Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 12430/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 27/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 12430/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPE Parte_1
RUSSI e ALBERTO VESCOVINI ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta MAURA
SALANDIN convenuta
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio la datrice di lavoro “ ”. Ha Controparte_2 riferito di aver prestato servizio presso l'Ospedale Maggiore Policlinico dal 20/07/2017 inizialmente in qualità di dipendente di CP_3 società appaltatrice del servizio di biancheria ospedaliera, con
1
a tale società nell'ottobre 2019 è subentrata la convenuta, con assunzione del ricorrente e degli altri addetti al servizio dal 25/10/2019 con il medesimo inquadramento. Ha aggiunto di aver ottenuto poi il passaggio al superiore livello A2 dal luglio 2024.
Ha lamentato l'illegittimità del trasferimento disposto in data
16/04/2024, con efficacia dal 30/09/2027, presso l'Ospedale VO
ZZ di Milano, impugnato con lettera del 16/09/2024 per il tramite della di Milano, per insussistenza di ragioni tecniche, CP_4 organizzative e produttive alla base del provvedimento, in particolare rappresentando come la posizione di lavoro già assegnatagli nel luogo di provenienza risulti ancora utile all'azienda, non essendo stato soppresso il suo precedente posto di lavoro presso l'Ospedale Maggiore Policlinico ed essendo stato ivi trasferito un altro lavoratore per sopperire il buco di organico creatosi con l'allontanamento del ricorrente. Parte ricorrente ha altresì riferito che con lettera del 19/09/2024 la convenuta per il tramite del proprio legale ha dato riscontro all'impugnazione negando che lo spostamento di sede (a una distanza di circa 15 km) potesse considerarsi “trasferimento” e precisando che era stato dovuto all'aspettativa dell'azienda che il ricorrente potesse dare un contributo
“significativo ed esperienziale” al gruppo di lavoro presso un Servizio di recente avvio. Il ricorrente ha affermato la pretestuosità di tale motivazione, essendo il servizio presso l'Ospedale VO Galeazzo attivo già da due anni ed essendo il ricorrente stato quasi del tutto inoperoso nei due giorni in cui è stato ivi in servizio (01/10 e 02/10/2024). Ha rappresentato infine di aver chiesto in data 02/10/2024 la revoca del trasferimento.
2 Il ricorrente ha altresì affermato l'illegittimità delle sanzioni disciplinari a lui comminate della sospensione per due giorni disposta con lettera del
9.10.2024 (doc. 12), della sospensione per tre giorni disposta con lettera del 9.10.2024 (doc. 13) e della sospensione per tre giorni disposta con lettera del 17.10.2024 (doc. 17), tutti provvedimenti impugnati con lettera del 18/10/2024 (doc. 18 allegato al ricorso).
Circa le contestazioni disciplinari ricevute rispettivamente in data
01/10/2024, 02/10/2024 e 04/10/2024 in seguito alle quali sono state irrogate le riferite sanzioni, ha affermato che i contestati ritardi nell'entrata in servizio in data 01/10/2024 e 02/10/2024 sono stati legittimamente giustificati dal ricorrente come motivati da ritardi accumulati dai mezzi pubblici, dei quali il ricorrente aveva avvisato il proprio responsabile. Sul punto ha peraltro rappresentato come, in seguito al trasferimento, il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro dalla sua abitazione (in Via Livorno 210 a Sesto Sangiovanni) ha la durata di almeno 1 ora – 1 ora e 30, circostanza comunicata dal ricorrente ai propri responsabili e Controparte_5 Controparte_6 già nel momento in cui ha ricevuto il provvedimento di trasferimento. Ha altresì negato quanto contestato con lettera del 01/10/2024 in merito a propri comportamenti maleducati o aggressivi nei confronti dei colleghi;
circa quanto affermato nella lettera del 04/10/2024, ha riferito di essersi limitato a fornire al Dr. , Direttore dell'Ospedale Policlinico, Per_1 chiarimenti in merito a una aggressione verbale da lui subita da parte di un dipendente dell'ospedale. Ha contestato inoltre la proporzionalità delle sanzioni adottate, oltre che la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare, aperto oltre due mesi dopo i fatti.
Ha lamentato come tanto il trasferimento quanto le sanzioni siano espressione di un atteggiamento vessatorio nei suoi confronti da parte
3 della datrice di lavoro, dovuto al proprio attivismo sindacale e in particolare al rifiuto di accettare l'inquadramento per sé e i colleghi sotto il diverso CCNL Cooperative Sociali, che la convenuta applica alla generalità dei propri dipendenti. Ha altresì rappresentato che tali condotte della convenuta hanno causato lo sviluppo di un forte disagio psicologico nel ricorrente, scaturito in “stato ansioso depressivo” che lo ha reso inabile al lavoro dal 2/10/2024 (doc. 22 allegato al ricorso, attestato di malattia).
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullare, per i motivi esposti in narrativa ed ai sensi degli artt. 1175
1375, 2103 c.c. del trasferimento presso l'Ospedale VO ZZ -
Milano disposto con lettera datata 16.9.2024 (doc. 5) e per l'effetto;
2) condannare la convenuta ad adibire il ricorrente presso il presidio/appalto dell'Ospedale Maggiore Policlinico in Via F. Sforza a
Milano;
3) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullare, per i motivi esposti in narrativa ed ai sensi degli art. 1175,
1375, 2106 c.c., 7 L. 300/1970, 83 CCNL Lavanderie Industria le sanzioni disciplinari della sospensione per due giorni disposta con lettera del 9.10.2024 (doc. 12), della sospensione per tre giorni disposta con lettera del 9.10.2024 (doc. 13), della sospensione per tre giorni disposta con lettera del 17.10.2024 (doc. 17).
- con sentenza provvisoriamente esecutiva;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre a favore del sottoscritto legale che ha anticipato le prime e non riscosso le altre”.
4 2. La si è costituita chiedendo il Controparte_2 rigetto del ricorso e affermando la legittimità sia del provvedimento di trasferimento che dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di
. Parte_1
Ha innanzitutto negato la sussistenza di alcun intento vessatorio nei confronti del ricorrente in ragione dell'attività sindacale da questi condotta, affermando l'insussistenza di alcuna protesta dei lavoratori o contenzioso circa l'applicazione ad alcuni dipendenti del CCNL
Lavanderie Industriali, non avendo la cooperativa mai fatto pressioni affinché questi accettassero il passaggio al diverso CCNL Cooperative
Sociali.
Circa l'assegnazione del ricorrente alla sede dell'Ospedale VO
ZZ, ha innanzitutto negato quanto da questi rappresentato circa la durata del tragitto dall'abitazione alla nuova sede di lavoro, rappresentando come questa possa variare, a seconda dei mezzi pubblici utilizzati, dai 35 ai 57 minuti;
al lavoratore in data 01/10/2024 è stata peraltro consegnata copia degli orari dei mezzi per tramite di Parte_2
. Ha altresì negato che il trasferimento fosse immotivato,
[...] evidenziando come il ricorrente sia stato spostato alla nuova sede, attiva solo dal 2019 e il cui nuovo magazzino biancheria è stato approntato solo nel settembre 2024, in virtù della sua esperienza. Ha aggiunto che lo spostamento di sede si è reso necessario per incompatibilità ambientale, a seguito di alcuni episodi verificatisi presso l'Ospedale
Policlinico che hanno coinvolto il ricorrente. Nello specifico, la committente Servizi Italia in data 29/08/2024 ha rappresentato alla cooperativa che un dipendente dell'Ente Fondazione IRCSS CA' GRANDA
Ospedale Maggiore Policlinico ha riferito di essere stato aggredito verbalmente da in due occasioni (doc. 17, Parte_1
5 comunicazione), prospettando anche la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno in caso di pregiudizi alla società conseguenti a tali fatti. Ha infine evidenziato come lo spostamento di sede non possa peraltro qualificarsi tecnicamente come trasferimento e conseguentemente non possa applicarsi la disciplina di tale istituto, essendo avvenuto all'interno dello stesso Comune, senza spostamenti geograficamente rilevanti, e non presso una diversa “unità produttiva” nella nozione adottata dalla Suprema Corte con sentenza n. 5153/1999, occupando la cooperativa meno di 15 dipendenti presso entrambe le sedi.
Ha ribadito la sussistenza dei fatti contestati al lavoratore posti a fondamento delle tre sanzioni disciplinari irrogate, rappresentando come non abbia negato i comportamenti contestati, Parte_1 essendosi limitato a lamentare un atteggiamento persecutorio nei propri confronti da parte del datore di lavoro. Ha altresì evidenziato la gravità dei fatti contestati e pertanto ribadito la proporzionalità delle sanzioni adottate.
3. Il provvedimento emesso nei confronti del ricorrente in data
16/09/2024, con il quale questi è stato assegnato all'Ospedale VO
ZZ di Milano, è illegittimo.
Detto provvedimento deve in primo luogo essere qualificato come trasferimento, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2103 VIII c. c.c.
Parte convenuta per contrastare tale assunto ha richiamato l'art. 47 del
CCNL CCNL Lavanderie e Tintorie-Industria, Artigianato, sottoscritto da
Conflavoro, Confsal e Fesica, secondo il quale “Non si configura come trasferimento lo spostamento del lavoratore entro 100 km da quello per
6 la quale è stato assunto”. Si tratta di un CCNL non applicato al rapporto di lavoro e neppure prodotto, sicché nessun rilievo può avere in causa.
In ogni caso, la contrattazione collettiva potrebbe collegare (solo) a trasferimenti di una certa consistenza chilometrica l'erogazione di alcune provvidenze economiche di sostegno, mentre non potrebbe comunque introdurre una disciplina peggiorativa di quella codicistica, di natura inderogabile.
Nel caso, sussiste mutamento di unità produttiva.
Soccorre la nozione di “unità produttiva” elaborata dalla giurisprudenza ai fini del trasferimento, che valorizza l'autonomia funzionale e organizzativa de nuovo presidio, In tal senso, Cass. 22 aprile 2010 n.
9558 ha chiarito che: “in tema di trasferimento del lavoratore e con riferimento alla sussistenza delle ragioni organizzative e produttive riferite alla sede di partenza, ai fini della prova che deve fornire il datore di lavoro, rileva, non la dislocazione urbana degli stabilimenti o uffici, ma la nozione di unità produttiva, individuabile in ogni articolazione autonoma dell'azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, anche se composta da stabilimenti o uffici dislocati in zone diverse dello stesso Comune”. Nello stesso senso, Cass. sentenza 4 dicembre 2012 n. 21714 ha aggiunto: “il concetto di “unità produttiva” - da considerarsi priva di autonomia se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa (Cass. n. 11092/1997) – va inteso come ogni articolazione dell'impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte,
l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale è elemento organizzativo, e ciò sia in relazione al disposto dello art. 2103
c.c., comma 1, ultima parte (in tema di trasferimento da un'unità ad una
7 altra) sia ai fini dell'applicabilità o meno (in caso di licenziamento) della tutela della Legge n. 300 del 1970, art. 18 (Cass. n. 394/1990)).
Tale nozione è rispettata nel caso di specie. Le due sedi (Ospedale
Policlinico di Milano e Ospedale VO ZZ di Milano) distano tra loro 16 km. Nella seconda operano 10 addetti. In ciascuna la cooperativa opera in virtù di distinti contratti di appalto, come evidenziato nella stessa memoria di costituzione di parte convenuta, realizzando presso ciascuna di esse attività di trasporto interno e movimentazione biancheria, e dunque operando con organizzazione autonoma, senza che sia stata evidenziata alcuna interazione tra le sedi nel completamento dell'attività aziendale. Sussiste pertanto l'esigenza di protezione fornita dall'art. 2103 c.c. .
Né osta che nel contratto di assunzione sia contenuto l'inciso: “Il luogo di lavoro sarà inizialmente presso il Policlinico di Milano, con possibilità di trasferimento, in caso di necessità ed organizzazione aziendale in altre unità locali che la ditta ha in essere o che verranno aperte. Di questo ce ne rende piena disponibilità”, in quanto esso non comporta una deroga alla norma codicistica ed ai requisiti che la stessa prevede per il trasferimento.
4. Si ribadisce che l'art. 2103 c.c. richiede, per la legittimità del trasferimento del lavoratore, che sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.”
La società convenuta, su richiesta formulata dal ricorrente in data
16/09/2024, ha motivato il provvedimento disposto nei confronti del ricorrente in data 19/09/2024 evidenziando la sussistenza delle esigenze tecniche ed organizzative richieste dalla legge. Ha in particolare chiarito come “data la comprovata esperienza nel settore (del lavoratore),
8 l'azienda si augura che la sua presenza in un Servizio di recente avvio, quale quello cui è destinato, possa dare un contributo significativo ed esperienziale al gruppo di lavoro”.
Se è vero che non sussiste in capo al datore di lavoro alcun obbligo di esplicitare le motivazioni del trasferimento né in sede di comunicazione del provvedimento né di fronte alle richieste di chiarimenti del lavoratore
(ex multis, Cass. 6 luglio 2021, n. 19413: il provvedimento “non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda”), è altrettanto vero che, qualora tali ragioni siano effettivamente comunicate ed esse vengano contestate, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrarne la fondatezza ed il sindacato del giudice è circoscritto all'accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento dello stesso.
5. Le motivazioni comunicate con la lettera datata 19 settembre 2024 non sono risultate effettive.
È infatti emerso come in primo luogo non corrisponda al vero che il servizio presso la sede di destinazione sia di recente avvio (essendo operativo da due anni, come confermato dalla stessa in CP_1 sede di memoria di costituzione). Neppure è stato allegato che in tale sede vi fossero scoperture di organico, né che il personale ivi addetto avesse meno esperienza e competenza del . Parte_1
Inoltre, al trasferimento del ricorrente ha fatto seguito il corrispondente trasferimento di altro lavoratore, come rappresentato in sede di ricorso
(ove è riportata la lettera di contestazione del trasferimento del
02/10/2024) e non contestato. Neppure è stato rappresentato che il destinatario di tale secondo trasferimento avesse meno competenza del
9 e non potesse dunque essere egli stesso mandato Parte_1 all'Ospedale VO ZZ .
Non sussistono quindi le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste alla base del trasferimento, come comunicate al lavoratore.
6. In giudizio la cooperativa ha rappresentato come il trasferimento sarebbe stato determinato da motivi di incompatibilità ambientale, esplicitati per la prima volta in sede di memoria di costituzione e risultanti dalla documentazione ad essa allegata (doc. 17, comunicazioni).
Il datore di lavoro avrebbe però dovuto motivare il trasferimento richiamando l'incompatibilità ambientale nel momento in cui ha fornito al lavoratore le ragioni poste alla base del provvedimento. O quindi tali ragioni sono state ricostruite a posteriori, e non erano state tenute presenti al momento del trasferimento, oppure, se già esistenti, sono state deliberatamente taciute al dipendente. Fornendo una falsa rappresentazione della volontà aziendale la cooperativa ha realizzato in tal modo una chiara violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. Nel caso, l'illegittimità del provvedimento discende dalla violazione da parte della cooperativa dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 cod. civ. che devono ispirare i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, idonea a inficiare la legittimità del trasferimento.
La convenuta deve pertanto essere condannata a riassegnare il ricorrente al presidio presso l'Ospedale Maggiore Policlinico in Via F.
Sforza a Milano.
10 7. In punto di legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate, si ritiene che il ricorso sia fondato solo per quanto concerne l'illegittimità della sospensione per tre giorni disposta con lettera del 17.10.2024 (doc. 17 allegato al ricorso), che deve essere annullata per insussistenza del fatto per come contestato.
Con lettera del 04/10/2024 (doc. 15 allegato al ricorso), al ricorrente è stato contestato quanto segue: “che lei, nei giorni di fine agosto […] si è recato direttamente nell'Ufficio del Dott. , Direttore della Per_1
Struttura Complessa Policlinico, a lamentare, in maniera veemente, i comportamenti del personale ospedaliero in riferimento agli episodi del
20/08/24 e seguenti e per i quali , con lettera del Parte_3
21/08/2024, aveva chiesto spiegazioni”, evidenziandosi come tale condotta rappresenti una violazione della procedura da seguire nei rapporti con l'Ente e un'azione “volta a scavalcare le figure intermedie
“di comando” e, di conseguenza, delegittimare l'organizzazione della cooperativa”, e sia pertanto passibile di contestazione disciplinare.
Dall'istruttoria dibattimentale, e in particolare dall'escussione del teste
, è tuttavia emersa una dinamica dell'episodio cui la Per_1 contestazione si riferisce significativamente differente;
il teste ha infatti riferito quanto segue: “Il sig. si è presentato nel mio ufficio Parte_1 ad agosto 2024, non ricordo il giorno preciso, era di mattina, dicendomi che voleva discutere con me in relazione ad una contestazione che noi come Policlinico avevamo fatto a Servizi Italia, con riferimento a due situazioni venutesi a creare tra e un dipendente (un Parte_1 farmacista) della fondazione, di cui non ricordo il cognome, tra luglio e agosto. Io gli ho spiegato che non avevo rapporti con le ditte esterne né con il loro personale, e che avevamo fatto la contestazione a Servizi
Italia, con cui ho rapporti diretti. Lui mi ha detto che mi voleva spiegare
11 quanto era successo, io l'ho fatto sedere e ho preso atto di quello che mi ha detto in merito agli accaduti. Preciso che non ho convocato io
, che non si è preannunciato, né a me, né alla mia Parte_1 segretaria. Si è presentato e io l'ho fatto accomodare, perché sono una persona educata. Gli ho spiegato che non facevo io l'istruttoria.[…] Il sig. si è comportato in maniera urbana. È stato un Parte_1 colloquio civile ed educato. Lui mi ha spiegato che cos'era accaduto. Io ho appreso quanto da lui riferito e gli ho spiegato che non ero io il suo interlocutore. […] Quando ho avuto l'incontro con Servizi Italia, che mi ha presentato il legale rappresentante di ho riferito ai miei CP_1 interlocutori che avevo avuto un colloguio con , che non era Parte_1 il caso che i dipendenti venissero da me, e che io non l'avevo convocato.” Non è stato pertanto confermato che il ricorrente si sia rivolto al Direttore “in maniera veemente”, né che abbia espresso lamentele sul comportamento del personale ospedaliero;
il sig.
si è recato dal Direttore senza convocazione, ma per Parte_1 illustrare, con toni civili, la propria versione dei fatti in merito ad episodi che lo avevano direttamente coinvolto. Rispetto a tali episodi peraltro, come risulta da documentazione prodotta dalla in allegato CP_1 alla propria memoria di costituzione (sempre doc. 17 memoria di costituzione), la convenuta ha chiesto spiegazioni al ricorrente con lettera del 21/08/2024, chiarendo in tale sede come i fatti in questione erano stati segnalati alla Direzione dell'Ospedale Maggiore Policlinico. La condotta del sig. appare pertanto, oltre che differente Parte_1 rispetto a quella contestata, più plausibilmente dovuta alla volontà di fornire la propria versione dei fatti circa i gravi episodi che lo hanno visto coinvolto direttamente all'Ente che ha effettuato la segnalazione, e non invece motivato dall'intento di “scavalcare le figure intermedie “di
12 comando” e, di conseguenza, delegittimare l'organizzazione della cooperativa”, e pertanto non meritevole di sanzione disciplinare.
8. Devono invece rigettarsi le domande di parte ricorrente in punto di illegittimità dei provvedimenti disciplinari irrogati in data 09/10/2024, essendo al contrario emersa, ad esito dell'istruttoria dibattimentale, sia la sussistenza delle condotte tempestivamente contestate che la gravità delle stesse, tale da giustificare i provvedimenti di sospensione disciplinare irrogati.
La prima sanzione, della sospensione per due giorni disposta con lettera del 9/10/2024 (doc. 12 allegato al ricorso), è conseguita a lettera del
01/10/2024 (doc. 10 allegato al ricorso) con la quale è stato contestato al ricorrente il ritardo sul servizio nel turno di lavoro 07,00 – 12,00
/13,00 – 15,00 del giorno 30/09/2024, primo di giorno di lavoro presso l'Ospedale ZZ: “Lei si è presentato in servizio alle ore 7,42, per iniziare il turno alle 7,47 in abiti da lavoro”. Al ricorrente è altresì stato contestato l'atteggiamento irrispettoso e offensivo con il quale si è posto nei confronti di superiori e colleghi in tale circostanza: “Lei è entrato nei locali guardaroba, senza salutare, fischiettando, con le mani in tasca, pur essendo in ritardo di oltre 40 minuti e nonostante i colleghi di al ZZ la stessero aspettando dalle ore 7,00 per illustrare CP_1 modalità e tempi di distribuzione […]. Atteggiamento non corretto verso
i superiori, nei confronti dei quali ultimi si è rivolto in maniera maleducata giustificando il ritardo “… ho già spiegato, se comprendete
l'italiano, che non ci sono mezzi pubblici per raggiungere il ZZ per le 7,00 del mattino…”, e rivolgendosi al Presidente della Cooperativa: “… ho 36 anni, Lei mi deve portare rispetto…” […]. Atteggiamento non corretto anche verso i colleghi con un “fare” arrogante, poco
13 collaborativo, non scusandosi (almeno con loro) del ritardo e dichiarando successivamente: “sono stato spostato qui per la mia esperienza, perché voi non sapete fare un cazzo””.
9. La seconda sanzione, della sospensione per tre giorni disposta con lettera del 9/10/2024 (doc. 13 allegato al ricorso), è conseguita a lettera del 01/10/2024 (doc. 11 allegato al ricorso) con la quale è stato contestato al ricorrente un ritardo di 26 minuti nel turno di lavoro 07,00
– 12,00 del 01/10/2024, secondo giorno di lavoro presso l'Ospedale
ZZ, evidenziandosi la recidiva e il fatto che al lavoratore siano stati inviati “gli orari dei treni dalla Stazione di Sesto San Giovanni a Rho
Fiera”.
10. Il ricorrente ha presentato giustificazioni delle proprie condotte in unica sede, con lettera di richiesta di revoca del trasferimento e di controdeduzioni disciplinari del 02/10/2024 (doc. 14 al ricorso); per quanto concerne le sanzioni, il lavoratore si è limitato a negare di essersi rivolto ad alcuno con toni arroganti o irrispettosi, ad affermare l'impossibilità di recarsi puntualmente sul luogo di lavoro a causa degli orari dei mezzi pubblici e a lamentare un atteggiamento persecutorio della dovuto alla propria attività sindacale e volto ad CP_1 ottenere l'estromissione del lavoratore dell'azienda.
Non è stato allegato da parte ricorrente alcun elemento che consenta di ritenere che i provvedimenti disciplinari adottati siano da ricondursi ad un atteggiamento persecutorio da parte della convenuta, in CP_1 particolare connesso all'applicazione al rapporto di lavoro di quest'ultimo del CCNL Lavanderie Industriali. Significativo in tal senso che il ricorrente, come comprovato da doc. 7 allegato da parte convenuta alla
14 memoria, anziché essere “estromesso” dalla cooperativa, abbia visto un aumento del proprio orario di lavoro;
si rileva altresì come parte ricorrente evidenzi la sussistenza di tale intento persecutorio in particolar modo nel provvedimento di trasferimento, i cui motivi sono invece stati individuati nel presente giudizio nell'incompatibilità ambientale venutasi a creare per il sig. presso l'Ospedale Parte_1
Policlinico a causa di dissidi avuti con il personale dell'Ospedale.
11. Il ricorrente non contesta di essersi recato al lavoro in ritardo. Né si può ritenere valida la giustificazione dell'assenza dei mezzi pubblici che consentano di recarsi presso l'Ospedale ZZ in tempi utili per l'inizio del turno, non essendo stato addotto alcun elemento a sostegno di tale affermazione ed essendo al contrario stati prodotti da parte convenuta gli orari dei treni che collegano il luogo di residenza del ricorrente alla sede del luogo di lavoro (doc. 10 allegato alla memoria), peraltro anche comunicati al ricorrente in data 01/10/2024 (doc. 15 allegato alla memoria, scambio di messaggi WhatsApp).
12. I fatti contestati in data 01/10/2024 sono altresì da ritenersi provati all' esito dell'istruttoria svolta, e in particolare dell'escussione del teste
, che ha confermato di aver assistito alla condotta Controparte_6 posta in essere dal sig. al suo arrivo presso il luogo di Parte_1 lavoro e ha riferito quanto segue: “Ricordo che era il 30.09.2024, il primo giorno di lavoro di all'ospedale VO ZZ. Parte_1
è arrivato con le mani in tasca e fischiettando, è entrato Parte_1 nel locale guardaroba per cambiarsi. Il dott. gli ha fatto CP_5 notare che era in ritardo e lui ha risposto nel modo che mi è stato indicato con la domanda.”. “Ero presente in quella circostanza. Ricordo
15 che ha detto al presidente “ho trentasei anni. Lei mi deve Parte_1 portare rispetto.”. Io a quel punto sono intervenuta dicendogli di rivolgersi al presidente in modo più educato visto che stava parlando con il suo datore di lavoro, e non con un collega o altro, perché era stato molto maleducato.” Non ero presente alla circostanza. Mi è stato riferito telefonicamente dalla sig.ra una dipendente, a fine turno, il Parte_4 giorno stesso. La mi ha detto che era rimasta molto male Parte_4 perché le aveva detto che era stato spostato a lavorare lì Parte_1 perché loro non sapevano fare “un cazzo”, e che non si aspettava quel comportamento.”
13. Accertata la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, si ritiene altresì che le sanzioni irrogate siano rispettose del principio di proporzionalità e conformi alle previsioni di cui all'art. 83
CCNL, c.2, in punto di condotte che giustificano l'irrogazione delle sanzioni disciplinari della multa o della sospensione.
In entrambi i casi trattasi infatti di ritardi privi di legittima giustificazione, e pertanto sanzionabili disciplinarmente ai sensi dell'art. 83 lett. b) CCNL Lavanderie Industriali.
Per quanto concerne la sanzione irrogata a seguito della contestazione del 01/10/2024, l'irrogazione della sanzione della sospensione per due giorni si giustifica in ragione del fatto che il ricorrente, oltre ad essere entrato al lavoro con un ritardo significativo (40 minuti), abbia manifestato un atteggiamento irrispettoso ed offensivo nei confronti di colleghi e superiori. Quanto alla sanzione irrogata a seguito di contestazione del 02/10/2024, la maggiore gravità della sanzione irrogata è da ritenersi giustificata in relazione alla recidiva, trattandosi del secondo ritardo in due giorni, e peraltro dei primi giorni di lavoro
16 presso la nuova sede, ove il lavoratore era atteso dai colleghi ai fini di illustrargli le caratteristiche dello svolgimento dell'attività presso un presidio ove egli non aveva mai prestato attività lavorativa.
14. In ragione della parziale soccombenza reciproca le spese processuali vengono compensate tra le parti nella misura di un quarto, con condanna di “ in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli ulteriori tre quarti, che vengono liquidati come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del trasferimento presso l'Ospedale VO ZZ –
Milano disposto da “ ” nei Controparte_2 confronti di con lettera datata 16.9.2024 e per Parte_1
l'effetto condanna la convenuta a riassegnare il ricorrente al presidio/appalto dell'Ospedale Maggiore Policlinico in Via F. Sforza a
Milano; annulla la sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni disposta con lettera del 17.10.2024.
Rigetta le ulteriori domande.
Compensa tra le parti le spese processuali nella misura di un quarto e condanna , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli ulteriori tre quarti, che liquida per tale parte in complessivi € 4.500,00 per compensi
17 professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
18