TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22566 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MURO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MURO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2024 le parti e , Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
Procida (NA) il 6.6.2007. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1
(27/08/2015 - Napoli), e (07/05/2009 – Napoli). Per_2
Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il loro domicilio, dandosene reciproco e tempestivo preavviso (15 giorni prima) ad ogni variazione;
2. la casa coniugale sita in Procida (NA) alla Via Rivoli n. 8, di proprietà del sig.
[...]
, resta affidata alla moglie;
mentre al pagamento delle utenze TARI ED Parte_1 CP_1
IDRICHE provvederà il;
Parte_1
3. i coniugi stabiliscono che i beni mobili e suppellettili contenuti nella casa coniugale verranno assegnati alla sig.ra ; CP_1
4. l'affidamento dei minori e è condiviso in favore e sotto la pari Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, in ossequio a quanto disposto dalla L. n.
54/2006; tuttavia, in considerazione dell'attività lavorativa che svolge il marito (marittimo di navi passeggeri) che lo vede imbarcato e lontano da Procida per circa sei mesi all'anno, nonché dell'ancor giovane età dei figli minori, i ricorrenti, di comune accordo, stabiliscono che gli stessi avranno la residenza privilegiata presso la madre con la quale convivranno;
5. il padre avrà il diritto di vedere i figli e , di trattenerli con sè – Per_1 Per_2
compatibilmente con gli impegni di studio e gli eventuali problemi di salute dei minori – per due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì o il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,30 sino alle ore 20,00, nonchè un weekend ogni quindici giorni e cioè a settimane alterne dalle ore 9,30 del sabato sino alla domenica alle ore 20,00 con pernottamento presso di lui;
inoltre, fermo quanto sopra (sub.5), il padre trascorrerà con i figli le festività natalizie, e precisamente dal 23/12 al
30/12 ovvero dal 31/12 al 06/01, alternandosi di anno in anno con la madre e concordando con la sig.ra i relativi periodi entro il 31 ottobre di ogni anno;
per le festività pasquali, e CP_1
precisamente dal giovedì santo al lunedì in albis, alternandosi di anno in anno tra i genitori. Il padre trascorrerà inoltre con i figli 21 giorni privilegiando il periodo estivo (anche frazionati, una settimana per volta, previo accordo tra le parti), nonché il giorno del loro compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre dalle ore 10.00 alle ore 18.00, mentre staranno con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma, il giorno della festa di Carnevale ad anni alterni con uno e con l'altro genitore. Il periodo feriale sarà
2 concordato di anno in anno e sarà suscettibile di modifiche concordate tra le parti in ragione delle esigenze di lavoro dei genitori ed in via primaria del benessere e dell'istruzione dei figli minor. In tali casi, quello dei genitori che trascorrerà con i figli il periodo di vacanza, provvederà personalmente pure a tutte le relative spese (di viaggio, di soggiorno, di vitto, e quant'altro). I coniugi si obbligano inoltre a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, nonché eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sè i figli, senza limitare il diritto di visita di uno dei genitori e senza creare ai minori alcun disagio o turbamento.
6. salvo diverso accordo come sopra specificato, al fine di garantire e preservare la conservazione di un intenso rapporto affettivo tra i minori ed il genitore non immediatamente affidatario, si conviene e stabilisce tra le parti che il sig. , nei periodi di licenza lavorativa in cui è Parte_1
presente in Procida, potrà visitare la figlia e tenerla con sé anche in giorni diversi da quelli su specificati, purche' concordati con la sig.ra , compatibilmente con l'obbligo di frequenza CP_1
scolastica e gli impegni di studio e ludici della stessa, con orari di visita da concordarsi sempre con costei e con preavviso di almeno un giorno;
7. il sig. , corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli minori, il Parte_1
complessivo importo mensile di euro 1.500/00 (euro 750/00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, entro il giorno 5 (CINQUE) di ogni mese e sarà annualmente rivalutato sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Tale somma verrà corrisposta sino a quando i minori avranno compiuto la maggiore età ed inoltre, nella ipotesi in cui compiuti i 18 anni, ancora frequentino una scuola e/o università, e comunque nel rispetto del principio dell'autosufficienza economica;
8. in riferimento alle spese straordinarie, quali quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, quote d'iscrizione per la frequentazione di attività ludico-sportive, nonché quelle preventivamente concordate di volta in volta dai genitori, il sig. concorrerà Parte_1
nella misura del 50% delle stesse, previa esibizione della relativa documentazione;
9. allo stato attuale la SI.ra dichiara di essere economicamente CP_1
indipendente e rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
10. le parti si danno atto di aver risolto bonariamente e con soddisfazione tra di loro ogni questione di natura economico – patrimoniale, dichiarando altresì vicendevolmente di non aver null'altro a pretendere;
11. entrambi i coniugi si scambiano espressamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporti e/o documenti equipollenti, autorizzando sin da questo momento le autorità competenti a tanto;
3 12. Per quanto non espressamente previsto e concordato tra le parti, si applica la normativa di cui al vigente ordinamento giuridico, con speciale riferimento agli istituti dell'affidamento condiviso e dell'autosufficienza; 13. Per espresso patto tra i coniugi, gli onorari e le competenze professionali dovute per l'assistenza anche in udienza del legale intervenute e qui costituito, sono integralmente compensate tra le parti, per cui alcuna statuizione è richiesta al Tribunale in ordine al governo delle stesse.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.10, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Procida (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
4