in tema di società in accomandita semplice con riguardo appunto alla figura del socio accomandante;
che nel ricorso esso opponente era stato erroneamente indicato anche come legale rappresentante della;
che la carica di legale rappresentante della società Controparte_2 Controparte_2 era invece ricoperta da , socio accomandatario;
che per tali ragioni il Controparte_2 decreto ingiuntivo era invalido sia nei confronti di esso opponente sia nei confronti dell'anzidetta società, in quanto ne era stato erroneamente indicato il legale rappresentante.
Tanto premesso, l'opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e cautelare 1) non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
1631/2023 del 24/1/2023 rg 2633/2023 poiché, alla luce della documentazione prodotta, il credito non può considerarsi certo, liquido ed esigibile, sia nei confronti dell'odierno ricorrente per non essere lo stesso socio accomandatario sia nei confronti della società poiché
l'atto non è stato correttamente indirizzato e notificato. Nel merito 3) Accertare e dichiarare
2 l'inammissibilità, la nullità, l'inefficacia del ricorso e conseguentemente del decreto ingiuntivo nr 1631/2023 per carenza di legittimazione passiva;
Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore di questo procuratore, che si dichiara antistatario”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 24/3/2023 era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 5/6/2023, indicata in citazione, al 13/6/2023.
In data 12/6/2023 si costituiva in giudizio l'opposta che contestava Controparte_1 tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito dall'opponente e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, in ragione di tutte le difese esposte in atti. Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
Euro 5.363,02, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
All'udienza di prima comparizione del 13/6/2023 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e istanze. In particolare, il procuratore dell'opponente si opponeva all'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c. e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, mentre il procuratore dell'opposta chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; all'esito, la causa era trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648
c.p.c..
Con ordinanza del 20-24/7/2023, a scioglimento della riserva, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 13/4/2023 da svolgere con modalità cartolare e con assegnazione di termine fino alla predetta data, per deposito di note di trattazione scritta.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c. e delle note di trattazione cartolare.
3 Con ordinanza del 13-15/4/2024, emessa a seguito di trattazione cartolare, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 15/4/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; veniva al riguardo assegnato alle parti termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti le conclusioni definitive;
termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per deposito di comparse conclusionali e termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per deposito di memorie di replica.
Le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusionali.
In particolare con nota depositata in data 19/2/2025 l'opponente precisava le conclusioni nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e cautelare 1) non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
1631/2023 del 24/01/2023 rg 2633/2023 poiché, alla luce della documentazione prodotta, il credito non può considerarsi certo, liquido ed esigibile, sia nei confronti dell'odierno ricorrente per non essere lo stesso socio accomandatario sia nei confronti della società poiché
l'atto non è stato correttamente indirizzato e notificato. Nel merito 3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità, l'inefficacia del ricorso e conseguentemente del decreto ingiuntivo nr 1631/2023 per carenza di legittimazione passiva. Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore di questo procuratore, che si dichiara antistatario”.
Viceversa con nota depositata in data 14/2/2025 l'opposta precisava le conclusioni nei seguenti termini: “… il sottoscritto procuratore, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi nonché a tutti i verbali di causa contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
5.363,02, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di Legge”.
All'udienza del 15/4/2025, presenti i procuratori delle parti che discutevano la causa riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese, la causa era trattenuta in decisione -ex art. 281 sexies c.p.c.- sulle conclusioni riportate in epigrafe.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va accolta.
1.1 Richiamato quanto esposto in precedenza, va rammentato che l'opponente ha introdotto il presente giudizio nei confronti dell'opposta Parte_1 CP_1 al fine di veder accertata e dichiarata l'inammissibilità, la nullità, l'inefficacia del
[...] ricorso e conseguentemente del decreto ingiuntivo n. 1631/2023 del 22-24/1/2023 di questo
Tribunale (R.G. n. 2633/2023) per propria carenza di legittimazione passiva.
1.1.1 Ha lamentato in particolare che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso nei confronti della , cod. fisc. , con Controparte_3 P.IVA_2 sede legale in viale Libia 161 … in persona del legale rappresentante c.f. Parte_1
, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2313 cod. civ., a C.F._1 [...]
, c.f. , residente in [...] … in Parte_1 C.F._1 qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile di Controparte_3
”, ma ha eccepito che egli non era socio accomandatario della predetta società
[...] né conseguentemente legale rappresentante della stessa.
1.2 La convenuta, per converso, ha contestato tutto quanto dedotto dall'opponente e per questo ha domandato il rigetto di ogni eccezione avversaria ovvero in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo de quo, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.363,02, oltre accessori.
2. Così schematicamente richiamate le posizioni delle parti, va ribadito, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
5 2.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
2.1.1 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto di causa, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
2.1.2 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
2.2 Tanto premesso come discorso di carattere generale, osserva il Giudice, letti gli atti di causa, che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente
è fondata e meritevole di accoglimento, con la conseguenza, in base alla Parte_1 ragione più liquida, che non è necessario esanimare l'eccezione di improcedibilità per mancata proposizione dell'istanza di conciliazione (cfr. comparsa di risposta) né si può procedere all'esame nel merito delle domande svolte dall'opposta.
3. L'opponente, pur se -come allegato e documentato dall'opposta- risulta non essere stato destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, invero notificato alla S.a.s. e a
, ha comunque interesse all'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo Controparte_2
è stato richiesto ed emesso anche nei confronti di ' nella prospettata Parte_1 qualità di socio accomandatario, illimitatamente e solidalmente responsabile delle obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c..
6 3.1 Dunque l'odierno opponente ha interesse a far revocare un decreto ingiuntivo emesso sul presupposto, ritenuto non fondato, dell'asserita sua responsabilità personale e illimitata per le obbligazioni della società.
3.2 Non è oggetto di accertamento in questa sede, non essendo invero la società parte del presente giudizio, se la notificazione del decreto ingiuntivo sia stata o meno ritualmente eseguita nei confronti della , asserita debitrice della Controparte_2 ingiungente.
4. Alla luce della visura CCIAA (cfr. doc. ' Pt_2 Controparte_4
, prodotta dall'opponente, l'eccezione dell'attore è fondata, in quanto lo stesso è
[...] mero socio accomandante, per cui non è né il legale rappresentante della
[...]
né è illimitatamente e personalmente responsabile delle obbligazioni Controparte_2 sociali.
5. Non sono condivisibili le deduzioni dell'opposta con il richiamo dell'art. 2314, comma 2, c.c., in quanto il preteso errore ingenerato dalla presenza del cognome dell'opponente non rileva ai fini dell'estensione della responsabilità al socio accomandante e in ogni caso al cognome dei soci si accompagna un nome (nel caso di specie ' o CP_2
' , che avrebbe consentito di eliminare ogni dubbio, visura CCIAA alla mano (cfr. Pt_1 comparsa di risposta, previo richiamo a Cass. 30882/2018: “… Appare evidente l'applicabilità del ragionamento alla fattispecie che ci occupa, avente ad oggetto una società in accomandita semplice nella cui ragione sociale appare chiaramente il cognome dell'attore, ingenerando una comprensibile confusione nel creditore il quale comunque ha, in ogni caso, notificato il decreto ingiuntivo solo alla società nei confronti della quale si rileva, a mero scrupolo difensivo, è divenuto definitivo non avendo la stessa proposto opposizione …”): già si è detto che la società non è parte del giudizio.
5.1 La circostanza che il decreto ingiuntivo sarebbe inefficace ex 644 c.p.c. per mancata notificazione all'opponente non fa venir meno l'esigenza di esaminare Parte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto l'opposta ha comunque chiesto, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente, quindi di al pagamento della stessa somma esatta in via monitoria. Parte_1
6. La legittimazione passiva si determina in base alla prospettazione contenuta nel ricorso monitorio e detta situazione, in caso di contestazione, trova conferma o smentita nella fase di cognizione ordinaria.
7 6.1 Nel caso di specie è evidente, alla luce della ricordata visura CCIAA, che l'opponente è privo di legittimazione passiva, in relazione al preteso debito della
[...]
nei confronti dell'opposta, non essendo l'odierno opponente socio Controparte_2 accomandatario della stessa;
quindi lo stesso non è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.
6.1.1 Per lo stesso motivo non è legale rappresentante della società, non rivestendo appunto la qualifica di socio accomandatario.
6.2 In conclusione la domanda monitoria proposta nei confronti di , Parte_1 nei cui confronti appunto è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo in qualità di preteso socio accomandatario della (cfr. ricorso monitorio), si Controparte_2 fonda su un'erronea individuazione della parte legittimata passivamente, atteso che -come documentalmente provato- l'odierno opponente non riveste né la qualità di socio accomandatario della né conseguentemente quella di Controparte_2 legale rappresentante della medesima.
6.2.1 Dunque è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente.
6.3 Il socio accomandante è privo di legittimazione -sia attiva sia passiva - rispetto alle obbligazioni riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., con la precisazione che detta disposizione, nel limitare la responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni sociali alla sola quota conferita e avendo la stessa solo valenza all'interno dei rapporti sociali, non autorizza i creditori sociali ad agire direttamente nei confronti del socio accomandante (cfr. Cass. 13565/2021, in tema di crediti erariali).
6.3.1 Si tratta di una posizione nettamente distinta da quella del socio accomandatario, che invece risponde personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali per il solo fatto della qualifica rivestita (cfr. Cass. 5428/2019).
7. In applicazione di tali principi, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'opponente con relativo accoglimento dell'opposizione e Parte_1 revoca, nei confronti dello stesso, del decreto ingiuntivo n. 1631/2023 del 22-24/1/2023 di questo Tribunale (R.G. n. 2633/2023).
8. Quanto alla -come detto- la stessa non è parte Controparte_2 del presente giudizio.
8 8.1 Ne consegue che alcuna pronuncia può essere adottata in questa sede relativamente alla predetta , nei cui confronti era stato richiesto e Controparte_2 emesso il decreto ingiuntivo.
8.2 Risulta conseguentemente assorbita ogni ulteriore questione.
9. Atteso l'esito del giudizio, in virtù del principio sulla soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste per intero a carico dell'opposta Controparte_1
9.1 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione
'5.201-26.000' (giudizi dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore della controversia (€ 5.363,02), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opponente, in presenza di istruzione solo documentale.
9.2 Va ordinata la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'opponente avv.to Arnaldo Tranquillo Mieli, dichiaratosi antistatario. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1631/2023 del 22-24/1/2023 di questo Tribunale (R.G. n. 2633/2023), limitatamente a per carenza di Parte_1 legittimazione passiva;
• nulla statuisce nei confronti della società , non Controparte_2 essendo la stessa parte del presente giudizio;
• condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge;
• ordina la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di Parte_1 avv.to Arnaldo Tranquillo Mieli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Roma, il 10/7/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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