Articolo 23 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 22Articolo 24
Versione
29 settembre 1963
Art. 23.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine, la somma di lire 80.000.000 iscritta al capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 per le spese da sostenersi dai predetti Enti, in dipendenza della legge 25 aprile 1961, n. 355 , per la corrispondenza ufficiale.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963