Art. 11. (Valutazione degli alunni). 1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalita', i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
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Articolo 11 della Legge 5 giugno 1990, n. 148
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30 giugno 1990
30 giugno 1990
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