Sentenza 28 luglio 2009
Massime • 1
In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1951, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2009, n. 17502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17502 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15601/2006 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OM ID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, giusta mandalo a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 892/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/02/2006 R.G.N. 93/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Piacenza, regolarmente notificato, RC VI chiedeva che venisse disposto il ricalcolo della pensione di anzianità, di cui era titolare, utilizzando una retribuzione annua pensionabile comprensiva, ai fini della determinazione delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore, di tutti gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro, anche a titolo di 13^ mensilità ed ulteriori compensi extramensili, con la sola esclusione di quelli arretrati.
Con sentenza in data 5.11.2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Inps lamentando la erroneità dell'interpretazione della disposizione normativa di cui alla L. n. 155 del 1981, art. 8, operata dal Tribunale, e rilevando che tale norma escludeva la computabilità di compensi ulteriori rispetto a quelli settimanalmente percepiti nei corrispondenti periodi di lavoro previsti dalla stessa. Chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 10.11.2005, rigettava il gravame.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps con un motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso l'assicurato intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col predetto motivo di gravame l'Inps lamenta violazione e falsa applicazione della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Rileva in particolare l'Istituto ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la suddetta disposizione normativa andava letta restrittivamente, nel rispetto della sua ratto, e quindi interpretata nel senso che dovessero escludersi dalla base da assumere per calcolare il valore dei contributi da accreditare, gli emolumenti extramensili percepiti dall'assicurato indipendentemente dal collegamento temporale alla settimana contemplata dalla lettera della legge. Ed a tal fine rileva come dalla lettura della disposizione suddetta non emergessero elementi tali da far ritenere che il legislatore avesse inteso riferirsi, siccome ritenuto dal primo giudice, alla retribuzione imponibile ai fini contributivi;
ciò in quanto la ratio della L. n. 155 del 1981, art. 8, era proprio quella di indicare, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, criteri diversi da quelli generali, in forza dei quali si sarebbe dovuto far riferimento alla retribuzione imponibile ai fini retributivi, atteso che la corretta lettura della disposizione suddetta evidenziava che la stessa era stata introdotta al fine di legare il valore da attribuire alla settimana figurativa a quanto percepito durante le settimane di lavoro svolto, con esclusione delle voci retributive non attribuite in connessione con l'indicato riferimento temporale. Il ricorso non è fondato.
Ritiene il Collegio che nella risoluzione della presente controversia occorre muovere dal rilievo, siccome a più riprese evidenziato da questa Corte, che la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi, prevista dalla disposizione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, è più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 c.c. e segg.), di generale applicazione, della retribuzione, in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore "riceve" (così, testualmente, la L. n. 153 del 1969, art. 12, cit.), oppure "ha diritto di ricevere" (in tal senso, v., per tutte, Cass. sez. lav., 4.3.1997 n. 1898; Cass. sez. lav., 13.4.1999 n. 3630; Cass. sez. lav., 22, 5.1999 n. 5002; Cass. sez. lav., 6.10.1999 n. 11148;
Cass. sez. lav., 28.10.1999 n. 12122), dal datore di lavoro, "in dipendenza del rapporto di lavoro".
Da tale retribuzione imponibile sono escluse, tuttavia, soltanto le voci elencate tassativamente (dalla predetta L. n. 153 del 1969, stesso art. 12), la cui esplicita esclusione pertanto implicitamente suppone e conferma quell'ampia nozione.
Applicando gli enunciati principi di diritto alla dedotta fattispecie, deve ritenersi che la interpretazione restrittiva proposta dall'Istituto ricorrente sia ingiustificata e priva di fondamento normativo, laddove la L. n. 155 del 1981, art. 8, ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili: queste ultime rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente.
Di conseguenza l'assunto dell'Istituto ricorrente non può trovare accoglimento, basandosi in buona sostanza su criteri diversi da quelli generali e che si appalesano peraltro, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, non suffragati da alcuna disposizione normativa.
Deve ritenersi pertanto che l'interpretazione della disposizione di cui alla L. n. 155 del 1981, art. 8, fornita dai giudici di merito sia assolutamente corretta e logica, del tutto aderente al testo normativo e coerente con l'interpretazione sistemica dell'intero impianto legislativo in subiecta materia, per come a più riprese evidenziato da questa Corte, e pertanto i rilievi e le censure mosse con il proposto gravame non possono trovare accoglimento. Il ricorso va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 13,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2009