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24 ottobre 2013
24 ottobre 2013
Art. 5. Modifiche in materia di certificazione medica
dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo 1. All' articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602 , il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validita' del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo puo' essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi».
2. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , e che trasportano piu' di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.
dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo 1. All' articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602 , il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validita' del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo puo' essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi».
2. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , e che trasportano piu' di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/09/2024, n. 16060Provvedimento: Pubblicato il 03/09/2024 N. 16060/2024 REG.PROV.COLL. N. 03629/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2024, proposto da Costa Crociere S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mozzati, Mario Sanino e Pietro Palandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 3 - Coordinamento Usmaf-Sasn, Ministero delle …Leggi di più...
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- principio di tipicità atti amministrativi·
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- difetto di motivazione