Art. 40. (Contribuzione figurativa) 1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, e' pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Versione
24 novembre 2010
24 novembre 2010
Commentari • 8
- 1. Cassa integrazione anche per i dipendenti degli studi legaliAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 24 luglio 2020 · 8.106615
[…] L'erogazione di prestazioni ordinarie comporta l'accredito della contribuzione correlata, computata in base a quanto previsto dall'art 40 della legge n. 183/2010. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 442
- 1. Trib. Taranto, sentenza 29/11/2023, n. 2758Provvedimento: […] Nel merito, peraltro, l'interesse ad agire era giustificato, poiché trattasi di contributi maturati nel periodo anteriore all'art. 40 legge 183/2010 (cfr. […]Leggi di più...
- diritto del lavoro·
- licenziamento·
- rigetto ricorso·
- licenziamento illegittimo·
- compensazione spese processuali·
- giusta causa·
- licenziamento per motivi economici·
- licenziamento disciplinare