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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22579 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROMOLI STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROMOLI STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 le parti e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
Napoli il 10.9.2001 (atto n. 72 p. II s. A sez. J dell'anno 2001).
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: , nata a [...] l'[...] Persona_1
e nato a [...] il [...]. Persona_2
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il P.M., ritenuto che l'accordo non rispondesse all'interesse del figlio minoro avendo le parti previsto un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario di soli 200,00 euro per ciascun figlio, somma da ritenersi non adeguata al soddisfacimento delle esigenze primarie della prole, esprimeva, salvo integrazioni, parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 23.6.2025, il Giudice relatore, ritenuto che l'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario dei due figli, la prima maggiorenne non economicamente indipendente ed il secondo minorenne, (400,00 euro complessivi) apparisse troppo esiguo rispetto alla soglia che il Tribunale valuta come minimo essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della prole e che non era indicato l'importo percepito a titolo di Assegno Unico per i figli, rinviava all'udienza del 7.7.2025, disponendo la trattazione in modalità cartolare con termine per note di trattazione scritta sino al giorno dell'udienza, invitando le parti a fornire i chiarimenti richiesti in relazione alla quantificazione e percezione dell'Assegno Unico ed eventuali modifiche delle condizioni relative al mantenimento per i figli.
All'udienza cartolare del 7.7.2025, le parti, con rituali note di udienza depositate in data 2.7.2025, confermavano la volontà di accoglimento del ricorso, con i chiarimenti e le integrazioni ad esso apportate con le predette note.
Il Giudice relatore raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Al P.M. non era richiesto di formulare nuovamente le conclusioni, avendo le parti proceduto a fornire i chiarimenti richiesti.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Il figlio ancora minorenne, è affidato ad entrambi i genitori i quali, Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà la residenza presso la madre;
le CP_1 decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione alla salute e la residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
la figlia , maggiorenne, Per_1
2 ma non ancora economicamente autosufficiente ha scelto di rimanere a vivere con la madre ed il fratello;
3) La casa coniugale sita in Napoli alla Via Gaetano Bruno 24/a, con tutti gli arredi presenti è assegnata alla sig.ra che vi vivrà con i figli e CP_1 Per_1 Per_2
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutti i mercoledì Pt_1 Per_2 pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 21,00 ed il week end, a settimane alterne;
potrà inoltre frequentare il figlio anche in altri giorni, previo congruo avviso alla madre;
per quanto riguarda le festività il minore le trascorrerà alternativamente con la madre ed il padre;
le vacanze estive, una settimana, previo accordo tra i coniugi per stabilire il periodo.
5) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento dell'uno a favore dell'altro;
6) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 400,00, € Parte_1 CP_1
200,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo per il mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli come di seguito indicate: Spese mediche e spese scolastiche, senza accordo tra i genitori;
spese per viaggi studio o spese per attività sportive previo accordo tra i coniugi;
la sig.ra CP_1 continuerà a percepire per intero l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli per un importo di €
308,54;
L'autovettura ed il motociclo di proprietà della sig.ra rimarranno in possesso CP_1 della stessa e dei figli;
7) Spese legali compensate
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione;
ed invero il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre (che è documentalmente provato percepisca una rendita Inail a Parte_1 seguito di infortunio sul lavoro ed una pensione di invalidità civile per un importo complessivo mensile, a luglio 2025, di euro 910,53) appare adeguato rispetto ai modesti redditi del genitore, e complessivamente adeguato tenuto conto della percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre collocataria, di importo pari ed auro 308,54, nonché delle maggiori capacità economiche della IG , che in qualità di direttrice di impresa funebre percepisce CP_1 un redito mensile di circa 2.000,00 euro.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.72, parte II, S. A SEZ. J, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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